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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3491/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 23 Maggio 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nata il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
(LE), nato il [...] a [...] e residente in Parte_2
Tuglie (LE), e , nato il [...] a [...] e residente Parte_3 in Parabita (LE), quali eredi di , nato l'[...] a [...] Persona_1
(Belgio) e residente in [...], deceduto in Tuglie (LE) il 10/9/2020, rappresentati e difesi, con mandato in atti, dall'avv. Antonio Natale,
Ricorrenti
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Gianmario Rombaldi e Salvatore Graziuso
Resistente
Oggetto: diritto a pensione o assegno ordinario di invalidità ex L.222/84
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 20/03/2020, l'originario ricorrente – Persona_1 premesso di essere titolare di posizione assicurativa dall'1/5/1981 in qualità di lavoratore autonomo titolare di impresa artigiana, con accredito contributi dall'1/1/1981 al 31/12/1996 per oltre quindici anni di contribuzione- – espone di aver presentato in data 31/5/2019 domanda per il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità ex articolo 2 Legge 222/84 o, in subordine, per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità (per la richiesta subordinata vedasi domanda del 31/5/2019 allegata al ricorso) e lamenta che, con due distinti provvedimenti entrambi datati 9/8/2019, l' CP_1 ha rigettato l'istanza relativa alla pensione IO per mancanza del requisito sanitario e la domanda relativa all'assegno IO per mancanza del requisito contributivo, rappresenta di aver invano proposto in data 19/9/2019 ricorso amministrativo contro i provvedimenti di diniego emessi da , deduce la CP_1 sussistenza dei presupposti per accedere alla pensione ordinaria di inabilità o all'Assegno ordinario di invalidità, rilevando di essere stato riconosciuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro per invalidità civile al 100% a decorrere dal
23/12/2015 con Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Lecce il
30/10/2017, e richiamandosi all'art. 37 d.p.r. n. 818/57, che prevede la
“neutralizzazione” dei periodi di malattia di lunga durata e alla giurisprudenza di legittimità che interpreta tale norma ritenendo sufficiente, ai fini del diritto alla pensione di inabilità, il requisito contributivo generico (260 contributi settimanali, ossia cinque anni di contribuzione nel corso della vita lavorativa) anche in assenza del requisito contributivo specifico (156 contributi settimanali negli ultimi 5 anni prima della domanda di pensionamento).
Tanto esposto, rappresentato, eccepito e dedotto, parte ricorrente chiede testualmente:
“a) in accoglimento della domanda amministrativa, dichiarare il diritto alla pensione di inabilità ex lege 222/84 a decorrere 01.06.2019 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
e per gli effetti
b) condannare l' al pagamento della - prestazione a decorrere da tale data, CP_2 unitamente agli accessori di legge;
c) Condannare l' al pagamento del compenso professionale con distrazione;
CP_1 in subordine
d) in accoglimento della domanda amministrativa, dichiarare il diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 a decorrere 01.06.2019 ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
e per gli effetti
e) condannare l' al pagamento della relativa prestazione a decorrere da tale CP_2 data, unitamente agli accessori di legge”.
Si è costituito in giudizio l' con memoria di costituzione con la quale chiede CP_1 il rigetto del ricorso, affermando la correttezza del proprio operato.
In merito alla costituzione di parte convenuta, deve osservarsi che sono state depositate due diverse memorie di costituzione.
Nella memoria depositata il 6/5/2021 l' assume l'insussistenza dei CP_2 requisiti contributivi e sanitari prescritti sia ai fini del conseguimento del diritto
2 alla pensione di inabilità, sia ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Nella memoria depositata il 24/10/2022, invece, l' rileva l'insussistenza del CP_1 requisito contributivo richiesto per entrambe le prestazioni richieste e l'assenza del requisito sanitario per il solo diritto alla pensione di inabilità.
Nelle more del giudizio, a seguito del decesso del ricorrente verificatosi il
10/09/2020 (cfr certificato di morte in atti), con atto depositato il 28/6/2023 si sono costituiti in giudizio la coniuge e i figli e Parte_1 Parte_2
nella loro qualità di eredi legittimi dell'originario ricorrente, con Parte_3 memoria nella quale insistono per l'accoglimento della domanda principale di pensione ordinaria di inabilità.
Tali essendo gli avversi assunti, il ricorso è fondato soltanto in parte e va accolto nei limiti di seguito esposte.
Con domanda presentata in data 31/5/2019, allegata al ricorso (negli allegati è indicata come “domanda del 31.10.2019”, ma la domanda risulta protocollata in arrivo da il 31/5/2019) si legge, nella intestazione, “Domanda di Pensione” CP_1
“pensione ordinaria di inabilità” e nella seconda pagina, sotto la voce “Dettaglio istanza” si legge “assegno di invalidità in subordine”.
Occorre a questo punto ricordare che la Legge 12 giugno 1984, n.222, all'art. 1, intitolato, “Assegno ordinario di invalidità”, nel primo comma prevede che “Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' Controparte_3
, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti
[...] alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo” e, all'art. 2, intitolato “Pensione ordinaria di inabilità”, nel primo comma, recita: “Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato o il titolare di assegno Controparte_3 di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Deve, inoltre, rilevarsi che la Corte di Cassazione con Sentenza n.11185 del
23/4/2019 ha affermato che: “In materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del 1984 ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, non la riduzione
3 della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. n. 118 del
1971, per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; ne consegue l'inidoneità del parametro relativo all'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta”.
Per quanto concerne i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione di inabilità o all'Assegno ordinario di invalidità la Legge 222/1984 all'art. 4 rubricato “Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità” recita nel primo comma: “Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'articolo 9, n.2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n.1272, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n.218”.
A sua volta l'art.9, n2) del Regio Decreto Legge 636/1939, convertito in Legge
n.1272/1939, prevede che: “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
L'assicurato ha diritto alla pensione:……. 2) a qualunque età, quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando: a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:….. 260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero….”
Inoltre, si deve richiamare l'art. 37 del d.p.r. n. 818/57 ai sensi del quale: “
1. I periodi riconosciuti come periodi di contribuzione a norma dei precedenti artt. 10 e
12 sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dall'art. 5 della L. 4 aprile 1952, n. 218, per l'ammissione al versamento dei contributi volontari o, successivamente, ai fini dell'applicazione dei primi due commi dell'art. 15 del presente decreto.
2. Allo stesso modo vanno considerati:
a) i periodi di assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto previsti dal secondo comma dell'art. 6 della L. 26 agosto 1950, n. 860 , nel testo modificato dalla L. 23 maggio 1951, n. 394;
b) i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti agli effetti delle assicurazioni interessate in base a convenzioni od accordi internazionali;
c) i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva;
4 d) i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato da un Ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56, lettera a), punto 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, numero 1827.
3. I periodi indicati nel comma precedente sono parimenti esclusi dal computo del quinquennio previsto dall'art. 9, n. 2, lettera b), sub art. 2, e dall'art. 13, sub art. 2 della L. 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione per invalidità e per i superstiti, e dall'art. 17 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, per il diritto alle prestazioni antitubercolari, nonché dal computo del biennio previsto dall'art. 19 dello stesso R.D.L. per il diritto alla indennità di disoccupazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 56, lettera c), del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , per i periodi di servizio militare.
3. I periodi d'iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o i periodi di lavoro subordinato per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione, sono esclusi dal computo del quinquennio previsto ai fini dei requisiti per il diritto alla pensione per invalidità o per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.”.
Deve, inoltre, rilevarsi che la Corte di Cassazione con sentenza n. 26667/2018 ha chiarito che: “la neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata e altre) - prevista dall'art. 37
d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ai fini dell'esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero minimo di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità - è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili. Ne consegue che non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro, in atto sospeso;
e che, in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo c.d. generico” .
Tanto premesso, nel caso di specie deve osservarsi che, a fronte di domande presentate il 31/5/2019, con missive del 9/8/2019 (allegate al ricorso), l' CP_1
5 ha rigettato l'istanza relativa alla pensione IO affermando che “Non sono risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. E stata invece riconosciuta la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, in relazione alla richiesta di assegno di invalidità da lei presentata in via subordinata. Per la definizione della predetta richiesta di assegno di invalidità è in corso l'accertamento dei requisiti assicurativi e contributivi”e ha respinto la domanda relativa all'Assegno IO in quanto “Negli ultimi 5 anni non risultano versati almeno n. 156 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo 01.06.2014 al
31.05.2019 n. O [zero] contributi settimanali”.
Occorre, quindi, analizzare gli atti di causa al fine di verificare la sussistenza dei requisiti, sanitario e contributivo, per il diritto alle prestazioni richieste.
Per maggiore chiarezza di esposizione, si ritiene opportuno verificare in primo luogo la sussistenza del requisito sanitario.
Sotto questo profilo, in ordine alla domanda principale avanzata da parte ricorrente e volta ad ottenere la pensione IO, si deve rilevare che parte ricorrente non ha documentato il possesso del requisito sanitario per accedere a tale prestazione, né ha chiesto l'accertamento di detto requisito.
Sul punto, infatti, l'istante a foglio 3 del ricorso si limita ad affermare che “….dal
23.12.2015 era inabile a qualsiasi proficuo lavoro e per gli effetti destinataria delle provvidenze economiche in qualità di invalidità civile totale nella misura del 100% - giusta relazione peritale allegata formata in data
24.02.2016 in sede di accertamento tecnico preventivo - RG 10741/2017 - omologata in data 30.10.2017. Tale condizione soggettiva realizza la previsione di legge in materia di neutralizzazione dei periodi di malattia per ragioni non imputabili all'assicurato atteso che l'impossibilità a svolgere [qualsiasi] proficuo lavoro finisce per essere penalizzante e discriminate, riservando un trattamento peggiore, come per il sig. , per coloro che cerchino di svolgere Per_1 qualche lavoro benché colpiti da una malattia invalidante e non essendo titolari di un rapporto di lavoro, rispetto a chi, affetto dalla medesima malattia ma titolare di un rapporto di lavoro, si astenga comunque dallo svolgere qualsiasi attività lavorativa con il risultato di un azzeramento dei contributi versati”, e ad allegare al ricorso il Decreto di Omologa del 30/10/2017 - con il quale è stata accertata la sussistenza del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile e per l'indennità di accompagnamento con decorrenza Dicembre 2015 ed è stata prevista per la sola indennità di accompagnamento quest'ultima la revisione
6 dopo due anni dalla visita - e ad allegare al ricorso la CTU sulla cui base è stato emesso il Decreto di Omologa.
Il ricorrente, invero, sostiene che lo “status” di invalido civile al 100% integri automaticamente anche il requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto alla pensione IO, tuttavia la tesi di parte ricorrente non è condivisibile, posto che, alla stregua della sentenza della Corte di Cassazione n.11185 del
23/4/2019 sopra citata, il requisito sanitario richiesto dalla della Legge
n.118/1971 per il diritto alla pensione di invalidità civile e il requisito sanitario richiesto dalla Legge n.222/84 per la pensione di invalidità ordinaria richiedono accertamenti differenti.
Pertanto, in assenza di prova e persino di richieste istruttorie sul punto, non può ritenersi accertata l'assoluta e permanente impossibilità dell'originario ricorrente di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai fini della pensione Persona_1 ordinaria di invalidità.
Conseguentemente, poiché il diritto alla suddetta prestazione necessita della sussistenza di entrambi i requisiti, deve rigettarsi la domanda avanzata dal ricorrente in via principale per difetto del requisito sanitario, prima ancora di analizzare il requisito contributivo.
Deve, invece, ritenersi pacifica tra le parti la sussistenza del requisito sanitario previsto per il diritto all'Assegno ordinario di invalidità.
Ed infatti, sulla relazione medico-legale del 30/7/2019 relativa alla visita medica effettuata a seguito della domanda amministrativa del 31/5/2019 per le prestazioni di invalidità ordinaria, relazione allegata ad entrambe le memorie di costituzione di , dopo la diagnosi di “ESITI DI BYPASS AO-CO CON DIASTASI CP_1
STERNALE. DIABETE TIPO II. IPERTENSIONE ARTERIOSA. IPOACUSIA IN AAUU” si legge: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
“PER LO STATO DI INVALIDITA'
A causa delle infermità e/o difetto fisico o mentale riscontrati, la capacità dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini: E' RIDOTTA permanentemente in misura superiore a 2/3.
Pertanto l'assicurato è da ritenersi ai sensi di legge: INVALIDO.
PER LO STATO DI INABILITA'
Pertanto l'assicurato è da ritenersi ai sensi di legge: NON INABILE
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””.
Del resto, con le missive del 9/8/2019 inviate al ricorrente, il cui testo è sopra riportato, l' ha riconosciuto sussistente la riduzione della capacità CP_1 lavorativa che determina il diritto all'Assegno cat. IO, ma ha rigettato la
7 domanda volta ad ottenere detto Assegno per mancanza del requisito contributivo.
Una volta acclarato che l'originario ricorrente era in possesso del requisito sanitario per accedere alla prestazione di Assegno ordinario di invalidità chiesta in via subordinata, in merito alla sussistenza del requisito contributivo si osserva quanto segue.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che risulta pacifica tra le parti la sussistenza del requisito contributivo generico e la insussistenza del requisito specifico.
Ed infatti nel ricorso, a foglio 3, si legge che “Allo stato dei fatti risulta la seguente realtà processuale: che parte ricorrente, alla data della domanda amministrativa, possedeva l'anzianità superiore ai 15 anni (requisito generico) per contribuzione versata e accreditata dal 01.05.1981 al 31.12.1996 nella gestione autonoma degli Artigiani;
che la stessa, a tale data, non possedeva 3 anni ovvero 156 c.s. nel quinquennio precedente la domanda amministrativa
(requisito specifico)”.
Nella memoria depositata il 6/5/2021 afferma “il sig. non dispone dei CP_1 Per_1 requisiti di contribuzione che la legge richiede per il diritto alla prestazione poiché nel quinquennio che precede la presentazione della domanda non può fare valere contributi di sorta”.
Nella memoria depositata da il 24/10/2022 si legge che “l'assicurato CP_1 soddisfa il requisito delle 260 settimane di contribuzione nell'arco della vita assicurativa ma NON quello delle 156 nel quinquennio precedente la data della domanda.”
A tal proposito, si osserva che dall'estratto contributivo allegato al ricorso emergono più di 15 anni di contribuzione, in quanto da tale documento risulta che ha maturato contributi da lavoratore autonomo quale titolare di Persona_1 impresa artigiana dall'1/5/1981 al 31/12/1996, che precedentemente ha maturato dal 16/4/1980 all'8/4/81 contributi da servizio militare e contributi da lavoro subordinato dall'1/1/1980 al 30/4/1980, nonché che successivamente ha maturato ulteriori contributi da lavoro dipendente per il periodo dal 31/12/1999 al 12/4/2000.
Si deve dunque ritenere che alla data del 31/5/2019 di presentazione della domanda amministrativa avesse maturato il requisito di almeno Persona_1 cinque anni di contribuzione (260 contributi settimanali) nell'arco della vita assicurativa.
Dall'estratto contributivo non emerge invece il versamento di almeno 156 contributi settimanali negli ultimi cinque anni prima della presentazione della domanda (requisito specifico).
8 Parte ricorrente sostiene che non sia necessario il contestuale perfezionamento del requisito contributivo specifico di 156 contributi settimanali negli ultimi cinque anni, in quanto troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 37 comma 2, lett. d), D.P.R. n. 818/57, che prevede la neutralizzazione dei periodi di malattia di lunga durata, stante il suo stato di invalido civile al 100% decorrente da, 23/12/2015 come accertato con Decreto di Omologa del
30/10/2017.
Orbene, alla luce della sentenza n. 26667/2018 della Corte di Cassazione sopra richiamata, secondo cui “in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo c.d. generico” deve ritenersi che, nel caso in cui il requisito contributivo specifico non sia stato maturato a causa della malattia dell'assicurato, la prestazione d'invalidità debba essere comunque riconosciuta sulla base del solo possesso del requisito assicurativo generico, consistente nel versamento di cinque anni complessivi di contribuzione comunque maturati.
Deve, tuttavia, osservarsi che la ratio della disciplina in tema di neutralizzazione risiede nel non far ricadere sul cittadino le conseguenze di alcuni eventi nell'ipotesi in cui la carenza del versamento contributivo derivi da ragioni a lui non imputabili.
Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 37 comma 2, lett. d), d.p.r. n. 818/57,
è necessario che venga accertata, con riferimento al quinquennio anteriore alla data di presentazione della domanda amministrativa, la sussistenza di una condizione di malattia impeditiva del versamento dei contributi.
Nel caso di specie, la domanda amministrativa è stata presentata il 31/05/2019
e parte ricorrente, come detto, non ha avanzato richiesta di accertamento delle condizioni di salute del ricorrente per i cinque anni precedenti la domanda, sicchè occorre valutare la documentazione in atti al fine di stabilire se dal
Maggio del 2014 al Maggio del 2019 il ricorrente versasse in uno stato di malattia tale da rendere a lui non imputabile il mancato versamento dei contributi.
Sotto questo profilo deve rilevarsi che nelle Considerazioni Medico Legali della
CTU allegata al ricorso e posta a base del Decreto di omologa del 30/10/2017, si attesta che: “il ricorrente è un cinquantottenne iperteso, diabetico e dislipidemico, ex fumatore, quindi con notevoli fattori di rischio per la cardiopatia ischemica. Nel
2009 in seguito a crisi di angina da sforzo, è stato sottoposto a coronarografia e quindi a rivascolarizzazione miocardica chirurgica mediante anastomosi della
9 arteria mammaria interna di sn con la coronaria interventricolare anteriore. Dopo sei mesi compare la complicanza della diastasi sternale, cioè la mancata rimarginazione della ferita chirurgica che comporta lo sfregamento dei monconi sternali. Questa, dopo un primo intervento nel 2010, viene giudicata, nel 2016, non più operabile a causa dell'elevato rischio operatorio di setticemia e7o danneggiamento del by-pass (documento al punto 20). Come detto in anamnesi recentemente la diastasi si è estesa al di sotto del manubrio dello sterno interessando quasi tutto il corpo sternale. Il soggetto non può fare alcun tipo di movimento o sforzo anche lieve senza sentire vivo dolore per lo sfregamento dei monconi sternali. …. In considerazione del mestiere esercitato dal ricorrente prima del 2009, e cioè operaio di carpenteria pesante, e dell'attuale stato già descritto, assegno alla patologia fin qui considerata una percentuale di invalidità de 100%.
Per completezza aggiungo che il ricorrente è anche ipoacusico e affetto da sindrome depressiva e cardiopatia ischemico ipertensiva, patologie tutte tabellate
e con notevoli percentuali di invalidità”.
Deve, inoltre, osservarsi che con il decreto di omologa del 30/10/2017 il
Tribunale di Lecce riconosce, con decorrenza Dicembre 2015, il diritto a percepire la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento “con revisione per il solo accompagnamento dopo due anni dalla visita”.
Il ricorrente, dunque ha documentato di essere stato riconosciuto totalmente inabile al lavoro ai sensi della Legge 118/71 sin dal Dicembre del 2015 e di essersi trovato, quantomeno per due dei cinque anni considerati, addirittura in una condizione tale da avere necessità di assistenza continua per svolgere gli atti quotidiani.
Si osserva, inoltre, che dall'estratto contributivo in atti emerge che, nell'arco temporale di riferimento, il ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa dopo Aprile 2000.
Alla luce dell'analisi della documentazione in atti, deve pertanto ritenersi che dagli atti di causa emerga prova ragionevolmente certa che le patologie del ricorrente integrino il concetto di malattia di cui all'art. 37 sopra citato e che nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda amministrativa (dal
Maggio 2014 al Maggio 2019), il ricorrente si trovasse nell'impossibilità di svolgere proficuo lavoro.
Deve, quindi, ritenersi che la mancata maturazione del requisito contributivo specifico derivi da ragioni non imputabili all'originario ricorrente e Persona_1 che, pertanto, al medesimo, stante la documentata sussistenza del requisito sanitario e la pacifica e documentata sussistenza del requisito contributivo generico, debba essere riconosciuto il diritto all'Assegno Ordinario di invalidità,
10 con la conseguenza che deve essere accolta la domanda attorea avanzata in via subordinata.
Deve, quindi, dichiararsi il diritto di all'Assegno ordinario di Persona_1 invalidità ex lege 222/84 a decorrere dall'1/6/2019, primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e, per l'effetto, deve condannarsi al pagamento dei ratei maturati dall'1/6/2019 CP_1 al 10/9/2020, data del decesso, con accessori di legge, in favore degli eredi
, e pro quota. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività svolta e al valore dichiarato della causa, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di Persona_1 all'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 a decorrere 01/06/2019 sino al
10/9/2020, e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei maturati da CP_1
dall'1/6/2019 al 10/9/2020, con accessori di legge, in favore degli Persona_1 eredi , e pro quota. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.900,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 23 Maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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