Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. CONT. 1167/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 1167/2022 promossa da:
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. Paolo Sorrentino.
APPELLANTE contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Alfredo Zivelli;
APPELLATA
C.F. ) rappresentata Controparte_2 P.IVA_3
e difesa dagli avv.ti Luigi Ricciardelli ed Antonio Ricciardelli.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni del
03.04.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 12
giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, esponendo che tra Controparte_1
le parti era stato concluso in data 20.11.2019 un contratto di sub-trasporto. In adempimento di tale contratto la ricorrente affidava alla Controparte_1
l'incarico di consegnare al destinatario un carico di 36.000 litri di gasolio per conto della committente società . Nella notte tra il 30/11/2019 ed il CP_3
01.12.2019, durante l'esecuzione del trasporto, la resistente sub-trasportatrice subiva il furto dell'autoarticolato e dell'intero carico (lasciato presso il parcheggio custodito di titolarità della Trucks Village di , come asserito CP_2
dalla resistente ed accertato dal Tribunale nella ordinanza ex art. 702 bis cpc impugnata), non avendo potuto scaricare la merce il giorno 30.11.2019, pur avendo condotto a destinazione il carico, in quanto il deposito del destinatario era risultato saturo e indisponibile sino al 02.12.2009 (secondo quanto dedotto dalla resistente e riportato dal primo giudice nel provvedimento impugnato).
Adduceva la ricorrente che, a causa di detta perdita del Parte_1
carico di gasolio era stata costretta a risarcire la committente CP_4
tramite il pagamento della somma di € 46.501,69 regolarmente fatturata.
La ricorrente sottolineando, inoltre, di aver tentato senza successo di ottenere dalla il risarcimento del danno subito, anche tramite un Controparte_1
formale invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, chiedeva di accertare la responsabilità contrattuale della er il furto del carico CP_1
di gasolio e, di conseguenza, di condannarla al rimborso della predetta somma di € 46.501,69, oltre al risarcimento del maggior danno da valutarsi in misura del
10% dell'importo, oltre agli interessi legali, con la condanna al rimborso delle spese e competenze processuali.
I.2. Si costituiva in giudizio impugnando e contestando Controparte_1
quanto dedotto dalla ricorrente, deducendo che nessuna responsabilità per pagina 2 di 12 l'avvenuta perdita del carico di gasolio (conseguente al furto dell'autoarticolato che lo conteneva) era ad essa imputabile sussistendo, per le modalità e circostanze del furto, una ipotesi di caso fortuito, trattandosi di evento imprevedibile ed inevitabile secondo l'ordinaria diligenza.
In particolare, deduceva che non poteva imputarsi alla resistente una condotta colposa per aver lasciato il carico incustodito o privo di misure di prevenzione in quanto, al contrario, essa aveva lasciato in sosta l'autoarticolato, contenente il carico di gasolio, all'interno di un parcheggio custodito e autorizzato delimitato da sbarra di accesso e sorvegliato h24 sia da personale di vigilanza privata sia da un sistema di videosorveglianza. Evidenziava, ancora, che la decisione di sostare presso l'area di parcheggio ADR del Trucks Village veniva presa dalla committente e da questa preventivamente comunicata ad Parte_1
essa sub-trasportatrice.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti dalla
[...]
proponendo a sua volta contro la ricorrente domanda Parte_1
riconvenzionale di condanna al pagamento della somma complessiva di €
14.115,40 portata da tre fatture da essa emesse relative a precedenti trasporti effettuati per conto della e rimasti impagati (n. 22 del 23 ottobre Parte_1
2019, per un importo di € 5.685,20; n. 24 del 16 novembre 2019, per €
6.710,00; n. 25, emessa anch'essa il 16 novembre 2019, per € 1.720,20).
I.3. Con ordinanza repert. n. 1776/2022, pubblicata in data 8 febbraio 2022, il
Tribunale di Napoli - XI Sezione civile, accertava la mancanza di responsabilità della resistente per la sussistenza della ipotesi di caso fortuito prevista quale esimente dall'art. 1693 c.c., in considerazione delle specifiche circostanze in cui erra avvenuto il furto. In particolare, veniva accertato che : 1) CP_1
aveva regolarmente condotto il carico a destinazione il 30.11.2019, ma che lo scarico non era stato possibile per causa imputabile al destinatario vista la momentanea indisponibilità del deposito, fruibile solo a partire dal 02.12.2019;
pagina 3 di 12 2) a causa di tale impedimento, l'automezzo con il carico di gasolio era stato parcheggiato presso l'area riservata e custodita del Trucks Village di , CP_2
come peraltro indicato dalla stessa C&R Trasporti in una comunicazione del
28.11.2019, con cui si raccomandava ai conducenti di sostare in tale area o in altri spazi autorizzati;
3) che tutte le circostanze relative alla dinamica del furto non erano state contestate da parte della ricorrente, e che dunque esse potevano ritenersi provate e fondare il convincimento del giudice anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.,.
Concludeva quindi che da dette circostanze emergeva che il furto era avvenuto in modo imprevedibile ed inevitabile costituendo ipotesi di caso fortuito, e non era quindi imputabile a colpa del sub-trasportatore che aveva adottato tutte le opportune cautele esigibili secondo ordinaria diligenza. Sottolineava inoltre che neppure la sosta del mezzo era dipesa da negligenza del vettore, ma da un'impossibilità oggettiva a scaricare la merce e da una condotta conforme alle indicazioni ricevute.
Alla luce di tali elementi ed esaurienti e convincenti argomentazioni, il Giudice rigettava la domanda proposta da C&R Trasporti. In riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente per il pagamento delle CP_1
fatture n. 22 del 23/10/2019 (€ 5.685,20), n. 24 e n. 25 del 16/11/2019 (€
6.710,00 e € 1.720,20), il Giudice rilevava che il credito vantato dalla
[...]
trovava riscontro sia nelle fatture prodotte, sia nell'estratto autenticato CP_1
del registro delle fatture di vendita, e che nessuna contestazione era stata mossa dalla ricorrente al contenuto delle fatture ovvero alla esecuzione dei trasporti. Non essendo stato pertanto provato alcun pagamento né altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito, accoglieva la domanda riconvenzionale condannando la ricorrente al pagamento in favore della
[...]
della somma complessiva di € 14.115,40, oltre interessi e Controparte_1
rifusione delle spese di lite.
pagina 4 di 12 II.1. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli ha proposto gravame
[...]
con atto di citazione in appello ritualmente notificato sia all'appellata Parte_1
che alla società Controparte_1 Controparte_5
titolare del parcheggio ove ara stato lasciato in sosta l'autoarticolato, che non era stata però parte del giudizio di primo grado.
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sulla base essenzialmente di tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo ha lamentato l'illegittimo rigetto da parte del giudice di primo grado (con ordinanza del 02.11.2021) dell'istanza di chiamata in causa del terzo evidenziando che sulla base Controparte_5
della stessa documentazione prodotta in primo grado dalla parte resistente
[...]
attestante la sosta dell'autoarticolato presso il parcheggio custodito CP_1
della Trucks Village, si sarebbe reso necessario accertare le responsabilità della titolare del parcheggio nei suoi confronti
Con il secondo motivo denominato “Contratto di parcheggio/di deposito e assenza di evento liberatorio” - , strettamente connesso al primo, ha sostenuto che il furto del veicolo avvenuto all'interno del parcheggio non poteva ritenersi una esimente per il gestore della struttura destinata alla custodia sorvegliata degli autoveicoli, e che al contratto atipico di parcheggio vanno applicate le norme previste per il contratto di deposito, con conseguente responsabilità contrattuale di tale gestore per i danni derivati dal furto.
Con il terzo motivo epigrafato “Rimessione della causa al giudice di prime cure per integrazione del contraddittorio” è stata richiesta, ai sensi dell'art. 354 cpc, la rimessione della causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della titolare dell'area di parcheggio
[...]
Controparte_5
Pertanto, in accoglimento dell'appello, chiedeva dichiararsi la nullità dell'ordinanza impugnata emessa dal primo giudice il 02.11.2021 per illegittima pagina 5 di 12 mancata integrazione del contraddittorio, con conseguente rimessione delle parti dinanzi al giudice di primo grado per consentire la integrazione del contraddittorio. In subordine, chiedeva la riforma dell'ordinanza appellata nella parte in cui il furto veniva qualificato come caso fortuito, idoneo a escludere la responsabilità del vettore verso il committente per inadempimento e, per l'effetto, chiedeva accertarsi l'inadempimento della e Controparte_1
l'accoglimento della domanda proposta in primo grado di condanna di tale società alla restituzione della somma di € 46.501,69, nonché al risarcimento del danno pari al 10% dell'importo suddetto, oltre interessi legali.
Infine, chiedeva la condanna delle controparti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
II.2. Si costituiva contestando quanto dedotto da Controparte_1
controparte e deducendo l'inammissibilità del primo motivo di appello in quanto l'appellante si sarebbe limitato soltanto a riportare il dato storico della richiesta di chiamata in causa del terzo dell'appellata ed a richiederne l'accoglimento della stessa, senza formulare alcun tipo di doglianza avverso le motivazioni dell'ordinanza del 02.11.2021 con cui il primo giudice aveva rigettato tale richiesta di chiamata in causa. Sul secondo motivo, ne deduceva l'inammissibilità per aver introdotto soltanto in appello l'eccezione relativa all'esistenza del contratto di parcheggio che giustificherebbe la chiamata in causa del terzo. Sul terzo motivo di appello deduceva che l'appellante fosse decaduta dalla facoltà di chiamare in causa il terzo, , non avendola CP_2
tempestivamente avanzata nel procedimento di primo grado, ma soltanto a seguito di rigetto della medesima istanza formulata dalla controparte resistente.
Inoltre, evidenziava l'insindacabilità del provvedimento del Giudice di primo grado in riferimento alla richiesta di chiamata in causa del terzo.
Sottolineava infine l'acquiescenza dell'appellante, ex art. 329 cpc, per mancanza di impugnazione, alla parte dell'ordinanza impugnata che accoglieva pagina 6 di 12 la domanda riconvenzionale dell'appellata di condanna Controparte_1
dell'appellante al pagamento di € 14.115,40 oltre interessi.
Pertanto, chiedeva dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi l'appello, con la conferma dell'ordinanza di primo grado impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
II.3. Si costituiva in appello anche la Controparte_2
sottolinendo la inammissibilità dell'appello proposto nei suoi confronti non avendo essa partecipato al giudizio di primo grado e non essendo pertanto legittimata a prendere parte al giudizio d'appello. Sottolineava in ogni caso la sua carenza di interesse ad intervenire al giudizio, trattandosi di una controversia tra vettore e subvettore fondata su un contratto di trasporto al quele essa era del tutto estranea. Di conseguenza, chiedeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile nei suoi confronti, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
II.4. All'udienza del 3 aprile 2025, la causa veniva riservata in decisione e venivano concessi i termini abbreviati di 20 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità dell'atto di appello proposto nei confronti di in quanto detta società non è stata Controparte_2
parte del giudizio di primo grado, né naturalmente una domanda nei suoi confronti può essere per la prima volta proposta nel giudizio di impugnazione.
Quanto all'atto di appello proposto nei confronti di esso va Controparte_1
disatteso per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di appello è senz'altro da respingere.
pagina 7 di 12 Come correttamente rilevato dal primo giudice nella condivisa ordinanza istruttoria del 02.11.2021, nel caso di specie, attraverso l'istanza di chiamata in causa formulata dal convenuto in primo grado, questi intendeva proporre una domanda di garanzia impropria, ovvero volta ad ottenere l'accertamento del diritto di manleva nei confronti del terzo, come tale del tutto autonoma e scindibile rispetto a quella oggetto di causa, fondata su separato rapporto contrattuale e non legata alla prima da nessun vincolo di pregiudizialità logico- giuridica. Non si tratta pertanto di una ipotesi di litisconsorzio necessario, e la partecipazione del terzo al giudizio è solamente facoltativa e rimessa all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice ex artt. 106 o 107 cpc, la cui statuizione sul punto, in quanto espressione di una valutazione fondata su ragioni di opportunità, economia processuale e ragionevole durata del processo, senza alcuna portata decisoria di merito e senza possibilità di costituire giudicato, non può essere censurata in sede di successiva impugnazione essendo espressione di discrezionalità processuale (vedi a riguardo Cass. sentenze n. 22596/2004, n.6208/2013, n. 2558/2015 e Cass.
Ord. n. 21706/2019.
A ciò si aggiunga il rilievo che l'odierno appellante non ha ritenuto di proporre tale istanza di chiamata in causa nel corso del primo grado di giudizio, sollevando solo in sede di appello la questione della asserita legittimità e doverosità della chiamata in causa richiesta in primo grado dalla controparte convenuta, in evidente contrasto con il divieto di introdurre nuove domande, eccezioni e questioni in appello, al di là delle ipotesi eccezionali tassative previste dal codice di rito.
Chiaramente inammissibile, ex art. 345 cpc, risulta il secondo motivo di appello in quanto attraverso tale motivo di censura l'appellante illegittimamente introduce una questione e una domanda del tutto nuova relativa all'accertamento di una pretesa responsabilità del gestore del parcheggio ove fu pagina 8 di 12 posto in sosta l'autoarticolato rubato, fondata sul contratto di parcheggio/deposito concluso tra le società e la , CP_1 CP_2
questione che non ha mai costituito oggetto del giudizio di primo grado.
Anche il terzo ed ultimo motivo di impugnativa innanzi illustrato è palesemente infondato e va disatteso.
Difatti, per le ragioni già innanzi esposte con riguardo al primo motivo di appello, non sussiste nel caso di specie l'ipotesi di mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario che giustifichi, ai sensi dell'art. 354 cpc, la rimessione della causa al primo giudice.
La partecipazione in primo grado al giudizio della Controparte_6
(quale titolare dell'area di parcheggio ove è avvenuto il furto
[...]
dell'autoarticolato), per quanto sopra detto, non era difatti di certo obbligatoria ma facoltativa, configurandosi la domanda di manleva proponibile nei suoi confronti quale domanda di garanzia impropria, come tale pienamente autonoma e scindibile rispetto a quella principale proposta dal vettore nei confronti del sub-trasportatore e non legata ad essa da alcun rapporto di pregiudizialità logico-giuridico.
Va infine rilevato che nelle sole conclusioni dell'atto di appello, al punto 2,
l'appellante ha anche richiesto “la riforma della ordinanza appellata nella parte in cui ritiene il furto evento fortuito tale da esimere il vettore da responsabilità per l'inadempimento”, e per l'effetto accertarsi l'inadempimento della appellata e condannarsi la stessa alla restituzione della somma di € 46.501,69 ed il risarcimento del danno da valutarsi in una somma pari al 10 % del predetto importo, oltre interessi legali.
In altre parole, si è limitato a reiterare la domanda proposta in primo grado e rigettata dal Tribunale con l'ordinanza impugnata, senza però articolare a riguardo alcuna impugnativa ovvero motivo di gravame, e senza dunque pagina 9 di 12 muovere alcuna censura alle motivazioni contenute nell'ordinanza ex art. 702 bis che hanno portato il primo giudice ad emettere detta statuizione di rigetto.
Anche con riferimento a tale capo/parte dello stesso, l'appello si appalesa quindi inammissibile.
Infine, appare opportuno rilevare che, non avendo l'appellante in alcun modo impugnato la decisione del primo giudice di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta/resistente tale Controparte_1
statuizione è divenuta definitiva e su di essa si è formato il giudicato.
L'appello va pertanto integralmente respinto con conferma dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc oggetto di impugnativa, comprese le statuizioni sulle spese processuali ivi contenute.
Le spese processuali del grado di appello sostenute dalle appellate
[...]
e devono seguire la Controparte_1 Controparte_6
soccombenza dell'appellante e si liquidano a carico di Parte_1
quest'ultima, ed in favore delle prime, come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto del valore della causa in base all'ammontare della condanna (scaglione di valore da
€ 26.000 ad € 52.000) ed applicato per ciascuna fase di giudizio cui esse hanno effettivamente partecipato (con esclusione dunque di quella istruttoria non svolta in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM con riguardo alle spese di causa dell'appellata e l'importo tabellare minimo Controparte_1
(50 % di quello medio) per le spese di causa dell'altra appellata
[...]
in considerazione della scarsa difficoltà e complessità Controparte_6
delle difese da questa svolte tenuto conto della sua peculiare posizione processuale.
pagina 10 di 12 Considerata la manifesta infondatezza/ inammissibilità dell'appello, denotante un evidente colpevole abuso dello strumento processuale, determinante un del tutto ingiustificato allungamento dei tempi processuali di definizione del giudizio, ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 cpc per la condanna d'ufficio dell'appellante soccombente al pagamento, in favore di Parte_1
ciascuna delle due parti appellate, di una ulteriore somma equitativamente determinata in misura pari alla metà dei compensi di avvocato liquidati per il giudizio di appello.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ha l'obbligo di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza in oggetto repert. n.
1776/2022 (n.r.g. 25892/2020), emessa ex artt. 702 bis e ss. cpc dal Tribunale di Napoli, pubblicata l'8 febbraio 2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la ordinanza di primo grado impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva
e Cpa come per legge da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario avv.
Alfredo Zivelli;
pagina 11 di 12 3) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata delle spese del Controparte_2
presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.473,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso per spese generali nella misura del
15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
4) Ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, condanna l'appellante Parte_1
al pagamento in favore di della ulteriore
[...] Controparte_1
somma di € 3.473,00, ed in favore di Controparte_2
della ulteriore somma di € 1.736,00;
[...]
5) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante Parte_1
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 19/05/2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 12 di 12