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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3306 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
DI
NC , nata a [...] il [...], (C.F. Pt_1
), rappresentata e difesa, giusta procura a margine C.F._1
del ricorso, dall'avv. CIMINO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...], (C.F. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine C.F._2
del ricorso, dall'avv. CIMINO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
1 Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/02/2024, e Parte_2 CP_1
, - premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 11/09/2015
[...]
e che dalla loro unione nasceva il figlio (il 28.05.2017) e che Persona_1
la ricorrente era in attesa del secondo figlio, - rappresentavano la volontà
di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM (il quale esprimeva parere favorevole) il Tribunale riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Con note scritte per l'udienza del 17.09.24 i coniugi confermavano la volontà di separarsi e deducevano che era nata, in data 19.03.2024 la secondogenita Pertanto, ad integrazione dei patti di cui al ricorso Per_2
introduttivo (in cui si dava atto della gravidanza della SI.ra ), le Parte_2
parti prevedevano le modalità di vista tra il genitore non collocatario e la piccola appena nata. Sono state ascoltate entrambe all'udienza del Per_2
1°.10.2024 fissata dal Giudice per modificare gli accordi di separazione alla luce della nascita di Per_2
2 Le parti hanno dichiarato di voler definire i loro rapporti alle seguenti condizioni modificate:
1. La SI.ra avrà la casa coniugale con tutto quello che Parte_2
è all'interno;
2. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori
con possibilità per il padre di vedere di 6 anni ogni Persona_1
settimana nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 21.30
e due weekend al mese dal sabato ore 15.00 al lunedì sino all'orario di
ingresso scolastico, per le festività natalizie ad anni alterni il SI. CP_1
potrà tenere il figlio minore dal giorno 24 dicembre dalle ore
[...] Per_1
17.00 al giorno 25 dicembre alle ore 21.30 e dal 31 dicembre dalle ore
18.00 al giorno 1 gennaio sino alle ore 21.30, mentre per le ferie estive
ognuno potrà tenere il minore per giorni 15 consecutivi con indicazione
del luogo ove passeranno le vacanze e dei giorni da comunicarsi entro il giorno 20 giugno di ciascun anno;
per la piccola si Persona_3
prevede un diritto di visita da esercitarsi in favore del padre due volte a settimana alla presenza della madre ed in concomitanza con la visita all'altro figlio minore, almeno fino al compimento del secondo anno di età di;
le parti seguiranno il normale regime di visita padre- figli Per_2
a partire dal terzo anno di età (diritto di pernottamento);
3. Il SI. verserà alla SI.ra la somma di 500,00€ CP_1 Parte_2
(cinquecento/00) mensili rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat
a titolo di mantenimento per i figli minori e , Persona_1 Persona_4
con versamento sul c/c a lei intestato entro il giorno 12 di ciascun mese, oltre in ogni caso al 50% delle spese mediche, ludiche, scolastiche ed
ogni altra spesa straordinaria preventivamente concordata come da
3 direttive e protocollo del Tribunale di Napoli;
l'assegno unico verrà diviso al 50% tra i coniugi.
4. Le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro relativamente al rapporto di coniugio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale
dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori in ragione della tenera età e non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
ed (atto n.229, parte II, s. A , sez. B, Parte_2 CP_1
reg. Atti Matrimonio anno 2015);
4 b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 04/10/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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