Art. 4.
Gli insegnanti in servizio non di ruolo nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270 , presso i Conservatori di musica, le Accademie di belle arti e le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, con nomina di durata annuale, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo, in ambito nazionale, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base dei punteggi a loro attribuiti nelle graduatorie relative al conferimento delle supplenze.
Gli insegnanti in servizio non di ruolo nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270 , presso i Conservatori di musica, le Accademie di belle arti e le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, con nomina di durata annuale, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo, in ambito nazionale, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base dei punteggi a loro attribuiti nelle graduatorie relative al conferimento delle supplenze.