Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 27/05/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 206/2025 R.G.
REPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente
dott. Claudio MICHELUCCI Giudice
dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 206 V.G. dell'anno 2025
tra
Parte 1 nata a [...] in data [...], c. f. C.F. 1 residente in [...];
e CP 1 nato a [...] in data [...], c. f. C.F. 2 residente in Verbania, Corso Europa 17;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cinzia Bigatti presso cui studio sono elettivamente domiciliati in Domodossola (Vb), via Gen. Armando Diaz, 15, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
"Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte 1 e
CP 1 in data 27.07.2008 in Montesano sulla Marcellana (Sa), con atto trascritto nel registro
CONDIZIONI:
•la figlia minore Persona 1 nata in data [...] a [...] cod. fisc. viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione C.F. 3
prevalente presso la madre. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
• Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati: dal venerdì sera alla domenica sera, oppure altro periodo infrasettimanale che verrà concordato tra i genitori, compatibilmente con le esigenze della figlia ed i loro impegni. Durante la settimana il padre potrà vedere liberamente la figlia, compatibilmente con le esigenze della stessa e previo accordo con la madre.
• la figlia minore trascorrerà le feste di Natale e di Pasqua alternativamente di anno in anno con il padre e con la madre, nonché 15 giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori, da concordarsi tra gli stessi in base alle esigenze della minore. La figlia minore, in accordo con i genitori, trascorrerà ogni anno il periodo di 30 giorni con i nonni materni e paterni, come ha sempre fatto sino ad ora.
• Persona 1 , il padre CP 1quale contributo per il mantenimento della figlia minore verserà alla madre Parte 1 entro il giorno primo di ogni mese, assegno mensile di €. 400,00
(quattrocento/00), rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come di seguito indicate: spese mediche non coperte dal S.S.N. e per medicinali, spese scolastiche (acquisto libri e materiale, spese di trasporto e di mensa, gita scolastica), n. 1 attività extrascolastica e/o sportiva. Eventuali altre spese straordinarie riguardanti la figlia (es. partecipazione a viaggi, visite mediche specialistiche, ulteriori attività extrascolastiche o sportive), saranno concordate preventivamente dai coniugi e ripartite in parti uguali tra di loro;
.• l'assegno per il nucleo familiare riguardante la figlia minore, attualmente percepito dalla madre, continuerà ad essere percepito integralmente dalla medesima per accordo tra le parti;
• i coniugi si concedono sin da ora reciproco assenso all'ottenimento dei documenti di identità e di espatrio per sé e per la figlia minore, nonché ad apporre il nominativo della figlia sui propri passaporti. •i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti l'uno dall'altro e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale."
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 28/01/2025, chiedevano, CP_1 e_ Parte 1
ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto il 27/07/2008 in Montesano sulla Marcellina (SA).
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 27/07/2008 nel comune di
Montesano sulla Marcellina (SA) e si sono separati consensualmente con sentenza n. 413/2023 del
Tribunale di Verbania pubblicata in data 09.11.23, passata in giudicato il 21.11.2023, e non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i coniugi si concedono sin da ora reciproco assenso all'ottenimento dei documenti di identità e di espatrio per sé e per la figlia minore, nonché ad apporre il nominativo della figlia sui propri passaporti.
Si dà, inoltre, atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti l'uno dall'altro e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA CP_1 e Parte 1 illa cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
27/07/2008 in Montesano sulla Marcellina (SA), trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al n. 6 parte 2 serie A dell'anno 2008; affida la figlia minore Per 1 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito
•
indicati: dal venerdì sera alla domenica sera, oppure altro periodo infrasettimanale che verrà concordato tra i genitori, compatibilmente con le esigenze della figlia ed i loro impegni.
Durante la settimana il padre potrà vedere liberamente la figlia, compatibilmente con le esigenze della stessa e previo accordo con la madre;
la figlia minore trascorrerà le feste di
Natale e di Pasqua alternativamente di anno in anno con il padre e con la madre, nonché 15 giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori, da concordarsi tra gli stessi in base alle esigenze della minore. La figlia minore, in accordo con i genitori, trascorrerà ogni anno il periodo di 30 giorni con i nonni materni e paterni, come ha sempre fatto sino ad ora;
pone a carico del padre, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia, l'obbligo di
.
corrispondere alla madre entro il giorno primo di ogni mese, assegno mensile di €. 400,00
(quattrocento/00), rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come di seguito indicate: spese mediche non coperte dal
S.S.N. e per medicinali, spese scolastiche (acquisto libri e materiale, spese di trasporto e di mensa, gita scolastica), n. 1 attività extrascolastica e/o sportiva. Eventuali altre spese straordinarie riguardanti la figlia (es. partecipazione a viaggi, visite mediche specialistiche, ulteriori attività extrascolastiche o sportive), saranno concordate preventivamente dai coniugi e ripartite in parti uguali tra di loro.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 22/05/2025
Il Giudice rel.
dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO