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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1234/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
RE EP, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5191/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scilla - --- 89058 Scilla RC
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Scilla 89058 Scilla RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000151005000 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 324/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe, limitatamente a una cartella di pagamento, ivi indicata, relativa a TARI per l'anno 2019, per un valore di causa di €. 556,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato deducendo l'omessa notifica della cartella indicata e la conseguente prescrizione del debito.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente non ha documentato di aver notificato il ricorso alle controparti, nulla avendo allegato al proposito all'atto introduttivo del presente giudizio.
La mancata prova della notificazione del ricorso ne comporta la inammissibilità.
La rilevata inammissibilità del ricorso esime la Corte all'esaminarne il merito.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
RE EP, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5191/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scilla - --- 89058 Scilla RC
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Scilla 89058 Scilla RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000151005000 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 324/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe, limitatamente a una cartella di pagamento, ivi indicata, relativa a TARI per l'anno 2019, per un valore di causa di €. 556,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato deducendo l'omessa notifica della cartella indicata e la conseguente prescrizione del debito.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente non ha documentato di aver notificato il ricorso alle controparti, nulla avendo allegato al proposito all'atto introduttivo del presente giudizio.
La mancata prova della notificazione del ricorso ne comporta la inammissibilità.
La rilevata inammissibilità del ricorso esime la Corte all'esaminarne il merito.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.