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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 15/01/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 467/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3749/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3449/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P501506-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P501506-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P501506-2023 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7793/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, rappresentato e difeso come in atti, aveva impugnato l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva proceduto a ricostruire il reddito sinteticamente a lui imputabile per l'anno 2017.
Il contribuente, al quale l'Ufficio aveva chiesto chiarimenti avendo riscontrato uno scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente, aveva rappresentato di aver ceduto nell'anno 2016 la sua quota di partecipazione nella Nominativo_1 per un importo di euro 50.000.000,00.
L'Ufficio aveva quindi fatto rilevare che il contribuente si era limitato a depisitare stralci di conti correnti riportanti movimentazioni oscurate ed solo alcune spese, aveva pertanto ritenuto la documentazione non idonea a dimostrare che la provvista per il sostenimento delle spese fosse derivata proprio dal corrispettivo che gli era stato corrisposto per la cessione della quota societaria.
la Agenzia delle Entrate, ritenendo non comprovato il collegamento tra le spese sostenute e il corrispettivo della cessione di quote che avrebbe potuto non essere la fonte della provvista delle spese sostenute nell'anno 2017, aveva ritenuto l'importo di € 479.562,00 imponibile fiscalmente rilevante.
Relativamente alle spese per investimento, pari ad € 20.000,00, la parte non aveva aderito all'invito in adesione n. TF5I1P500678, notificato il 11/09/2023, e non aveva prodotto alcuna documentazione al fine di dimostrare la formazione della provvista e l'utilizzo della stessa per l'effettuazione dello specifico investimento.
Pertanto anche l'importo di € 20.000,00 era stato ritenuto dall'Ufficio imponibile fiscalmente rilevante.
Il contribuente aveva contestato le deduzioni dell'Ufficio e chiesto l'annullamento dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate aveva chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso era stato ritenuto fondato.
Contro la predetta sentenza ha proposto appello il contribuente.
Alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore aveva esposto i termini della questione.
Le parti presenti si sono riportate agli scritti difensivi.
La Corte si è ritirata in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello vada rigettato e siano assolutamente condivisibili le argomentazioni dei primi giudici che in sostanza avevano ritenuto che il contribuente aveva adeguatamente documentato la relazione diretta tra le risorse di cui egli disponeva e non tassabili e le spese e avevano quindi ritenuto che queste ultime erano state alimentate dalle risorse legittimamente escluse dal concorso alla formazione del reddito imponibile.
A parere dell'appellante invece il contribuente non aveva sufficientemente assolto all'onere probatorio circa la giustificazione delle spese di cui all'avviso di accertamento.
Nel caso in esame il contribuente sostiene che le spese di cui all'accertamento derivino da un incasso importante relativo all'anno precedente.
Il contribuente però, rilevava l'Ufficio, non aveva mai depositato i conti corrente relativi all'anno d'imposta 2016, dai quali si potesse chiaramente evincere l'accredito dei cinquanta milioni di cui alla cessione, limitandosi a produrre i conti del solo anno 2017, alimentati da movimentazioni in avere di dubbia provenienza e con un saldo iniziale che non è dato sapere a quale risparmio di anno precedente fosse riferito.
Orbene, osserva questa Corte, che il contribuente aveva ricostruito la sua posizione reddituale per l'anno 2017 con documentazione proveniente da vari istituti bancari e finanziari con i quali aveva operato tutte le movimentazioni, i rapporti di conto corrente e soprattutto specificato tutti i proventi finanziari e le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva e quindi non ricomprese nella dichiarazione dei redditi dell'annualità oggetto di accertamento.
Il contribuente aveva esibito gli estratti dei conti correnti bancari idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame e non il loro semplice transito nella sua disponibilità e specificamente :
- conto corrente Banca_1 n. 001 Conto_Corrente_1-1: saldo 01.01.2017 par ad euro 1.914.328,38 – saldo al 31.12.2017 pari ad euro 539.421,76 con una giacenza media pari ad euro 1.425.862,55;
- conto corrente Banca Banca_2 n. Conto_Corrente_2: saldo 01.01.2017 par ad euro 568.247,13 – saldo al 31.12.2017 pari ad euro 56.114,22 con una giacenza media pari ad euro 192.769,28.
- Lo scostamento fra il saldo iniziale e quello finale dei conti correnti nell'anno oggetto di accertamento rilevavano il dato dell' impiego della relativa provvista per le spese indicate nell'atto impositivo;
L'allegazione integrale dei conti correnti nella disponibilità del Resistente_1 alle date di riferimento, hanno dimostrato la causalità tra il possesso del reddito (esente o soggetto a imposizione alla fonte) e la spesa;
quindi, pur non necessitando una rigorosa causalità tra spesa e reddito, essendo necessario provare di aver semplicemente avuto a disposizione, per un determinato periodo, redditi di entità compatibile con le spese sostenute, dandone evidenza attraverso l'esibizione degli estratti di conto, gli stessi costituiscono una prova idonea a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame.
Risultava poi evidente, con la ricostruzione dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte, che la somma di questi ultimi in uno con il reddito dichiarato nell'anno accertato e le entrate di altra natura puntualmente dettagliate, per un ammontare pari ad euro 619.314,00, fanno venir meno il presupposto dell'accertamento sintetico in quanto non si rilevava lo scostamento del 20% previsto dall'art. 38 DPR
600/72. In sede di appello il contribuente ha esibito ulteriore documentazione bancaria, con la ricostruzione dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte percepiti che ammontavano ad euro 425.325,00 oltre ai redditi presenti in dichiarazione per euro 193.989,00 e quindi giustificando entrate complessive per euro
619.314,00 ben superiori, in particolare del 20%, di quanto accertato dell'Ufficio.
Orbene, come correttamente osservato dai giudici di primo grado, le spese erano tracciabili, gli estratti conto bancari avevano evidenziato la provenienza legittima dei fondi, vi era la non imponibilità della provvista in quanto derivante da disinvestimenti e non da redditi.
In assenza di elementi che indichino occultamento di redditi o simulazioni, è sufficiente la verosimiglianza del collegamento tra la provvista e le spese (Cass. civ. n. 25104/2014).
Nel caso di specie la disponibilità di liquidità in cifra adeguata a coprire le spese contestate è ampiamente plausibile.
Alla luce di tali considerazioni va quindi rigettato l'appello.
Tenuto conto della natura della controversia e delle questioni affrontare ritiene questa Corte che possano essere compensate le spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello ;
compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI VI MARCO, Presidente
DE ROSA MARIA ARMONIA, Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3749/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3449/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
19 e pubblicata il 24/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P501506-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P501506-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P501506-2023 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7793/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello
Resistente/Appellato: rigettare l'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, rappresentato e difeso come in atti, aveva impugnato l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva proceduto a ricostruire il reddito sinteticamente a lui imputabile per l'anno 2017.
Il contribuente, al quale l'Ufficio aveva chiesto chiarimenti avendo riscontrato uno scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente, aveva rappresentato di aver ceduto nell'anno 2016 la sua quota di partecipazione nella Nominativo_1 per un importo di euro 50.000.000,00.
L'Ufficio aveva quindi fatto rilevare che il contribuente si era limitato a depisitare stralci di conti correnti riportanti movimentazioni oscurate ed solo alcune spese, aveva pertanto ritenuto la documentazione non idonea a dimostrare che la provvista per il sostenimento delle spese fosse derivata proprio dal corrispettivo che gli era stato corrisposto per la cessione della quota societaria.
la Agenzia delle Entrate, ritenendo non comprovato il collegamento tra le spese sostenute e il corrispettivo della cessione di quote che avrebbe potuto non essere la fonte della provvista delle spese sostenute nell'anno 2017, aveva ritenuto l'importo di € 479.562,00 imponibile fiscalmente rilevante.
Relativamente alle spese per investimento, pari ad € 20.000,00, la parte non aveva aderito all'invito in adesione n. TF5I1P500678, notificato il 11/09/2023, e non aveva prodotto alcuna documentazione al fine di dimostrare la formazione della provvista e l'utilizzo della stessa per l'effettuazione dello specifico investimento.
Pertanto anche l'importo di € 20.000,00 era stato ritenuto dall'Ufficio imponibile fiscalmente rilevante.
Il contribuente aveva contestato le deduzioni dell'Ufficio e chiesto l'annullamento dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate aveva chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso era stato ritenuto fondato.
Contro la predetta sentenza ha proposto appello il contribuente.
Alla odierna udienza, su invito del Presidente, il relatore aveva esposto i termini della questione.
Le parti presenti si sono riportate agli scritti difensivi.
La Corte si è ritirata in camera di consiglio per deliberare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello vada rigettato e siano assolutamente condivisibili le argomentazioni dei primi giudici che in sostanza avevano ritenuto che il contribuente aveva adeguatamente documentato la relazione diretta tra le risorse di cui egli disponeva e non tassabili e le spese e avevano quindi ritenuto che queste ultime erano state alimentate dalle risorse legittimamente escluse dal concorso alla formazione del reddito imponibile.
A parere dell'appellante invece il contribuente non aveva sufficientemente assolto all'onere probatorio circa la giustificazione delle spese di cui all'avviso di accertamento.
Nel caso in esame il contribuente sostiene che le spese di cui all'accertamento derivino da un incasso importante relativo all'anno precedente.
Il contribuente però, rilevava l'Ufficio, non aveva mai depositato i conti corrente relativi all'anno d'imposta 2016, dai quali si potesse chiaramente evincere l'accredito dei cinquanta milioni di cui alla cessione, limitandosi a produrre i conti del solo anno 2017, alimentati da movimentazioni in avere di dubbia provenienza e con un saldo iniziale che non è dato sapere a quale risparmio di anno precedente fosse riferito.
Orbene, osserva questa Corte, che il contribuente aveva ricostruito la sua posizione reddituale per l'anno 2017 con documentazione proveniente da vari istituti bancari e finanziari con i quali aveva operato tutte le movimentazioni, i rapporti di conto corrente e soprattutto specificato tutti i proventi finanziari e le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva e quindi non ricomprese nella dichiarazione dei redditi dell'annualità oggetto di accertamento.
Il contribuente aveva esibito gli estratti dei conti correnti bancari idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame e non il loro semplice transito nella sua disponibilità e specificamente :
- conto corrente Banca_1 n. 001 Conto_Corrente_1-1: saldo 01.01.2017 par ad euro 1.914.328,38 – saldo al 31.12.2017 pari ad euro 539.421,76 con una giacenza media pari ad euro 1.425.862,55;
- conto corrente Banca Banca_2 n. Conto_Corrente_2: saldo 01.01.2017 par ad euro 568.247,13 – saldo al 31.12.2017 pari ad euro 56.114,22 con una giacenza media pari ad euro 192.769,28.
- Lo scostamento fra il saldo iniziale e quello finale dei conti correnti nell'anno oggetto di accertamento rilevavano il dato dell' impiego della relativa provvista per le spese indicate nell'atto impositivo;
L'allegazione integrale dei conti correnti nella disponibilità del Resistente_1 alle date di riferimento, hanno dimostrato la causalità tra il possesso del reddito (esente o soggetto a imposizione alla fonte) e la spesa;
quindi, pur non necessitando una rigorosa causalità tra spesa e reddito, essendo necessario provare di aver semplicemente avuto a disposizione, per un determinato periodo, redditi di entità compatibile con le spese sostenute, dandone evidenza attraverso l'esibizione degli estratti di conto, gli stessi costituiscono una prova idonea a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame.
Risultava poi evidente, con la ricostruzione dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte, che la somma di questi ultimi in uno con il reddito dichiarato nell'anno accertato e le entrate di altra natura puntualmente dettagliate, per un ammontare pari ad euro 619.314,00, fanno venir meno il presupposto dell'accertamento sintetico in quanto non si rilevava lo scostamento del 20% previsto dall'art. 38 DPR
600/72. In sede di appello il contribuente ha esibito ulteriore documentazione bancaria, con la ricostruzione dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte percepiti che ammontavano ad euro 425.325,00 oltre ai redditi presenti in dichiarazione per euro 193.989,00 e quindi giustificando entrate complessive per euro
619.314,00 ben superiori, in particolare del 20%, di quanto accertato dell'Ufficio.
Orbene, come correttamente osservato dai giudici di primo grado, le spese erano tracciabili, gli estratti conto bancari avevano evidenziato la provenienza legittima dei fondi, vi era la non imponibilità della provvista in quanto derivante da disinvestimenti e non da redditi.
In assenza di elementi che indichino occultamento di redditi o simulazioni, è sufficiente la verosimiglianza del collegamento tra la provvista e le spese (Cass. civ. n. 25104/2014).
Nel caso di specie la disponibilità di liquidità in cifra adeguata a coprire le spese contestate è ampiamente plausibile.
Alla luce di tali considerazioni va quindi rigettato l'appello.
Tenuto conto della natura della controversia e delle questioni affrontare ritiene questa Corte che possano essere compensate le spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello ;
compensa le spese.