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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/07/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1587/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, il procuratore della parte costituita ha fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alla parte assistita. L'avv. FRANCESCO DE CESARE per il nel riportarsi integralmente alle Controparte_1 conclusioni rassegnate nell'atto di appello, intendendosi il tutto trascritto e riportato, chiede che la causa venga decisa e insiste nell'accoglimento del proposto gravame con riforma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario. Fa presente che alla redazione della memoria ex art. 127 ter c.p.c. ha collaborato la dott.ssa ai fini della Parte_1 pratica professionale. Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali il difensore della parte costituita ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni formulate, decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 5 R.G.N. 1587/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1587/2021 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Francesco De Cesare (C.F. ) CodiceFiscale_1 appellante
E
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2 appellata
Oggetto: appello - Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, iscritto al ruolo degli affari contenziosi con il numero 848/2021, ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo Controparte_2 amministrativo n. 4412, emesso dalla società Assist S.p.A. su istanza del Controparte_3
e notificatogli il 04/02/2021, concernente il mancato pagamento della
[...] somma di € 2.192.10, dovuta a titolo di versamento del canone idrico relativo alle annualità 2008, 2009, 2010 e 2011, cui ha fatto seguito l'emissione delle ingiunzioni di pagamento nn. 4586/2015, 1868/2016 e 7074/2017.
pagina 2 di 5 A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: l'assenza di valido titolo esecutivo;
la mancata emissione delle suindicate ingiunzioni di pagamento;
la prescrizione del credito vantato dall'Ente locale. Ha concluso chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo impugnato e dei relativi atti presupposti e/o consequenziali, previa sospensione dell'esecutività dello stesso. Il nel contestare le avverse doglianze, dopo aver dato atto Controparte_1 dell'intervenuto sgravio relativo al canone idrico riferito all'anno 2009, ha dedotto: la legittimità del provvedimento oggetto di impugnazione, regolarmente emesso secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 446/1997, dal D.P.R. n. 602/1973 e dalla Legge n. 160/2019; la rituale notifica dell'avviso di accertamento e delle ingiunzioni di pagamento;
la mancata prescrizione dei crediti azionati, per effetto della sospensione dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale. Ha concluso chiedendo: la cessazione della materia del contendere relativamente alla pretesa creditoria riferita all'anno 2009; la declaratoria di legittimità del preavviso di fermo amministrativo, nonché la debenza delle somme richieste al ricorrente, relativamente ai canoni idrici degli anni 2010 e 2011. Il Giudice di Pace di , con sentenza n. 915/2021 del 12/10/2021, depositata il CP_1
20/10/2021, ha accolto la domanda, dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione al canone idrico riferito all'anno 2009, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti relativi agli anni 2010 e 2011 e ha disposto l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo de quo, limitatamente alle somme pretese a titolo di canone idrico.
1.1. Avverso la sentenza indicata, il ha proposto appello, ritualmente Controparte_1 notificato, dinanzi al Tribunale di Paola, deducendo l'erroneità della stessa per aver omesso il Giudice di prime cure di applicare la sospensione straordinaria del termine quinquennale di prescrizione disposta dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020. Pertanto, l'appellante ha concluso per il rigetto dell'opposizione, previa riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 1.2. è rimasto contumace. Controparte_2
1.3. Il procedimento è stato deciso con sentenza contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione effettuate in modalità cartolare.
2. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di , non costituitosi in Controparte_2 giudizio nonostante la rituale notifica effettuata dal . Controparte_1
3. Nel merito, l'appello è fondato per le ragioni che seguono.
3.1. L'art. 67 del d.l. 18/2020 ha previsto al comma 1, la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Al successivo comma 4, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, la norma prevede espressamente che “si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo pagina 3 di 5 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12, c. 1, citato recita: “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. Inoltre, l'art. 68 del d.l. 18/2020 ha previsto che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. […] 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Anche l'art. 68 rinvia, ai fini della sospensione della prescrizione e decadenza delle entrate tributarie e non tributarie, all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, sopra menzionato. Dalla lettura del combinato disposto degli artt. 67 e 68 d.l. 18/2020 e dell'art. 12, c. 1 d.lgs. 159/2015, emerge chiaramente che per l'intero periodo di sospensione delle attività di accertamento e riscossione, è stata sospesa ex lege anche la decorrenza dei termini di prescrizione delle entrate (tributarie e non) degli enti impositori.
3.2. Di tali principi non ha fatto buon governo il giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che, dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo (l'ingiunzione di pagamento n. 4586, notificata il 30/06/2015) alla notifica del preavviso di fermo (04/02/2021) sia decorso il termine di prescrizione quinquennale, in quanto non ha tenuto conto della sospensione straordinaria della prescrizione dovuta all'emergenze epidemiologica da diffusione del coronavirus Sars-cov-2. Nel caso di specie, sebbene il abbia notificato a l'avviso di Controparte_1 Controparte_2 accertamento n. 1459 in data 27/12/2012, il decorso del termine utile per il maturarsi della prescrizione ha subìto un'interruzione con la successiva notifica dell'ingiunzione di pagamento del 30/06/2015: a partire da tale data, ha nuovamente ripreso a decorrere il termine di prescrizione, la quale sarebbe maturata in data 30/06/2020, ciò che tuttavia non è avvenuto in ragione della sospensione prevista dal menzionato art. 68 del D.L. n. 18/2020. Pertanto, la sentenza deve essere, sul punto, riformata.
3.3. Poiché l'appellato non si è costituito, opera la previsione dell'art. 346 c.p.c., secondo cui le domande e le eccezioni non riproposte in appello si intendono rinunciate, onde pagina 4 di 5 questo Giudice è dispensato dalla disamina degli ulteriori motivi di opposizione non riproposti.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, in dispositivo facendo applicazione dei valori tabellari minimi di cui al DM 55/2014, in considerazione del non elevato livello di complessità della causa e del carattere seriale delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, quale giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone: Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 4412 notificato in data 04/02/2021. Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si Controparte_2 liquidano in € 671,00 per compensi per il primo grado, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA, se dovuta, nonché in € 1.278,00 per compensi professionali per l'appello, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA, se dovuta, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Francesco De Cesare, dichiaratosi procuratore antistatario. Paola, 07/07/2025. Il Giudice Matteo Torretta
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.. In ottemperanza al citato decreto, il procuratore della parte costituita ha fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alla parte assistita. L'avv. FRANCESCO DE CESARE per il nel riportarsi integralmente alle Controparte_1 conclusioni rassegnate nell'atto di appello, intendendosi il tutto trascritto e riportato, chiede che la causa venga decisa e insiste nell'accoglimento del proposto gravame con riforma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario. Fa presente che alla redazione della memoria ex art. 127 ter c.p.c. ha collaborato la dott.ssa ai fini della Parte_1 pratica professionale. Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali il difensore della parte costituita ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni formulate, decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 5 R.G.N. 1587/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1587/2021 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Francesco De Cesare (C.F. ) CodiceFiscale_1 appellante
E
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2 appellata
Oggetto: appello - Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, iscritto al ruolo degli affari contenziosi con il numero 848/2021, ha proposto opposizione avverso il preavviso di fermo Controparte_2 amministrativo n. 4412, emesso dalla società Assist S.p.A. su istanza del Controparte_3
e notificatogli il 04/02/2021, concernente il mancato pagamento della
[...] somma di € 2.192.10, dovuta a titolo di versamento del canone idrico relativo alle annualità 2008, 2009, 2010 e 2011, cui ha fatto seguito l'emissione delle ingiunzioni di pagamento nn. 4586/2015, 1868/2016 e 7074/2017.
pagina 2 di 5 A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: l'assenza di valido titolo esecutivo;
la mancata emissione delle suindicate ingiunzioni di pagamento;
la prescrizione del credito vantato dall'Ente locale. Ha concluso chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo impugnato e dei relativi atti presupposti e/o consequenziali, previa sospensione dell'esecutività dello stesso. Il nel contestare le avverse doglianze, dopo aver dato atto Controparte_1 dell'intervenuto sgravio relativo al canone idrico riferito all'anno 2009, ha dedotto: la legittimità del provvedimento oggetto di impugnazione, regolarmente emesso secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 446/1997, dal D.P.R. n. 602/1973 e dalla Legge n. 160/2019; la rituale notifica dell'avviso di accertamento e delle ingiunzioni di pagamento;
la mancata prescrizione dei crediti azionati, per effetto della sospensione dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale. Ha concluso chiedendo: la cessazione della materia del contendere relativamente alla pretesa creditoria riferita all'anno 2009; la declaratoria di legittimità del preavviso di fermo amministrativo, nonché la debenza delle somme richieste al ricorrente, relativamente ai canoni idrici degli anni 2010 e 2011. Il Giudice di Pace di , con sentenza n. 915/2021 del 12/10/2021, depositata il CP_1
20/10/2021, ha accolto la domanda, dichiarando la cessazione della materia del contendere in relazione al canone idrico riferito all'anno 2009, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti relativi agli anni 2010 e 2011 e ha disposto l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo de quo, limitatamente alle somme pretese a titolo di canone idrico.
1.1. Avverso la sentenza indicata, il ha proposto appello, ritualmente Controparte_1 notificato, dinanzi al Tribunale di Paola, deducendo l'erroneità della stessa per aver omesso il Giudice di prime cure di applicare la sospensione straordinaria del termine quinquennale di prescrizione disposta dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020. Pertanto, l'appellante ha concluso per il rigetto dell'opposizione, previa riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 1.2. è rimasto contumace. Controparte_2
1.3. Il procedimento è stato deciso con sentenza contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione effettuate in modalità cartolare.
2. Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di , non costituitosi in Controparte_2 giudizio nonostante la rituale notifica effettuata dal . Controparte_1
3. Nel merito, l'appello è fondato per le ragioni che seguono.
3.1. L'art. 67 del d.l. 18/2020 ha previsto al comma 1, la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Al successivo comma 4, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, la norma prevede espressamente che “si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo pagina 3 di 5 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12, c. 1, citato recita: “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. Inoltre, l'art. 68 del d.l. 18/2020 ha previsto che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. […] 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Anche l'art. 68 rinvia, ai fini della sospensione della prescrizione e decadenza delle entrate tributarie e non tributarie, all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, sopra menzionato. Dalla lettura del combinato disposto degli artt. 67 e 68 d.l. 18/2020 e dell'art. 12, c. 1 d.lgs. 159/2015, emerge chiaramente che per l'intero periodo di sospensione delle attività di accertamento e riscossione, è stata sospesa ex lege anche la decorrenza dei termini di prescrizione delle entrate (tributarie e non) degli enti impositori.
3.2. Di tali principi non ha fatto buon governo il giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che, dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo (l'ingiunzione di pagamento n. 4586, notificata il 30/06/2015) alla notifica del preavviso di fermo (04/02/2021) sia decorso il termine di prescrizione quinquennale, in quanto non ha tenuto conto della sospensione straordinaria della prescrizione dovuta all'emergenze epidemiologica da diffusione del coronavirus Sars-cov-2. Nel caso di specie, sebbene il abbia notificato a l'avviso di Controparte_1 Controparte_2 accertamento n. 1459 in data 27/12/2012, il decorso del termine utile per il maturarsi della prescrizione ha subìto un'interruzione con la successiva notifica dell'ingiunzione di pagamento del 30/06/2015: a partire da tale data, ha nuovamente ripreso a decorrere il termine di prescrizione, la quale sarebbe maturata in data 30/06/2020, ciò che tuttavia non è avvenuto in ragione della sospensione prevista dal menzionato art. 68 del D.L. n. 18/2020. Pertanto, la sentenza deve essere, sul punto, riformata.
3.3. Poiché l'appellato non si è costituito, opera la previsione dell'art. 346 c.p.c., secondo cui le domande e le eccezioni non riproposte in appello si intendono rinunciate, onde pagina 4 di 5 questo Giudice è dispensato dalla disamina degli ulteriori motivi di opposizione non riproposti.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, in dispositivo facendo applicazione dei valori tabellari minimi di cui al DM 55/2014, in considerazione del non elevato livello di complessità della causa e del carattere seriale delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, quale giudice di appello, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone: Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 4412 notificato in data 04/02/2021. Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si Controparte_2 liquidano in € 671,00 per compensi per il primo grado, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA, se dovuta, nonché in € 1.278,00 per compensi professionali per l'appello, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA, se dovuta, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Francesco De Cesare, dichiaratosi procuratore antistatario. Paola, 07/07/2025. Il Giudice Matteo Torretta
pagina 5 di 5