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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
14.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 454/2023, R.G. LAVORO
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
di LL (RC) via Prazza, 37, elettivamente domiciliato in Rizziconi (RC) alla via
Giovanni dalle Bande Nere, n° 30, presso lo studio dell'Avv. Domenico Mamone che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
PA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Via Nunziante, 23, 89013
[...]
Gioia Tauro (RC);
Resistente
(contumace)
NONCHÉ CONTRO
, con sede in Roma, Controparte_2
agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, n. 2, Agenzia
, presso e con gli Avvocati: e dai CP_3 CP_4 Controparte_5
quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, ad atto Notaio Dott.
in Roma, lì 23/01/2023); Persona_1
Resistente
Oggetto: Regolarizzazione la posizione contributiva. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.02.2023 l'odierna ricorrente Parte_1
dipendente dell'Istituto Scolastico Enrico Fermi, Società Cooperativa, Scuola Paritaria di
Secondo Grado in qualità di assistente amministrativo dal 09.11.2017 al 31.08.2018, prorogato al 21.09.2018 dal lunedì al sabato per due ore di lavoro settimanali, deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze dell'
[...]
, con contratto a tempo determinato e PA
con la qualifica di assistente amministrativo dal 09.11.2017 al 31.08.2018, prorogato al
21.09.2018 dal lunedì al sabato per due ore di lavoro settimanali;
- che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato fra la ricorrente e l'Istituto scolastico dal 09.11.2017 al 31.08.2018, prorogato al
21.09.2018;
- che a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro, non risultava regolarizzata la posizione contributiva e assicurativa dal 09.11.2017 al 21.09.2018.
Produceva contratto di lavoro e buste paga, regolarmente sottoscritte a prova della fondatezza della propria pretesa.
Adiva pertanto codesto Tribunale per la tutela delle proprie ragioni, chiedendo:
“accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 09.11.2017 al 31.08.2018, prorogato al 21.09.2018; b) per
l'effetto, condannare l' PA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Via
[...]
Nunziante, 23, Gioia Tauro (RC), a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente mediante versamento dei contributi previdenziali ad oggi risultanti mancanti
- ergo dal 09.11.2017 al 21.09.2018 - presso la competente sede
[...]
-; c) in via subordinata- nella denegata ipotesi di Controparte_6
prescrizione di parte del predetto credito contributivo - condannare
[...]
, in persona del PA
legale rappresentante pro-tempore, Via Nunziante, 23, Gioia Tauro (RC), al risarcimento in forma generica del danno arrecato alla ricorrente in conseguenza all'omissione contributiva operata dalla stessa;
d) in via ulteriormente gradata nella
Pag. 2 di 7 denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo- accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 2116 cc della
[...]
, in persona del legale rappresentante PA
pro-tempore, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in forma generica del danno arrecato all'odierno ricorrente in conseguenza all'omissione; nella regolarizzazione contributiva, pari all'ammontare che si riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, condannare
l' - a provvedere a tutti gli atti Controparte_6
necessari ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva di in Parte_2
particolare mediante l'adozione degli atti necessari alla ricezione dei contributi ad oggi risultanti mancanti;
f) con vittoria di spese e di onorari di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre accessori di legge”.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo, secondo le modalità prescritte dall'art. 145 c.p.c., così per come autorizzato dal giudice, l resistente non si PA
costituiva in giudizio rimanendo pertanto contumace. Si costituiva regolarmente l' CP_3
il quale chiedeva rigettarsi la domanda proposta contro di esso, chiedendo in via riconvenzionale condannare l' al pagamento dei PA
contributi previdenziali dovuti all' , nei limiti dei termini prescrizionali di legge CP_3
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa sentenza.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Parte ricorrente deduce di aver diritto al regolare versamento dei contributi previdenziali, essendo tra le parti intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato fra la ricorrente e l di cui sopra dal 09.11.2017 al 31.08.2018, prorogato al CP_1
21.09.2018.
Sul punto si osserva come l'odierna ricorrente abbia fornito prova Parte_1
dello svolgimento di attività lavorativa presso l'istituto scolastico convenuto mediante produzione di documentazione univoca versata in atti (contratto di lavoro e buste paga regolarmente sottoscritte).
Al lavoratore l'ordinamento riconosce un vero e proprio diritto soggettivo al regolare versamento dei contributi previdenziali in proprio favore ed alla conformità alle
Pag. 3 di 7 prescrizioni di legge della propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato (cfr. Cass. 23 novembre 1989 n. 379; Cass. n. 9850/02).
Il ricorrente, quindi, è certamente titolare di un diritto soggettivo nei confronti dell'Istituto scolastico al regolare e completo versamento dei contributi per la costituzione della propria posizione assicurativa in relazione all'attività lavorativa effettivamente svolta.
Invero, come è stato affermato dalla Corte Costituzionale (n. 374/97), il rapporto c.d. previdenziale assicurativo riguarda da un lato il lavoratore (e il datore di lavoro), dall'altro l'ente previdenziale alla cui gestione quegli è iscritto.
Può (cfr., tra le altre, Cass. n. 6409/2002), surrogarsi all qualora l'Ente, in caso di CP_3
mancato versamento dei contributi, non abbia agito nei confronti dell'obbligato.
Nell'ambito di detto rapporto, il principio generale – espresso dall'art. 2116 c.c., inserito fra le pochissime disposizioni codicistiche in materia di previdenza e assistenza obbligatorie ed espressamente ribadito, con riguardo alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27, secondo comma, del r.d.l.
14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dall'art. 23-ter del d. l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 è quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Il principio di “automaticità delle prestazioni”, con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già,
“solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui”, ma - come si esprime l'art. 2116 c.c. – “salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”: ciò significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso.
Detto principio costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Pag. 4 di 7 A tal fine il lavoratore dispone di due diversi strumenti, la condanna generica al risarcimento del danno ovvero quella specifica ex art. 13 legge n. 1338/62 (tra le molte:
Cass. n. 11842/02; Cass. n. 10528/97).
Per consolidata giurisprudenza (v., ad es., Cass. n. 2630 del 2014): “… nel caso di omissione contributiva sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno (ex articolo 2116 cod. civ.) ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti
l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica - ammissibile anche nel rito del lavoro (Cass. 5 maggio 2004, n. 8576; Cass.
16 ottobre 2007, n. 21620) - diretta ad accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, l'azione risarcitoria ex articolo 2116 c.c., comma 2, oppure quella diversa, in forma specifica, Legge 12 agosto 1962, n. 1338, ex articolo 13
(Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751; Cass. 15 giugno 2007, n. 13997; Cass. Cass. 7 agosto
2002, n. 11872; Cass. 20 marzo 2001, n. 3963)”). Peraltro, secondo i principi generali
(v. anche Cass. n. 19398/2014), in caso di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell'ente previdenziale convenuto in giudizio e, in caso di mancato versamento, al risarcimento danni. “L'azione ex art. 13 legge n. 1338/62 presuppone la prescrizione dei contributi”.
In ordine alla prescrizione si evidenzia “il principio secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) si riferisce alla sola possibilità legale e non anche a quella materiale, e meno ancora all'incuria del titolare, anche se dovuta alla mancata conoscenza della facoltà spettantegli di esercitare il diritto” (Cass. 19 giugno 1999, n. 14680), così come giova ancora premettere che, “in tema di prescrizione dei contributi, che il regime civilistico di disponibilità stabilito negli artt. 2937 (rinunzia) e 2938 (non rilevabilità d'ufficio) del codice trova nella contribuzione dovuta all' una rilevante deroga con la regola CP_3
dell'indisponibilità, per cui il contribuente- debitore (datore e prestatore di lavoro: art.
2115 c.c.) che abbia ancora interesse ad adempiere non può farlo una volta che il credito sia prescritto, né l'istituto creditore può ricevere la contribuzione, pur se
Pag. 5 di 7 offertagli. Regola sancita in origine dall'art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935 e poi più volte confermata (art. 41L. n. 153 del 1969, 5 L. 8 agosto 1995 n. 335)” (Cass. 02 novembre
1998, n. 10945, Cass. 18 febbraio 1991 n. 1703)” (cfr. Cass. n. sent. n. 3756/03; Cass. n.
1247/87).
In sintesi, è del tutto pacifico che, maturato il termine di prescrizione, il credito contributivo si estingue di diritto, a prescindere quindi dall'eccezione del debitore.
Si tratta di un connotato tipico ed esclusivo dei crediti per contributi previdenziali per cui il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti (v. ancora: Cass. n. 23164 del 2007; Cass. n. 1703/91; Cass. n. 11140/2001; Cass. n.
330/2002; Cass. n. 6340/2005 ecc.). Infatti nell'obbligazione contributiva la prescrizione estintiva si atteggia in modo diverso dalla prescrizione regolata dal codice civile (Cass.
n. 11116/02; n. 9525/02; n. 9408/02 ecc.).
Nel codice l'istituto è dominato dal principio di disponibilità, in base al quale, ferma la disciplina legale di base (art. 2936), il titolare passivo del rapporto (nelle obbligazioni, il debitore), può rinunziare alla prescrizione già maturata se si versi in materia disponibile
(art. 2937), la prescrizione non opera se non su eccezione di parte (art. 2938) ed il debitore, se vuole, può pagare il debito prescritto senza poter più agire in ripetizione (art. 2940). Se ne deduce che nei rapporti di diritto privato la prescrizione non ha un effetto estintivo del diritto soggettivo, ma ha soltanto una “efficacia preclusiva”, nel senso che l'eccezione di prescrizione, tempestivamente proposta dal debitore, vale ad escludere ogni ulteriore controversia sul diritto prescritto.
Diversa è, invece, la disciplina della prescrizione nelle controversie previdenziali perché
“In tale regime, desumibile dall'art. 55, secondo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935 n.
1827, e dall'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, una volta esaurito il termine per il versamento, la prescrizione ha una sicura efficacia estintiva, e non semplicemente preclusiva;
di conseguenza, l'ente previdenziale creditore non può più né pretenderla né riceverla;
la prescrizione, inoltre, opera di diritto e deve perciò essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
Per tutto quanto espresso deve ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente, con la condanna dell'istituto resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva della
Pag. 6 di 7 ricorrente mediante versamento dei contributi previdenziali mancanti – per il periodo in cui è incorso tra le parti il rapporto di lavoro, dal 09.11.2017 al 21.09.2018 – da accreditarsi presso la competente sede Controparte_6
.
[...]
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro, della persona del Dott. Carlo
Gabutti definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, contro , Pt_1 PA [...]
, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione: PA
- Dichiara la contumacia nel presente giudizio del convenuto
[...]
; PA PA
- Condanna l' PA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
Via Nunziante, 23, Gioia Tauro (RC), alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente mediante versamento dei contributi previdenziali mancanti – per il periodo in cui tra le parti è intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 09.11.2017 al 21.09.2018 - presso la competente sede;
Controparte_6
- Condanna PA
al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente
[...]
liquidate nella misura di € 1.200,00, oltre rimb. Forf. al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, nonché nei confronti dell' liquidate nella misura di € 1.200,00, oltre accessori se dovuti. CP_3
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Palmi, 19.01.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Carlo Gabutti
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott. Carlo Gabutti ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
14.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 454/2023, R.G. LAVORO
TRA
nato il [...] a [...] e residente in [...]Parte_1
di LL (RC) via Prazza, 37, elettivamente domiciliato in Rizziconi (RC) alla via
Giovanni dalle Bande Nere, n° 30, presso lo studio dell'Avv. Domenico Mamone che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
PA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Via Nunziante, 23, 89013
[...]
Gioia Tauro (RC);
Resistente
(contumace)
NONCHÉ CONTRO
, con sede in Roma, Controparte_2
agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, n. 2, Agenzia
, presso e con gli Avvocati: e dai CP_3 CP_4 Controparte_5
quali è rappresentato e difeso giusta procura generale ad lites, ad atto Notaio Dott.
in Roma, lì 23/01/2023); Persona_1
Resistente
Oggetto: Regolarizzazione la posizione contributiva. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.02.2023 l'odierna ricorrente Parte_1
dipendente dell'Istituto Scolastico Enrico Fermi, Società Cooperativa, Scuola Paritaria di
Secondo Grado in qualità di assistente amministrativo dal 09.11.2017 al 31.08.2018, prorogato al 21.09.2018 dal lunedì al sabato per due ore di lavoro settimanali, deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze dell'
[...]
, con contratto a tempo determinato e PA
con la qualifica di assistente amministrativo dal 09.11.2017 al 31.08.2018, prorogato al
21.09.2018 dal lunedì al sabato per due ore di lavoro settimanali;
- che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato fra la ricorrente e l'Istituto scolastico dal 09.11.2017 al 31.08.2018, prorogato al
21.09.2018;
- che a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro, non risultava regolarizzata la posizione contributiva e assicurativa dal 09.11.2017 al 21.09.2018.
Produceva contratto di lavoro e buste paga, regolarmente sottoscritte a prova della fondatezza della propria pretesa.
Adiva pertanto codesto Tribunale per la tutela delle proprie ragioni, chiedendo:
“accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 09.11.2017 al 31.08.2018, prorogato al 21.09.2018; b) per
l'effetto, condannare l' PA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Via
[...]
Nunziante, 23, Gioia Tauro (RC), a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente mediante versamento dei contributi previdenziali ad oggi risultanti mancanti
- ergo dal 09.11.2017 al 21.09.2018 - presso la competente sede
[...]
-; c) in via subordinata- nella denegata ipotesi di Controparte_6
prescrizione di parte del predetto credito contributivo - condannare
[...]
, in persona del PA
legale rappresentante pro-tempore, Via Nunziante, 23, Gioia Tauro (RC), al risarcimento in forma generica del danno arrecato alla ricorrente in conseguenza all'omissione contributiva operata dalla stessa;
d) in via ulteriormente gradata nella
Pag. 2 di 7 denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo- accertare la responsabilità ai sensi dell'art. 2116 cc della
[...]
, in persona del legale rappresentante PA
pro-tempore, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in forma generica del danno arrecato all'odierno ricorrente in conseguenza all'omissione; nella regolarizzazione contributiva, pari all'ammontare che si riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, condannare
l' - a provvedere a tutti gli atti Controparte_6
necessari ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva di in Parte_2
particolare mediante l'adozione degli atti necessari alla ricezione dei contributi ad oggi risultanti mancanti;
f) con vittoria di spese e di onorari di giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre accessori di legge”.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo, secondo le modalità prescritte dall'art. 145 c.p.c., così per come autorizzato dal giudice, l resistente non si PA
costituiva in giudizio rimanendo pertanto contumace. Si costituiva regolarmente l' CP_3
il quale chiedeva rigettarsi la domanda proposta contro di esso, chiedendo in via riconvenzionale condannare l' al pagamento dei PA
contributi previdenziali dovuti all' , nei limiti dei termini prescrizionali di legge CP_3
Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa sentenza.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Parte ricorrente deduce di aver diritto al regolare versamento dei contributi previdenziali, essendo tra le parti intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato fra la ricorrente e l di cui sopra dal 09.11.2017 al 31.08.2018, prorogato al CP_1
21.09.2018.
Sul punto si osserva come l'odierna ricorrente abbia fornito prova Parte_1
dello svolgimento di attività lavorativa presso l'istituto scolastico convenuto mediante produzione di documentazione univoca versata in atti (contratto di lavoro e buste paga regolarmente sottoscritte).
Al lavoratore l'ordinamento riconosce un vero e proprio diritto soggettivo al regolare versamento dei contributi previdenziali in proprio favore ed alla conformità alle
Pag. 3 di 7 prescrizioni di legge della propria posizione assicurativa, costituendo questa un bene suscettibile di lesione e di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia pregiudicato (cfr. Cass. 23 novembre 1989 n. 379; Cass. n. 9850/02).
Il ricorrente, quindi, è certamente titolare di un diritto soggettivo nei confronti dell'Istituto scolastico al regolare e completo versamento dei contributi per la costituzione della propria posizione assicurativa in relazione all'attività lavorativa effettivamente svolta.
Invero, come è stato affermato dalla Corte Costituzionale (n. 374/97), il rapporto c.d. previdenziale assicurativo riguarda da un lato il lavoratore (e il datore di lavoro), dall'altro l'ente previdenziale alla cui gestione quegli è iscritto.
Può (cfr., tra le altre, Cass. n. 6409/2002), surrogarsi all qualora l'Ente, in caso di CP_3
mancato versamento dei contributi, non abbia agito nei confronti dell'obbligato.
Nell'ambito di detto rapporto, il principio generale – espresso dall'art. 2116 c.c., inserito fra le pochissime disposizioni codicistiche in materia di previdenza e assistenza obbligatorie ed espressamente ribadito, con riguardo alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27, secondo comma, del r.d.l.
14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dall'art. 23-ter del d. l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 è quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Il principio di “automaticità delle prestazioni”, con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già,
“solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui”, ma - come si esprime l'art. 2116 c.c. – “salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”: ciò significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso.
Detto principio costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Pag. 4 di 7 A tal fine il lavoratore dispone di due diversi strumenti, la condanna generica al risarcimento del danno ovvero quella specifica ex art. 13 legge n. 1338/62 (tra le molte:
Cass. n. 11842/02; Cass. n. 10528/97).
Per consolidata giurisprudenza (v., ad es., Cass. n. 2630 del 2014): “… nel caso di omissione contributiva sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno (ex articolo 2116 cod. civ.) ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti
l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica - ammissibile anche nel rito del lavoro (Cass. 5 maggio 2004, n. 8576; Cass.
16 ottobre 2007, n. 21620) - diretta ad accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, l'azione risarcitoria ex articolo 2116 c.c., comma 2, oppure quella diversa, in forma specifica, Legge 12 agosto 1962, n. 1338, ex articolo 13
(Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751; Cass. 15 giugno 2007, n. 13997; Cass. Cass. 7 agosto
2002, n. 11872; Cass. 20 marzo 2001, n. 3963)”). Peraltro, secondo i principi generali
(v. anche Cass. n. 19398/2014), in caso di omissione contributiva, il lavoratore può chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell'ente previdenziale convenuto in giudizio e, in caso di mancato versamento, al risarcimento danni. “L'azione ex art. 13 legge n. 1338/62 presuppone la prescrizione dei contributi”.
In ordine alla prescrizione si evidenzia “il principio secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) si riferisce alla sola possibilità legale e non anche a quella materiale, e meno ancora all'incuria del titolare, anche se dovuta alla mancata conoscenza della facoltà spettantegli di esercitare il diritto” (Cass. 19 giugno 1999, n. 14680), così come giova ancora premettere che, “in tema di prescrizione dei contributi, che il regime civilistico di disponibilità stabilito negli artt. 2937 (rinunzia) e 2938 (non rilevabilità d'ufficio) del codice trova nella contribuzione dovuta all' una rilevante deroga con la regola CP_3
dell'indisponibilità, per cui il contribuente- debitore (datore e prestatore di lavoro: art.
2115 c.c.) che abbia ancora interesse ad adempiere non può farlo una volta che il credito sia prescritto, né l'istituto creditore può ricevere la contribuzione, pur se
Pag. 5 di 7 offertagli. Regola sancita in origine dall'art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935 e poi più volte confermata (art. 41L. n. 153 del 1969, 5 L. 8 agosto 1995 n. 335)” (Cass. 02 novembre
1998, n. 10945, Cass. 18 febbraio 1991 n. 1703)” (cfr. Cass. n. sent. n. 3756/03; Cass. n.
1247/87).
In sintesi, è del tutto pacifico che, maturato il termine di prescrizione, il credito contributivo si estingue di diritto, a prescindere quindi dall'eccezione del debitore.
Si tratta di un connotato tipico ed esclusivo dei crediti per contributi previdenziali per cui il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti (v. ancora: Cass. n. 23164 del 2007; Cass. n. 1703/91; Cass. n. 11140/2001; Cass. n.
330/2002; Cass. n. 6340/2005 ecc.). Infatti nell'obbligazione contributiva la prescrizione estintiva si atteggia in modo diverso dalla prescrizione regolata dal codice civile (Cass.
n. 11116/02; n. 9525/02; n. 9408/02 ecc.).
Nel codice l'istituto è dominato dal principio di disponibilità, in base al quale, ferma la disciplina legale di base (art. 2936), il titolare passivo del rapporto (nelle obbligazioni, il debitore), può rinunziare alla prescrizione già maturata se si versi in materia disponibile
(art. 2937), la prescrizione non opera se non su eccezione di parte (art. 2938) ed il debitore, se vuole, può pagare il debito prescritto senza poter più agire in ripetizione (art. 2940). Se ne deduce che nei rapporti di diritto privato la prescrizione non ha un effetto estintivo del diritto soggettivo, ma ha soltanto una “efficacia preclusiva”, nel senso che l'eccezione di prescrizione, tempestivamente proposta dal debitore, vale ad escludere ogni ulteriore controversia sul diritto prescritto.
Diversa è, invece, la disciplina della prescrizione nelle controversie previdenziali perché
“In tale regime, desumibile dall'art. 55, secondo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935 n.
1827, e dall'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, una volta esaurito il termine per il versamento, la prescrizione ha una sicura efficacia estintiva, e non semplicemente preclusiva;
di conseguenza, l'ente previdenziale creditore non può più né pretenderla né riceverla;
la prescrizione, inoltre, opera di diritto e deve perciò essere rilevata d'ufficio dal giudice”.
Per tutto quanto espresso deve ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente, con la condanna dell'istituto resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva della
Pag. 6 di 7 ricorrente mediante versamento dei contributi previdenziali mancanti – per il periodo in cui è incorso tra le parti il rapporto di lavoro, dal 09.11.2017 al 21.09.2018 – da accreditarsi presso la competente sede Controparte_6
.
[...]
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro, della persona del Dott. Carlo
Gabutti definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, contro , Pt_1 PA [...]
, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione: PA
- Dichiara la contumacia nel presente giudizio del convenuto
[...]
; PA PA
- Condanna l' PA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
Via Nunziante, 23, Gioia Tauro (RC), alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente mediante versamento dei contributi previdenziali mancanti – per il periodo in cui tra le parti è intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 09.11.2017 al 21.09.2018 - presso la competente sede;
Controparte_6
- Condanna PA
al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente
[...]
liquidate nella misura di € 1.200,00, oltre rimb. Forf. al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario, nonché nei confronti dell' liquidate nella misura di € 1.200,00, oltre accessori se dovuti. CP_3
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Palmi, 19.01.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Carlo Gabutti
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