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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Anno 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico Dott.ssa Ornella Mannino, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies cod. proc.
civ., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 3701/2019
TRA
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – rappresentato Parte_1
e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. Luca Pasquale Vuolo
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Eboli (SA) alla Via Pio XII, n. 95
– attrice –
CONTRO
Condominio Gardenia di Battipaglia (SA) Via Garda, n. 12 – in persona del suo amministratore pro tempore –, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Davide Gallotta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla Via Giacumbi, 5
– convenuto –
1 Avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale.
Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbale di udienza del 12 Febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 1137 cod. civ., la società nel premettere di essere Parte_1
proprietaria di cespiti immobiliari facenti parte del Condominio Gardenia sito in Battipaglia,
alla via Garda n.12, lamentava la mancata convocazione ad una non meglio precisata assemblea condominiale con la quale il citato condominio autorizzava la realizzazione di un sottotetto ove insiste la proprietà dei condomini e instando per il ripristino CP_1 Per_1
dello stato dei luoghi essendo nulla qualsivoglia delibera assembleare adottata in assenza di convocazione della ricorrente.
Si costituiva il convenuto Condominio Gardenia di Battipaglia (SA) Via Garda, n. 12
deducendo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, l'inammissibilità della stessa per omessa indicazione della delibera affetta da nullità, nonché la decadenza della ricorrente dal diritto di impugnare la delibera condominiale per decorso del termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 cod. civ..
Da ultimo eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alla richiesta di ripristino dello stato dei luoghi, instando conclusivamente per il rigetto della domanda attrice con ogni conseguenza in merito alle spese di giudizio.
Concesso termine per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa perveniva, a seguito di rinvio, all'udienza ex art. 2 281sexies cod. proc. civ. del 12 Febbraio 2025 ove, all'esito della discussione, previo ritiro in Camera di Consiglio per la deliberazione, era decisa con contestuale deposito della sentenza.
La domanda è infondata e non merita conseguentemente accoglimento.
Parte attrice ha instaurato il presente giudizio come impugnazione di delibera assembleare omettendo di indicare gli estremi della delibera, ovvero la data della riunione condominiale nel corso della quale la decisione sarebbe stata adottata. Il che esclude in radice l'ammissibilità della domanda atteso che, a mente dell'art. 1137 cod. civ., l'impugnativa delle delibere condominiali è assoggettata al termine di decadenza di 30 giorni dall'adozione o comunque dalla comunicazione, qualora il condomino sia assente.
La stessa domanda di ripristino dello stato dei luoghi, irritualmente proposta in uno all'impugnazione, appare destituita di fondamento in quanto diretta nei confronti del convenuto Condominio, carente di legittimazione passiva, anziché dei condomini proprietari esclusivi del lastrico solare ove l'intervento edilizio risulta eseguito.
La domanda formulata da parte attrice deve essere conseguentemente rigettata.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con condanna dell'attrice al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte convenuta, nella misura liquidata d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri medi previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Dott.ssa Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 3907/2019 – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
3 1) RIGETTA la domanda formulata dall'attrice;
2) CONDANNA l'attrice – in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore – al pagamento nei confronti del convenuto Condominio Gardenia di Battipaglia
(SA) Via Garda, n. 12 – in persona del suo amministratore pro tempore – delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 2.552,00 per compenso di avvocato, oltre IVA
e CPA, nonché rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Salerno, lì 12 Febbraio 2025
Il Gop
Dott.ssa Ornella Mannino
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico Dott.ssa Ornella Mannino, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies cod. proc.
civ., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 3701/2019
TRA
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – rappresentato Parte_1
e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. Luca Pasquale Vuolo
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Eboli (SA) alla Via Pio XII, n. 95
– attrice –
CONTRO
Condominio Gardenia di Battipaglia (SA) Via Garda, n. 12 – in persona del suo amministratore pro tempore –, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Davide Gallotta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Battipaglia (SA) alla Via Giacumbi, 5
– convenuto –
1 Avente ad oggetto: impugnazione delibera condominiale.
Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbale di udienza del 12 Febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cod. proc. civ., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 1137 cod. civ., la società nel premettere di essere Parte_1
proprietaria di cespiti immobiliari facenti parte del Condominio Gardenia sito in Battipaglia,
alla via Garda n.12, lamentava la mancata convocazione ad una non meglio precisata assemblea condominiale con la quale il citato condominio autorizzava la realizzazione di un sottotetto ove insiste la proprietà dei condomini e instando per il ripristino CP_1 Per_1
dello stato dei luoghi essendo nulla qualsivoglia delibera assembleare adottata in assenza di convocazione della ricorrente.
Si costituiva il convenuto Condominio Gardenia di Battipaglia (SA) Via Garda, n. 12
deducendo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, l'inammissibilità della stessa per omessa indicazione della delibera affetta da nullità, nonché la decadenza della ricorrente dal diritto di impugnare la delibera condominiale per decorso del termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 cod. civ..
Da ultimo eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alla richiesta di ripristino dello stato dei luoghi, instando conclusivamente per il rigetto della domanda attrice con ogni conseguenza in merito alle spese di giudizio.
Concesso termine per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa perveniva, a seguito di rinvio, all'udienza ex art. 2 281sexies cod. proc. civ. del 12 Febbraio 2025 ove, all'esito della discussione, previo ritiro in Camera di Consiglio per la deliberazione, era decisa con contestuale deposito della sentenza.
La domanda è infondata e non merita conseguentemente accoglimento.
Parte attrice ha instaurato il presente giudizio come impugnazione di delibera assembleare omettendo di indicare gli estremi della delibera, ovvero la data della riunione condominiale nel corso della quale la decisione sarebbe stata adottata. Il che esclude in radice l'ammissibilità della domanda atteso che, a mente dell'art. 1137 cod. civ., l'impugnativa delle delibere condominiali è assoggettata al termine di decadenza di 30 giorni dall'adozione o comunque dalla comunicazione, qualora il condomino sia assente.
La stessa domanda di ripristino dello stato dei luoghi, irritualmente proposta in uno all'impugnazione, appare destituita di fondamento in quanto diretta nei confronti del convenuto Condominio, carente di legittimazione passiva, anziché dei condomini proprietari esclusivi del lastrico solare ove l'intervento edilizio risulta eseguito.
La domanda formulata da parte attrice deve essere conseguentemente rigettata.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con condanna dell'attrice al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte convenuta, nella misura liquidata d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri medi previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Dott.ssa Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 3907/2019 – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
3 1) RIGETTA la domanda formulata dall'attrice;
2) CONDANNA l'attrice – in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore – al pagamento nei confronti del convenuto Condominio Gardenia di Battipaglia
(SA) Via Garda, n. 12 – in persona del suo amministratore pro tempore – delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 2.552,00 per compenso di avvocato, oltre IVA
e CPA, nonché rimborso forfettario spese generali nella misura del 15 % sui compensi ed accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Salerno, lì 12 Febbraio 2025
Il Gop
Dott.ssa Ornella Mannino
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