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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3732 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RG. 11207\2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11207\2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Boellis, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, domiciliato in
Napoli, alla Via del Chiostro, n. 9;
ATTORE contro
(C.F. ), quale incorporante la Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
[...]
Alberto Peluso giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata digitalmente presso l'indirizzo
Email_1
CONVENUTA
e
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Ariela Lushi, dall'Avv. Raffaele A. De Paola giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Milano, alla Via Santa Maria, n. 25;
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 17.12.2024 e memorie conclusionali e di replica.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.5.2022, Parte_1 evocava in giudizio la nonché la e la Controparte_1 Controparte_3 [...]
al fine di accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e\o annullabilità di Controparte_4 qualsivoglia titolo legittimante la segnalazione, nonché dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni effettuate a suo nome in Centrale Rischi Banca d'Italia e, per l'effetto, sentir condannare le convenute alla sua cancellazione oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non.
A sostegno della domanda, l'istante deduceva l'inesistenza di alcun titolo legittimante la segnalazione, rappresentando di non aver mai intrattenuto rapporti con le segnalanti e che, comunque, quand'anche si fosse provata l'esistenza di un titolo posto alla base delle operazioni contestate, lo stesso sarebbe nullo e/o annullabile o, quantomeno, che la pretesa creditoria prescritta.
Lamentava, altresì, che le segnalanti non avessero espletato alcuna istruttoria inerente la situazione economica complessiva del segnalato, nonché l'assenza di una comunicazione di avviso di iscrizione della segnalazione di cui all'art 125 TUB.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità e/o l'estinzione di qualsivoglia titolo legittimante la segnalazione;
- per l'effetto, dichiarare l'assoluta illegittimità dell'appostazione a sofferenza de qua e condannare le convenute a realizzare quanto necessario per la totale cancellazione, con effetto retroattivo, di ogni segnalazione (ancorché atteggiantesi come “rilevazione pregressa”); - accertare e dichiarare l'assoluta illegittimità della segnalazione di sofferenza de qua, per violazione del procedimento istruttorio previsto per le operazioni di segnalazione;
- per l'effetto, dichiarare
l'assoluta illegittimità dell'appostazione a sofferenza de qua e condannare le convenute a realizzare quanto necessario per la totale cancellazione, con effetto retroattivo, di ogni segnalazione (ancorché atteggiantesi come
“rilevazione pregressa”); - accertare e dichiarare la violazione della convenuta degli obblighi di buona fede in executiviis;
- accertare e dichiarare il diritto dell'istante a prendere visione della documentazione inerente i presunti rapporti legittimanti la contestata segnalazione e, per l'effetto, condannare la convenuta all'esibizione di detti documenti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 117 co. I e
119 co. IV T.U.B. - accertare e dichiarare il diritto dell'istante al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittima segnalazione e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento degli stessi nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare la parte inadempiente al pagamento di una somma equitativamente determinata per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'adempimento dell'ordine del
Giudice di rimuovere l'appostazione pregiudizievole e di esibire i documenti fondanti la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. , con vittoria delle spese del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2 Si costituivano in giudizio la e la quali Controparte_3 Controparte_4 cessionarie del credito le quali in via preliminare deducevano la carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento negativo del credito e nel merito chiedevano il rigetto delle domande infondate in fatto ed in diritto.
In particolare quanto alla dedotta illegittimità della segnalazione per omessa comunicazione preventiva rilevavano in ordine alla prima cessione (10.12.2018), che la Controparte_4
persistendo la debitoria e in presenza dei presupposti di legge, provvedeva alla
[...] continuità segnaletica e con le missive del 24.1.2019 (all. nn. 5, 6 e 7 fascicolo parte convenuta) provvedeva ad informare il debitore della stessa;
in ordine alla seconda cessione
(3.12.2021), che la provvedeva con raccomandate (all. nn. 9, 10 e 11 Controparte_3 fascicolo parte convenuta) a notiziare della segnalazione il Pt_1
Concludevano, quindi, per 1) In via principale, in rito 1.1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e della Controparte_4 CP_4 nel giudizio de quo e, comunque, l'estraneità di quest'ultime al rapporto contrattuale controverso per le
[...] motivazioni dedotte nel presente atto.
2. In via principale, nel merito 2.1) rigettare integralmente le domande, le eccezioni e le conclusioni ex adverso articolate, in quanto prive del benché minimo riscontro probatorio e, comunque, infondate in fatto e in diritto per le motivazioni dedotte nel presente atto;
2.2) in caso di ritenuto accoglimento delle domande formulate dall'odierno attore, accertare e dichiarare il diritto della e di conseguenza della Controparte_4 Controparte_3 in ragione di quanto motivato in atto, ad essere manlevate dalla (già Controparte_1 da qualsiasi spesa e/o onere connesso al soddisfacimento delle domande attoree, ivi Controparte_2 comprese le spese legali in caso di eventuale condanna e/o compensazione;
3) nella denegata e non creduta ipotesi nella quale, ove ritenuta ammissibile la domanda di risarcimento danni ex adverso formulata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1 e 2 del c.c., rigettare le domande attoree per i motivi indicati e/o tenere conto dell'eccezione riconvenzionale volta alla compensazione dell'asserito danno effettivamente provato con le somme riconosciute e non contestate dall'odierno attore in favore delle odierne convenute. con condanna alle spese del presente giudizio, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa del 9.09.2022 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 incorporante la che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della Controparte_2 domanda attorea per contraddittorietà ai sensi dell'art. 163, comma secondo, n. 3 e comma
4, c.p.c.e nel merito l'infondatezza della stessa.
In particolare evidenziava che la posizione debitoria del risultava discendente dal Pt_1 debito per saldo passivo di c.c. 6528/20440 acceso nel giugno 2005 presso la Filiale della allora poi fusa in (pari ad € 610,43 oltre interessi CP_2 Controparte_5 CP_2
3 successivi); dal debito per mutuo 210/2154696 stipulato l'4.8.2010 (di cui al residuo di €
33.347,10 oltre interessi); dal debito per mutuo 6528/51017734 stipulato l'8.5.2012 (di cui al residuo € 30.592,08 oltre interessi). Sosteneva poi, quanto alla legittimità della segnalazione per cui è causa, in primo luogo la correttezza dell'istruttoria espletata dalla atteso che la situazione di morosità risultava conclamata e ampiamente risalente (un CP_2 complessivo di circa 20 rata insolute a partire dal 2013); in secondo luogo che venivano inviate lettere del 21.6.2016 (di preavviso) e lettere del 4.12017 e 4.1.2017 (di comunicazione dell'avvenuta segnalazione) che rendevano edotto l'odierno attore relativamente alle operazioni contestate. Deduceva, altresì l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni per la genericità delle asserzioni e concludeva per sentir dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c.; per il rigetto di tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili, generiche, infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese del presente giudizio.
Espletato l'interrogatorio formale dell'attore e, stante il tempestivo disconoscimento da parte dello stesso della sottoscrizione apposta al solo contratto di finanziamento n.
51017734 dell'8.5.2012, veniva disposta ctu grafologica al fine di verificare la riconducibilità delle firme apposte su detto documento all'attore.
Depositata la perizia, all'udienza del 22.12.2023, ritenuta la causa matura per la decisione la causa alla udienza del 17.12.2024, veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art
190 c.p.c
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione formulata da in ordine all' Controparte_1 inammissibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 163, comma 2 n. 3 e 4, c.p.c.
Nel caso di specie la domanda formulata nell'atto di citazione dal specifica la natura Pt_1 ed il titolo della richiesta, indicando e precisando l'oggetto della pretesa stessa, e specifica la posizione assunta dall'attore sui fatti rappresentati in giudizio.
Da ciò discende l'infondatezza della doglianza di parte convenuta.
Ancora preliminarmente, quanto alla eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata da e da anch'essa non ha pregio di essere Controparte_3 Controparte_4 accolta.
Invero, considerato che in base alla Circolare 139 del 11.2.1991 di Banca d'Italia il cessionario titolare della posizione creditoria ha un preciso obbligo di segnalazione del debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria, onde lo stesso intermediario, anche in qualità di cessionario, ha il dovere di effettuare mensilmente gli adempimenti segnaletici in Centrale Rischi in conformità con le proprie risultanze contabili fino all'estinzione del debito o fino al venir meno dei presupposti legittimanti la
4 segnalazione a sofferenza, non può certamente escludersi che lo stesso cessionario sia destinatario della legittimazione passiva nel giudizio promosso al fine di accertare, come nel caso di specie, la illegittimità della segnalazione originaria (nonché di quelle successive).
Sussiste, dunque, piena capacità di essere parti convenute in questo giudizio in capo alla e alla rivestendo, le stesse, la qualità di Controparte_3 Controparte_4 cessionarie con obbligo di segnalazione di cui alla citata circolare.
E' invece inammissibile, in quanto tardivamente formulata ( solo con la prima memoria ex art 183 c.p.c.) la domanda nuova formulata dall'attore tesa d accertare la carenza di legittimazione passiva – id est di titolarità del credito- delle cessionarie (dallo stesso evocate in giudizio) per non esservi prova della inclusione del credito derivante dai rapporti con la nei contratti di cessione pure allegati dalle convenute. CP_2
Passando al merito è infondata e va rigettata la domanda di accertamento negativo del credito
La documentazione offerta e le risultanze istruttorie complessive consentono di affermare che ha intrattenuto con la poi fusa in Parte_1 Controparte_6
quest'ultima incorporata da ,. rapporti di credito .. CP_2 Controparte_1
In particolare il debito da cui ha avuto origine la segnalazione asseritamente illegittima deriva dal 1) debito per saldo passivo di C/C/6528/20440 acceso nel giugno 2005 presso la
Filiale della allora poi fusa in pari ad € 610,43 Controparte_6 CP_2 rispetto ai quali la banca ha depositato oltre al certificato ex art 50 TUB anche gli estratti conto integrali dalla apertura del rapporto alla chiusura 2) dal debito per il finanziamento chirografo n. 210/2154696 stipulato in data 4.8.2010 dell'importo originario di euro
30.515,72: rispetto al quale oltre al certificato ex art 50 TUB risulta prova della erogazione della somma evincibile dalla disamina degli estratti conto 0440, ovvero il c.c. di cui al punto uno sul quale sono confluiti entrambi i finanziamenti 3) dal debito per mutuo
6528/51017734 stipulato l'8.5.2012 dell'importo originario di euro 25.754,61: ( debito residuo € 30.592,08 oltre interessi successivi all'11.12.2018) rispetto al quale oltre al certificato ex art 50 TUB risulta prodotto il contratto in originale.
In relazione a tale ultimo rapporto contrattuale la cui sottoscrizione veniva tempestivamente disconosciuta dall'attore vanno a questo punto richiamate ai fini della decisione, perché condivise dal Tribunale in quanto frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito, le conclusioni raggiunte dalla CTU.
Deve all'uopo evidenziarsi che il giudice del merito che riconosce convincenti, oltre che immune da difetti e lacune, le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla
5 indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate in modo motivato e convincente, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass., n. 12630 del 1995; Cass.,
n. 7716 del 2000; Cass., n. 3492 del 2002; Cass., n. 10688 del 2008; Cass., n. 1642 del 1976).
Ebbene il perito, dr.ssa all'esito delle indagini effettuate riferisce che “ Persona_1
Le n° 3 firme contestate in verifica apposte in calce al contratto di finanziamento visionato, esaminato e macro-fotografato in originale, di cui agli ingrandimenti inseriti nella presente trattazione come quelli concernenti l'autografia acquisita in originale, sono ascrivibili all'ambito grafo-motorio originario dell'apparente ed effettivo autore e sottoscrittore, ossia del sig. risultando Parte_1 dunque AUTOGRAFE.”.
Può dunque affermarsi che il creditore ha fornito la prova del fatto costitutivo della sua pretesa, assolvendo all'onere sullo stesso incombente ai sensi dell'art 2697 c.c. (cfr. in tal sensoCass.16917/2012; Cass. 10.11.2010 n. 22862; Cass. 10.9.2010 n. 19354;
Cass.18.5.2010 n. 12108) e pertanto la domanda di accertamento negativo del credito di cui alla segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi deve essere rigettata.
A ciò si aggiunga che l'attore a fronte della generica negazione dell'esistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con l'allora (originaria titolare dei crediti) non ha Controparte_2 contestato le risultanze contabili prodotte e benché abbia dedotto la carenza di qualsivoglia titolo legittimante la pretesa creditoria ha poi eccepito ( sia pure in maniera del tutto generica) la prescrizione dei crediti assumendo una difesa incompatibile con la dedotta carenza di qualsivoglia rapporto contrattuale atteso che la prescrizione postula l'esistenza del rapporto su cui si fonda la domanda contrattuale.
Quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti se è vero che la stessa, in quanto eccezione in senso stretto, è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte è tuttavia necessario che i fatti costitutivi siano allegati sia pure in maniera erronea specie in caso di pluralità di crediti azionati. Nel caso di specie difetta qualsivoglia allegazione e pertanto l'eccezione per come formulata è inammissibile.
6 È invece fondata e va accolta l'eccezione di nullità della segnalazione a sofferenza per non essere stata preceduta dalla comunicazione di preavviso contemplata all'art. 125 T.U.B. norma applicabile al caso di specie atteso che l'attore può essere qualificato come soggetto consumatore non essendo emerso che abbia agito per scopi afferenti all'attività professionale svolta.
Sul punto, è opportuno evidenziare che l'intermediario ha l'obbligo di far precedere la segnalazione, tanto in centrale rischi quanto presso banche dati gestite da soggetti privati, del nominativo di un soggetto con il quale intrattenga un rapporto di credito, da una preventiva comunicazione all'interessato.
L'art 125, comma 3, T.U.B. stabilisce testualmente che: “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni,
o in via autonoma”.
Per ciò che concerne la segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, le istruzioni per gli intermediari creditizi dettate dalla Banca d'Italia con Circolare n. 139 dell'11 febbraio
1991, introducono l'obbligo per gli intermediari di informare il cliente in occasione della prima segnalazione a sofferenza, non risulta invece alcun obbligo di un ulteriore preavviso in capo al cessionario del credito.
In relazione alla posizione del cessionario, va poi considerato, che in base alla richiamata
Circolare 139 del 11.2.1991 di Banca d'Italia, il cessionario titolare della posizione creditoria, se anch'egli è un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, ha un preciso obbligo di segnalazione del debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria, onde lo stesso intermediario, anche in qualità di cessionario, ha il dovere di effettuare mensilmente gli adempimenti segnaletici in Centrale
Rischi in conformità con le proprie risultanze contabili, fino all'estinzione del debito o fino al venir meno dei presupposti legittimanti la segnalazione a sofferenza.
Il cessionario, dunque, non è tenuto ad effettuare una nuova comunicazione, allorquando, procedere alla segnalazione c.d. “in continuità” essendo lo stesso tenuto ad aggiornare l'originaria segnalazione verificando la permanenza sul piano sostanziale delle condizioni che hanno giustificato la segnalazione originaria, ovvero il perdurante inadempimento e l''assenza di una definizione anche transattiva della posizione, appunto aggiornando la segnalazione ( attività obbligatoria).
La ratio di tale preavviso è quella di porre il debitore in condizione di adempiere tempestivamente al proprio debito, così facendo venire meno il presupposto della segnalazione.
7 In ragione della finalità della preventiva comunicazione l'orientamento dei giudici di legittimità (cfr. Cass., ord. n. 14685/2017) è nel senso di attribuire al preavviso di segnalazione, e, senza dubbio anche alle comunicazioni della segnalazione in continuità, natura recettizia.
Dunque l'onere di provare l'effettiva ricezione da parte del cliente grava in capo all'intermediario segnalante.
Nel caso in esame, nella qualità di incorporante la ( Controparte_1 CP_2 originaria titolare del credito), ha depositato due comunicazioni aventi ad oggetto il preavviso della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, datate 21.6.2016 e
4.1.2017 (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione e risposta), ma non ha provato la relativa ricezione, la quale viene contestata da parte attrice.
D'altra parte, gravava su fornire la prova – allo stato carente – di avere Controparte_1 fatto precedere la contestata segnalazione dall'invio al di un preavviso, in Pt_1 conformità alle disposizioni dinanzi richiamate.
Nella stessa misura, per quanto sopra detto, se è vero che la e Controparte_3 [...]
per i rispettivi periodi di competenza, non avevano l'obbligo di inviare Controparte_4 un nuovo preavviso di segnalazione, è anche vero che stesse sopportano le conseguenze di una segnalazione in origine illegittima, onde laddove non emerga la correttezza, sotto il profilo informativo, della prima segnalazione di cui le cessionarie hanno curato la continuità, tale illegittimità originaria si riverbera sulle segnalazioni successive.
Invero, a parere di chi scrive, il presupposto per il c.d. trascinamento della segnalazione dalla cedente alla cessionaria è che l'iscrizione della segnalazione originaria nella centrale rischi di Banca d'Italia sia legittima con la conseguenza che laddove si accerti che tale legittimità difetti ab origine, presupponendo la continuazione della originaria segnalazione la legittimità della originaria iscrizione, la cessionaria sarà tenuta a sopportare la revoca della segnalazione sebbene la violazione non sia a lei imputabile.
Altresì, va rilevato che le cessionarie hanno depositato lettere raccomandate indirizzata all'attore con le quali lo mettevano a conoscenza della segnalazione c.d. in continuità al fine di porre lo stesso nella posizione di poter adempiere evitando gli effetti pregiudizievoli del permanere della segnalazione, tuttavia difetta la prova della ricezione di tali comunicazioni.
Ed invero, quanto alle raccomandate invitate dalla (doc. nn. 5, 6 Controparte_4
e 7 fascicolo convenuta) del 24.2.2019 non risultano recapitate per trasferimento del destinatario;
quanto alle raccomandate inviate dalla (doc. nn. 8, 9 e 10 Controparte_3 fascicolo convenuta) del 21.10.2021, 10.2.2022 e 25.2.2022, non risultano recapitate per irreperibilità del destinatario e, con specifico riferimento alla prima comunicazione, risulta
8 sconosciuto lo stesso. Non si evince, dacché non contrassegnata la casella apposita, l'avviso di deposito per compiuta giacenza.
Ebbene, essendo la comunicazione della segnalazione atto recettizio idoneo, dunque, a produrre i suoi effetti solo nel momento in cui lo stesso perviene all'interessato, tale prova, nel caso di specie non può non dirsi raggiunta non solo in relazione alla segnalazione originaria ma nemmeno in relazione alle segnalazioni in continuità.
Ne consegue l'illegittimità la segnalazione effettuata a nome di dalla Parte_1 cedente, in quanto non preceduta dal prescritto preavviso, e ciò si riflette senza dubbio sulle segnalazioni successive realizzate dalle cessionarie, difettando il presupposto per il cd. trascinamento della segnalazione.
Resta assorbito il profilo relativo alla correttezza della istruttoria che ha portato alla segnalazione.
Tanto chiarito, deve, per l'effetto, ordinarsi ad Intesa San Paolo s.p.a.,
[...]
l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza, Controparte_7 del nominativo dell'attore presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Quanto alla richiesta di condanna al risarcimento dei danni spiegata da parte attrice, chiarita in termini di illegittimità la segnalazione per cui è causa, rileva il Tribunale che la domanda risarcitoria non meriti accoglimento, mancando la prova del danno.
Al riguardo, deve premettersi che, nel caso di specie, l'attrice invoca il ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, consistente nel danno all'immagine e nel discredito che la sua reputazione avrebbe subito in conseguenza dell'illegittima segnalazione.
Tuttavia, l'assunto si rivela carente di prova, non emergendo dagli atti elementi che inducano a ritenere effettivamente dimostrate le gravi ripercussioni sull'immagine e sulla reputazione dell'attore il quale, inoltre, nella qualità di persona fisica e non imprenditore, non può neppure lamentare un danno alla reputazione commerciale.
Al riguardo, non vale asserire che nell'arco di tempo in cui si è protratta la segnalazione,
l'odierna attrice non abbia instaurato nuovi rapporti di credito con altri intermediari, poiché il dato in questione non risulta provato.
Al fine di fornire la prova del danno, sarebbe, invece, stato necessario dimostrare un pregiudizio concreto ed attuale collegato alla mancata erogazione di un credito al consumo
( l'attore agisce come consumatore) ovvero richieste di rientro immediato da linee di credito, ad opera di intermediari con i quali intratteneva eventualmente rapporti già in essere, tali circostanze solo allegate, non risultano in alcun modo provate.
9 Né, invero, può accogliersi la tesi, secondo la quale la segnalazione illegittima in centrale rischi, in quanto potenzialmente idonea a determinare discredito, giustifichi di per sé
l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Infatti, il giudicante non ignora quell'orientamento, pure autorevolmente sostenuto, secondo cui, in caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia, da parte di un istituto di credito, sussiste - non diversamente da quanto si verifica in caso di illegittimo protesto di una cambiale - il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente.
Tuttavia, questo giudice intende dare seguito al diverso orientamento, recepito peraltro da recenti arresti della S.C., che esige in ogni caso la prova del danno, pur quando venga in rilievo la lesione di diritti fondamentali della persona.
Al riguardo, invero, in caso di illecito trattamento dei dati personali, nella fattispecie per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, la Cassazione ha ricordato che il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana (cfr.
Cass. Civ. n. 4443/15 e Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, n. 20885).
Tornando al caso di specie, non può omettersi di evidenziare che l'assenza di elementi dai quali desumere, anche solo presuntivamente, il prodursi di ripercussioni negative nei rapporti con altri intermediari, induca ragionevolmente ad affermare che l'offesa alla reputazione, anche ove in ipotesi prodottasi, sia stata assolutamente lieve.
In ragione di quanto dinanzi esposto la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Al rigetto di tale domanda consegue il rigetto della domanda di manleva formulata dalle cessionarie nei confronti della Intesa San paolo s.p.a.
Parimenti deve essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art 96
c.p.c. formulata da la quale postula Controparte_7 Controparte_4
l'integrale soccombenza che nel caso di specie difetta.
Quanto alle spese la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese anche quelle di CTU come liquidate con provvedimento in corso di causa.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento delle domande attoree, così provvede:
1. accerta illegittimità della segnalazione a sofferenza e, per l'effetto, ordina ad ad
Intesa San Paolo s.p.a., di Controparte_7 Controparte_4 cancellare immediatamente, in relazione al credito per cui è causa, la
10 segnalazione a sofferenza del nominativo di dalla Parte_1
Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia;
2. rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale formulata da Parte_1
3. Rigetta la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. formulata da CP_7
[...] Controparte_4
4. Compensa interamente le spese di lite comprese quelle di CTU
Napoli 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 11207\2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Boellis, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, domiciliato in
Napoli, alla Via del Chiostro, n. 9;
ATTORE contro
(C.F. ), quale incorporante la Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni
[...]
Alberto Peluso giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata digitalmente presso l'indirizzo
Email_1
CONVENUTA
e
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. , in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Ariela Lushi, dall'Avv. Raffaele A. De Paola giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Milano, alla Via Santa Maria, n. 25;
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 17.12.2024 e memorie conclusionali e di replica.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.5.2022, Parte_1 evocava in giudizio la nonché la e la Controparte_1 Controparte_3 [...]
al fine di accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e\o annullabilità di Controparte_4 qualsivoglia titolo legittimante la segnalazione, nonché dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni effettuate a suo nome in Centrale Rischi Banca d'Italia e, per l'effetto, sentir condannare le convenute alla sua cancellazione oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non.
A sostegno della domanda, l'istante deduceva l'inesistenza di alcun titolo legittimante la segnalazione, rappresentando di non aver mai intrattenuto rapporti con le segnalanti e che, comunque, quand'anche si fosse provata l'esistenza di un titolo posto alla base delle operazioni contestate, lo stesso sarebbe nullo e/o annullabile o, quantomeno, che la pretesa creditoria prescritta.
Lamentava, altresì, che le segnalanti non avessero espletato alcuna istruttoria inerente la situazione economica complessiva del segnalato, nonché l'assenza di una comunicazione di avviso di iscrizione della segnalazione di cui all'art 125 TUB.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità e/o l'estinzione di qualsivoglia titolo legittimante la segnalazione;
- per l'effetto, dichiarare l'assoluta illegittimità dell'appostazione a sofferenza de qua e condannare le convenute a realizzare quanto necessario per la totale cancellazione, con effetto retroattivo, di ogni segnalazione (ancorché atteggiantesi come “rilevazione pregressa”); - accertare e dichiarare l'assoluta illegittimità della segnalazione di sofferenza de qua, per violazione del procedimento istruttorio previsto per le operazioni di segnalazione;
- per l'effetto, dichiarare
l'assoluta illegittimità dell'appostazione a sofferenza de qua e condannare le convenute a realizzare quanto necessario per la totale cancellazione, con effetto retroattivo, di ogni segnalazione (ancorché atteggiantesi come
“rilevazione pregressa”); - accertare e dichiarare la violazione della convenuta degli obblighi di buona fede in executiviis;
- accertare e dichiarare il diritto dell'istante a prendere visione della documentazione inerente i presunti rapporti legittimanti la contestata segnalazione e, per l'effetto, condannare la convenuta all'esibizione di detti documenti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 117 co. I e
119 co. IV T.U.B. - accertare e dichiarare il diritto dell'istante al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittima segnalazione e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento degli stessi nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- condannare la parte inadempiente al pagamento di una somma equitativamente determinata per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'adempimento dell'ordine del
Giudice di rimuovere l'appostazione pregiudizievole e di esibire i documenti fondanti la stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. , con vittoria delle spese del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2 Si costituivano in giudizio la e la quali Controparte_3 Controparte_4 cessionarie del credito le quali in via preliminare deducevano la carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento negativo del credito e nel merito chiedevano il rigetto delle domande infondate in fatto ed in diritto.
In particolare quanto alla dedotta illegittimità della segnalazione per omessa comunicazione preventiva rilevavano in ordine alla prima cessione (10.12.2018), che la Controparte_4
persistendo la debitoria e in presenza dei presupposti di legge, provvedeva alla
[...] continuità segnaletica e con le missive del 24.1.2019 (all. nn. 5, 6 e 7 fascicolo parte convenuta) provvedeva ad informare il debitore della stessa;
in ordine alla seconda cessione
(3.12.2021), che la provvedeva con raccomandate (all. nn. 9, 10 e 11 Controparte_3 fascicolo parte convenuta) a notiziare della segnalazione il Pt_1
Concludevano, quindi, per 1) In via principale, in rito 1.1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e della Controparte_4 CP_4 nel giudizio de quo e, comunque, l'estraneità di quest'ultime al rapporto contrattuale controverso per le
[...] motivazioni dedotte nel presente atto.
2. In via principale, nel merito 2.1) rigettare integralmente le domande, le eccezioni e le conclusioni ex adverso articolate, in quanto prive del benché minimo riscontro probatorio e, comunque, infondate in fatto e in diritto per le motivazioni dedotte nel presente atto;
2.2) in caso di ritenuto accoglimento delle domande formulate dall'odierno attore, accertare e dichiarare il diritto della e di conseguenza della Controparte_4 Controparte_3 in ragione di quanto motivato in atto, ad essere manlevate dalla (già Controparte_1 da qualsiasi spesa e/o onere connesso al soddisfacimento delle domande attoree, ivi Controparte_2 comprese le spese legali in caso di eventuale condanna e/o compensazione;
3) nella denegata e non creduta ipotesi nella quale, ove ritenuta ammissibile la domanda di risarcimento danni ex adverso formulata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1 e 2 del c.c., rigettare le domande attoree per i motivi indicati e/o tenere conto dell'eccezione riconvenzionale volta alla compensazione dell'asserito danno effettivamente provato con le somme riconosciute e non contestate dall'odierno attore in favore delle odierne convenute. con condanna alle spese del presente giudizio, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa del 9.09.2022 si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 incorporante la che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della Controparte_2 domanda attorea per contraddittorietà ai sensi dell'art. 163, comma secondo, n. 3 e comma
4, c.p.c.e nel merito l'infondatezza della stessa.
In particolare evidenziava che la posizione debitoria del risultava discendente dal Pt_1 debito per saldo passivo di c.c. 6528/20440 acceso nel giugno 2005 presso la Filiale della allora poi fusa in (pari ad € 610,43 oltre interessi CP_2 Controparte_5 CP_2
3 successivi); dal debito per mutuo 210/2154696 stipulato l'4.8.2010 (di cui al residuo di €
33.347,10 oltre interessi); dal debito per mutuo 6528/51017734 stipulato l'8.5.2012 (di cui al residuo € 30.592,08 oltre interessi). Sosteneva poi, quanto alla legittimità della segnalazione per cui è causa, in primo luogo la correttezza dell'istruttoria espletata dalla atteso che la situazione di morosità risultava conclamata e ampiamente risalente (un CP_2 complessivo di circa 20 rata insolute a partire dal 2013); in secondo luogo che venivano inviate lettere del 21.6.2016 (di preavviso) e lettere del 4.12017 e 4.1.2017 (di comunicazione dell'avvenuta segnalazione) che rendevano edotto l'odierno attore relativamente alle operazioni contestate. Deduceva, altresì l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni per la genericità delle asserzioni e concludeva per sentir dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 163 c.p.c.; per il rigetto di tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili, generiche, infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese del presente giudizio.
Espletato l'interrogatorio formale dell'attore e, stante il tempestivo disconoscimento da parte dello stesso della sottoscrizione apposta al solo contratto di finanziamento n.
51017734 dell'8.5.2012, veniva disposta ctu grafologica al fine di verificare la riconducibilità delle firme apposte su detto documento all'attore.
Depositata la perizia, all'udienza del 22.12.2023, ritenuta la causa matura per la decisione la causa alla udienza del 17.12.2024, veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art
190 c.p.c
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione formulata da in ordine all' Controparte_1 inammissibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 163, comma 2 n. 3 e 4, c.p.c.
Nel caso di specie la domanda formulata nell'atto di citazione dal specifica la natura Pt_1 ed il titolo della richiesta, indicando e precisando l'oggetto della pretesa stessa, e specifica la posizione assunta dall'attore sui fatti rappresentati in giudizio.
Da ciò discende l'infondatezza della doglianza di parte convenuta.
Ancora preliminarmente, quanto alla eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata da e da anch'essa non ha pregio di essere Controparte_3 Controparte_4 accolta.
Invero, considerato che in base alla Circolare 139 del 11.2.1991 di Banca d'Italia il cessionario titolare della posizione creditoria ha un preciso obbligo di segnalazione del debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria, onde lo stesso intermediario, anche in qualità di cessionario, ha il dovere di effettuare mensilmente gli adempimenti segnaletici in Centrale Rischi in conformità con le proprie risultanze contabili fino all'estinzione del debito o fino al venir meno dei presupposti legittimanti la
4 segnalazione a sofferenza, non può certamente escludersi che lo stesso cessionario sia destinatario della legittimazione passiva nel giudizio promosso al fine di accertare, come nel caso di specie, la illegittimità della segnalazione originaria (nonché di quelle successive).
Sussiste, dunque, piena capacità di essere parti convenute in questo giudizio in capo alla e alla rivestendo, le stesse, la qualità di Controparte_3 Controparte_4 cessionarie con obbligo di segnalazione di cui alla citata circolare.
E' invece inammissibile, in quanto tardivamente formulata ( solo con la prima memoria ex art 183 c.p.c.) la domanda nuova formulata dall'attore tesa d accertare la carenza di legittimazione passiva – id est di titolarità del credito- delle cessionarie (dallo stesso evocate in giudizio) per non esservi prova della inclusione del credito derivante dai rapporti con la nei contratti di cessione pure allegati dalle convenute. CP_2
Passando al merito è infondata e va rigettata la domanda di accertamento negativo del credito
La documentazione offerta e le risultanze istruttorie complessive consentono di affermare che ha intrattenuto con la poi fusa in Parte_1 Controparte_6
quest'ultima incorporata da ,. rapporti di credito .. CP_2 Controparte_1
In particolare il debito da cui ha avuto origine la segnalazione asseritamente illegittima deriva dal 1) debito per saldo passivo di C/C/6528/20440 acceso nel giugno 2005 presso la
Filiale della allora poi fusa in pari ad € 610,43 Controparte_6 CP_2 rispetto ai quali la banca ha depositato oltre al certificato ex art 50 TUB anche gli estratti conto integrali dalla apertura del rapporto alla chiusura 2) dal debito per il finanziamento chirografo n. 210/2154696 stipulato in data 4.8.2010 dell'importo originario di euro
30.515,72: rispetto al quale oltre al certificato ex art 50 TUB risulta prova della erogazione della somma evincibile dalla disamina degli estratti conto 0440, ovvero il c.c. di cui al punto uno sul quale sono confluiti entrambi i finanziamenti 3) dal debito per mutuo
6528/51017734 stipulato l'8.5.2012 dell'importo originario di euro 25.754,61: ( debito residuo € 30.592,08 oltre interessi successivi all'11.12.2018) rispetto al quale oltre al certificato ex art 50 TUB risulta prodotto il contratto in originale.
In relazione a tale ultimo rapporto contrattuale la cui sottoscrizione veniva tempestivamente disconosciuta dall'attore vanno a questo punto richiamate ai fini della decisione, perché condivise dal Tribunale in quanto frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito, le conclusioni raggiunte dalla CTU.
Deve all'uopo evidenziarsi che il giudice del merito che riconosce convincenti, oltre che immune da difetti e lacune, le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla
5 indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate in modo motivato e convincente, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass., n. 12630 del 1995; Cass.,
n. 7716 del 2000; Cass., n. 3492 del 2002; Cass., n. 10688 del 2008; Cass., n. 1642 del 1976).
Ebbene il perito, dr.ssa all'esito delle indagini effettuate riferisce che “ Persona_1
Le n° 3 firme contestate in verifica apposte in calce al contratto di finanziamento visionato, esaminato e macro-fotografato in originale, di cui agli ingrandimenti inseriti nella presente trattazione come quelli concernenti l'autografia acquisita in originale, sono ascrivibili all'ambito grafo-motorio originario dell'apparente ed effettivo autore e sottoscrittore, ossia del sig. risultando Parte_1 dunque AUTOGRAFE.”.
Può dunque affermarsi che il creditore ha fornito la prova del fatto costitutivo della sua pretesa, assolvendo all'onere sullo stesso incombente ai sensi dell'art 2697 c.c. (cfr. in tal sensoCass.16917/2012; Cass. 10.11.2010 n. 22862; Cass. 10.9.2010 n. 19354;
Cass.18.5.2010 n. 12108) e pertanto la domanda di accertamento negativo del credito di cui alla segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi deve essere rigettata.
A ciò si aggiunga che l'attore a fronte della generica negazione dell'esistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con l'allora (originaria titolare dei crediti) non ha Controparte_2 contestato le risultanze contabili prodotte e benché abbia dedotto la carenza di qualsivoglia titolo legittimante la pretesa creditoria ha poi eccepito ( sia pure in maniera del tutto generica) la prescrizione dei crediti assumendo una difesa incompatibile con la dedotta carenza di qualsivoglia rapporto contrattuale atteso che la prescrizione postula l'esistenza del rapporto su cui si fonda la domanda contrattuale.
Quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti se è vero che la stessa, in quanto eccezione in senso stretto, è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte è tuttavia necessario che i fatti costitutivi siano allegati sia pure in maniera erronea specie in caso di pluralità di crediti azionati. Nel caso di specie difetta qualsivoglia allegazione e pertanto l'eccezione per come formulata è inammissibile.
6 È invece fondata e va accolta l'eccezione di nullità della segnalazione a sofferenza per non essere stata preceduta dalla comunicazione di preavviso contemplata all'art. 125 T.U.B. norma applicabile al caso di specie atteso che l'attore può essere qualificato come soggetto consumatore non essendo emerso che abbia agito per scopi afferenti all'attività professionale svolta.
Sul punto, è opportuno evidenziare che l'intermediario ha l'obbligo di far precedere la segnalazione, tanto in centrale rischi quanto presso banche dati gestite da soggetti privati, del nominativo di un soggetto con il quale intrattenga un rapporto di credito, da una preventiva comunicazione all'interessato.
L'art 125, comma 3, T.U.B. stabilisce testualmente che: “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni,
o in via autonoma”.
Per ciò che concerne la segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, le istruzioni per gli intermediari creditizi dettate dalla Banca d'Italia con Circolare n. 139 dell'11 febbraio
1991, introducono l'obbligo per gli intermediari di informare il cliente in occasione della prima segnalazione a sofferenza, non risulta invece alcun obbligo di un ulteriore preavviso in capo al cessionario del credito.
In relazione alla posizione del cessionario, va poi considerato, che in base alla richiamata
Circolare 139 del 11.2.1991 di Banca d'Italia, il cessionario titolare della posizione creditoria, se anch'egli è un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, ha un preciso obbligo di segnalazione del debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria, onde lo stesso intermediario, anche in qualità di cessionario, ha il dovere di effettuare mensilmente gli adempimenti segnaletici in Centrale
Rischi in conformità con le proprie risultanze contabili, fino all'estinzione del debito o fino al venir meno dei presupposti legittimanti la segnalazione a sofferenza.
Il cessionario, dunque, non è tenuto ad effettuare una nuova comunicazione, allorquando, procedere alla segnalazione c.d. “in continuità” essendo lo stesso tenuto ad aggiornare l'originaria segnalazione verificando la permanenza sul piano sostanziale delle condizioni che hanno giustificato la segnalazione originaria, ovvero il perdurante inadempimento e l''assenza di una definizione anche transattiva della posizione, appunto aggiornando la segnalazione ( attività obbligatoria).
La ratio di tale preavviso è quella di porre il debitore in condizione di adempiere tempestivamente al proprio debito, così facendo venire meno il presupposto della segnalazione.
7 In ragione della finalità della preventiva comunicazione l'orientamento dei giudici di legittimità (cfr. Cass., ord. n. 14685/2017) è nel senso di attribuire al preavviso di segnalazione, e, senza dubbio anche alle comunicazioni della segnalazione in continuità, natura recettizia.
Dunque l'onere di provare l'effettiva ricezione da parte del cliente grava in capo all'intermediario segnalante.
Nel caso in esame, nella qualità di incorporante la ( Controparte_1 CP_2 originaria titolare del credito), ha depositato due comunicazioni aventi ad oggetto il preavviso della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, datate 21.6.2016 e
4.1.2017 (cfr. doc. 3 comparsa di costituzione e risposta), ma non ha provato la relativa ricezione, la quale viene contestata da parte attrice.
D'altra parte, gravava su fornire la prova – allo stato carente – di avere Controparte_1 fatto precedere la contestata segnalazione dall'invio al di un preavviso, in Pt_1 conformità alle disposizioni dinanzi richiamate.
Nella stessa misura, per quanto sopra detto, se è vero che la e Controparte_3 [...]
per i rispettivi periodi di competenza, non avevano l'obbligo di inviare Controparte_4 un nuovo preavviso di segnalazione, è anche vero che stesse sopportano le conseguenze di una segnalazione in origine illegittima, onde laddove non emerga la correttezza, sotto il profilo informativo, della prima segnalazione di cui le cessionarie hanno curato la continuità, tale illegittimità originaria si riverbera sulle segnalazioni successive.
Invero, a parere di chi scrive, il presupposto per il c.d. trascinamento della segnalazione dalla cedente alla cessionaria è che l'iscrizione della segnalazione originaria nella centrale rischi di Banca d'Italia sia legittima con la conseguenza che laddove si accerti che tale legittimità difetti ab origine, presupponendo la continuazione della originaria segnalazione la legittimità della originaria iscrizione, la cessionaria sarà tenuta a sopportare la revoca della segnalazione sebbene la violazione non sia a lei imputabile.
Altresì, va rilevato che le cessionarie hanno depositato lettere raccomandate indirizzata all'attore con le quali lo mettevano a conoscenza della segnalazione c.d. in continuità al fine di porre lo stesso nella posizione di poter adempiere evitando gli effetti pregiudizievoli del permanere della segnalazione, tuttavia difetta la prova della ricezione di tali comunicazioni.
Ed invero, quanto alle raccomandate invitate dalla (doc. nn. 5, 6 Controparte_4
e 7 fascicolo convenuta) del 24.2.2019 non risultano recapitate per trasferimento del destinatario;
quanto alle raccomandate inviate dalla (doc. nn. 8, 9 e 10 Controparte_3 fascicolo convenuta) del 21.10.2021, 10.2.2022 e 25.2.2022, non risultano recapitate per irreperibilità del destinatario e, con specifico riferimento alla prima comunicazione, risulta
8 sconosciuto lo stesso. Non si evince, dacché non contrassegnata la casella apposita, l'avviso di deposito per compiuta giacenza.
Ebbene, essendo la comunicazione della segnalazione atto recettizio idoneo, dunque, a produrre i suoi effetti solo nel momento in cui lo stesso perviene all'interessato, tale prova, nel caso di specie non può non dirsi raggiunta non solo in relazione alla segnalazione originaria ma nemmeno in relazione alle segnalazioni in continuità.
Ne consegue l'illegittimità la segnalazione effettuata a nome di dalla Parte_1 cedente, in quanto non preceduta dal prescritto preavviso, e ciò si riflette senza dubbio sulle segnalazioni successive realizzate dalle cessionarie, difettando il presupposto per il cd. trascinamento della segnalazione.
Resta assorbito il profilo relativo alla correttezza della istruttoria che ha portato alla segnalazione.
Tanto chiarito, deve, per l'effetto, ordinarsi ad Intesa San Paolo s.p.a.,
[...]
l'immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza, Controparte_7 del nominativo dell'attore presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Quanto alla richiesta di condanna al risarcimento dei danni spiegata da parte attrice, chiarita in termini di illegittimità la segnalazione per cui è causa, rileva il Tribunale che la domanda risarcitoria non meriti accoglimento, mancando la prova del danno.
Al riguardo, deve premettersi che, nel caso di specie, l'attrice invoca il ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, consistente nel danno all'immagine e nel discredito che la sua reputazione avrebbe subito in conseguenza dell'illegittima segnalazione.
Tuttavia, l'assunto si rivela carente di prova, non emergendo dagli atti elementi che inducano a ritenere effettivamente dimostrate le gravi ripercussioni sull'immagine e sulla reputazione dell'attore il quale, inoltre, nella qualità di persona fisica e non imprenditore, non può neppure lamentare un danno alla reputazione commerciale.
Al riguardo, non vale asserire che nell'arco di tempo in cui si è protratta la segnalazione,
l'odierna attrice non abbia instaurato nuovi rapporti di credito con altri intermediari, poiché il dato in questione non risulta provato.
Al fine di fornire la prova del danno, sarebbe, invece, stato necessario dimostrare un pregiudizio concreto ed attuale collegato alla mancata erogazione di un credito al consumo
( l'attore agisce come consumatore) ovvero richieste di rientro immediato da linee di credito, ad opera di intermediari con i quali intratteneva eventualmente rapporti già in essere, tali circostanze solo allegate, non risultano in alcun modo provate.
9 Né, invero, può accogliersi la tesi, secondo la quale la segnalazione illegittima in centrale rischi, in quanto potenzialmente idonea a determinare discredito, giustifichi di per sé
l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Infatti, il giudicante non ignora quell'orientamento, pure autorevolmente sostenuto, secondo cui, in caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia, da parte di un istituto di credito, sussiste - non diversamente da quanto si verifica in caso di illegittimo protesto di una cambiale - il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente.
Tuttavia, questo giudice intende dare seguito al diverso orientamento, recepito peraltro da recenti arresti della S.C., che esige in ogni caso la prova del danno, pur quando venga in rilievo la lesione di diritti fondamentali della persona.
Al riguardo, invero, in caso di illecito trattamento dei dati personali, nella fattispecie per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, la Cassazione ha ricordato che il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere in re ipsa, ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana (cfr.
Cass. Civ. n. 4443/15 e Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, n. 20885).
Tornando al caso di specie, non può omettersi di evidenziare che l'assenza di elementi dai quali desumere, anche solo presuntivamente, il prodursi di ripercussioni negative nei rapporti con altri intermediari, induca ragionevolmente ad affermare che l'offesa alla reputazione, anche ove in ipotesi prodottasi, sia stata assolutamente lieve.
In ragione di quanto dinanzi esposto la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Al rigetto di tale domanda consegue il rigetto della domanda di manleva formulata dalle cessionarie nei confronti della Intesa San paolo s.p.a.
Parimenti deve essere rigettata la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art 96
c.p.c. formulata da la quale postula Controparte_7 Controparte_4
l'integrale soccombenza che nel caso di specie difetta.
Quanto alle spese la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese anche quelle di CTU come liquidate con provvedimento in corso di causa.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento delle domande attoree, così provvede:
1. accerta illegittimità della segnalazione a sofferenza e, per l'effetto, ordina ad ad
Intesa San Paolo s.p.a., di Controparte_7 Controparte_4 cancellare immediatamente, in relazione al credito per cui è causa, la
10 segnalazione a sofferenza del nominativo di dalla Parte_1
Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia;
2. rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale formulata da Parte_1
3. Rigetta la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. formulata da CP_7
[...] Controparte_4
4. Compensa interamente le spese di lite comprese quelle di CTU
Napoli 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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