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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/06/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1428/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1428 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Cassano, Parte_1 Parte_2 giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 4.04.2025, e Parte_1 Parte_2 hanno avanzato domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del
[...] matrimonio contratto in Roma il 6.06.1993, rappresentando che dall'unione coniugale era nata la figlia (21.11.1993). Per_1
In particolare, le parti hanno domandato di omologare la separazione consensuale, disponendo che i coniugi vivano separati con obbligo di reciproco rispetto e provvedano ciascuno al proprio mantenimento.
Le parti hanno altresì domandato di pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione, lo scioglimento del suddetto matrimonio, confermando le condizioni di separazione.
All'udienza del 23.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso, dunque, la causa al Collegio per la decisione.
2. I coniugi hanno presentato domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 6.06.1993, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 00357, P. 1, Serie 01, Anno 1993, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate.
In ordine alle stesse, il Collegio ritiene che siano conformi all'interesse delle parti e che, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
La presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato iscritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli ulteriori adempimenti di cui agli artt.
14 e 69, D.P.R. n. 396/2000.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio, attesa la ritenuta ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e di divorzio anche nel procedimento su domanda congiunta di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. (cfr.
Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, sulla causa avente R.G.V.G. n.
1428/2025, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
24.08.1959 (C.F.: ), e , nato a [...] C.F._1 Parte_2 il 10.02.1948 (C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in Roma il C.F._2
6.06.1993, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 00357, P. 1,
Serie 01, Anno 1993;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69,
D.P.R. n. 396/2000; c) prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
e) spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1428 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Cassano, Parte_1 Parte_2 giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 4.04.2025, e Parte_1 Parte_2 hanno avanzato domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del
[...] matrimonio contratto in Roma il 6.06.1993, rappresentando che dall'unione coniugale era nata la figlia (21.11.1993). Per_1
In particolare, le parti hanno domandato di omologare la separazione consensuale, disponendo che i coniugi vivano separati con obbligo di reciproco rispetto e provvedano ciascuno al proprio mantenimento.
Le parti hanno altresì domandato di pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione, lo scioglimento del suddetto matrimonio, confermando le condizioni di separazione.
All'udienza del 23.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso, dunque, la causa al Collegio per la decisione.
2. I coniugi hanno presentato domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 6.06.1993, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 00357, P. 1, Serie 01, Anno 1993, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate.
In ordine alle stesse, il Collegio ritiene che siano conformi all'interesse delle parti e che, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
La presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato iscritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli ulteriori adempimenti di cui agli artt.
14 e 69, D.P.R. n. 396/2000.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio, attesa la ritenuta ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e di divorzio anche nel procedimento su domanda congiunta di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. (cfr.
Cass. civ., sez. I, 16.10.2023, n. 28727).
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, sulla causa avente R.G.V.G. n.
1428/2025, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
24.08.1959 (C.F.: ), e , nato a [...] C.F._1 Parte_2 il 10.02.1948 (C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in Roma il C.F._2
6.06.1993, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 00357, P. 1,
Serie 01, Anno 1993;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69,
D.P.R. n. 396/2000; c) prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
e) spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera