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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 9345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 9345/2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. SUPINO ANTONIO
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Emanuela Calamia
-resistente–
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 17/07/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di A.T.P.O, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza cartolare, ritenuta la causa matura per la decisione, senza ulteriori incombenti istruttori, la stessa è stata decisa sulle note di trattazione scritta di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è infondata. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che le allegazioni circa i motivi posti a fondamento dell'opposizione appaiono del tutto generiche, in quanto si limitano ad allegare l'asserita erronea valutazione delle patologie da parte del CTU, che avrebbe sottovalutato la gravità del quadro clinico dell'istante.
Deve, invero, rilevarsi l'assenza di specifica contestazione rispetto alle valutazioni fornite dal CTU né in ordine al grado di gravità delle predette patologie con indicazione delle diverse percentuali invalidanti né circa il contrasto delle conclusioni dell'ausiliario con le risultanze della documentazione sanitaria in atti né circa l'omessa valutazione di taluna patologia.
Ne consegue che, in ragione della mancata specificazione dei motivi della contestazione, il ricorso dovrebbe essere già di per sé rigettato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. comma 6.
Peraltro, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure del ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP non avrebbe compiutamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetto da patologie che gli riconoscerebbero una limitazione della capacità lavorativa generica pari al
100 %
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche del periziando.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
Viceversa, dalla lettura della perizia, risulta che il CTU ha esaminato dettagliatamente le patologie lamentate dal ricorrente ed ha escluso che esse abbiano una valenza invalidante tale da poter riconoscere la pensione di inabilità civile.
In particolare, il CTU dopo attento esame della certificazione medica agli atti, e dopo aver visitata la parte, ha specificato che il ricorrente è affetto da “Esiti di ematoma subdurale frontale evacuato con emipostenia sinistra e sindrome depressiva endoreattiva. Esiti di frattura spalla sinistra”, concludendo per una valutazione complessiva di invalidità pari all'80
%, concordando con la valutazione della competente Commissione Inps.
Ha, invero, precisato il CTU: “VALUTAZIONE PERCENTUALE DELLE AFFEZIONI. Esiti di ematoma subdurale frontale evacuato con emipostenia sinistra e sindrome depressiva endoreattiva. Esiti di frattura spalla sinistra con limitazione algo funzionale Esiti di incidente stradale, moto, 2015, in cui ha riportato trauma cranico facciale con emorragia subaracnoidea emiparesi sx, frattura braccio Sx alla visita peritale: cicatrice chirurgica in regione frontale e a dx con modesto infossamento, deambulazione steppante e limitazione algo-funzionale spalla omero sin in elevazione e retroposizione. Complessivamente la valutazione percentuale si effettua con il cod. 7306 (Emiparesi emisoma non dominante)
(31-40%) assegnando il 40%; associata a tale patologia è presente sindrome depressiva, il
CTU concorda con la valutazione percentuale della Commissione di I istanza, cod. 2209
(41-5%) assegnando il 45%; la limitazione algo-funzionale della spalla e gli esiti di frattura dell'omero complessivamente si valutano con il cod.7215→30%”.
Ebbene, il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente le percentuali previste dal DM 5 febbraio 1992, ritenendo equo assegnare una riduzione della capacità lavorativa del 80 % sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente.
Al contrario, parte istante si limita a dedurre uno stato patologico già valutato dal CTU, senza specificare quale siano stati i vizi della perizia nelle singole valutazioni, nell'utilizzo dei codici tabellari, nel mancato esame e valutazione di patologie risultanti dalla documentazione sanitaria in atti. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talchè meritano di essere condivise da questo giudicante.
In conclusione, alla luce delle censure proposte da parte opponente, generiche e fondate su opinioni soggettive ed opinabili, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute, rendono superfluo il richiesto rinnovo della consulenza tecnica medico-legale.
In definitiva, nel caso di specie, le censure formulate dalla parte ricorrente (cfr. atto introduttivo del giudizio) si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del Consulente ovvero eventuali incongruenze tra agli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal Ctu. In altre parole, la semplice affermazione che il Consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Deve, invero, osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Per tale ragione non si ritiene di disporre né un rinnovo della perizia, né un supplemento della stessa.
Le spese di lite, considerato che non risulta depositata idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. né in fase di ATP, né nella presente fase del giudizio (quella in atti riguarda, invero, l'esenzione dal contributo unificato) e considerata la qualità delle parti e il mancato rinnovo della CTU nella presente fase, vanno compensate per ½; il restante ½ segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) condanna parte ricorrente al pagamento di metà delle spese di lite liquidate in euro
1.200,00, oltre accessori di legge;
c) compensa le restanti spese;
CP_ c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico dell' .
Aversa, 14/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 9345/2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. SUPINO ANTONIO
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Emanuela Calamia
-resistente–
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 17/07/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di A.T.P.O, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla pensione di inabilità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ L' si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
Alla odierna udienza cartolare, ritenuta la causa matura per la decisione, senza ulteriori incombenti istruttori, la stessa è stata decisa sulle note di trattazione scritta di parte con la presente sentenza, completa di motivazione.
La domanda è infondata. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che le allegazioni circa i motivi posti a fondamento dell'opposizione appaiono del tutto generiche, in quanto si limitano ad allegare l'asserita erronea valutazione delle patologie da parte del CTU, che avrebbe sottovalutato la gravità del quadro clinico dell'istante.
Deve, invero, rilevarsi l'assenza di specifica contestazione rispetto alle valutazioni fornite dal CTU né in ordine al grado di gravità delle predette patologie con indicazione delle diverse percentuali invalidanti né circa il contrasto delle conclusioni dell'ausiliario con le risultanze della documentazione sanitaria in atti né circa l'omessa valutazione di taluna patologia.
Ne consegue che, in ragione della mancata specificazione dei motivi della contestazione, il ricorso dovrebbe essere già di per sé rigettato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. comma 6.
Peraltro, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Ora, come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, le censure del ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATP non avrebbe compiutamente valutato la gravità del quadro patologico, essendo l'istante affetto da patologie che gli riconoscerebbero una limitazione della capacità lavorativa generica pari al
100 %
L'intero ricorso si fonda, invero, su una mera differente valutazione dell'incidenza delle patologie sulle condizioni psico-fisiche del periziando.
Occorre tuttavia sottolineare che, nei giudizi quali quelli di specie, non è sufficiente, al fine di disporre il rinnovo della consulenza, esprimere il proprio dissenso diagnostico, anche all'esito di una ricostruzione delle caratteristiche delle patologie in rilievo, se non si individuano in maniera chiara e specifica quali sono le ricadute invalidanti delle malattie diagnosticate.
Viceversa, dalla lettura della perizia, risulta che il CTU ha esaminato dettagliatamente le patologie lamentate dal ricorrente ed ha escluso che esse abbiano una valenza invalidante tale da poter riconoscere la pensione di inabilità civile.
In particolare, il CTU dopo attento esame della certificazione medica agli atti, e dopo aver visitata la parte, ha specificato che il ricorrente è affetto da “Esiti di ematoma subdurale frontale evacuato con emipostenia sinistra e sindrome depressiva endoreattiva. Esiti di frattura spalla sinistra”, concludendo per una valutazione complessiva di invalidità pari all'80
%, concordando con la valutazione della competente Commissione Inps.
Ha, invero, precisato il CTU: “VALUTAZIONE PERCENTUALE DELLE AFFEZIONI. Esiti di ematoma subdurale frontale evacuato con emipostenia sinistra e sindrome depressiva endoreattiva. Esiti di frattura spalla sinistra con limitazione algo funzionale Esiti di incidente stradale, moto, 2015, in cui ha riportato trauma cranico facciale con emorragia subaracnoidea emiparesi sx, frattura braccio Sx alla visita peritale: cicatrice chirurgica in regione frontale e a dx con modesto infossamento, deambulazione steppante e limitazione algo-funzionale spalla omero sin in elevazione e retroposizione. Complessivamente la valutazione percentuale si effettua con il cod. 7306 (Emiparesi emisoma non dominante)
(31-40%) assegnando il 40%; associata a tale patologia è presente sindrome depressiva, il
CTU concorda con la valutazione percentuale della Commissione di I istanza, cod. 2209
(41-5%) assegnando il 45%; la limitazione algo-funzionale della spalla e gli esiti di frattura dell'omero complessivamente si valutano con il cod.7215→30%”.
Ebbene, il Ctu, nella valutazione delle patologie, ha analiticamente e dettagliatamente provveduto al calcolo delle stesse, chiarendo le ragioni dell'attribuzione della valutazione delle diverse patologie ed ha applicato correttamente le percentuali previste dal DM 5 febbraio 1992, ritenendo equo assegnare una riduzione della capacità lavorativa del 80 % sulla base della reale ed attuale incidenza delle patologie sulle condizioni cliniche della parte ricorrente.
Al contrario, parte istante si limita a dedurre uno stato patologico già valutato dal CTU, senza specificare quale siano stati i vizi della perizia nelle singole valutazioni, nell'utilizzo dei codici tabellari, nel mancato esame e valutazione di patologie risultanti dalla documentazione sanitaria in atti. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talchè meritano di essere condivise da questo giudicante.
In conclusione, alla luce delle censure proposte da parte opponente, generiche e fondate su opinioni soggettive ed opinabili, prive di qualunque riscontro medico-legale, in ordine alla presunta gravità delle condizioni di salute, rendono superfluo il richiesto rinnovo della consulenza tecnica medico-legale.
In definitiva, nel caso di specie, le censure formulate dalla parte ricorrente (cfr. atto introduttivo del giudizio) si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del Consulente ovvero eventuali incongruenze tra agli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal Ctu. In altre parole, la semplice affermazione che il Consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Deve, invero, osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità
e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Per tale ragione non si ritiene di disporre né un rinnovo della perizia, né un supplemento della stessa.
Le spese di lite, considerato che non risulta depositata idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. né in fase di ATP, né nella presente fase del giudizio (quella in atti riguarda, invero, l'esenzione dal contributo unificato) e considerata la qualità delle parti e il mancato rinnovo della CTU nella presente fase, vanno compensate per ½; il restante ½ segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) condanna parte ricorrente al pagamento di metà delle spese di lite liquidate in euro
1.200,00, oltre accessori di legge;
c) compensa le restanti spese;
CP_ c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico dell' .
Aversa, 14/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo