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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, LA
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3709/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P800933 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6171/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso contro l'AGENZIA ENTRATE – Direzione Provinciale di Salerno avverso l'avviso di accertamento n. TF901P800933/2025, relativo all'anno d'imposta 2020, notificato il
22/04/2025, con cui vengono richiesti complessivamente euro 24.705,99 tra imposta, sanzioni, e interessi.
Il ricorrente ritiene illegittimo l'avviso impugnato per inesistenza della pretesa in quanto basato su errori contenuti nelle Certificazioni Uniche trasmesse nel 2021 da tre società amministrate dal contribuente (Società_1 srl, Società_2 s.r.l., e Società_3 s.r.l.) Tali errori sono dovuti alla mancata indicazione del secondo sostituto d'imposta nelle CU 2021 di
Società_1 e Società_2, con conseguenti incongruenze nei conguagli delle ritenute, e oltre a errore materiale nell'indicazione dei redditi da parte di Società_3 s.r.l., che inseriva euro 442.059,00 invece di euro 174.439,54.
Tutte le irregolarità sono state corrette nel 2025 tramite invio di CU rettificate, in conformità alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.
Una volta sanati tali errori, risulta che il maggior reddito accertato non sussiste e quindi l'imposta principale di euro 12.003,00 non è dovuta, con conseguente illegittimità anche di sanzioni e interessi.
Il ricorrente contesta che l'atto impugnato è privo di motivazione in relazione al calcolo degli interessi oltre all'omesso riscontro all'istanza di autotutela inviata con pec del 28.4.2025.
L'Agenzia delle Entrate di Salerno si costituisce e contesta alla parte ricorrente un maggior reddito imponibile di euro 535.238,00 derivante da CU trasmesse da tre società.
Il contribuente sostiene che le CU erano errate e poi corrette, ma l'Ufficio replica che le CU integrative esibite sono incomplete e non attendibili. Inoltre, fa presente che i sostituti non hanno inviato i necessari modelli 770 integrativi ed i cedolini forniti coprono solo parte dell'anno. Ritiene, infine, che l'avviso sia correttamente motivato così come comunicato alla parte in risposta all'istanza di autotutela contrariamente a quanto affermato.
L'Ufficio comunica di aver annullato l'avviso in autotutela avendo ricevuto, in data 23.04.2025, le CU dai sostituti di imposta con le quali sono state annullate e sostituite quelle presentate nel 2021 da cui ha tratto origine l'atto n. TF901P800933.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, in seguito al provvedimento di annullamento disposto in autotutela dall'ente impositore, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE. SPESE
COMPENSATE.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, LA
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3709/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P800933 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6171/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso contro l'AGENZIA ENTRATE – Direzione Provinciale di Salerno avverso l'avviso di accertamento n. TF901P800933/2025, relativo all'anno d'imposta 2020, notificato il
22/04/2025, con cui vengono richiesti complessivamente euro 24.705,99 tra imposta, sanzioni, e interessi.
Il ricorrente ritiene illegittimo l'avviso impugnato per inesistenza della pretesa in quanto basato su errori contenuti nelle Certificazioni Uniche trasmesse nel 2021 da tre società amministrate dal contribuente (Società_1 srl, Società_2 s.r.l., e Società_3 s.r.l.) Tali errori sono dovuti alla mancata indicazione del secondo sostituto d'imposta nelle CU 2021 di
Società_1 e Società_2, con conseguenti incongruenze nei conguagli delle ritenute, e oltre a errore materiale nell'indicazione dei redditi da parte di Società_3 s.r.l., che inseriva euro 442.059,00 invece di euro 174.439,54.
Tutte le irregolarità sono state corrette nel 2025 tramite invio di CU rettificate, in conformità alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.
Una volta sanati tali errori, risulta che il maggior reddito accertato non sussiste e quindi l'imposta principale di euro 12.003,00 non è dovuta, con conseguente illegittimità anche di sanzioni e interessi.
Il ricorrente contesta che l'atto impugnato è privo di motivazione in relazione al calcolo degli interessi oltre all'omesso riscontro all'istanza di autotutela inviata con pec del 28.4.2025.
L'Agenzia delle Entrate di Salerno si costituisce e contesta alla parte ricorrente un maggior reddito imponibile di euro 535.238,00 derivante da CU trasmesse da tre società.
Il contribuente sostiene che le CU erano errate e poi corrette, ma l'Ufficio replica che le CU integrative esibite sono incomplete e non attendibili. Inoltre, fa presente che i sostituti non hanno inviato i necessari modelli 770 integrativi ed i cedolini forniti coprono solo parte dell'anno. Ritiene, infine, che l'avviso sia correttamente motivato così come comunicato alla parte in risposta all'istanza di autotutela contrariamente a quanto affermato.
L'Ufficio comunica di aver annullato l'avviso in autotutela avendo ricevuto, in data 23.04.2025, le CU dai sostituti di imposta con le quali sono state annullate e sostituite quelle presentate nel 2021 da cui ha tratto origine l'atto n. TF901P800933.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, in seguito al provvedimento di annullamento disposto in autotutela dall'ente impositore, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE. SPESE
COMPENSATE.