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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/06/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song
Damiani, all'esito della discussione avvenuta mediante deposito di note di udienza, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5041/2024 r.g. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosario Bonofiglio (C.F. ), per procura allegata all'atto di C.F._2 citazione;
-attrice-
E
(P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Elga Rizzo ( ), per procura su foglio separato e delibera di C.F._3 incarico, allegati alla comparsa di costituzione;
-convenuta –
Oggetto: risarcimento del danno da colpa medica
Conclusioni delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del 16/6/2025
FATTO E DIRITTO
quale coniuge di , ha citato in giudizio l' Parte_1 Persona_1 [...]
(di seguito ), al fine di sentirla Controparte_1 CP_2
1 condannare ai sensi della Legge n. 24/2017, al risarcimento dei danni in suo favore derivanti dal decesso del marito, avvenuto in data 27 Maggio 2013 presso il reparto di terapia intensiva dell'allora per una Controparte_3 presunta colpa medica.
Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata in data 20.11.2024, l' ha CP_2 contestato gli assunti dell'attrice, ritenendoli infondati, eccependo preliminarmente difetto di legittimazione attiva della l'intervenuta prescrizione dell'azione e Parte_1
l'insussistenza dei presupposti per assenza di prova. Ha chiesto quindi il rigetto della domanda con vittoria di spese.
In sede di verifiche preliminari, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso il 4/12/2024 e ritualmente comunicato alle parti, è stato rilevato il mancato esperimento della condizione di procedibilità previsto dalla legge c.d. , ed è stata differita l'udienza di Parte_2 comparizione delle parti assegnando termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza dell'8/5/2025 è comparsa l'attrice la quale si è riportata agli atti, chiedendo l'accoglimento della domanda e la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ex art. 281-sexies c.p.c..
Alla successiva udienza del 16/6/2025, tenutasi mediante deposito di note scritte, solo parte convenuta ha depositato dette note.
*** *** *** *** ***
In via pregiudiziale deve essere esaminata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di quale coniuge di . Parte_1 Persona_1
Occorre precisare che è netta la differenza tra legittimazione ad agire e titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio.
Infatti, la legittimazione ad agire attiene il diritto all'azione la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio, mentre con riguardo la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, sussiste l'onere per l'attore di allegazione e prova, ma può essere negata dal convenuto con una mera difesa senza essere sottoposta a decadenza, risultando pertanto rilevabile d'ufficio.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha affermato: “La legittimazione ad agire attiene al diritto all'azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in
2 ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare” (v. in motivazione Cass. Sez. Un. Sentenza n. 2951/2016).
In effetti, l'attrice non ha allegato in atti documentazione alcuna da cui ricavare la presunta qualità di coniuge del deceduto . Persona_1
Pertanto, in assenza di prova, deve dichiararsi il difetto di titolarità attiva di Parte_1 in relazione all'azione risarcitoria proposta.
[...]
Ciò posto, nel caso in esame risulta, inoltre, che anche se con decreto Parte_1 del 4/12/2024, è stato assegnato termine di legge per avviare il procedimento di mediazione obbligatoria, previsto dagli artt. 5 D.lgs. n. 28/2010 e 8, 2 comma, Legge
24/2017, non abbia provveduto a detto incombente, né tanto meno ad effettuare previamente il procedimento alternativo dell'ATP previsto dalla medesima legge del 2017.
Ne consegue, pertanto, che non potendosi ritenersi avverata la condizione di procedibilità, il presente giudizio debba essere dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore indeterminato da € 26.001 ad € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara il difetto di titolarità della qualità di coniuge di in capo Persona_1
a Parte_1
- Dichiara l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex artt. 5 D.lgs. n. 28/2010 e 8, 2 comma, Legge
24/2017;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell' , in persona del legale Controparte_1
3 rappresentante pro tempore, liquidate in € 3.809,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Catanzaro, lì 16 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
4
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song
Damiani, all'esito della discussione avvenuta mediante deposito di note di udienza, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.5041/2024 r.g. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosario Bonofiglio (C.F. ), per procura allegata all'atto di C.F._2 citazione;
-attrice-
E
(P.I. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Elga Rizzo ( ), per procura su foglio separato e delibera di C.F._3 incarico, allegati alla comparsa di costituzione;
-convenuta –
Oggetto: risarcimento del danno da colpa medica
Conclusioni delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate entro il termine del 16/6/2025
FATTO E DIRITTO
quale coniuge di , ha citato in giudizio l' Parte_1 Persona_1 [...]
(di seguito ), al fine di sentirla Controparte_1 CP_2
1 condannare ai sensi della Legge n. 24/2017, al risarcimento dei danni in suo favore derivanti dal decesso del marito, avvenuto in data 27 Maggio 2013 presso il reparto di terapia intensiva dell'allora per una Controparte_3 presunta colpa medica.
Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata in data 20.11.2024, l' ha CP_2 contestato gli assunti dell'attrice, ritenendoli infondati, eccependo preliminarmente difetto di legittimazione attiva della l'intervenuta prescrizione dell'azione e Parte_1
l'insussistenza dei presupposti per assenza di prova. Ha chiesto quindi il rigetto della domanda con vittoria di spese.
In sede di verifiche preliminari, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. emesso il 4/12/2024 e ritualmente comunicato alle parti, è stato rilevato il mancato esperimento della condizione di procedibilità previsto dalla legge c.d. , ed è stata differita l'udienza di Parte_2 comparizione delle parti assegnando termine per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.
All'udienza dell'8/5/2025 è comparsa l'attrice la quale si è riportata agli atti, chiedendo l'accoglimento della domanda e la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ex art. 281-sexies c.p.c..
Alla successiva udienza del 16/6/2025, tenutasi mediante deposito di note scritte, solo parte convenuta ha depositato dette note.
*** *** *** *** ***
In via pregiudiziale deve essere esaminata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva di quale coniuge di . Parte_1 Persona_1
Occorre precisare che è netta la differenza tra legittimazione ad agire e titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio.
Infatti, la legittimazione ad agire attiene il diritto all'azione la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio ed è rilevabile d'ufficio, mentre con riguardo la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, sussiste l'onere per l'attore di allegazione e prova, ma può essere negata dal convenuto con una mera difesa senza essere sottoposta a decadenza, risultando pertanto rilevabile d'ufficio.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha affermato: “La legittimazione ad agire attiene al diritto all'azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in
2 ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare” (v. in motivazione Cass. Sez. Un. Sentenza n. 2951/2016).
In effetti, l'attrice non ha allegato in atti documentazione alcuna da cui ricavare la presunta qualità di coniuge del deceduto . Persona_1
Pertanto, in assenza di prova, deve dichiararsi il difetto di titolarità attiva di Parte_1 in relazione all'azione risarcitoria proposta.
[...]
Ciò posto, nel caso in esame risulta, inoltre, che anche se con decreto Parte_1 del 4/12/2024, è stato assegnato termine di legge per avviare il procedimento di mediazione obbligatoria, previsto dagli artt. 5 D.lgs. n. 28/2010 e 8, 2 comma, Legge
24/2017, non abbia provveduto a detto incombente, né tanto meno ad effettuare previamente il procedimento alternativo dell'ATP previsto dalla medesima legge del 2017.
Ne consegue, pertanto, che non potendosi ritenersi avverata la condizione di procedibilità, il presente giudizio debba essere dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, scaglione come da valore indeterminato da € 26.001 ad € 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara il difetto di titolarità della qualità di coniuge di in capo Persona_1
a Parte_1
- Dichiara l'improcedibilità del presente giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex artt. 5 D.lgs. n. 28/2010 e 8, 2 comma, Legge
24/2017;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell' , in persona del legale Controparte_1
3 rappresentante pro tempore, liquidate in € 3.809,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Catanzaro, lì 16 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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