Articolo 589 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 585Articolo 590
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9 ottobre 2010
Art. 589. Omogeneizzazione per le Forze armate 1. L'onere derivante dall'omogeneizzazione del trattamento economico di cui all'articolo 1802, e' valutato in euro 15.365.872,00 annui a decorrere dall'anno 2002.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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