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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8682/23 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di decisione del 12 febbraio 2025, promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te domiciliata in Gaggi Via CodiceFiscale_1
Etnea n. 3 presso lo studio dell'Avv. Rosario Coppola che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice;
contro
di Controparte_1
Catania.
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Via Giuffrida n. 108 presso lo studio dell'Avv. Letterio Luca Buceti, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
convenuto;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
pagina 1 di 27 Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 22.7.2023 conveniva in giudizio avanti Parte_1
questo Tribunale l' Controparte_2
esponendo che a metà dicembre 2014 si accorgeva di avere un piccolo
[...]
rigonfiamento nella zona inguinale destra, sicchè comincia a monitorarlo giornalmente. Alla fine dello stesso mese, oltre a notare un aumento delle dimensioni del rigonfiamento, cominciava ad accusare dolore all'altezza di un rene alla stessa, qualche tempo prima, trapiantato, sicché, ovviamente preoccupata, contattava il centro trapianti dell'AOU Policlinico Vittorio Emanuele, P.O. Gaspare
Rodolico di Catania - presso la quale era stato effettuato l'intervento di detto trapianto del rene - per avere un appuntamento utile agli opportuni controlli. In data 31/12/2014 veniva visitata presso il citato centro trapianti, dal dott. , il quale in esito all'esame di una ecografia che lo stesso Persona_1
aveva previamente disposto, rassicurava la informandola che il rigonfiamento ed il dolore Pt_1
erano da imputare alla semplice infiammazione di un linfonodo (o addirittura un pelo incarnito) e che il problema era quindi immediatamente risolvibile, o mediante cura antibiotica (che prescriveva) o, nel caso in cui la stessa non avesse dovuto sortire effetto, tramite un piccolo intervento di asportazione del linfonodo, da eseguirsi in anestesia locale.
Esponeva che al successivo appuntamento per un controllo, riferiva che la cura antibiotica non aveva sortito alcun effetto e che altra ghiandola le sembrava essere comparsata al collo: il sanitario verificata la sussistenza della ghiandola al collo, riferiva che la stessa poteva essere stata provocata da una infezione ai denti. Il 17/01/2015, dopo aver effettuato una visita al di anche CP_1 CP_3
presso il nefrologo (dott. ) e dopo aver eseguito una TC all'addome superiore, che Persona_2
evidenziava numerosi linfonodi ingrossati nell'addome, nel torace e nel collo, la attrice veniva pagina 2 di 27 ricoverata presso il nosocomio convenuto, per eseguire - così viene riferito alla stessa ed ai suoi familiari - l'asportazione di una piccola parte del linfonodo inguinale al fine di farlo analizzare,
valutarne la natura e, in conseguenza della valutazione, decidere gli interventi successivi. In
data 18/01/2015, in sede di “acquisizione di consenso informato” viene riferito alla sig.ra che Pt_1
l'asportazione del piccolo lembo di tessuto da analizzate, verrà, invece, prelevata dal collo
(“linfoadenecotomia latero cervicale” si legge nel detto modulo). Il 19/01/2015 la sig.ra Pt_1
viene sottoposta all'intervento programmato e, però, invece di procedere alla asportazione, ai soli “fini esplorativi”, di un piccolo lembo di tessuto dal collo - per come alla sig.ra ed ai suoi familiari Pt_1
spiegato anche in sede di sottoscrizione del modulo di acquisizione di consenso informato - veniva alla stessa asportata una intera stazione linfonodale dalla parte inguinale. Il cambio di indirizzo degli operatori sanitari nel corso dell'intervento cui era stata sottoposta la ricorrente, non era mai stato riferito ad alcuno, neanche al marito ivi presente. Nel corso della degenza postoperatoria la attrice aveva accusato fortissimi bruciori nella parte bassa del bacino, lungo la gamba e nel fianco. In data
21/01/2015 la viene dimessa senza che alla stessa venga fissata una data per un controllo, ma Pt_1
solo con la precisazione che sarebbe stata informata non appena avessero avuto i risultati dell'esame istologico delle ghiandole asportate. Nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni, la zona oggetto dell'intervento operatorio comincia ad arrossarsi e a gonfiare in maniera abnorme, e la ricorrente, anche per i fortissimi dolori che comincia ad accusare, non è più in grado di muoversi e di riposare, tanto che l'infermiera che era stata costretta a chiamare per effettuare le medicazioni e il medico di famiglia, le consigliano di ricoverarsi nuovamente. La Sig.ra a questo punto si Pt_1
convince a farsi controllare presso altra struttura ospedaliera, ma, alla fine di gennaio 2015, riceve una chiamata dall'ospedale convenuto ove si reca e viene ricoverata il 02/02/2015. In questa occasione viene riferito alla sig.ra che aveva contratto il sarcoma di OS, causato sicuramente, così le Pt_1
si dice, dell'immunosoppressore a lei somministrato, ma nel contempo la si rassicura dicendole che la forma tumorale contratta sarebbe sicuramente regredita cambiando il farmaco che l'aveva provocata.
pagina 3 di 27 Nel contempo, presa visione delle dimensioni della gamba, le si comincia ad asportare il liquido che si era accumulato nella zona dell'intervento chirurgico e la si rassicura che a breve la stessa sarebbe tornata alla normalità. Tornata a casa però, la gamba destra della sig.ra ricomincia a gonfiarsi Pt_1
ed il dolore si ripresenta, tanto che la stessa non riesce più a camminare. Il 13/02/2015 la stessa sig.ra torna in ospedale per un piano terapeutico relativo al nuovo immunosoppressore e dopo aver Pt_1
aspettato per parecchio tempo, nonostante le condizioni in cui versava, la sottopongono ad un esame
"doppler" in esito al quale lo stesso medico che ha eseguito l'esame (dott. , le riferisce che a Per_3
causa del grave rischio provocato da una compressione della vena determinata dal "gonfiore" (liquido)
della gamba, si sarebbe immediatamente dovuta ricoverare. Il ricovero dura otto giorni e per tutto il tempo dello stesso la ricorrente tiene un sondino drenante nella gamba. Alla dimissione, alla istante viene prescritto un "mono collant" contenitivo della gamba e le viene riferito che sarebbe stata contattata per effettuare una TC di controllo da lì a qualche settimana. Il 05/03/2015 viene eseguita una
TC senza mezzo di contrasto, che evidenza una diminuzione di tutti i linfonodi e la presenza di alcuni micro noduli nei polmoni per i quali ultimi il prof. consiglia alla sig.ra una Per_1 Pt_1
chemioterapia preventiva e la rimette all'oncologo per un più approfondito esame del caso. Ad ogni modo, visto che i problemi alla gamba continuavano e visto che il problema non era stato risolto dai medici del nosocomio in indirizzo, la sig.ra contatta contemporaneamente l' di Pt_1 CP_4
Palermo ed il chirurgo vascolare prof. . Sottoposta a visita da quest'ultimo, prende atto Persona_4
che in esito al non consentito intervento di asportazione della stazione linfonodale effettuato presso l'ospedale in indirizzo, ed al contrario di quanto riferito dai sanitari di esso ospedale, la gamba non tornerà più alla normalità e, per evitare dolore, gonfiore e quant'altro, la sig.ra dovrà indossare, per il futuro, una calza a compressione graduata e fare uso di uno speciale apparecchio per la notte. Dopo la
Per_ visita del prof. la ricorrente viene pure contattata dall' , ove, in esito alla ennesima TC, le CP_4
viene riferito, dal nefrologo dell' (dott. che il Sarcoma di OS era regredito e che CP_4 Per_5
tutti i linfonodi ingrossati erano tornati nella normalità ed erano scomparsi i micro noduli ai polmoni.
pagina 4 di 27 Tanto premesso chiedeva di a) riconoscere e dichiarare che il dott. (e la sua Persona_1
equipe), che in data 19/01/2015 ha eseguito l'intervento chirurgico di asportazione di una intera stazione linfonodale dalla parte inguinale, sulla persona della ricorrente, presso l'Ospedale convenuto - medico legato da un rapporto di immedesimazione organica con le struttura ospedaliera convenuta - ha colpevolmente errato nella esecuzione dello stesso, per avere eseguito un intervento inutile e/o non necessario per le finalità cui era destinato (finalità esplorative); b) riconoscere e dichiarare che l'errore nell' intervento chirurgico sopra detto
(oltre che la mancata corretta sorveglianza già da subito dopo l'intervento), con certezza e, comunque, "più
probabilmente che non", ha provocato, in capo alla ricorrente i danni non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali) tutti indicati ai punti 2 (a, b e c) e 4 della narrativa “in diritto” e per l'effetto c) condannare il nosocomio odierno convenuto, in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento dei detti danni da quantificarsi tenendo conto di quanto riferito ai punti 2 (a, b e c) e 4 della narrativa (o dei danni che la Giustizia
adita riterrà di ragione) e, comunque, tenendo conto della quantificazione per come verrà effettuata da CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina. d) personalizzare, comunque, il danno biologico subito dalla ricorrente con un aumento del “punto del danno non patrimoniale” nella misura massima prevista dalla legge e/o dalle tabelle di MI (50%) in relazione al grado di invalidità accertato o con l'aumento ritenuto di giustizia in relazione al caso concreto sottoposto al suo esame. e) Sempre nel merito, risarcimento per mancato consenso informato
Condannare l' , in Controparte_5
persona del legale rapp.te p.t, per i motivi tutti espressi al punto n° 3 della narrativa, al risarcimento del danno da omesso consenso informato, danno da determinarsi in via equitativa, tenuto conto di quanto specificato al citato punto n° 3 della narrativa “in diritto”, in € 30.000,00 o nella misura. maggiore o minore, che l'On.le Giudice
adito riterrà di giustizia. F) Condannare i convenuti, per i motivi espressi e secondo la quantificazione operata al punto n° 5 (spese) della narrativa, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla ricorrente in conseguenza dei narrati errori medici.
L' Controparte_2
si costituiva in giudizio opponendosi.
[...]
Acquisito il fascicolo dell'ATP le parti venivano invitate a precisare le conclusioni ed all'udienza del 12.2.2025 – previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. a ritroso rispetto tale udienza - la causa pagina 5 di 27 veniva posta in decisione.
Quindi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale la struttura ospedaliera è solidalmente responsabile, sia in via contrattuale (ex art. 1218 e 1228 c.c.) che extracontrattuale (ex art. 2049 c.c.),
per i danni provocati al paziente dal medico ivi operante, poichè l'attività che un libero professionista svolge presso una casa di cura privata, quanto meno in virtù di un non occasionale rapporto di esecuzione d'opera, comporta un vincolo di dipendenza, sorveglianza e vigilanza tra la casa di cura committente e il medico preposto (cfr. Cass. civ., sez. III, 13/01/2005, n.571; Cass. Civ. sez. III 11
marzo 1998, in Ragiusan 1998, 183; Trib. MI, 23/05/2003; Trib. MI 20 settembre 1999, in
Giur. Milanese 2000, 114; Trib. Napoli, 13 febbraio 1997, in Nuova Giur. Civ., 1997, I, 984; Trib.
Roma 28 giugno 1982, in Temi Rom. 1982, 601). La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile
1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
pagina 6 di 27 cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più
idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo pagina 7 di 27 raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Tali prinicipi sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. 24/2017), che è Parte_2
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_2
(i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
L'espleatta ctu eseguita in sede di ATP ha rilevato che:
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22 d2 Assolutamente esaustive sono anche le risposte formulate ai rilievi delle parti e che sostanzialmente sono quelli riproposti in questa sede, che escludono la necessità dell'intervento per come eseguito,
ribadiscono la quantificazione del danno biologico operata. Il collegio riferisce anche in ordine al consenso informato su cui – però – ci si soffermerà infra.
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22 d2 Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso pagina 15 di 27 ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Il ctu, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che l'attrice ha riportato linfostasi di I classe.
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 5%.
Il ctu ha determinato in gg 2 il periodo di invalidità temporanea assoluta ed in gg 30 quella di ITP al
50% e 30 al 25%. Invero dalla documentazione in atti è possibile rideterminare il periodo di ITA in gg
33, sulla base dei giorni di ricovero subiti dalla attrice e dalle conseguenze dell'impossibilità di deambulazione.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
pagina 16 di 27 temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 50.79, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella r legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso:
1) per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 1822.90
(55.24*33*100%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 828.60
(55.24*30*50%);
3) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% va liquidato un risarcimento di € 414.30
(55.24*30*25%);
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex pagina 17 di 27 legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di MI, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del pagina 18 di 27 danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre tuttavia tenere conto della legge 5 marzo 2001 n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati) che all'art. 5 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina relativa alle liquidazioni delle cd microlesioni ovvero quelle contenute entro il margine del
9% di danno biologico (e dunque applicabile al caso in esame), disciplina trasfusa nell'art. 139 cod.
ass..
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 1420.95 [€ 947.30 (valore punto base determinato dalla legge e modificato dal dm
16.7.2024) * 1.5 (coefficiente moltiplicatore rilevato dalla tabella allegata alla legge e corrispondente al grado percentuale di danno biologico)].
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 84.5% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 6003.50 (= € 1420.95 x 5 x 84.5%).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
pagina 19 di 27 26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
3961).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita. Le spese ritenute congrue ammontano ad € 339.00.
Ciò posto deve essere posto a carico della struttura convenuta il pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 9408.30.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto pagina 20 di 27 segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di pagina 21 di 27 maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli pagina 22 di 27 interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (19.1.2015).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (14.4.2025) andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
In ordine alla dedotta violazione del consenso informato in relazione all'intervento (tramutato da linfoadenectomia laterocervicale a inguinale).
Il collegio medico ha ravvisato un non adeguato consenso, atteso che non vi è prova della preventiva comunicazione alla paziente della scelta di mutare la sede della linfoadenectmia.
Ebbene, si osserva che l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori, anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione, tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di pagina 23 di 27 apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi (cfr. Cass., 9 febbraio
2010, n. 2847; più di recente ordinanza 22 agosto 2018, n. 20885). Come chiarito da Cass. n. 5631 del
23 febbraio 2023, le conseguenze dannose derivanti da un atto terapeutico eseguito senza un consenso legittimamente prestato devono essere debitamente allegate dal paziente sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva e non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione. Si osserva qundi che “La
violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione,
rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”.
La Cassazione ancora di recente (ordinanza 12 giugno 2023, n. 16633) ha chiarito che: se “ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso)” e “non vi è alcun danno derivante dall'intervento”, non è dovuto alcun risarcimento;
se, invece, “ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria” (cioè, l'intervento è
stato correttamente eseguito), “il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato,
all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non pagina 24 di 27 patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente”.
Ebbene nella specie parte attrice non ha mai sostenuto che in presenza di un'adeguata informazione,
ella avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento nella sede poi effettivamente scelta dai sanitari. E
quindi il consenso della paziente all'intervento è da ritenere presunto, anche perché per come attestato dal collegio dei ctu l'approcio in sede laterocervicale sarebbe stato svantaggioso rispetto a quello inguinale messo in atto (che ha poi condotto all'esatta diagnosi della patologia ed alla corretta terapia risolutiva, salvo i reliquati oggetto di giudizio).
La mancata acquisizione del consenso informato al trattamento sanitario non ha leso, in sé, il diritto della paziente all'autodeterminazione e, dunque il diritto a ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui veniva sottoposta, con particolare riguardo alle possibili complicanze dell'intervento, così da consentirle di valutare più approfondite diagnostiche o eventuali terapie alternative. In conclusione, dunque, la violazione del consenso informato, pur in assenza di un errore medico, è risarcibile solo se vi sia stata una lesione del diritto del paziente all'autodeterminazione e se da ciò sia derivato un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute, di apprezzabile gravità. Nella specie ciò non sussiste.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per la presente fase come da dispositivo in favore dell'Erario, posto che l'attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (art. 133 dpr n. 115 del
2002). La liquidazione viene effettuata già dimidiata, come da sentenza della Corte Costituzionale del
28 novembre 2012 n. 270, che riprende l'orientamento già espresso dalla VI Sezione Penale della Corte
di Cassazione con le sentenze n. 46537/11 e 3885/12 (atteso che la somma che, ai sensi dell'art. 133
TU spese di giustizia, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio).
pagina 25 di 27 Le spese della fase di ATP vanno invece liquidate senza distrazione atteso che per quella fase la attrice non era ammessa al beneficio del gratuito patrocinio
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro Parte_1 [...]
disattesa ogni ulteriore istanza, così Controparte_2
provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento per cui è causa, della complessiva somma di € 9408.30, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data della presente decisione ed oltre interessi al tasso fisso del 1% da calcolare con la medesima decorrenza su detta somma,
via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre ancora interessi legali eventualmente maturandi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sulla somma complessivamente maturata fino a quel momento e fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali del giudizio di merito in favore della attrice – distratte in favore dell'Erario - liquidate nella misura dimidiata ex art. 130 TU spese di giustizia, in complessivi € 3045.00, di cui € 545.00 per spese, € 2500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
3) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali del giudizio di ATP in favore della attrice in complessivi € 2085.00, di cui € 285.00 per spese, € 1800.00 per compensi, oltre rimborso compensi ctu come liquidati, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania il 9 aprile 2024
IL GIUDICE ISTRUTTORE
pagina 26 di 27 (dott. Giorgio Marino)
pagina 27 di 27
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 8682/23 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di decisione del 12 febbraio 2025, promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te domiciliata in Gaggi Via CodiceFiscale_1
Etnea n. 3 presso lo studio dell'Avv. Rosario Coppola che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice;
contro
di Controparte_1
Catania.
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catania Via Giuffrida n. 108 presso lo studio dell'Avv. Letterio Luca Buceti, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
convenuto;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
pagina 1 di 27 Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 22.7.2023 conveniva in giudizio avanti Parte_1
questo Tribunale l' Controparte_2
esponendo che a metà dicembre 2014 si accorgeva di avere un piccolo
[...]
rigonfiamento nella zona inguinale destra, sicchè comincia a monitorarlo giornalmente. Alla fine dello stesso mese, oltre a notare un aumento delle dimensioni del rigonfiamento, cominciava ad accusare dolore all'altezza di un rene alla stessa, qualche tempo prima, trapiantato, sicché, ovviamente preoccupata, contattava il centro trapianti dell'AOU Policlinico Vittorio Emanuele, P.O. Gaspare
Rodolico di Catania - presso la quale era stato effettuato l'intervento di detto trapianto del rene - per avere un appuntamento utile agli opportuni controlli. In data 31/12/2014 veniva visitata presso il citato centro trapianti, dal dott. , il quale in esito all'esame di una ecografia che lo stesso Persona_1
aveva previamente disposto, rassicurava la informandola che il rigonfiamento ed il dolore Pt_1
erano da imputare alla semplice infiammazione di un linfonodo (o addirittura un pelo incarnito) e che il problema era quindi immediatamente risolvibile, o mediante cura antibiotica (che prescriveva) o, nel caso in cui la stessa non avesse dovuto sortire effetto, tramite un piccolo intervento di asportazione del linfonodo, da eseguirsi in anestesia locale.
Esponeva che al successivo appuntamento per un controllo, riferiva che la cura antibiotica non aveva sortito alcun effetto e che altra ghiandola le sembrava essere comparsata al collo: il sanitario verificata la sussistenza della ghiandola al collo, riferiva che la stessa poteva essere stata provocata da una infezione ai denti. Il 17/01/2015, dopo aver effettuato una visita al di anche CP_1 CP_3
presso il nefrologo (dott. ) e dopo aver eseguito una TC all'addome superiore, che Persona_2
evidenziava numerosi linfonodi ingrossati nell'addome, nel torace e nel collo, la attrice veniva pagina 2 di 27 ricoverata presso il nosocomio convenuto, per eseguire - così viene riferito alla stessa ed ai suoi familiari - l'asportazione di una piccola parte del linfonodo inguinale al fine di farlo analizzare,
valutarne la natura e, in conseguenza della valutazione, decidere gli interventi successivi. In
data 18/01/2015, in sede di “acquisizione di consenso informato” viene riferito alla sig.ra che Pt_1
l'asportazione del piccolo lembo di tessuto da analizzate, verrà, invece, prelevata dal collo
(“linfoadenecotomia latero cervicale” si legge nel detto modulo). Il 19/01/2015 la sig.ra Pt_1
viene sottoposta all'intervento programmato e, però, invece di procedere alla asportazione, ai soli “fini esplorativi”, di un piccolo lembo di tessuto dal collo - per come alla sig.ra ed ai suoi familiari Pt_1
spiegato anche in sede di sottoscrizione del modulo di acquisizione di consenso informato - veniva alla stessa asportata una intera stazione linfonodale dalla parte inguinale. Il cambio di indirizzo degli operatori sanitari nel corso dell'intervento cui era stata sottoposta la ricorrente, non era mai stato riferito ad alcuno, neanche al marito ivi presente. Nel corso della degenza postoperatoria la attrice aveva accusato fortissimi bruciori nella parte bassa del bacino, lungo la gamba e nel fianco. In data
21/01/2015 la viene dimessa senza che alla stessa venga fissata una data per un controllo, ma Pt_1
solo con la precisazione che sarebbe stata informata non appena avessero avuto i risultati dell'esame istologico delle ghiandole asportate. Nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni, la zona oggetto dell'intervento operatorio comincia ad arrossarsi e a gonfiare in maniera abnorme, e la ricorrente, anche per i fortissimi dolori che comincia ad accusare, non è più in grado di muoversi e di riposare, tanto che l'infermiera che era stata costretta a chiamare per effettuare le medicazioni e il medico di famiglia, le consigliano di ricoverarsi nuovamente. La Sig.ra a questo punto si Pt_1
convince a farsi controllare presso altra struttura ospedaliera, ma, alla fine di gennaio 2015, riceve una chiamata dall'ospedale convenuto ove si reca e viene ricoverata il 02/02/2015. In questa occasione viene riferito alla sig.ra che aveva contratto il sarcoma di OS, causato sicuramente, così le Pt_1
si dice, dell'immunosoppressore a lei somministrato, ma nel contempo la si rassicura dicendole che la forma tumorale contratta sarebbe sicuramente regredita cambiando il farmaco che l'aveva provocata.
pagina 3 di 27 Nel contempo, presa visione delle dimensioni della gamba, le si comincia ad asportare il liquido che si era accumulato nella zona dell'intervento chirurgico e la si rassicura che a breve la stessa sarebbe tornata alla normalità. Tornata a casa però, la gamba destra della sig.ra ricomincia a gonfiarsi Pt_1
ed il dolore si ripresenta, tanto che la stessa non riesce più a camminare. Il 13/02/2015 la stessa sig.ra torna in ospedale per un piano terapeutico relativo al nuovo immunosoppressore e dopo aver Pt_1
aspettato per parecchio tempo, nonostante le condizioni in cui versava, la sottopongono ad un esame
"doppler" in esito al quale lo stesso medico che ha eseguito l'esame (dott. , le riferisce che a Per_3
causa del grave rischio provocato da una compressione della vena determinata dal "gonfiore" (liquido)
della gamba, si sarebbe immediatamente dovuta ricoverare. Il ricovero dura otto giorni e per tutto il tempo dello stesso la ricorrente tiene un sondino drenante nella gamba. Alla dimissione, alla istante viene prescritto un "mono collant" contenitivo della gamba e le viene riferito che sarebbe stata contattata per effettuare una TC di controllo da lì a qualche settimana. Il 05/03/2015 viene eseguita una
TC senza mezzo di contrasto, che evidenza una diminuzione di tutti i linfonodi e la presenza di alcuni micro noduli nei polmoni per i quali ultimi il prof. consiglia alla sig.ra una Per_1 Pt_1
chemioterapia preventiva e la rimette all'oncologo per un più approfondito esame del caso. Ad ogni modo, visto che i problemi alla gamba continuavano e visto che il problema non era stato risolto dai medici del nosocomio in indirizzo, la sig.ra contatta contemporaneamente l' di Pt_1 CP_4
Palermo ed il chirurgo vascolare prof. . Sottoposta a visita da quest'ultimo, prende atto Persona_4
che in esito al non consentito intervento di asportazione della stazione linfonodale effettuato presso l'ospedale in indirizzo, ed al contrario di quanto riferito dai sanitari di esso ospedale, la gamba non tornerà più alla normalità e, per evitare dolore, gonfiore e quant'altro, la sig.ra dovrà indossare, per il futuro, una calza a compressione graduata e fare uso di uno speciale apparecchio per la notte. Dopo la
Per_ visita del prof. la ricorrente viene pure contattata dall' , ove, in esito alla ennesima TC, le CP_4
viene riferito, dal nefrologo dell' (dott. che il Sarcoma di OS era regredito e che CP_4 Per_5
tutti i linfonodi ingrossati erano tornati nella normalità ed erano scomparsi i micro noduli ai polmoni.
pagina 4 di 27 Tanto premesso chiedeva di a) riconoscere e dichiarare che il dott. (e la sua Persona_1
equipe), che in data 19/01/2015 ha eseguito l'intervento chirurgico di asportazione di una intera stazione linfonodale dalla parte inguinale, sulla persona della ricorrente, presso l'Ospedale convenuto - medico legato da un rapporto di immedesimazione organica con le struttura ospedaliera convenuta - ha colpevolmente errato nella esecuzione dello stesso, per avere eseguito un intervento inutile e/o non necessario per le finalità cui era destinato (finalità esplorative); b) riconoscere e dichiarare che l'errore nell' intervento chirurgico sopra detto
(oltre che la mancata corretta sorveglianza già da subito dopo l'intervento), con certezza e, comunque, "più
probabilmente che non", ha provocato, in capo alla ricorrente i danni non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali) tutti indicati ai punti 2 (a, b e c) e 4 della narrativa “in diritto” e per l'effetto c) condannare il nosocomio odierno convenuto, in persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento dei detti danni da quantificarsi tenendo conto di quanto riferito ai punti 2 (a, b e c) e 4 della narrativa (o dei danni che la Giustizia
adita riterrà di ragione) e, comunque, tenendo conto della quantificazione per come verrà effettuata da CTU di cui sin d'ora si chiede la nomina. d) personalizzare, comunque, il danno biologico subito dalla ricorrente con un aumento del “punto del danno non patrimoniale” nella misura massima prevista dalla legge e/o dalle tabelle di MI (50%) in relazione al grado di invalidità accertato o con l'aumento ritenuto di giustizia in relazione al caso concreto sottoposto al suo esame. e) Sempre nel merito, risarcimento per mancato consenso informato
Condannare l' , in Controparte_5
persona del legale rapp.te p.t, per i motivi tutti espressi al punto n° 3 della narrativa, al risarcimento del danno da omesso consenso informato, danno da determinarsi in via equitativa, tenuto conto di quanto specificato al citato punto n° 3 della narrativa “in diritto”, in € 30.000,00 o nella misura. maggiore o minore, che l'On.le Giudice
adito riterrà di giustizia. F) Condannare i convenuti, per i motivi espressi e secondo la quantificazione operata al punto n° 5 (spese) della narrativa, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla ricorrente in conseguenza dei narrati errori medici.
L' Controparte_2
si costituiva in giudizio opponendosi.
[...]
Acquisito il fascicolo dell'ATP le parti venivano invitate a precisare le conclusioni ed all'udienza del 12.2.2025 – previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. a ritroso rispetto tale udienza - la causa pagina 5 di 27 veniva posta in decisione.
Quindi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale la struttura ospedaliera è solidalmente responsabile, sia in via contrattuale (ex art. 1218 e 1228 c.c.) che extracontrattuale (ex art. 2049 c.c.),
per i danni provocati al paziente dal medico ivi operante, poichè l'attività che un libero professionista svolge presso una casa di cura privata, quanto meno in virtù di un non occasionale rapporto di esecuzione d'opera, comporta un vincolo di dipendenza, sorveglianza e vigilanza tra la casa di cura committente e il medico preposto (cfr. Cass. civ., sez. III, 13/01/2005, n.571; Cass. Civ. sez. III 11
marzo 1998, in Ragiusan 1998, 183; Trib. MI, 23/05/2003; Trib. MI 20 settembre 1999, in
Giur. Milanese 2000, 114; Trib. Napoli, 13 febbraio 1997, in Nuova Giur. Civ., 1997, I, 984; Trib.
Roma 28 giugno 1982, in Temi Rom. 1982, 601). La responsabilità della casa di cura o dell'ente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c. all'inadempimento delle obbligazioni a suo carico nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento dell'obbligazione medico professionale svolta dal sanitario;
nei confronti del paziente, la struttura sanitaria e l'esercente la professione sanitaria sono coobbligati solidali, per cui la scelta del legittimato passivo contro cui agire spetta al danneggiato.
Come chiarito dalla Suprema Corte non è necessario che il medico sia "dipendente" della casa di cura, sia cioè a questa legato da un rapporto di lavoro subordinato: a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde dei fatti dolosi e colposi di costoro. Ausiliari, dunque sono tutti coloro dei quali il debitore si avvale nell'esecuzione della prestazione, indipendentemente dalla natura del rapporto che ad esso li leghi (Cass. 20 aprile
1989, n. 1855).
In secondo luogo, in applicazione dell'art. 1228 c.c., non rileva che il sanitario il quale esegue l'intervento possa essere anche sanitario di fiducia del paziente, ove la scelta, come nel caso di specie,
pagina 6 di 27 cada su soggetto comunque collegato all'organizzazione aziendale della casa di cura. La prestazione dell'ausiliario, cioè del medico, è necessaria per l'esecuzione della prestazione della casa di cura, che si obbliga alla messa a disposizione del personale medico, paramedico e dell'attrezzature necessarie per l'intervento e, dunque, si avvale del medico, sia pure di fiducia anche del paziente (cfr. Cass. civ., sez.
III, 14/07/2004, n.13066).
In sostanza secondo l'orientamento maggioritario, la responsabilità ascrivibile in capo alla struttura sanitaria è di tipo contrattuale, risultando essa fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbliga a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati). Ricondotta così l'obbligazione della struttura sanitaria al contratto di spedalità, la giurisprudenza configura la relativa responsabilità civile come contrattuale ex artt. 1218 c.c. e ss. In particolare, la struttura può essere chiamata a rispondere,
come già detto: (i) per fatto proprio, derivante dal rapporto che si instaura in maniera diretta con il paziente, nel caso in cui il danno al paziente sia derivato da disfunzioni e carenze strutturali o organizzative inerenti alla struttura stessa (dal punto di vista degli spazi, o del personale o delle attrezzature); (ii) per fatto proprio del personale sanitario: in questa sede, l'ente risponde direttamente della negligenza ed imperizia del personale dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione.
Dunque la struttura sanitaria risponde dell'attività sanitaria posta in essere dall'operatore sanitario dipendente o meno, laddove nella relativa condotta sia ravvisabile quanto meno il profilo della colpa.
Da quest'ultimo punto di vista, il tipo di obbligazione assunta la struttura sanitaria, coincidendo con quella dell'esercente la professione sanitaria (dal momento che l'ente ospedaliero si impegna, tramite gli operatori sanitari alle proprie dipendenze, a fornire una prestazione sanitaria), si configura come obbligazione di mezzi, anziché come obbligazione di risultato. Ne consegue che la struttura o il professionista sanitario sono tenuti a svolgere la propria attività utilizzando i mezzi scientifici più
idonei a raggiungere il risultato favorevole al paziente-creditore, mentre non è richiesto l'effettivo pagina 7 di 27 raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione. L'inadempimento all'obbligazione, pertanto, deve essere desunto non già semplicemente dal mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla diligenza richiesta ai fini dell'esecuzione della prestazione professionale. La
diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (ai sensi dell'art. 1176
c.c.) e, ai sensi dell'art. 2236 c.c., qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave
(norma che lascia intendere che l'operatore sanitario, in caso di causazione di un danno al paziente, sia tenuto al relativo risarcimento anche in caso di mera colpa lieve).
Tali prinicipi sono stati sostanzialmente recepiti dall legge (n. 24/2017), che è Parte_2
intervenuta in tale contesto, chiarendo in maniera espressa quanto già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità della struttura sanitaria come contrattuale ex art. 1218 c.c. e ss. (laddove, la medesima legge, qualifica quella dell'esercente la professione sanitaria come extracontrattuale ex artt. 2043 c.c. e ss.). In particolare, l'art. 7 della legge chiarisce che: Parte_2
(i) la struttura sanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose;
(ii) l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043
c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
L'espleatta ctu eseguita in sede di ATP ha rilevato che:
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22 d2 Assolutamente esaustive sono anche le risposte formulate ai rilievi delle parti e che sostanzialmente sono quelli riproposti in questa sede, che escludono la necessità dell'intervento per come eseguito,
ribadiscono la quantificazione del danno biologico operata. Il collegio riferisce anche in ordine al consenso informato su cui – però – ci si soffermerà infra.
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22 d2 Circa la determinazione dei danni alla persona subiti da parte attrice occorre rilevare quanto segue.
La nota sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato
(dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n.
4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente,
essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso pagina 15 di 27 ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze dell'espletata c.t.u.
Il ctu, a conclusione di una indagine accurata, fondata sull'esame clinico del periziando nonché sulla documentazione sanitaria versata in atti, ha accertato che l'attrice ha riportato linfostasi di I classe.
Ai postumi conseguenti ha attribuito un tasso di invalidità pari al 5%.
Il ctu ha determinato in gg 2 il periodo di invalidità temporanea assoluta ed in gg 30 quella di ITP al
50% e 30 al 25%. Invero dalla documentazione in atti è possibile rideterminare il periodo di ITA in gg
33, sulla base dei giorni di ricovero subiti dalla attrice e dalle conseguenze dell'impossibilità di deambulazione.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono condivise da questo decidente, perché sorrette da adeguata argomentazione esaustiva in tutte le sue parti.
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, si può ora procedere alla liquidazione del danno alla persona subito dall'attore, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità
pagina 16 di 27 temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo -
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 50.79, da rapportare si intende al grado di invalidità temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice). Tra
l'altro tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella r legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micropermanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139 cod. ass.ni.
Ne consegue che, nel nostro caso:
1) per il periodo di invalidità temporanea assoluta va liquidato un risarcimento di € 1822.90
(55.24*33*100%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento di € 828.60
(55.24*30*50%);
3) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% va liquidato un risarcimento di € 414.30
(55.24*30*25%);
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex pagina 17 di 27 legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di MI, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del pagina 18 di 27 danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre tuttavia tenere conto della legge 5 marzo 2001 n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati) che all'art. 5 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina relativa alle liquidazioni delle cd microlesioni ovvero quelle contenute entro il margine del
9% di danno biologico (e dunque applicabile al caso in esame), disciplina trasfusa nell'art. 139 cod.
ass..
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base del calcolo è pari a € 1420.95 [€ 947.30 (valore punto base determinato dalla legge e modificato dal dm
16.7.2024) * 1.5 (coefficiente moltiplicatore rilevato dalla tabella allegata alla legge e corrispondente al grado percentuale di danno biologico)].
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 84.5% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tale voce, di € 6003.50 (= € 1420.95 x 5 x 84.5%).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
E' noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n.
pagina 19 di 27 26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea.
Nessun danno di tale specie hanno subito l'attrice non svolgendo all'epoca del sinistro alcuna attività lavorativa o perlomeno non essendo stata dimostrata.
b2) danno patrimoniale per invalidità permanente.
Neanche può riconoscersi alcun risarcimento a tal titolo, posto che nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di particolari e specifiche attitudini lavorative, patrimonialmente valutabili, che siano rimaste irreversibilmente pregiudicate a causa del sinistro (cfr. Cass. Civ. sez. III 21 aprile 1999 n.
3961).
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Il trattamento curativo offerto all'attore è stato eseguito dall'assistenza pubblica gratuita. Le spese ritenute congrue ammontano ad € 339.00.
Ciò posto deve essere posto a carico della struttura convenuta il pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 9408.30.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali.
Quanto poi alla pure avanzata domanda di corresponsione degli interessi legali va osservato quanto pagina 20 di 27 segue.
Alla stregua dei princìpi evidenziati dalla nota pronuncia di Cass., sez. un., 17.2.1995 n. 1712 (edita in Foro it. 1995, fasc. 5, parte I, c. 1470 ss.), in ipotesi di debiti di valore, posto che la rivalutazione ha la funzione di adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare in ragione della svalutazione intervenuta tra l'epoca di verificazione del danno (cui comunque va riferita la aestimatio,
ossia la stima del danno) ed il momento della liquidazione della corrispondente prestazione in danaro
(taxatio), può anche ipotizzarsi una ulteriore e distinta componente del danno risarcibile, destinata a coprire il c.d. lucro cessante, ossia la perdita di quei vantaggi che il creditore avrebbe conseguito se avesse ottenuto immediatamente la prestazione in danaro in cui è stato commisurato (appunto per equivalente) il valore del bene perduto, vantaggi a loro volta non goduti a causa del ritardato pagamento. In altri termini, tale voce di danno va rapportata non alla perdita del bene ma alla mancata disponibilità della somma che ne rappresenta il valore storico in termini monetari nel momento in cui essa avrebbe dovuto essere corrisposta e, via via, nel tempo successivo intercorrente fino all'effettivo pagamento. Trattasi insomma di danno da ritardo nel risarcimento.
E tuttavia ha anche precisato la Corte che tale ulteriore danno deve essere provato, sebbene la prova possa essere data mediante presunzioni semplici. "Risponde ad un principio generale di equità -
evidenzia il Supremo Collegio - compensare con interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di danaro", e però, nel caso di debiti di valore, o meglio di obbligazioni non originariamente pecuniarie, tale danno non può considerarsi presunto per legge (non potendosi applicare l'art. 1224, 1° comma, c.c.) "ma deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi", volta che sia chiaro comunque che con tali interessi si tende a compensare il mancato guadagno derivante dal mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro, ovvero il mancato sfruttamento della possibilità di impiegare il danaro in modo tale da sottrarlo agli effetti negativi della svalutazione monetaria, lucrandone frutti civili di pagina 21 di 27 maggiore ammontare rispetto al tasso d'inflazione.
Quanto alla concreta commisurazione – secondo quanto ancora sancito dal menzionato arresto giurisprudenziale -, in difetto di diversi elementi di valutazione, tale danno ben potrà essere liquidato sotto forma di interessi, purchè resti chiaro che comunque trattasi non di obbligazione accessoria di una obbligazione di valore (non essendo invocabile l'automatismo di cui all'art. 1224, I comma c.c.) ma di mera liquidazione equitativa (art. 2056 II comma c.c.) del distinto danno da lucro cessante, e che,
conseguentemente, nulla impone di aver riguado al tasso legale, potendo anche ravvisarsi, di volta in volta, più conforme ad equità un saggio minore o maggiore di quello vigente via via nel tempo del ritardo (secondo quanto premesso tale saggio dovrebbe idealmente commisurarsi alla differenza tra il coefficiente di rivalutazione ed il maggior tasso d'interessi che la somma avrebbe potuto fruttare).
Nella specie, in applicazione di tali criteri, e tenuto conto del non lungo arco di tempo da considerare, nonché del graduale ridursi del tasso ufficiale di sconto e, conseguentemente, degli interessi attivi sui depositi bancari o dei rendimenti medi degli investimenti azionari o obbligazionari,
appare congruo fissare una percentuale annua media del 1%.
Si deve però escludere, proprio in ragione della distinta funzione di tale ulteriore componente del danno risarcibile, che tali interessi possano essere computati – sin dalla data di verificazione del danno
– sulla somma rivalutata definitivamente (ossia nel nostro caso, sull'ammontare del danno come sopra calcolato con riferimento a valori monetari attuali), chè altrimenti si finirebbe col rivalutare anch'essi,
senza alcun fondamento legale, essendo il debito per interessi per sua natura, ed anche in tale ipotesi,
debito di valuta (cfr. Cass., 1^ sez. civ.
4.11.1992 n. 11986, in Foro it. Rep. 1992, voce Obbligazioni in genere, n. 36; Cass. 18.04.1977 n. 1423).
Occorrerà piuttosto – qui ponendosi la conclusione più significativa della citata pronuncia delle sezioni unite cui questo giudice ritiene di doversi conformare – calibrare detta liquidazione in modo tale da tener conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, e dunque calcolare gli pagina 22 di 27 interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco temporale del ritardo;
ciò comunque fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza posto che, a partire da tale momento, e fino all'effetivo soddisfo, gli interessi andranno computati sull'ammontare definitivamente rivalutato, da allora trasformandosi il debito in obbligazione di valuta (v. in tal senso, con specifico riferimento al risarcimento del danno alla persona Cass. 17.7.1996 n. 6461).
Per poter concretamente operare nella specie un tale calcolo si rende dunque necessario devalutare,
alla stregua degli indici ISTAT, la somma come sopra determinata in valori monetari attuali, fino alla data del sinistro (19.1.2015).
Su tale somma via via rivalutata mese per mese, potranno dunque calcolarsi gli interessi compensativi.
Con decorrenza dalla data della presente decisione (14.4.2025) andranno ancora computati, secondo il medesimo modello di calcolo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi al tasso fisso del 1% sulla medesima, via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Dopo tale momento, andranno ulteriormente corrisposti fino al soddisfo, gli interessi legali maturandi sulla intera complessiva somma maturata fino a quel momento.
In ordine alla dedotta violazione del consenso informato in relazione all'intervento (tramutato da linfoadenectomia laterocervicale a inguinale).
Il collegio medico ha ravvisato un non adeguato consenso, atteso che non vi è prova della preventiva comunicazione alla paziente della scelta di mutare la sede della linfoadenectmia.
Ebbene, si osserva che l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori, anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione, tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di pagina 23 di 27 apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi (cfr. Cass., 9 febbraio
2010, n. 2847; più di recente ordinanza 22 agosto 2018, n. 20885). Come chiarito da Cass. n. 5631 del
23 febbraio 2023, le conseguenze dannose derivanti da un atto terapeutico eseguito senza un consenso legittimamente prestato devono essere debitamente allegate dal paziente sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva e non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione. Si osserva qundi che “La
violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione,
rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”.
La Cassazione ancora di recente (ordinanza 12 giugno 2023, n. 16633) ha chiarito che: se “ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso)” e “non vi è alcun danno derivante dall'intervento”, non è dovuto alcun risarcimento;
se, invece, “ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria” (cioè, l'intervento è
stato correttamente eseguito), “il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato,
all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non pagina 24 di 27 patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente”.
Ebbene nella specie parte attrice non ha mai sostenuto che in presenza di un'adeguata informazione,
ella avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento nella sede poi effettivamente scelta dai sanitari. E
quindi il consenso della paziente all'intervento è da ritenere presunto, anche perché per come attestato dal collegio dei ctu l'approcio in sede laterocervicale sarebbe stato svantaggioso rispetto a quello inguinale messo in atto (che ha poi condotto all'esatta diagnosi della patologia ed alla corretta terapia risolutiva, salvo i reliquati oggetto di giudizio).
La mancata acquisizione del consenso informato al trattamento sanitario non ha leso, in sé, il diritto della paziente all'autodeterminazione e, dunque il diritto a ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui veniva sottoposta, con particolare riguardo alle possibili complicanze dell'intervento, così da consentirle di valutare più approfondite diagnostiche o eventuali terapie alternative. In conclusione, dunque, la violazione del consenso informato, pur in assenza di un errore medico, è risarcibile solo se vi sia stata una lesione del diritto del paziente all'autodeterminazione e se da ciò sia derivato un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute, di apprezzabile gravità. Nella specie ciò non sussiste.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per la presente fase come da dispositivo in favore dell'Erario, posto che l'attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (art. 133 dpr n. 115 del
2002). La liquidazione viene effettuata già dimidiata, come da sentenza della Corte Costituzionale del
28 novembre 2012 n. 270, che riprende l'orientamento già espresso dalla VI Sezione Penale della Corte
di Cassazione con le sentenze n. 46537/11 e 3885/12 (atteso che la somma che, ai sensi dell'art. 133
TU spese di giustizia, va rifusa in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio).
pagina 25 di 27 Le spese della fase di ATP vanno invece liquidate senza distrazione atteso che per quella fase la attrice non era ammessa al beneficio del gratuito patrocinio
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro Parte_1 [...]
disattesa ogni ulteriore istanza, così Controparte_2
provvede:
1) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento per cui è causa, della complessiva somma di € 9408.30, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data della presente decisione ed oltre interessi al tasso fisso del 1% da calcolare con la medesima decorrenza su detta somma,
via via mensilmente rivalutata, e ciò fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre ancora interessi legali eventualmente maturandi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza sulla somma complessivamente maturata fino a quel momento e fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali del giudizio di merito in favore della attrice – distratte in favore dell'Erario - liquidate nella misura dimidiata ex art. 130 TU spese di giustizia, in complessivi € 3045.00, di cui € 545.00 per spese, € 2500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
3) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali del giudizio di ATP in favore della attrice in complessivi € 2085.00, di cui € 285.00 per spese, € 1800.00 per compensi, oltre rimborso compensi ctu come liquidati, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania il 9 aprile 2024
IL GIUDICE ISTRUTTORE
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