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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 336/2025 del Registro Generale Contenzioso, avente per oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, decisa all'udienza del 15 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.c., e vertente tra
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Paola
De EF, appellante
e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
appellata contumace avente per oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 15.12.2025, in cui si dà atto che l'avv. ANTONELLA PAOLA DE STEFANO, per
1 l'appellante, ha precisato le conclusioni “chiedendo di dichiarare la sopraggiunta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 1024/2024, pubblicata il 10.07.2024 (e non notificata), il Giudice di Pace di ha accolto la “domanda Parte_1
attorea” e per l'effetto annullato il “sollecito bonario di pagamento n.
000531/017794 notificato in data 27/12/2022, per la riscossione della somma di € 469,86 emesso dal ”, e dichiarato Parte_1
“non dovute le somme residuali in esso contenute”. Ha, infine, compensato interamente tra le parti le spese di lite.
§2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente appello il affidandosi ad una pluralità di motivi e Parte_1
chiedendo di “Accertare e dichiarare la nullità della sentenza” medesima, di “Confermare la legittimità dell'avviso n. 5080063210036098 del
18/11/2021 di € 1.338,70, e le fatture allo stesso sottese”; di “rigettare integralmente l'atto di citazione proposto in primo grado dalla sig.ra
[...]
perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e Controparte_1
non provato, confermando l'avviso di accertamento n. 5080063210036098 del 18/11/2021 di € 1.338,70, opposto in primo grado e le rispettive sottese fatture”; di condannare parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§3. Non si è costituita pur avendo ricevuto Controparte_1
rituale notifica dell'atto di appello.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 15 dicembre 2025 la causa è stata introitata per la decisione secondo il modulo di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
2 §5. Giova sottolineare ai fini della decisione che dalle note depositate il
19 novembre 2025 emerge che, in relazione al procedimento di che trattasi, con due bonifici effettuati in data 29.09.2025, ha Controparte_1
provveduto al pagamento della somma di €1.338,70, in relazione all'avviso di accertamento oggetto di opposizione, nonché della somma di €147,00 a titolo di contributo unificato versato dal per l'iscrizione del Pt_1
giudizio di appello.
Di conseguenza, il procuratore dell'Ente ha chiesto di dichiarare la sopraggiunta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Ciò posto, va rammentato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la “cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione”
(così ex multis Cass. 7 maggio 2009 n. 10553, che richiama Cass. 13 settembre 2007 n. 19160 ed altre conformi).
In applicazione dell'orientamento giurisprudenziale suddetto, tenuto conto che nella specie è pacifico (oltre che documentato) che è venuto meno l'interesse ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione, si impone dunque la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
§6. Avuto infine riguardo, per un verso, alla “causa” della pronuncia di cessazione della materia del contendere, vale a dire, al pagamento delle somme dovute dalla e per altro verso alla posizione assunta CP_1
dall'appellante in punto di spese, si impone l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) spese compensate.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente con l'applicativo Consolle del magistrato in data 17/12/2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 336/2025 del Registro Generale Contenzioso, avente per oggetto “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”, decisa all'udienza del 15 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.c., e vertente tra
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Paola
De EF, appellante
e
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1
appellata contumace avente per oggetto: “Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno”.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 15.12.2025, in cui si dà atto che l'avv. ANTONELLA PAOLA DE STEFANO, per
1 l'appellante, ha precisato le conclusioni “chiedendo di dichiarare la sopraggiunta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 1024/2024, pubblicata il 10.07.2024 (e non notificata), il Giudice di Pace di ha accolto la “domanda Parte_1
attorea” e per l'effetto annullato il “sollecito bonario di pagamento n.
000531/017794 notificato in data 27/12/2022, per la riscossione della somma di € 469,86 emesso dal ”, e dichiarato Parte_1
“non dovute le somme residuali in esso contenute”. Ha, infine, compensato interamente tra le parti le spese di lite.
§2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivamente appello il affidandosi ad una pluralità di motivi e Parte_1
chiedendo di “Accertare e dichiarare la nullità della sentenza” medesima, di “Confermare la legittimità dell'avviso n. 5080063210036098 del
18/11/2021 di € 1.338,70, e le fatture allo stesso sottese”; di “rigettare integralmente l'atto di citazione proposto in primo grado dalla sig.ra
[...]
perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto e Controparte_1
non provato, confermando l'avviso di accertamento n. 5080063210036098 del 18/11/2021 di € 1.338,70, opposto in primo grado e le rispettive sottese fatture”; di condannare parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§3. Non si è costituita pur avendo ricevuto Controparte_1
rituale notifica dell'atto di appello.
§4. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, all'udienza del 15 dicembre 2025 la causa è stata introitata per la decisione secondo il modulo di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
2 §5. Giova sottolineare ai fini della decisione che dalle note depositate il
19 novembre 2025 emerge che, in relazione al procedimento di che trattasi, con due bonifici effettuati in data 29.09.2025, ha Controparte_1
provveduto al pagamento della somma di €1.338,70, in relazione all'avviso di accertamento oggetto di opposizione, nonché della somma di €147,00 a titolo di contributo unificato versato dal per l'iscrizione del Pt_1
giudizio di appello.
Di conseguenza, il procuratore dell'Ente ha chiesto di dichiarare la sopraggiunta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
Ciò posto, va rammentato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la “cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione”
(così ex multis Cass. 7 maggio 2009 n. 10553, che richiama Cass. 13 settembre 2007 n. 19160 ed altre conformi).
In applicazione dell'orientamento giurisprudenziale suddetto, tenuto conto che nella specie è pacifico (oltre che documentato) che è venuto meno l'interesse ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione, si impone dunque la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
§6. Avuto infine riguardo, per un verso, alla “causa” della pronuncia di cessazione della materia del contendere, vale a dire, al pagamento delle somme dovute dalla e per altro verso alla posizione assunta CP_1
dall'appellante in punto di spese, si impone l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) spese compensate.
Sentenza redatta e trasmessa telematicamente con l'applicativo Consolle del magistrato in data 17/12/2025.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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