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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/10/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. 1558/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
in persona del dott. RI AR, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 31.10.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 1558/2022, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Giovanni Suergiu Vico V° Vittorio Emanuele 14 ed elettivamente dom.to in Cagliari, Via P. da
Palestrina 28, presso lo studio degli Avvocati Maria Luisa Biagetti, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
Parte attrice
Contro
con sede in San Martino Buon Albergo (VR), via Campalto 3/D, Controparte_1
C.F. , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Gianluca Spolverato ed Elisa Pavanello del Foro di Padova, anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova, via F. Rismondo n. 2/E, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 1.6.2022, ha adito questo Parte_1 pagina 1 di 3 tribunale al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in essere con la società convenuta da part time in full time a decorrere dal giorno 1.10.2021, giusto il principio di preferenza previsto dall'art. 84 del Ccnl applicato presso la Società datrice di lavoro. si è costituita ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto integrale del Controparte_1 ricorso e delle pretese avversarie, siccome ritenute infondate in fatto e in diritto.
Nelle more del giudizio l'attore ha rinunciato agli atti del giudizio, al diritto e all'azione, chiedendo la compensazione delle spese.
La società convenuta ha accettato la rinuncia e in previsione dell'udienza odierna, sostituita con il deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto congiuntamente al tribunale di prendere atto dell'intervenuta composizione della lite inter partes e, conseguentemente, di dichiarare estinto il giudizio a spese compensate.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent.
SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile
(trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del
05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del
11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). pagina 2 di 3 Nel caso di specie, occorre evidenziare come parte attrice non si sia limitata a rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ma abbia anche rinunciato al diritto azionato e alla relativa azione.
La differenza non è meramente formale, considerato che, come precisato dalla Suprema
Corte, “la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”
(sentenza n. 23749 del 14/11/2011, sentenza n. 33761 del 19/12/2019), “ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ., va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare” (sentenza n. 8387 del 3/8/1999).
Per questi motivi
, nel caso di specie non deve essere semplicemente dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ma deve darsi atto della cessazione della materia del contendere a seguito della rinuncia, ad opera dell'attore, al diritto e all'azione.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, con compensazione tra loro delle spese del giudizio.
Cagliari, 31.10.2025
Il giudice
RI AR
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
in persona del dott. RI AR, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 31.10.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 1558/2022, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Giovanni Suergiu Vico V° Vittorio Emanuele 14 ed elettivamente dom.to in Cagliari, Via P. da
Palestrina 28, presso lo studio degli Avvocati Maria Luisa Biagetti, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
Parte attrice
Contro
con sede in San Martino Buon Albergo (VR), via Campalto 3/D, Controparte_1
C.F. , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Gianluca Spolverato ed Elisa Pavanello del Foro di Padova, anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova, via F. Rismondo n. 2/E, giusta procura in calce alla comparsa di risposta
Parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 1.6.2022, ha adito questo Parte_1 pagina 1 di 3 tribunale al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in essere con la società convenuta da part time in full time a decorrere dal giorno 1.10.2021, giusto il principio di preferenza previsto dall'art. 84 del Ccnl applicato presso la Società datrice di lavoro. si è costituita ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto integrale del Controparte_1 ricorso e delle pretese avversarie, siccome ritenute infondate in fatto e in diritto.
Nelle more del giudizio l'attore ha rinunciato agli atti del giudizio, al diritto e all'azione, chiedendo la compensazione delle spese.
La società convenuta ha accettato la rinuncia e in previsione dell'udienza odierna, sostituita con il deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto congiuntamente al tribunale di prendere atto dell'intervenuta composizione della lite inter partes e, conseguentemente, di dichiarare estinto il giudizio a spese compensate.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent.
SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile
(trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del
05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del
11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004). pagina 2 di 3 Nel caso di specie, occorre evidenziare come parte attrice non si sia limitata a rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ma abbia anche rinunciato al diritto azionato e alla relativa azione.
La differenza non è meramente formale, considerato che, come precisato dalla Suprema
Corte, “la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”
(sentenza n. 23749 del 14/11/2011, sentenza n. 33761 del 19/12/2019), “ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ., va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare” (sentenza n. 8387 del 3/8/1999).
Per questi motivi
, nel caso di specie non deve essere semplicemente dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ma deve darsi atto della cessazione della materia del contendere a seguito della rinuncia, ad opera dell'attore, al diritto e all'azione.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, con compensazione tra loro delle spese del giudizio.
Cagliari, 31.10.2025
Il giudice
RI AR
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