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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 858/2024 promossa da:
IN PROPRIO (CF: ) E QUALE TITOLARE Parte_1 C.F._1
VIDUALE inio dell'Avv. POLLONI CP_1
RO (CF: e dell'Avv. Avv. MIRKO FABRIZIO (CF: C.F._2 [...]
C.F._3
NT UA (CF: ) con il patrocinio dell'Avv. POLLONI C.F._4
RO (CF: v. Avv. MIRKO FABRIZIO (CF: C.F._2 [...]
) C.F._3
APPELLANTI nei confronti di
(CF ) quale mandataria di CP_2 P.IVA_1 [...]
Parte_2
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ) E Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. RAFFAELE
[...] P.IVA_3
C.F._5
pagina 1 di 36 APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 1334/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 26/10/2023
CONCLUSIONI
In data 30.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
"Piaccia all'Ecc.ma CORTE d'APPELLO di FIRENZE pronunciando sull'impugnazione con quest'atto proposta, previa sospensione e comunque revoca del decreto ingiuntivo opposto, ed in ogni caso previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed in ogni caso in riforma della stessa, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria imposta dal dibattito e dalla legge, così provvedere: Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e conseguentemente:
Voglia il Tribunale adito,
1. accertata e dichiarata incidenter tantum la violazione da parte della banca dell'art.644.c.p., previa espletanda istruttoria ed in particolare previa CTU tecnico contabile, dichiarare la nullità e/o invalidità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c per cui è causa, compresi i conti collegati e confluenti, e di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti previa restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite anche a titolo di interessi e/o commissioni e/o spese.
2. in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della banca per interessi, spese, commissioni, competenze e remunerazioni di qualsivoglia genere, e comunque di ogni previsione contrattuale che all'esito dell'espletanda istruttoria risultassero concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie in violazione del disposto della L.108/96 in quanto eccedenti il T.E.G. ed in particolare il tasso soglia nei periodi di riferimento e, di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
3. in ogni caso, accertata e dichiarata l'applicazione da parte della banca di interessi, spese, commissioni, competenze e remunerazioni di qualsivoglia genere, che all'esito dell'espletanda istruttoria risultassero concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie in violazione del disposto della L.108/96 in quanto eccedenti il T.E.G. ed in particolare il tasso soglia
pagina 2 di 36
4. nei periodi di riferimento, di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
5. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale e spese in riferimento ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito, compresi i conti collegati e confluenti, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti 6. Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente, compresi i conti collegati e confluenti, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni (c.m.s. e di quelle che l'anno sostituita) e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alle parti istanti;
in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
7. Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità parziale dei contratti di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c per cui è causa oggetto del rapporto tra l' attrice e la convenuta compresi i Pt_2 conti collegati e confluenti, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione della commissione di massimo scoperto, delle commissioni che l'anno sostituita, della capitalizzazione degli interessi e/o di qualsiasi costo o spesa che dovesse risultare non dovuto;
accertare e dichiarare, inoltre, la nullità di ogni prassi anatocistica ex adverso invocata e comunque di ogni altra pattuizione non scritta di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
8. Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto e per le commissioni e/o remunerazioni che hanno sostituito la prima, calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito, in aggiunta agli interessi passivi, di conseguenza, accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
9. Rideterminare, previa effettuazione di CTU tecnico contabile, di cui si chiede sin da ora l' ammissione, l'esatto dare avere tra le parti in ordine ai rapporti bancari pagina 3 di 36 in oggetto, compresi i conti collegati e confluenti, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, commissioni che hanno sostituito la c.m.s. e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni, eliminando altresì le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
10. Accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti a quella somma che all'esito della espletanda CTU tecnico contabile, risulterà indebitamente e/o illegittimamente addebitata e/o riscossa per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante;
11. Relativamente alla fideiussione rilasciata dalla sig. ra AN BA: a) Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla deroga al diritto riconosciuto al fideiussore ex. art. 1957 c.c e pertanto dichiarare la convenuta decaduta dall'azione. b) Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per contrarietà alle norme antitrust di cui alla L. 287/90.
12. Con vittoria di spese diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari In Via Istruttoria
Si insiste quindi per l'ammissione di CTU tecnico contabile con il quesito proposto nella memoria ex. art. 183 VI comma c.p.c nr. 2.”
Per quale mandataria di Controparte_4 [...]
: Parte_3
“Voglia l'II.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, rifiutato sin d'ora il contraddittorio su qualsiasi eventuale nuova domanda, eccezione e/o produzione riferibili alle controparti, in via preliminare, di merito ed istruttoria, accogliere le eccezioni, domande, richieste e conclusioni tutte rassegnate, anche in via incidentale, nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e, sempre in via istruttoria, si oppone, ove insistite, alle richieste avversarie per i motivi tutti già esposti, sempre con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, maggiorate con accessori di legge. Con ogni più ampia riserva di altro chiedere, dedurre ed eccepire, anche in via istruttoria, nelle forme e termini di legge”. pagina 4 di 36
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1334/2023 pubblicata il 26/10/2023 il Tribunale di Pisa ha così deciso:
“ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione;
REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. 801/20019 emesso dal Tribunale di Pisa il
20/05/2019;
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro e nei limiti della garanzia fideiussoria, al pagamento di 246.353,12 in favore dell'intervenuta;
CONDANNA gli opponenti a pagare 1/2 delle spese di lite della opposta e della intervenuta, liquidate rispettivamente in € 9.850,00 e in € 4.253,00 oltre spese generali, cpa ed iva e quindi, rispettivamente, la somma di € 4.925,00 (€
9.850,00:2) oltre spese generali, cpa ed iva ed € 2.126,5 (4.253,00: 2) oltre spese generali, cpa ed iva. COMPENSA le spese per il residuo”.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione al D.I. n. 801/2019 con il quale il predetto Tribunale aveva ingiunto a quale debitore principale, e Parte_1
NT UA, quale fideiussore, il pagamento di € 272.006,72 in favore di
Banca MPS, quale somma dei saldi debitori del c/c n. 16451.44 e del c/c n.
17503.52.
Il Tribunale è addivenuto a tale conclusione rideterminando il debito del correntista per il conto n. 16451.44, in - € 62.453,71 e confermando il saldo del conto corrente n. 17503.52, in - € 183.899,41, come quantificato dalla banca, per un totale di € 246.353,12 in luogo della maggior somma azionata di €
272.006,72.
A sostegno dell'opposizione, avevano allegato la mancanza di Parte_4 documentazione giustificatrice del saldo debitorio, evidenziando:
• con riguardo al c/c n. 16451.44 che sarebbe stato superato il tasso soglia di usura, con pagamento di importi non dovuti per € 29.510,25, che non sarebbe pagina 5 di 36 stata contrattualizzata la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e che non sarebbe stato pattuito un tasso ultralegale, con conseguente diritto alla restituzione di quanto pagato a tale titolo (€ 29.057,51);
• con riguardo al c/c n. 17503.52 che si sarebbe verificata un'usura in concreto, avuto riguardo al superamento della media dei tassi applicati dagli istituti di credito, con conseguente diritto di essi opponenti alla restituzione della somma di € 78.283,24; che non sarebbe stato pattuito il tasso effettivo creditore, con conseguente nullità della clausola anatocistica, anche per mancanza di reciprocità;
• con riguardo ad entrambi i c/c n. 16451.44 e n. 17503.52, la mancanza di una valida pattuizione con riguardo alle voci di spesa “accordato” nel contratto n.
16451.44 per complessivi € 6.003,76 e “commissioni” nel contratto n. 17503.52 per € 2.699,58; parimenti, non sarebbero state pattuite validamente le clausole relative alla commissione di istruttoria veloce, né relativamente al conto n.
16451.44 le ulteriori voci di spesa quali “istruttoria” (per € 225,00), “spese” (per
€ 1.222,90) e “canone” (per € 1.488,16) e relativamente al conto n. 17503.52 le voci “spese” (per € 602,50). Inoltre, la banca avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi, in violazione dell'art. 118 TUB, omettendo l'invio delle apposite comunicazioni;
• con specifico riguardo alla fideiussione rilasciata dalla NT, che quest'ultima avrebbe rivestito la qualità di consumatore, in quanto estranea all'impresa individuale , con conseguente abusività (in quanto svolte CP_1 in totale assenza di trattativa) delle clausole di escussione a prima richiesta e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.; che la fideiussione sarebbe nulla in quanto conforme allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005 e che sarebbe maturata la decadenza dalla banca ai sensi del citato art. 1957 c.c.
Dopo l'intervento di per il tramite di Parte_3
gli opponenti, in comparsa conclusionale, Controparte_4 pagina 6 di 36 avevano eccepito la totale carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità del credito della medesima.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in proprio e quale Parte_1 titolare della RE VI BO AM (di seguito o CP_1
) e NT UA (di seguito anche (tutti Parte_5 Parte_6 anche APPELLANTI) hanno quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di
Appello quale mandataria di CP_2 Parte_2
(quest'ultima solo o anche e (di seguito solo
[...] Pt_2 CP_5 Controparte_3
) e per essa (quest'ultima solo ) CP_3 Controparte_4 CP_4
(tutte anche APPELLATE) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Sulla carenza di legittimazione attiva della società ; CP_3
2) Sulla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
3) Sull'applicazione della commissione di massimo scoperto e sulle commissioni che l'hanno sostituita;
4) Sul ricalcolo di entrambi i conti intrattenuti dall' obbligato principale, sulla nullità della deroga ex. art. 1957 e sulla conseguente decadenza nei confronti del fideiussore NT UA.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nella indicata qualità, non si è costituita CP_2 in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Per contro, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le CP_3 censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta la riforma per i seguenti motivi di appello incidentale:
pagina 7 di 36 A. vizio di omessa e/o erronea motivazione su punti decisivi della controversia, nonché omessa e/o erronea motivazione e valutazione di fatti e documenti di causa, con violazione degli artt. 2967 cod. civ e 118 TUB;
B. vizio di omessa e/o erronea motivazione su punti decisivi della controversia, nonché omessa e/o erronea motivazione e valutazione di fatti e documenti di causa, con violazione degli artt. 2967 cod. civ e 118 TUB.
Con ordinanza del 13.03.2025, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 30.10.2025 previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'APPELLO PRINCIPALE
L'appello principale è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame principale, si osserva quanto segue.
I. Col primo motivo di appello e NT criticano la sentenza di prime CP_1 cure, per avere ritenuto sussistente la legittimazione di , deducendo che CP_3 quest'ultima non sarebbe, invece, titolare di alcun credito, in quanto CP_5 avrebbe posto in essere molte altre cessioni dai perimetri vaghi e generici e, comunque, nei documenti allegati con l'atto di intervento, non vi sarebbe traccia alcuna della messa a sofferenza del credito oggetto del presente giudizio e di conseguenza, non vi sarebbe prova della inclusione del credito stesso all'interno del perimetro illustrato nella Gazzetta Ufficiale prodotta dalla stessa interveniente.
Sul punto, replica che sarebbe errata la qualificazione data dagli CP_4
pagina 8 di 36 APPELLANTI all'operazione realizzata tra e , posto che non sarebbe CP_5 CP_3 una cessione di crediti, ma una “scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica” che contempla, ma non si risolve in una mera cessione di crediti in blocco (comparsa di costituzione, pp. 3-4).
Nel merito, osserva che, nel puntualizzare quali siano le situazioni CP_4 giuridico soggettive “creditorie” trasferite da ad , al punto primo della CP_5 CP_3
G.U. 29 dicembre 2020 Parte II n. 151, si parla di “crediti classificati a sofferenza” ai sensi delle circolari di Banca d'Italia n. 139/1991 e n. 272/2008 (i “Crediti
NPL”)” e deduce che alla data del 25 novembre 2020, momento in cui si era perfezionata la “scissione patrimoniale”, il credito vantato da verso CP_5 CP_1
e NT era pacificamente un credito a sofferenza. L'APPELLATA contesta, inoltre, l'assunto degli APPELLANTI secondo cui non vi sarebbe traccia alcuna della messa a sofferenza del credito oggetto del presente giudizio, sottolineando, di contro, la non contestazione da parte degli stessi della esistenza e ricezione della raccomandata datata 25 gennaio 2019 (All. D comparsa di costituzione in appello ), dalla quale emergerebbe con palmare evidenza il “passaggio a CP_3 sofferenza” del credito oggetto del presente giudizio (comparsa di costituzione,
p.5).
Sul punto, la sentenza di primo grado ha ritenuto soddisfatto il requisito di cui all'art. 58 TUB, con riguardo alle modalità con le quali era stata pubblicizzata l'avvenuta cessione, per avere prodotto il relativo avviso in Gazzetta CP_3
Ufficiale e il presupposto atto di scissione. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che la prova della legittimazione attiva si sarebbe potuta ricavare dal contegno tenuto da che niente aveva eccepito, spiegando difese in tutto coerenti con CP_5
l'avvenuta cessione del credito, valorizzando il fatto che, non essendo stata CP_5 estromessa dal giudizio, la pronuncia avrebbe prodotto i suoi effetti anche nei suoi confronti (sentenza appellata, p. 7).
La censura è infondata. pagina 9 di 36 Gli originari opponenti odierni APPELLANTI avevano eccepito la totale carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità del credito della società terza intervenuta e, per essa, di . CP_3 CP_4
In primo luogo, rileva il Collegio che la Corte di legittimità aveva distinto le due fattispecie di legittimazione ad agire (diritto di azione) e titolarità del rapporto controverso, affermando che la carenza di legittimazione passiva potesse essere eccepita in ogni stato e grado, non essendo, quale mera difesa, soggetta a preclusione alcuna ed essendo, per questo, rilevabile anche d'ufficio.
In particolare, di recente, ha avuto modo di precisare che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 10435 del 22/04/2025).
Ebbene, dopo l'intervento nel giudizio di primo grado da parte di , per il CP_3 tramite di , gli opponenti, nella prima occasione utile, rappresentata dalla CP_4 prima memoria ex art. 183 c.p.c. non hanno contestato la titolarità del credito originariamente azionato da in capo alla terza intervenuta, avendo sollevato CP_5 entrambe le eccezioni in argomento solo nella comparsa conclusionale.
Lo stesso Tribunale ha esaminato correttamente la sola questione relativa alla carenza di legittimazione attiva di , avendo sul punto così argomentato: “A CP_3 fronte delle espresse contestazioni degli opponenti, la cessionaria intervenuta era onerata di provare la propria legittimazione attiva. ha adempiuto CP_3 all'onere della prova. In primis, è soddisfatto il requisito di cui all'art. 58 TUB, afferente alle modalità con le quali pubblicizzare l'avvenuta cessione. La terza intervenuta ha prodotto in atti il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale (avviso n.
151 del 29/12/2020), nonché il presupposto atto di scissione del 25/11/2020. In proposito, giova evidenziare che la prova della legittimazione attiva, oltre ad essere fornita dalla cessionaria in positivo, può essere desunta dalla condotta pagina 10 di 36 della cedente (Cass. SSUU n. 2951/2016). Nel caso in esame, la convenuta opposta nulla ha eccepito, spiegando difese in tutto coerenti con l'avvenuta cessione del credito di cui si discute (“nella contestata ipotesi in cui non dovesse esserle riconosciuto il ruolo di Cedente” memoria di replica . Ad CP_5 adiuvandum, la convenuta opposta non è stata estromessa dal giudizio, con la conseguenza che – anche prescindendo dalla legittimazione attiva in capo all'intervenuta – la presente pronuncia potrà riverberare i propri effetti nei confronti delle parti originarie del processo”.
Sul punto sempre la giurisprudenza di legittimità di è espressa nel senso che “la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto” (ex multis, Cass. n. 6132 del 2008, in massima).
In sostanza, al fine di riconoscere il soggetto come titolare del diritto è sufficiente la mera affermazione circa la titolarità del diritto stesso e tale prospettazione ricorre senz'altro nel caso di specie, in cui ha affermato la titolarità del CP_3 diritto di credito de quo.
Si legge, invero, nell'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. in primo grado (pp. 2-
3): “con effetti giuridici a far data dal 01.12.2020, la Parte_2
C.F. (la “ ” o si è scissa in
[...] P.IVA_4 CP_6 CP_5 CP_3
(anche la “Società Beneficiaria”), trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività (Compendio Scisso), come meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04.10.2020 e composto, in sintesi: • all'attivo da crediti deteriorati pagina 11 di 36 unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, • al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto;
il tutto come da atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto notaio dott. Persona_1 di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di e Pt_2 Pt_2 di Napoli in data 26.11.2020 (la "Scissione"). […] - in conseguenza dell'operazione di scissione di cui al punto 1) che precede, è divenuta CP_3 esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, ivi incluso del credito già vantato da nei confronti dei sigg. e CP_5 Parte_1 [...]
. Per_2
In secondo luogo, al fine di vagliare la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla cessionaria, non può non darsi rilievo – come condivisibilmente ha fatto il Tribunale - alla condotta della cedente, come afferma la più recente giurisprudenza di legittimità (“Parimenti come potranno essere valorizzate dal giudice del merito ulteriori circostanze fattuali come – ad esempio –
l'atteggiamento processuale del creditore cedente, quando lo stesso, presente in giudizio, venga a confermare la circostanza della cessione oppure, a seguito dell'intervento del cessionario, di fatto cessi di coltivare la controversia, lasciandone la gestione a quest'ultimo”, Cass. n. 391 del 2025).
Infatti, nel caso di specie, mai si è opposta alla qualificazione di CP_5 CP_3 quale cessionaria del credito de quo [v. Comparsa conclusionale di replica in primo grado (p. 2): “sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestata
Autorità giudiziaria ritenesse di dover dar seguito all'eccezione di controparte, resterebbe ferma ed intangibile la legittimazione e la titolarità del credito di Banca
MPS S.p.A., proprio e nella contestata ipotesi in cui non dovesse esserle riconosciuto il ruolo di “Cedente”].
In terzo luogo, occorre rammentare che la Suprema Corte, in una recentissima pronuncia, ha evidenziato che occorre operare un distinguo tra l'ipotesi in cui siano mosse contestazioni da parte del debitore ceduto rispetto all'esistenza della pagina 12 di 36 cessione dall'ipotesi in cui il medesimo si limiti a contestare l'inclusione del credito vantato nei suoi confronti all'interno del perimetro della cessione, che pure riconosce. In particolare, ha affermato che “ove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. n. 28335 del 2025).
Ebbene, considerato che, in tal caso, non è in contestazione la scissione ma esclusivamente il trasferimento del credito vantato da verso e CP_5 CP_1
NT, si ritiene che la relativa prova sia ricavabile per relationem dall'avviso contenuto nella Gazzetta Ufficiale, nel quale si legge che sono stati assegnati alla beneficiaria, tra gli altri, i “crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL")”.
Ebbene, nella circolare 139/1991 si legge che “nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. […] Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza. L'informativa, resa per iscritto, è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell'intermediario di classificare “negativamente” la posizione debitoria”.
Nel caso di specie, il riferimento al passaggio a sofferenza del credito vantato da
MPS verso è contenuto nella raccomandata A/R del 25.01.2019 Parte_7 pagina 13 di 36 (doc. D) - la cui ricezione non è stata contestata dagli odierni APPELLANTI - in cui si legge: “Facciamo riferimento alla lettera del 20/11/2018 con cui abbiamo comunicato la revoca di tutti gli affidamenti già a Voi accordati e comunque il recesso dai rapporti con Voi intrattenuti dalla stessa, con il conseguente Pt_2 immediato trasferimento a “sofferenza” della posizione”.
Pertanto, è sillogistico ritenere che: i. se il credito verso e NT era CP_1 passato a sofferenza (antecedentemente alla scissione con contestuale cessione);
ii. e la cessione aveva ad oggetto i crediti a sofferenza;
iii. allora tale credito era certamente incluso nel perimetro della cessione.
Tale ragionamento è coerente con quanto statuito dalla Corte regolatrice che ha avuto modo di precisare in caso di cessione in blocco dei crediti, che “è sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 15884 del 2019).
, dunque, può ritenersi titolare del credito per cui è lite ed è quindi, CP_3 legittimata ad agire.
Ne consegue la conferma, sul punto, della pronuncia impugnata.
II. Con il secondo motivo di appello, gli odierni APPELLANTI criticano la sentenza di prime cure per avere ritenuto infondata la censura relativa all'illegittima pratica anatocistica e deducono, al riguardo, che la non Pt_2 avrebbe applicato alcuna reciprocità nella capitalizzazione dei tassi di interesse, come previsto dalla Delibera CICR 9.02.2000. A sostegno della doglianza, evidenziano che, a p. 36 della relazione, il CTU, in merito al conto n. 17503.52, avrebbe rilevato che la a partire dal 23.11.2012, aveva applicato un Pt_2 tasso di interesse a credito pari allo 0,00%, inferiore a quello pattuito (0,02%) e chiedono che venga espunto l'effetto anatocistico degli interessi passivi, spese e pagina 14 di 36 commissioni, con conseguente richiesta di integrazione o supplemento di CTU, in merito.
Replica AMCO che il CTU, avrebbe, contestualmente, dichiarato che “…visto
l'andamento del conto corrente, tale variazione ha avuto una influenza irrilevante…”, trattandosi di conto sempre a debito.
Sul punto, il giudice di prime cure ha affermato che, stando alle risultanze della
CTU, “l'istituto di credito ha fatto ricorso all'anatocismo in modo del tutto legittimo, essendo presente nel contratto la relativa clausola di capitalizzazione trimestrale – approvata espressamente – in condizioni di reciprocità. Tenuto conto che non vi sono stati addebiti successivi all'1/10/2016 (entrambi i rapporti sono cessati nell'agosto 2016), non è stato valutato l'adeguamento dei contratti nel rispetto dell'art. 120 TUB così come modificato con la L. 49/2016, in perfetta aderenza al quesito assegnato” (Sentenza appellata, p. 9).
La censura è infondata.
Preliminarmente il Collegio dà atto che la doglianza degli APPELLANTI circa la illegittimità della capitalizzazione trimestrale si concentra esclusivamente sul conto corrente n. 17503.52, non risultando contestate le conclusioni del CTU, recepite in sentenza, sulla legittimità dell'anatocismo con riferimento al conto corrente n. 16451.44 (CTU, p. 17: “1) Nella fattispecie analizzata, per quanto concerne i criteri utilizzati per la capitalizzazione degli interessi, si riscontra nel contratto di conto corrente la presenza della espressa accettazione della clausola di reciprocità dal 21/01/2008, data di sottoscrizione del contratto di conto corrente e apertura dello stesso, per cui sia gli interessi a credito che gli interessi
a debito sono stati calcolati e capitalizzati trimestralmente”).
Venendo, quindi, all'esame del conto corrente n. 17503.52, si rileva che il CTU ha effettivamente accertato la espressa accettazione della clausola di reciprocità, concludendo che “sia gli interessi a credito che gli interessi a debito sono stati calcolati e capitalizzati trimestralmente” e ha rilevato che il tasso creditore pagina 15 di 36 applicato è risultato inferiore a quello pattuito, avendo dato atto, tuttavia, della irrilevanza pratica di tale variazione, considerato l'andamento del conto corrente.
Ebbene, osserva il Collegio che – come si evince dalla espletata CTU - il conto corrente ha presentato un saldo pressoché sempre passivo, posto che solo l'ultimo trimestre del 2012 era terminato con un saldo attivo di € 20.226,52.
Pertanto, l'applicazione di un tasso a credito allo 0,00% a partire dal novembre
2012 invece che allo 0,02% non ha creato un risultato significativamente diverso,
e conseguentemente la doglianza avanzata dall'appellante non risulta sorretta da un concreto interesse sostanziale ad agire, come prescrive l'art. 100 c.p.c.
III. Col terzo motivo di appello, gli odierni APPELLANTI lamentano il mancato accertamento della nullità e dell'assenza di causa della CMS e delle commissioni che l'hanno sostituita, che sarebbero state illegittimamente applicate sia al conto n. 16451.44, che al conto n. 17503.52, rilevando che il Giudice di prime cure sarebbe caduto nell'errore in cui è incorso il CTU, rappresentato dal fatto che, in relazione al primo conto corrente, non vi sarebbe stato alcun adeguamento, con la conseguenza che le somme addebitate a titolo di commissioni originariamente non specificamente pattuite sarebbero totalmente nulle e prive di causa e tali sarebbero anche le commissioni addebitate sull'altro conto n. 17503.52.
In particolare, sarebbe nulla la CMS, sia per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, sia perché priva di causa, ove applicata intra fido, per il fatto che in tal caso non sarebbe configurabile uno scoperto ed ove applicata sull'utilizzato, per il fatto che in tal caso la stessa non sarebbe volta a remunerare la messa a disposizione di una certa somma.
Sul punto l'APPELLATA ribadisce quanto recepito in sentenza.
Il giudice di primo grado sul punto ha statuito che “anche con riguardo all'applicazione della CMS, il CTU non ha riscontrato anomalie nella condotta della creditrice opposta, specificando che, per il conto corrente n. 16451 tali voci di
pagina 16 di 36 spesa erano state pattuite per iscritto (0,375%) e applicate conformemente a dette pattuizioni, finanche con l'adeguamento necessitato dal disposto dell'art.
117 bis TUB e del decreto CICR n. 664/2012, mentre per il conto n. 17503 non è stata prevista né applicata alcuna Commissione a tale titolo”.
La censura è fondata solo per quanto attiene al primo profilo di nullità della clausola relativa alla CMS, per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, erroneamente non ravvisata dal giudice di prime cure, con riguardo al conto corrente n. 16451.44, posto che, in relazione al conto corrente n. 17503.52, la
CMS non è stata prevista, né è stata applicata per l'intero periodo contrattuale.
Osserva al riguardo il Collegio, in merito alla CMS, che al CTU era stato chiesto di
“1. Accert[are] se la commissione di massimo scoperto – addebitata, per i contratti in corso, sino al 28 giugno 2009 (data di decorrenza degli effetti della
Legge 28 gennaio 2009, n. 2) – sia stata prevista per iscritto e, in caso affermativo, quali criteri di calcolo siano stati concordati: commissione sull'accordato, commissione sull'accordato al netto dell'utilizzato, commissione sull'ammontare massimo dell'utilizzato nel periodo, commissione sulla media dell'utilizzato nel trimestre, commissione sullo sconfinamento;
2. Nel caso in cui la stessa non sia stata prevista per iscritto ovvero nel caso in cui non risulti la specificazione dei relativi criteri di calcolo proced[ere], quindi, all'eliminazione degli effetti dell'addebito della commissione di massimo scoperto;
3. Nel caso in cui vi sia una valida pattuizione scritta e una specificazione dei criteri di calcolo di[re] se la c.m.s. sia stata addebitata in conformità a quanto previsto dal contratto e ne calcoli il relativo ammontare;
in caso di risposta negativa, ricalcol[are] l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti, in conformità al contratto e successive modifiche;
4. In ogni caso, di[re] se la c.m.s. sia stata addebitata, a partire dallo scadere del termine di adeguamento previsto dall'art. 2 bis D.L. 29.11.2008 n. 185 co. 3 conv. in L. 28.01.2009 n. 2 a sua volta modificata con D.L. 01.07.2009 n. 78 conv. in L. 108/09, nel rispetto delle pagina 17 di 36 prescrizioni previste;
in caso di risposta negativa, ricalcol[are] l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti, senza tenerne conto.
5. In ogni caso di[re] se, nel periodo successivo alla data del 1 luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n.
644), la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR;
in caso di risposta negativa, ricalcol[are] l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti, senza tenerne conto” con effettuazione dei medesimi conteggi per la
Commissione Disponibilità Fondi (CDF).
Ebbene, a fronte dei puntuali interrogativi formulati dal Giudice Istruttore, il CTU ha affermato che: a) con riferimento al c/c n. 17503.52 la CMS non è stata prevista e non è stata applicata per l'intero periodo contrattuale;
b) con riferimento al c/c n. 16451.44 la commissione in parola è stata prevista per iscritto nella misura pari allo 0,375%, calcolata sull'ammontare massimo dell'utilizzato nel periodo ed addebitata in conformità a quanto previsto nel contratto e nel rispetto delle prescrizioni previste.
In realtà, le conclusioni a cui è addivenuto il CTU per quanto concerne la CMS prevista nel contratto di c/c n. 16451.44, ratificate dal giudice di prime cure, non sono corrette.
Ritiene, infatti, la Corte di dover propendere per l'invalidità della pattuizione della
CMS di cui trattasi, ove si consideri che è ormai pacifico l'approdo raggiunto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. n.19825 del 2022).
Ebbene, nel contratto di c/c n. 16451.44 la commissione di massimo scoperto risulta pattuita nella misura percentuale di 0,75% con una aliquota aggiuntiva pagina 18 di 36 dell'1,2500% in caso di sconfinamento, senza indicazione, tuttavia della relativa base di calcolo.
Per le medesime ragioni, non muta il quadro di illegittimità della CMS neanche il contratto di apertura di apertura di credito regolata nel medesimo c/c n.
16451.44, in data 07.02.2008, in cui la CMS è stata rideterminata nella misura percentuale dello 0,375% nonché dello 0,75% in caso di eventuali sconfinamenti:
Manca, infatti, in entrambi i casi, l'indicazione della base di calcolo.
Pertanto, non è dato sapere, per quanto riguarda il c/c n. 16451.44 e la relativa apertura di credito in esso regolata, quale fosse la specifica base di calcolo sulla quale si sarebbe dovuta applicare la misura percentuale della CMS, la quale, sull'accordo delle parti, ferma la sua natura di remunerazione della somma messa a disposizione dalla banca, avrebbe potuto essere applicata sulla punta massima dell'utilizzato ovvero sul valore registrato alla fine del trimestre considerato, mentre nella fattispecie, non è stato neppure indicato il momento in cui tale onere avrebbe dovuto essere applicato.
La Corte regolatrice con pronuncia n. 5359 del 2024 ha confermato il proprio orientamento espresso nel 2022 avendo ribadito che “è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”.
La sentenza di primo grado merita, dunque, sul punto, di essere riformata,
pagina 19 di 36 dovendo essere estrapolata dallo sviluppo del rapporto di c/c n. 16451.44, la CMS illegittimamente applicata sino al 2009, ove si consideri che, successivamente a tale epoca, come affermato dal CTU in sede di chiarimenti, “nei termini di adeguamento previsti dalla L. 2/2009 dunque la banca ha cessato l'applicazione e
l'addebito della CMS”.
Nessuna argomentazione è stata invece svolta dagli APPELLANTI con riguardo alla nullità delle commissioni che hanno sostituito la CMS, di talché, sul punto, il motivo è inammissibile.
IV. Col quarto motivo di appello gli APPELLANTI criticano la sentenza impugnata essenzialmente laddove il primo giudice ha così argomentato: “È dirimente, dunque, esaminare l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cc avanzata dagli opponenti. Preliminarmente va evidenziato che, per escludere la decadenza dell'istituto di credito, è sufficiente che lo stesso abbia richiesto per iscritto il pagamento, non essendo necessaria la proposizione di apposita domanda giudiziale in tal senso (da ultimo cfr Corte d'Appello di Milano, sent. 220/2023).
Ebbene, nel caso di specie, stando alla produzione documentale in atti (fascicolo monitorio) la ha comunicato la revoca di tutti gli affidamenti, il recesso dai Pt_2 rapporti intrattenuti con il in data 20/11/2018 e il conseguente passaggio a CP_1 sofferenza della posizione del cliente, inviando una lettera raccomandata, il successivo 25/01/2019, per chiedere il pagamento di tutte le somme dovute dal correntista;
l'azione in giudizio è stata proposta nel successivo mese di maggio
2019. Della raccomandata menzionata, in pari data, è stata notiziata anche la garante. Alcuna allegazione specifica è stata ulteriormente spiegata dagli attori sul punto. L'eccezione, sulla base di tali risultanze, è infondata”.
Dopo aver richiamato l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dalla
NT, per conformità allo schema ABI, sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 - nullità accertata dallo stesso Tribunale - gli
APPELLANTI deducono che, essendo indubbia la qualifica di consumatore della pagina 20 di 36 NT, la deroga all' art. 1957 c.c. sarebbe senz'altro nulla e priva di efficacia e che la raccomandata del 25.01.2019 - inviata da sia alla , CP_5 Parte_6 che alla - non avrebbe impedito il maturare della Parte_5 decadenza, in quanto a loro dire, l'istanza ex art. 1957 c.c. avrebbe dovuto essere necessariamente “giudiziale”. In particolare, secondo gli APPELLANTI, essendo l'obbligazione scaduta in data 20.11.2018 la creditrice avrebbe dovuto agire giudizialmente entro i sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c., a nulla valendo la raccomandata del 25.01.2019.
In replica, l'APPELLATA sostiene anzitutto che gli APPELLANTI non abbiano contestato né l'esistenza, né la ricezione della raccomandata del 25.01.2019 e, in secondo luogo, contesta, da un lato, la qualifica della NT quale consumatrice (giacché, in quanto coniuge convivente con , imprenditore CP_1 garantito, non potrebbe la sua posizione ricadere nell'ambito della normativa consumieristica) e dall'altro, la qualificazione della garanzia prestata dalla medesima NT, che dovrebbe considerarsi non già come accessoria, ma come contratto autonomo di garanzia, il che comporterebbe l'inapplicabilità del regime di opponibilità delle eccezioni, compresa quella stabilita, in materia di fideiussione, dall'art. 1957 c.c.
Inoltre, contesta quanto dedotto dagli APPELLANTI in merito alla nullità CP_4 della fideiussione, per violazione della c.d. normativa antitrust, assumendo l'inesistenza di qualsivoglia ipotesi di invalidità della fideiussione e/o di una sua pretesa estinzione ex 1957 c.c. essendo indispensabile, ai fini della declaratoria di nullità parziale, che, colui che la invochi, dimostri in concreto che: “…a) per un verso rappresentino l'applicazione dell'intesa volta alla limitazione della concorrenza;
b) per altro verso risultino uniformemente applicate da tutti gli istituti bancari, con la conseguenza dell'impossibilità, per il cliente, di rinvenire, sul mercato, condizioni migliori…” (comparsa di costituzione in appello, pp. 10-
11). L'APPELLATA nega, comunque, la partecipazione della alle intese Pt_2
pagina 21 di 36 restrittive della libera concorrenza di mercato, deducendo in ogni caso, che l'attività recuperatoria intrapresa da nei confronti di e NT era CP_5 CP_1 stata adottata nel pieno rispetto del termine ex art. 1957 c.c., da computarsi a decorrere dal momento della chiusura dei rapporti e passaggio “a contenzioso” della posizione (comparsa di costituzione in appello, pp. 13-14).
Sul punto Il Tribunale ha accertato che la nullità della clausola in deroga al 1957
c.c. fosse, in ogni caso, parziale, ma ha respinto l'eccezione di decadenza sulla base del fatto che fosse sufficiente una richiesta per iscritto del pagamento, non essendo necessaria la proposizione di apposita domanda giudiziale in tal senso, avendo nello specifico così argomentato: “la ha comunicato la revoca di Pt_2 tutti gli affidamenti, il recesso dai rapporti intrattenuti con il in data CP_1
20/11/2018 e il conseguente passaggio a sofferenza della posizione del cliente, inviando una lettera raccomandata, il successivo 25/01/2019, per chiedere il pagamento di tutte le somme dovute dal correntista;
l'azione in giudizio è stata proposta nel successivo mese di maggio 2019. Della raccomandata menzionata, in pari data, è stata notiziata anche la garante. Alcuna allegazione specifica è stata ulteriormente spiegata dagli attori sul punto. L'eccezione, sulla base di tali risultanze, è infondata”.
La censura in commento non coglie nel segno.
Occorre preliminarmente osservare che, in difetto di appello incidentale in ordine alla ritenuta nullità, per violazione della normativa antitrust, della fideiussione prestata dalla NT, sul punto si è formato il giudicato interno.
Gli unici motivi di appello incidentale afferiscono, infatti, alla prescrizione ed all'esercizio dello jus variandi.
Tornando allo specifico motivo di appello principale in commento, rileva, in primo luogo, il Collegio che gli originari opponenti, odierni APPELLANTI, avevano tempestivamente eccepito la decadenza della per la sua mancata Pt_2
pagina 22 di 36 attivazione nei confronti del debitore principale ex art. 1957 c.c. (v. atto di opposizione a D.I., p. 14).
Occorre, pertanto, verificare se l'iniziativa assunta da nei confronti della CP_5
DEBITRICE PRINCIPALE sia avvenuta nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. e se sia, quindi, idonea ad impedire la decadenza prescritta da tale norma. Prima di svolgere tale verifica, giova, però, rilevare che la fideiussione de qua, rilasciata dalla NT in data 15.05.2014, è da qualificarsi come garanzia a prima richiesta, anche se non autonoma, in quanto all'art. 7 presenta una clausola solve et repete (“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”), il che implica che la richiesta di pagamento sarebbe, comunque, potuta avvenire anche mediante un atto stragiudiziale.
Infatti, in presenza di siffatta clausola, una semplice diffida stragiudiziale di pagamento, inviata entro sei mesi, deve ritenersi sufficiente a interrompere il termine di decadenza, anche in assenza di un procedimento giudiziario (In tal senso Cass. n. 22346 del 2017), atteso che la previsione di pagare alla Banca “a semplice richiesta scritta” e anche in caso di opposizione del debitore deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c.
La Suprema Corte, nella parte motiva della citata pronuncia, in tema di atti di garanzia contenenti la clausola di pagamento a prima richiesta (siano esse fideiussioni o contratti autonomi di garanzia), ha evidenziato che “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione dell'art. 1957 c.c., comma 1 il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una pagina 23 di 36 mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma” (in tal senso, ancor prima, Cass. n. 13078 del 2008; e in seguito Cass. n. 31509 del
2021, e App. Firenze 1163/2024).
La ratio è evidente: l'inserimento di una clausola a prima richiesta mira a garantire un celere soddisfacimento del creditore;
tale esigenza di celerità e speditezza verrebbe contraddetta dalla necessità di avviare un'azione necessariamente giudiziale per non incorrere nel termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Su tali premesse, la Corte regolatrice ha concluso che “soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957
c.c. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale” (Cass. n. 22436 del 2017).
Ad adiuvandum, si segnala una recentissima pronuncia della Suprema Corte che ha dato seguito al già consolidato orientamento sopra espresso, proprio in un caso di nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per conformità allo schema ABI, evidenziando che “nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia
(perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma,
l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non
pagina 24 di 36 sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni” (Cass. n. 5179 del
2025).
In tale pronuncia, dunque, la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare - seppure in tema di contratto autonomo di garanzia e cioè di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni - che “la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c. […] non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante”.
Pertanto, il Collegio ritiene che con la raccomandata del 25.01.2019, inviata dalla contestualmente alla DEBITRICE PRINCIPALE e alla FIDEIUBENTE, Pt_2 CP_5 abbia impedito il maturare del termine di decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Il dies a quo di tale termine deve, infatti, individuarsi al momento della chiusura dei conti correnti, avvenuta rispettivamente – come affermato dal CTU – per il c/c n. 16451.44, in data 25.08.2016 e per il c/c n. 17503.52, in data 19.08.2016.
Gli stessi APPELLANTI hanno dedotto che l'obbligazione era scaduta in data
20.11.2018 e che la creditrice avrebbe dovuto agire giudizialmente entro i sei mesi a nulla valendo la raccomandata del 25/01/2019, sul punto ritenendo che fosse necessario un atto giudiziario, senza aver contestato dunque il fatto che tale missiva fosse stata inviata nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c.
Non scalfisce il presente convincimento il fatto che la nullità è stata ricondotta, dagli APPELLANTI, anche alla violazione del Codice del Consumo, posto che ferma pagina 25 di 36 restando la statuizione di nullità, tale profilo non stride con le considerazioni sopra svolte.
La clausola in scrutinio non può compresa tra quelle di cui all'art. 33, comma 2 lett. t) (secondo cui si presume vessatoria la clausola che sancisce a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi) non implicando alcuna deroga al potere di sollevare eccezioni, con la conseguenza che essa non può ritenersi affetta da nullità ai sensi dell'art. 36 dello stesso Codice del Consumo.
In altri termini, la clausola di cui si discute non rende la garanzia autonoma, ma solo a prima richiesta, essendo una clausola c.d. solve et repete.
La sentenza impugnata merita, quindi, sul punto piena conferma.
V. A fronte dell'accoglimento parziale della terza critica principale alla sentenza impugnata e della conseguenziale necessità di parziale riforma di quest'ultima, deve accertarsi la nullità della clausola relativa alla CMS del contratto di c/c n.
16451.44 e del contratto in data 07.02.2008 di apertura di credito ivi regolata, per indeterminatezza.
A ciò consegue la necessità di rimettere la causa sul ruolo al fine di rideterminare il saldo del c/c n. 16451.44 previa espunzione della CMS illegittimamente applicata.
L'APPELLO INCIDENTALE
Passando alla disamina dell'avanzato gravame incidentale si osserva quanto segue.
A) Col primo motivo di gravame (vizio di omessa e/o erronea motivazione su punti decisivi della controversia, nonché omessa e/o erronea motivazione e valutazione di fatti e documenti di causa, con violazione degli artt. 2967 cod. civ e pagina 26 di 36 118 TUB), censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha CP_4 rigettato l'eccezione di prescrizione da essa sollevata e, quindi, ne chiede la riforma, laddove si afferma che “…deve escludersi (la prescrizione) anche con riferimento ai versamenti in conto corrente n. 16451 effettuati sino al luglio 2009, in quanto il CTU ne ha escluso la natura solutoria…” e, conseguentemente, ripropone l'eccezione di prescrizione, chiedendo, previo calcolo del totale dei
“pagamenti solutori” intervenuti sino al luglio 2009, di escludere la ripetibilità a qualsiasi titolo delle somme corrispondenti.
Il riferimento dell'APPELLANTE INCIDENTALE è al periodo anteriore al decennio decorrente dal 09.07.2009, data di notifica dell'atto di citazione in primo grado con esclusivo riguardo al conto corrente n. 16451.44 di talché deve ritenersi coperta dal giudicato la sentenza impugnata laddove ha ritenuto non maturata la prescrizione con riguardo ai versamenti del conto corrente n. 17503 poiché detto rapporto, “ha avuto inizio a dicembre 2011 e l'instaurazione della presente controversia risale al luglio 2019”.
Ciò posto, osserva preliminarmente il Collegio che la Suprema Corte di
Cassazione ha in più occasioni ribadito che il dies a quo del termine di prescrizione, in tema di azione di ripetizione dei versamenti in conto corrente decorre dalla data di chiusura del conto, nella sola ipotesi in cui, nel contesto di un'apertura di credito sul conto, il cliente abbia effettuato i versamenti nei limiti del fido accordato, posto che in tal caso, le rimesse hanno natura ripristinatoria, poiché valgono a ripristinare, appunto, la provvista accordata al correntista.
Nel caso, invece, in cui le rimesse siano state effettuate in un momento in cui il saldo passivo eccedeva l'affidamento, le stesse hanno natura di pagamento e sono pertanto solutorie, con la conseguenza che il dies a quo decorre dalla data dei singoli versamenti (v. Cass. 30670/2023: “Ed è evidente che l'onere probatorio gravante sul correntista, in quanto volto a distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anche la indicazione del limite pagina 27 di 36 dell'affidamento concesso dalla banca, essendo tale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso che hanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo non superava il limite del fido e carattere solutorio le altre”).
La stessa Corte regolatrice ha ulteriormente precisato che “se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano tecnicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere” (Cass.
20455 del 2023).
Nella fattispecie, il CTU, sulla base dell'esame degli estratti conto, ha affermato che, nel c/c 16451.44, nel periodo intercorrente tra il 21.01.2008 (data di apertura del conto corrente) ed il 09.07.2009 (data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado), non vi fossero stati pagamenti solutori ed il Giudice di prime cure, sulla base di tali risultanze peritali, ha respinto l'eccezione di prescrizione decennale.
Ebbene, dal momento che l'Ausiliario dovrà effettuare un supplemento di CTU, essendo tenuto, ai fini della rideterminazione del saldo del conto corrente n.
16451.44, ad estrapolare le CMS quivi illegittimamente applicate, ritiene il
Collegio di dover esaminare più compiutamente la questione della prescrizione in sede di definitiva statuizione nel merito.
pagina 28 di 36 B) Col secondo motivo di appello incidentale, critica le argomentazioni CP_3 poste alla base della sentenza di primo grado in merito all'applicazione di interessi e tassi usurari riferiti al conto corrente n. 16451.44, denunciando vizio di omessa e/o erronea motivazione su punti decisivi della controversia, nonché omessa e/o erronea motivazione e valutazione di fatti e documenti di causa, con violazione degli artt. 2697 e 2945 e segg. c.p.c.
In particolare, secondo l'APPELLANTE INCIDENTALE, la sentenza in commento avrebbe errato nel ritenere che avesse esercitato illegittimamente il c.d. jus CP_5 variandi ex art. 118 TUB, per l'omessa comunicazione al correntista delle variazioni dei tassi di interesse, posto che avendo comunicato gli estratti conto non vi potrebbe essere alcun dubbio in ordine a spedizione e ricezione degli stessi e quindi delle condizioni di tenuta del rapporto ex art. 118 TUB.
Tale errore valutativo avrebbe, dunque, indotto il primo Giudice ad espungere del conto anche gli interessi ritenuti usurari, nei trimestri in cui si era verificato il superamento, per una differenza di € 22.195,03 ed al riguardo contesta la CP_3 formula matematica utilizzata dal CTU per procedere alla verifica del superamento del tasso soglia, sulla base delle osservazioni che già il CTP della aveva Pt_2 mosso, asserendo che per procedere alla verifica dell'usura, l'unica formula matematica del TEG applicabile avrebbe dovuto essere quella predisposta dalla
Banca d'Italia dall'anno 2010, a seguito della modifica legislativa Legge 2/2009:
TEG = [(INTERESSI x 36500) / NUMERI DEBITORI] + [(ONERI SU BASE ANNUA x
100) / ACCORDATO].
A detta dell'APPELLANTE INCIDENTALE, dunque, gli errori commessi dalla CTU appaiono principalmente individuabili nei dati considerati al denominatore del secondo quoziente della richiamata formula di calcolo (la voce “accordato”), ragion per cui avrebbe correttamente operato in difetto di superamento CP_5 delle soglie per entrambi i rapporti oggetto di causa. Sottolinea, infine, come l'orientamento giurisprudenziale prevalente, in caso di superamento delle soglie in pagina 29 di 36 corso di rapporto, imporrebbe la sanzione dell'inefficacia degli interessi ultra- soglia (Corte di Cassazione n. 603 dell'11.1.2013) e non di tutti gli interessi addebitati”.
Di conseguenza, l'APPELLANTE INCIDENTALE ha chiesto di escludere qualsivoglia violazione del c.d. tasso soglia in riferimento ad entrambi i rapporti di conto corrente ordinario e, quanto al conto corrente n. 16451.44, di accedere quanto meno alla “prima ipotesi” delineata dalla CTU, con quantificazione di una differenza pari ad € 12.363,31, in luogo dell'indebita differenza computata dal
Giudice di prime cure per € 22.195,03, che ha preferito la “terza ipotesi” ventilata dal perito d'Ufficio in relazione al predetto conto.
Sul punto il CTU ha precisato che:
a) con riguardo al conto corrente n. 16451.44, al momento della pattuizione degli interessi, il tasso di soglia in oggetto non era stato superato;
al momento di esercizio dello jus variandi, con modifica dei tassi di interesse in senso peggiorativo rispetto alle originarie pattuizioni, il tasso di soglia era stato superato per alcuni trimestri;
infine, al momento della stipulazione di contratti accessori al conto corrente, il tasso di soglia in oggetto non era stato superato;
b) con riguardo al conto corrente n. 17503.52, al momento della pattuizione degli interessi, il tasso di soglia in oggetto non era stato superato;
al momento di esercizio dello jus variandi, con modifica dei tassi di interesse in senso peggiorativo rispetto alle originarie pattuizioni, il tasso di soglia era stato superato per alcuni trimestri;
infine non erano stati stipulati contratti accessori.
Il Tribunale, sul punto, ha così argomentato: “E' invece fondato il motivo di opposizione, relativo all'applicazione di interessi e tassi usurari. In proposito, con riguardo al conto n. 16451, il CTU ha riscontrato che gli interessi pattuiti in origine non superavano il tasso soglia;
tuttavia, in seguito all'esercizio dello ius variandi unilaterale, esercitato da parte dell'istituto di credito ex art. 118 TUB, il
pagina 30 di 36 tasso soglia è stato superato per taluni trimestri, specificamente individuati (il quarto trimestre del 2010 e tutti i trimestri a partire dal primo del 2013 fino al terzo del 2016). Tuttavia, le modifiche unilaterali del tasso di interesse, operate dalla banca in aumento sul tasso originariamente pattuito – modifiche che in alcuni trimestri hanno comportato il superamento della soglia usuraria - non risultano comunicate al correntista: in atti, infatti, non è stata prodotta la relativa comunicazione, con la conseguenza che non sono soddisfatte le condizioni richieste dall'art. 118 TUB. La conseguenza, dettata dall'art. 118 comma 4 TUB, per il caso in cui non siano state rispettate le condizioni fissate dalla norma stessa per le modifiche unilaterali, è l'inefficacia della variazione, se sfavorevole al cliente (art. 118 TUB: “1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. …omissis… 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. …omissis …3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente”). Dunque, la conseguenza, per il caso di mancanza di prova della comunicazione al correntista della variazione sfavorevole, è l'inefficacia della modifica unilaterale, con conseguente applicazione del tasso di interesse pattuito o della variazione precedentemente comunicata. Il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB trova, pagina 31 di 36 invece, applicazione, solo ove sia indeterminato il tasso di interesse (tasso di interessi non indicato o determinato mediante rinvio agli usi o tassi più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati). Posto, quindi, che nel caso di specie non deve farsi luogo all'applicazione del tasso bot sostitutivo, non trattandosi di un'ipotesi di tasso di interesse indeterminato, l'esercizio dello ius variandi rileva, nel caso in esame, sia sotto il profilo dell'applicazione di un tasso usurario in alcuni trimestri, sia sotto quello dell'esercizio illegittimo di tale facoltà per il mancato rispetto delle modalità e condizioni dettate dalla legge”.
La censura è in parte fondata.
Dal momento che gli originari opponenti avevano eccepito l'inefficacia delle modifiche contrattuali operate dalla BANCA, ai sensi dell'art. 118 TUB, in difetto di prova della comunicazione delle medesime alla DEBITRICE PRINCIPALE, e tale prova non è stata effettivamente fornita, deve ritenersi illegittima la sola applicazione degli interessi passivi in misura eccedente quella previamente concordata tra le parti.
La comunicazione della banca ex art. 118 TUB deve essere, infatti, chiara e motivata, indicando:
• quali condizioni cambiano (es. tassi, commissioni, spese).
• il giustificato motivo.
• il diritto del cliente di recedere senza penalità entro la data di applicazione delle modifiche.
Al riguardo il CTU, con riguardo al primo conto corrente sopra indicato sub a), ha precisato che, “agli atti non risultano comunicazioni sottoscritte per accettazione dal correntista relative a variazione del tasso d'interesse applicato da parte della
Banca. Non risultano neanche comunicazioni attestanti la revoca della linea di credito concessa in data 07/02/2008 e la conseguente decadenza delle condizioni contrattuali ivi previste in merito ai tassi d'interesse a debito”, di talché non può
pagina 32 di 36 ritenersi sufficiente il mero invio degli estratti conto contenenti l'applicazione delle nuove condizioni che non siano state previamente comunicate al cliente.
Nondimeno, in difetto di prova di una regolamentazione contrattuale efficace, è al riguardo irrilevante l'accertamento della usurarietà dei tassi applicati, posto che l'usura ex art. 1815 comma 2 c.c. è solo originaria.
Anche se gli opponenti nell'eccepire l'esistenza di usura oggettiva e soggettiva avevano fatto riferimento all'usura nel corso dei rapporti di conto corrente per cui
è lite, il riferimento era, comunque, riferito alla violazione della L. n. 108/1996 e quindi all'usura originaria, che dà luogo alla nullità della clausola avente ad oggetto interessi usurari, non avendo fatto alcun cenno alla condotta della Pt_2 lesiva del principio di buona fede, onde ottenere il risarcimento del danno.
Pertanto, pur dovendo l'esercizio dello jus variandi ritenersi al riguardo inefficace, in difetto di prova della comunicazione delle variazioni del tasso degli interessi passivi, non è possibile effettuare la verifica dell'usura originaria.
Tale considerazione assorbe il rilievo circa l'avvenuta applicazione di una formula del TEG difforme da quella indicata nelle circolari della Banca d'Italia, anche perché il CTU in sede di chiarimenti ha chiarito di aver applicato per calcolare il
TEG degli interessi a debito la formula della "BANCA ITALIA PRO TEMPORE
VIGENTE", utilizzando i dati desumibili dalla documentazione agli atti precisando che “un'ipotesi di calcolo con interessi entro soglia non è formulabile in quanto dalla documentazione agli atti non è possibile rilevare nel corso dei rapporti di conto corrente l'esatto ammontare della somma accordata, elemento fondamentale nel calcolo del TEG”.
Ne deriva che gli interessi passivi applicati in misura superiore quella oggetto di pattuizione originaria avrebbero dovuto ritenersi indebiti per l'eccedenza, a prescindere dalla loro usurarietà in quanto sopravvenuta, la quale non dà luogo, infatti, a nullità, ma semmai - laddove sia allegata la violazione di nome di pagina 33 di 36 comportamento quale è quella dell'art. 1175 c.c. - al risarcimento del danno, mentre, invece, nella fattispecie, la domanda formulata dagli originari opponente era meramente restitutoria [“In questo caso il consulente tecnico di parte evidenzia un diritto alla restituzione (visto il superamento Parte_8 costante del 40% dei tassi medi praticati dagli altri istituti di credito) pari ad Euro
78.283,24 (di cui Euro 4.183,26 per usura oggettiva)]”.
Stando così le cose, con riguardo al conto corrente n. 16451.44, deve trovare applicazione la “prima ipotesi” delineata dal CTU, applicando i termini contrattuali relativi agli interessi passivi pattuiti in data 07/02/2008, con differenza pari a €
12.363,31, in luogo dell'errata differenza computata dal Giudice di prime cure per
€ 22.195,03, nel preferire la “terza ipotesi” ventilata dal perito d'Ufficio in relazione al suddetto conto.
Per quanto concerne, invece il conto corrente n. 17503.52, non vi è specifica censura se non quella volta a sentir “escludere qualsivoglia violazione del c.d. tasso soglia in riferimento ad entrambi i rapporti di conto corrente” ma sul punto l'usura rilevata dal CTU che ha quantificato, per l'intero periodo analizzato, coincidente con il periodo della durata del rapporto contrattuale, il totale degli interessi passivi addebitati in misura pari ad € 78.024,60 è stata ritenuta insussistente dal primo giudice, che sul punto ha così argomentato: “Il CTU ha calcolato che, a fronte di un addebito pari ad € 78.024,60 per interessi ed €
4.640,08 per spese, erano affetti da usura oggettiva rispettivamente € 10.454,80 per gli interessi ed € 455,01 per le spese, per complessivi € 10.909,81. Tuttavia, tale somma non va detratta dall'importo ingiunto”.
Non si pone per tale contratto neppure il problema della violazione dell'art. 118
TUB, non avendo la nel corso del rapporto applicato tassi diversi da quelli Pt_2 originariamente pattuiti.
In conclusione, va accertato che sul conto corrente n. 16451.44 sono stati applicati in violazione dell'art. 118 TUB ed in eccedenza rispetto ai tassi pattuiti in pagina 34 di 36 data 07/02/2008, interessi passivi per € 12.363,31, importo che va quindi defalcato ai fini della rideterminazione del saldo di tale conto corrente.
La causa va quindi, a tal fine, rimessa sul ruolo per espletamento di nuova CTU contabile.
LE SPESE PROCESSUALI
La regolamentazione delle spese di lite sarà effettuata in sede di definitiva statuizione nel merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in proprio e quale titolare dell'RE VI Parte_1
BO AM e NT UA nei confronti di quale mandataria di CP_2
e e per essa Pt_2 Parte_2 Controparte_3 [...]
avverso la sentenza n. 1334/2023 emessa dal Tribunale Controparte_4 di Pisa e pubblicata il 26/10/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello principale e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza dichiara la nullità, per indeterminatezza, della clausola del contratto di c/c n. 16451.44 e del contratto in data 07.02.2008 di apertura di credito ivi regolata, relativa alla CMS;
2. ACCOGLIE il secondo motivo di appello incidentale e per l'effetto - in applicazione della “prima ipotesi” delineata dal CTU, escludendo, quindi, la sussistenza di interessi usurari - accerta che sul conto corrente n. 16451.44 sono stati applicati in violazione dell'art. 118 TUB ed in eccedenza rispetto ai tassi pattuiti in data 07/02/2008, interessi passivi per € 12.363,31;
3. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
pagina 35 di 36 4. RISERVA la pronuncia sulle spese in sede di definitiva statuizione nel merito.
Firenze, camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Antonia Grimolizzi
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 36 di 36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 858/2024 promossa da:
IN PROPRIO (CF: ) E QUALE TITOLARE Parte_1 C.F._1
VIDUALE inio dell'Avv. POLLONI CP_1
RO (CF: e dell'Avv. Avv. MIRKO FABRIZIO (CF: C.F._2 [...]
C.F._3
NT UA (CF: ) con il patrocinio dell'Avv. POLLONI C.F._4
RO (CF: v. Avv. MIRKO FABRIZIO (CF: C.F._2 [...]
) C.F._3
APPELLANTI nei confronti di
(CF ) quale mandataria di CP_2 P.IVA_1 [...]
Parte_2
APPELLATA CONTUMACE
(C.F. ) E Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. RAFFAELE
[...] P.IVA_3
C.F._5
pagina 1 di 36 APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 1334/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 26/10/2023
CONCLUSIONI
In data 30.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
"Piaccia all'Ecc.ma CORTE d'APPELLO di FIRENZE pronunciando sull'impugnazione con quest'atto proposta, previa sospensione e comunque revoca del decreto ingiuntivo opposto, ed in ogni caso previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed in ogni caso in riforma della stessa, contrariis reiectis, e previa ogni opportuna declaratoria imposta dal dibattito e dalla legge, così provvedere: Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e conseguentemente:
Voglia il Tribunale adito,
1. accertata e dichiarata incidenter tantum la violazione da parte della banca dell'art.644.c.p., previa espletanda istruttoria ed in particolare previa CTU tecnico contabile, dichiarare la nullità e/o invalidità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c per cui è causa, compresi i conti collegati e confluenti, e di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti previa restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite anche a titolo di interessi e/o commissioni e/o spese.
2. in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della banca per interessi, spese, commissioni, competenze e remunerazioni di qualsivoglia genere, e comunque di ogni previsione contrattuale che all'esito dell'espletanda istruttoria risultassero concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie in violazione del disposto della L.108/96 in quanto eccedenti il T.E.G. ed in particolare il tasso soglia nei periodi di riferimento e, di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
3. in ogni caso, accertata e dichiarata l'applicazione da parte della banca di interessi, spese, commissioni, competenze e remunerazioni di qualsivoglia genere, che all'esito dell'espletanda istruttoria risultassero concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usurarie in violazione del disposto della L.108/96 in quanto eccedenti il T.E.G. ed in particolare il tasso soglia
pagina 2 di 36
4. nei periodi di riferimento, di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
5. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale e spese in riferimento ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito, compresi i conti collegati e confluenti, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti 6. Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai contratti di conto corrente, compresi i conti collegati e confluenti, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni (c.m.s. e di quelle che l'anno sostituita) e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alle parti istanti;
in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
7. Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità parziale dei contratti di conto corrente e di apertura di credito mediante affidamento con scopertura sui c/c per cui è causa oggetto del rapporto tra l' attrice e la convenuta compresi i Pt_2 conti collegati e confluenti, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione della commissione di massimo scoperto, delle commissioni che l'anno sostituita, della capitalizzazione degli interessi e/o di qualsiasi costo o spesa che dovesse risultare non dovuto;
accertare e dichiarare, inoltre, la nullità di ogni prassi anatocistica ex adverso invocata e comunque di ogni altra pattuizione non scritta di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
8. Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto e per le commissioni e/o remunerazioni che hanno sostituito la prima, calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti di conto corrente e di apertura di credito, in aggiunta agli interessi passivi, di conseguenza, accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
9. Rideterminare, previa effettuazione di CTU tecnico contabile, di cui si chiede sin da ora l' ammissione, l'esatto dare avere tra le parti in ordine ai rapporti bancari pagina 3 di 36 in oggetto, compresi i conti collegati e confluenti, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, commissioni che hanno sostituito la c.m.s. e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni, eliminando altresì le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese di conseguenza accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti
10. Accertare e dichiarare il saldo dare avere tra le parti a quella somma che all'esito della espletanda CTU tecnico contabile, risulterà indebitamente e/o illegittimamente addebitata e/o riscossa per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante;
11. Relativamente alla fideiussione rilasciata dalla sig. ra AN BA: a) Accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla deroga al diritto riconosciuto al fideiussore ex. art. 1957 c.c e pertanto dichiarare la convenuta decaduta dall'azione. b) Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione per contrarietà alle norme antitrust di cui alla L. 287/90.
12. Con vittoria di spese diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari In Via Istruttoria
Si insiste quindi per l'ammissione di CTU tecnico contabile con il quesito proposto nella memoria ex. art. 183 VI comma c.p.c nr. 2.”
Per quale mandataria di Controparte_4 [...]
: Parte_3
“Voglia l'II.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, rifiutato sin d'ora il contraddittorio su qualsiasi eventuale nuova domanda, eccezione e/o produzione riferibili alle controparti, in via preliminare, di merito ed istruttoria, accogliere le eccezioni, domande, richieste e conclusioni tutte rassegnate, anche in via incidentale, nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e, sempre in via istruttoria, si oppone, ove insistite, alle richieste avversarie per i motivi tutti già esposti, sempre con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, maggiorate con accessori di legge. Con ogni più ampia riserva di altro chiedere, dedurre ed eccepire, anche in via istruttoria, nelle forme e termini di legge”. pagina 4 di 36
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1334/2023 pubblicata il 26/10/2023 il Tribunale di Pisa ha così deciso:
“ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione;
REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. 801/20019 emesso dal Tribunale di Pisa il
20/05/2019;
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro e nei limiti della garanzia fideiussoria, al pagamento di 246.353,12 in favore dell'intervenuta;
CONDANNA gli opponenti a pagare 1/2 delle spese di lite della opposta e della intervenuta, liquidate rispettivamente in € 9.850,00 e in € 4.253,00 oltre spese generali, cpa ed iva e quindi, rispettivamente, la somma di € 4.925,00 (€
9.850,00:2) oltre spese generali, cpa ed iva ed € 2.126,5 (4.253,00: 2) oltre spese generali, cpa ed iva. COMPENSA le spese per il residuo”.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione al D.I. n. 801/2019 con il quale il predetto Tribunale aveva ingiunto a quale debitore principale, e Parte_1
NT UA, quale fideiussore, il pagamento di € 272.006,72 in favore di
Banca MPS, quale somma dei saldi debitori del c/c n. 16451.44 e del c/c n.
17503.52.
Il Tribunale è addivenuto a tale conclusione rideterminando il debito del correntista per il conto n. 16451.44, in - € 62.453,71 e confermando il saldo del conto corrente n. 17503.52, in - € 183.899,41, come quantificato dalla banca, per un totale di € 246.353,12 in luogo della maggior somma azionata di €
272.006,72.
A sostegno dell'opposizione, avevano allegato la mancanza di Parte_4 documentazione giustificatrice del saldo debitorio, evidenziando:
• con riguardo al c/c n. 16451.44 che sarebbe stato superato il tasso soglia di usura, con pagamento di importi non dovuti per € 29.510,25, che non sarebbe pagina 5 di 36 stata contrattualizzata la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e che non sarebbe stato pattuito un tasso ultralegale, con conseguente diritto alla restituzione di quanto pagato a tale titolo (€ 29.057,51);
• con riguardo al c/c n. 17503.52 che si sarebbe verificata un'usura in concreto, avuto riguardo al superamento della media dei tassi applicati dagli istituti di credito, con conseguente diritto di essi opponenti alla restituzione della somma di € 78.283,24; che non sarebbe stato pattuito il tasso effettivo creditore, con conseguente nullità della clausola anatocistica, anche per mancanza di reciprocità;
• con riguardo ad entrambi i c/c n. 16451.44 e n. 17503.52, la mancanza di una valida pattuizione con riguardo alle voci di spesa “accordato” nel contratto n.
16451.44 per complessivi € 6.003,76 e “commissioni” nel contratto n. 17503.52 per € 2.699,58; parimenti, non sarebbero state pattuite validamente le clausole relative alla commissione di istruttoria veloce, né relativamente al conto n.
16451.44 le ulteriori voci di spesa quali “istruttoria” (per € 225,00), “spese” (per
€ 1.222,90) e “canone” (per € 1.488,16) e relativamente al conto n. 17503.52 le voci “spese” (per € 602,50). Inoltre, la banca avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi, in violazione dell'art. 118 TUB, omettendo l'invio delle apposite comunicazioni;
• con specifico riguardo alla fideiussione rilasciata dalla NT, che quest'ultima avrebbe rivestito la qualità di consumatore, in quanto estranea all'impresa individuale , con conseguente abusività (in quanto svolte CP_1 in totale assenza di trattativa) delle clausole di escussione a prima richiesta e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.; che la fideiussione sarebbe nulla in quanto conforme allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005 e che sarebbe maturata la decadenza dalla banca ai sensi del citato art. 1957 c.c.
Dopo l'intervento di per il tramite di Parte_3
gli opponenti, in comparsa conclusionale, Controparte_4 pagina 6 di 36 avevano eccepito la totale carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità del credito della medesima.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, in proprio e quale Parte_1 titolare della RE VI BO AM (di seguito o CP_1
) e NT UA (di seguito anche (tutti Parte_5 Parte_6 anche APPELLANTI) hanno quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di
Appello quale mandataria di CP_2 Parte_2
(quest'ultima solo o anche e (di seguito solo
[...] Pt_2 CP_5 Controparte_3
) e per essa (quest'ultima solo ) CP_3 Controparte_4 CP_4
(tutte anche APPELLATE) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Sulla carenza di legittimazione attiva della società ; CP_3
2) Sulla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi;
3) Sull'applicazione della commissione di massimo scoperto e sulle commissioni che l'hanno sostituita;
4) Sul ricalcolo di entrambi i conti intrattenuti dall' obbligato principale, sulla nullità della deroga ex. art. 1957 e sulla conseguente decadenza nei confronti del fideiussore NT UA.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nella indicata qualità, non si è costituita CP_2 in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Per contro, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le CP_3 censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta la riforma per i seguenti motivi di appello incidentale:
pagina 7 di 36 A. vizio di omessa e/o erronea motivazione su punti decisivi della controversia, nonché omessa e/o erronea motivazione e valutazione di fatti e documenti di causa, con violazione degli artt. 2967 cod. civ e 118 TUB;
B. vizio di omessa e/o erronea motivazione su punti decisivi della controversia, nonché omessa e/o erronea motivazione e valutazione di fatti e documenti di causa, con violazione degli artt. 2967 cod. civ e 118 TUB.
Con ordinanza del 13.03.2025, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 30.10.2025 previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'APPELLO PRINCIPALE
L'appello principale è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame principale, si osserva quanto segue.
I. Col primo motivo di appello e NT criticano la sentenza di prime CP_1 cure, per avere ritenuto sussistente la legittimazione di , deducendo che CP_3 quest'ultima non sarebbe, invece, titolare di alcun credito, in quanto CP_5 avrebbe posto in essere molte altre cessioni dai perimetri vaghi e generici e, comunque, nei documenti allegati con l'atto di intervento, non vi sarebbe traccia alcuna della messa a sofferenza del credito oggetto del presente giudizio e di conseguenza, non vi sarebbe prova della inclusione del credito stesso all'interno del perimetro illustrato nella Gazzetta Ufficiale prodotta dalla stessa interveniente.
Sul punto, replica che sarebbe errata la qualificazione data dagli CP_4
pagina 8 di 36 APPELLANTI all'operazione realizzata tra e , posto che non sarebbe CP_5 CP_3 una cessione di crediti, ma una “scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica” che contempla, ma non si risolve in una mera cessione di crediti in blocco (comparsa di costituzione, pp. 3-4).
Nel merito, osserva che, nel puntualizzare quali siano le situazioni CP_4 giuridico soggettive “creditorie” trasferite da ad , al punto primo della CP_5 CP_3
G.U. 29 dicembre 2020 Parte II n. 151, si parla di “crediti classificati a sofferenza” ai sensi delle circolari di Banca d'Italia n. 139/1991 e n. 272/2008 (i “Crediti
NPL”)” e deduce che alla data del 25 novembre 2020, momento in cui si era perfezionata la “scissione patrimoniale”, il credito vantato da verso CP_5 CP_1
e NT era pacificamente un credito a sofferenza. L'APPELLATA contesta, inoltre, l'assunto degli APPELLANTI secondo cui non vi sarebbe traccia alcuna della messa a sofferenza del credito oggetto del presente giudizio, sottolineando, di contro, la non contestazione da parte degli stessi della esistenza e ricezione della raccomandata datata 25 gennaio 2019 (All. D comparsa di costituzione in appello ), dalla quale emergerebbe con palmare evidenza il “passaggio a CP_3 sofferenza” del credito oggetto del presente giudizio (comparsa di costituzione,
p.5).
Sul punto, la sentenza di primo grado ha ritenuto soddisfatto il requisito di cui all'art. 58 TUB, con riguardo alle modalità con le quali era stata pubblicizzata l'avvenuta cessione, per avere prodotto il relativo avviso in Gazzetta CP_3
Ufficiale e il presupposto atto di scissione. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che la prova della legittimazione attiva si sarebbe potuta ricavare dal contegno tenuto da che niente aveva eccepito, spiegando difese in tutto coerenti con CP_5
l'avvenuta cessione del credito, valorizzando il fatto che, non essendo stata CP_5 estromessa dal giudizio, la pronuncia avrebbe prodotto i suoi effetti anche nei suoi confronti (sentenza appellata, p. 7).
La censura è infondata. pagina 9 di 36 Gli originari opponenti odierni APPELLANTI avevano eccepito la totale carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità del credito della società terza intervenuta e, per essa, di . CP_3 CP_4
In primo luogo, rileva il Collegio che la Corte di legittimità aveva distinto le due fattispecie di legittimazione ad agire (diritto di azione) e titolarità del rapporto controverso, affermando che la carenza di legittimazione passiva potesse essere eccepita in ogni stato e grado, non essendo, quale mera difesa, soggetta a preclusione alcuna ed essendo, per questo, rilevabile anche d'ufficio.
In particolare, di recente, ha avuto modo di precisare che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 10435 del 22/04/2025).
Ebbene, dopo l'intervento nel giudizio di primo grado da parte di , per il CP_3 tramite di , gli opponenti, nella prima occasione utile, rappresentata dalla CP_4 prima memoria ex art. 183 c.p.c. non hanno contestato la titolarità del credito originariamente azionato da in capo alla terza intervenuta, avendo sollevato CP_5 entrambe le eccezioni in argomento solo nella comparsa conclusionale.
Lo stesso Tribunale ha esaminato correttamente la sola questione relativa alla carenza di legittimazione attiva di , avendo sul punto così argomentato: “A CP_3 fronte delle espresse contestazioni degli opponenti, la cessionaria intervenuta era onerata di provare la propria legittimazione attiva. ha adempiuto CP_3 all'onere della prova. In primis, è soddisfatto il requisito di cui all'art. 58 TUB, afferente alle modalità con le quali pubblicizzare l'avvenuta cessione. La terza intervenuta ha prodotto in atti il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale (avviso n.
151 del 29/12/2020), nonché il presupposto atto di scissione del 25/11/2020. In proposito, giova evidenziare che la prova della legittimazione attiva, oltre ad essere fornita dalla cessionaria in positivo, può essere desunta dalla condotta pagina 10 di 36 della cedente (Cass. SSUU n. 2951/2016). Nel caso in esame, la convenuta opposta nulla ha eccepito, spiegando difese in tutto coerenti con l'avvenuta cessione del credito di cui si discute (“nella contestata ipotesi in cui non dovesse esserle riconosciuto il ruolo di Cedente” memoria di replica . Ad CP_5 adiuvandum, la convenuta opposta non è stata estromessa dal giudizio, con la conseguenza che – anche prescindendo dalla legittimazione attiva in capo all'intervenuta – la presente pronuncia potrà riverberare i propri effetti nei confronti delle parti originarie del processo”.
Sul punto sempre la giurisprudenza di legittimità di è espressa nel senso che “la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto” (ex multis, Cass. n. 6132 del 2008, in massima).
In sostanza, al fine di riconoscere il soggetto come titolare del diritto è sufficiente la mera affermazione circa la titolarità del diritto stesso e tale prospettazione ricorre senz'altro nel caso di specie, in cui ha affermato la titolarità del CP_3 diritto di credito de quo.
Si legge, invero, nell'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. in primo grado (pp. 2-
3): “con effetti giuridici a far data dal 01.12.2020, la Parte_2
C.F. (la “ ” o si è scissa in
[...] P.IVA_4 CP_6 CP_5 CP_3
(anche la “Società Beneficiaria”), trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività (Compendio Scisso), come meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04.10.2020 e composto, in sintesi: • all'attivo da crediti deteriorati pagina 11 di 36 unitamente ai relativi accessori e rapporti giuridici, titoli obbligazionari e azionari, contratti derivati e attività fiscali differite e, • al passivo, da debito finanziario, contratti derivati e patrimonio netto;
il tutto come da atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del 25.11.2020 per atto notaio dott. Persona_1 di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di e Pt_2 Pt_2 di Napoli in data 26.11.2020 (la "Scissione"). […] - in conseguenza dell'operazione di scissione di cui al punto 1) che precede, è divenuta CP_3 esclusiva titolare dei crediti e dei rapporti inclusi nel Compendio Scisso, ivi incluso del credito già vantato da nei confronti dei sigg. e CP_5 Parte_1 [...]
. Per_2
In secondo luogo, al fine di vagliare la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla cessionaria, non può non darsi rilievo – come condivisibilmente ha fatto il Tribunale - alla condotta della cedente, come afferma la più recente giurisprudenza di legittimità (“Parimenti come potranno essere valorizzate dal giudice del merito ulteriori circostanze fattuali come – ad esempio –
l'atteggiamento processuale del creditore cedente, quando lo stesso, presente in giudizio, venga a confermare la circostanza della cessione oppure, a seguito dell'intervento del cessionario, di fatto cessi di coltivare la controversia, lasciandone la gestione a quest'ultimo”, Cass. n. 391 del 2025).
Infatti, nel caso di specie, mai si è opposta alla qualificazione di CP_5 CP_3 quale cessionaria del credito de quo [v. Comparsa conclusionale di replica in primo grado (p. 2): “sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestata
Autorità giudiziaria ritenesse di dover dar seguito all'eccezione di controparte, resterebbe ferma ed intangibile la legittimazione e la titolarità del credito di Banca
MPS S.p.A., proprio e nella contestata ipotesi in cui non dovesse esserle riconosciuto il ruolo di “Cedente”].
In terzo luogo, occorre rammentare che la Suprema Corte, in una recentissima pronuncia, ha evidenziato che occorre operare un distinguo tra l'ipotesi in cui siano mosse contestazioni da parte del debitore ceduto rispetto all'esistenza della pagina 12 di 36 cessione dall'ipotesi in cui il medesimo si limiti a contestare l'inclusione del credito vantato nei suoi confronti all'interno del perimetro della cessione, che pure riconosce. In particolare, ha affermato che “ove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. n. 28335 del 2025).
Ebbene, considerato che, in tal caso, non è in contestazione la scissione ma esclusivamente il trasferimento del credito vantato da verso e CP_5 CP_1
NT, si ritiene che la relativa prova sia ricavabile per relationem dall'avviso contenuto nella Gazzetta Ufficiale, nel quale si legge che sono stati assegnati alla beneficiaria, tra gli altri, i “crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL")”.
Ebbene, nella circolare 139/1991 si legge che “nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. […] Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza. L'informativa, resa per iscritto, è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell'intermediario di classificare “negativamente” la posizione debitoria”.
Nel caso di specie, il riferimento al passaggio a sofferenza del credito vantato da
MPS verso è contenuto nella raccomandata A/R del 25.01.2019 Parte_7 pagina 13 di 36 (doc. D) - la cui ricezione non è stata contestata dagli odierni APPELLANTI - in cui si legge: “Facciamo riferimento alla lettera del 20/11/2018 con cui abbiamo comunicato la revoca di tutti gli affidamenti già a Voi accordati e comunque il recesso dai rapporti con Voi intrattenuti dalla stessa, con il conseguente Pt_2 immediato trasferimento a “sofferenza” della posizione”.
Pertanto, è sillogistico ritenere che: i. se il credito verso e NT era CP_1 passato a sofferenza (antecedentemente alla scissione con contestuale cessione);
ii. e la cessione aveva ad oggetto i crediti a sofferenza;
iii. allora tale credito era certamente incluso nel perimetro della cessione.
Tale ragionamento è coerente con quanto statuito dalla Corte regolatrice che ha avuto modo di precisare in caso di cessione in blocco dei crediti, che “è sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 15884 del 2019).
, dunque, può ritenersi titolare del credito per cui è lite ed è quindi, CP_3 legittimata ad agire.
Ne consegue la conferma, sul punto, della pronuncia impugnata.
II. Con il secondo motivo di appello, gli odierni APPELLANTI criticano la sentenza di prime cure per avere ritenuto infondata la censura relativa all'illegittima pratica anatocistica e deducono, al riguardo, che la non Pt_2 avrebbe applicato alcuna reciprocità nella capitalizzazione dei tassi di interesse, come previsto dalla Delibera CICR 9.02.2000. A sostegno della doglianza, evidenziano che, a p. 36 della relazione, il CTU, in merito al conto n. 17503.52, avrebbe rilevato che la a partire dal 23.11.2012, aveva applicato un Pt_2 tasso di interesse a credito pari allo 0,00%, inferiore a quello pattuito (0,02%) e chiedono che venga espunto l'effetto anatocistico degli interessi passivi, spese e pagina 14 di 36 commissioni, con conseguente richiesta di integrazione o supplemento di CTU, in merito.
Replica AMCO che il CTU, avrebbe, contestualmente, dichiarato che “…visto
l'andamento del conto corrente, tale variazione ha avuto una influenza irrilevante…”, trattandosi di conto sempre a debito.
Sul punto, il giudice di prime cure ha affermato che, stando alle risultanze della
CTU, “l'istituto di credito ha fatto ricorso all'anatocismo in modo del tutto legittimo, essendo presente nel contratto la relativa clausola di capitalizzazione trimestrale – approvata espressamente – in condizioni di reciprocità. Tenuto conto che non vi sono stati addebiti successivi all'1/10/2016 (entrambi i rapporti sono cessati nell'agosto 2016), non è stato valutato l'adeguamento dei contratti nel rispetto dell'art. 120 TUB così come modificato con la L. 49/2016, in perfetta aderenza al quesito assegnato” (Sentenza appellata, p. 9).
La censura è infondata.
Preliminarmente il Collegio dà atto che la doglianza degli APPELLANTI circa la illegittimità della capitalizzazione trimestrale si concentra esclusivamente sul conto corrente n. 17503.52, non risultando contestate le conclusioni del CTU, recepite in sentenza, sulla legittimità dell'anatocismo con riferimento al conto corrente n. 16451.44 (CTU, p. 17: “1) Nella fattispecie analizzata, per quanto concerne i criteri utilizzati per la capitalizzazione degli interessi, si riscontra nel contratto di conto corrente la presenza della espressa accettazione della clausola di reciprocità dal 21/01/2008, data di sottoscrizione del contratto di conto corrente e apertura dello stesso, per cui sia gli interessi a credito che gli interessi
a debito sono stati calcolati e capitalizzati trimestralmente”).
Venendo, quindi, all'esame del conto corrente n. 17503.52, si rileva che il CTU ha effettivamente accertato la espressa accettazione della clausola di reciprocità, concludendo che “sia gli interessi a credito che gli interessi a debito sono stati calcolati e capitalizzati trimestralmente” e ha rilevato che il tasso creditore pagina 15 di 36 applicato è risultato inferiore a quello pattuito, avendo dato atto, tuttavia, della irrilevanza pratica di tale variazione, considerato l'andamento del conto corrente.
Ebbene, osserva il Collegio che – come si evince dalla espletata CTU - il conto corrente ha presentato un saldo pressoché sempre passivo, posto che solo l'ultimo trimestre del 2012 era terminato con un saldo attivo di € 20.226,52.
Pertanto, l'applicazione di un tasso a credito allo 0,00% a partire dal novembre
2012 invece che allo 0,02% non ha creato un risultato significativamente diverso,
e conseguentemente la doglianza avanzata dall'appellante non risulta sorretta da un concreto interesse sostanziale ad agire, come prescrive l'art. 100 c.p.c.
III. Col terzo motivo di appello, gli odierni APPELLANTI lamentano il mancato accertamento della nullità e dell'assenza di causa della CMS e delle commissioni che l'hanno sostituita, che sarebbero state illegittimamente applicate sia al conto n. 16451.44, che al conto n. 17503.52, rilevando che il Giudice di prime cure sarebbe caduto nell'errore in cui è incorso il CTU, rappresentato dal fatto che, in relazione al primo conto corrente, non vi sarebbe stato alcun adeguamento, con la conseguenza che le somme addebitate a titolo di commissioni originariamente non specificamente pattuite sarebbero totalmente nulle e prive di causa e tali sarebbero anche le commissioni addebitate sull'altro conto n. 17503.52.
In particolare, sarebbe nulla la CMS, sia per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, sia perché priva di causa, ove applicata intra fido, per il fatto che in tal caso non sarebbe configurabile uno scoperto ed ove applicata sull'utilizzato, per il fatto che in tal caso la stessa non sarebbe volta a remunerare la messa a disposizione di una certa somma.
Sul punto l'APPELLATA ribadisce quanto recepito in sentenza.
Il giudice di primo grado sul punto ha statuito che “anche con riguardo all'applicazione della CMS, il CTU non ha riscontrato anomalie nella condotta della creditrice opposta, specificando che, per il conto corrente n. 16451 tali voci di
pagina 16 di 36 spesa erano state pattuite per iscritto (0,375%) e applicate conformemente a dette pattuizioni, finanche con l'adeguamento necessitato dal disposto dell'art.
117 bis TUB e del decreto CICR n. 664/2012, mentre per il conto n. 17503 non è stata prevista né applicata alcuna Commissione a tale titolo”.
La censura è fondata solo per quanto attiene al primo profilo di nullità della clausola relativa alla CMS, per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, erroneamente non ravvisata dal giudice di prime cure, con riguardo al conto corrente n. 16451.44, posto che, in relazione al conto corrente n. 17503.52, la
CMS non è stata prevista, né è stata applicata per l'intero periodo contrattuale.
Osserva al riguardo il Collegio, in merito alla CMS, che al CTU era stato chiesto di
“1. Accert[are] se la commissione di massimo scoperto – addebitata, per i contratti in corso, sino al 28 giugno 2009 (data di decorrenza degli effetti della
Legge 28 gennaio 2009, n. 2) – sia stata prevista per iscritto e, in caso affermativo, quali criteri di calcolo siano stati concordati: commissione sull'accordato, commissione sull'accordato al netto dell'utilizzato, commissione sull'ammontare massimo dell'utilizzato nel periodo, commissione sulla media dell'utilizzato nel trimestre, commissione sullo sconfinamento;
2. Nel caso in cui la stessa non sia stata prevista per iscritto ovvero nel caso in cui non risulti la specificazione dei relativi criteri di calcolo proced[ere], quindi, all'eliminazione degli effetti dell'addebito della commissione di massimo scoperto;
3. Nel caso in cui vi sia una valida pattuizione scritta e una specificazione dei criteri di calcolo di[re] se la c.m.s. sia stata addebitata in conformità a quanto previsto dal contratto e ne calcoli il relativo ammontare;
in caso di risposta negativa, ricalcol[are] l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti, in conformità al contratto e successive modifiche;
4. In ogni caso, di[re] se la c.m.s. sia stata addebitata, a partire dallo scadere del termine di adeguamento previsto dall'art. 2 bis D.L. 29.11.2008 n. 185 co. 3 conv. in L. 28.01.2009 n. 2 a sua volta modificata con D.L. 01.07.2009 n. 78 conv. in L. 108/09, nel rispetto delle pagina 17 di 36 prescrizioni previste;
in caso di risposta negativa, ricalcol[are] l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti, senza tenerne conto.
5. In ogni caso di[re] se, nel periodo successivo alla data del 1 luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n.
644), la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR;
in caso di risposta negativa, ricalcol[are] l'esatto rapporto di dare/avere tra i contraenti, senza tenerne conto” con effettuazione dei medesimi conteggi per la
Commissione Disponibilità Fondi (CDF).
Ebbene, a fronte dei puntuali interrogativi formulati dal Giudice Istruttore, il CTU ha affermato che: a) con riferimento al c/c n. 17503.52 la CMS non è stata prevista e non è stata applicata per l'intero periodo contrattuale;
b) con riferimento al c/c n. 16451.44 la commissione in parola è stata prevista per iscritto nella misura pari allo 0,375%, calcolata sull'ammontare massimo dell'utilizzato nel periodo ed addebitata in conformità a quanto previsto nel contratto e nel rispetto delle prescrizioni previste.
In realtà, le conclusioni a cui è addivenuto il CTU per quanto concerne la CMS prevista nel contratto di c/c n. 16451.44, ratificate dal giudice di prime cure, non sono corrette.
Ritiene, infatti, la Corte di dover propendere per l'invalidità della pattuizione della
CMS di cui trattasi, ove si consideri che è ormai pacifico l'approdo raggiunto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (Cass. n.19825 del 2022).
Ebbene, nel contratto di c/c n. 16451.44 la commissione di massimo scoperto risulta pattuita nella misura percentuale di 0,75% con una aliquota aggiuntiva pagina 18 di 36 dell'1,2500% in caso di sconfinamento, senza indicazione, tuttavia della relativa base di calcolo.
Per le medesime ragioni, non muta il quadro di illegittimità della CMS neanche il contratto di apertura di apertura di credito regolata nel medesimo c/c n.
16451.44, in data 07.02.2008, in cui la CMS è stata rideterminata nella misura percentuale dello 0,375% nonché dello 0,75% in caso di eventuali sconfinamenti:
Manca, infatti, in entrambi i casi, l'indicazione della base di calcolo.
Pertanto, non è dato sapere, per quanto riguarda il c/c n. 16451.44 e la relativa apertura di credito in esso regolata, quale fosse la specifica base di calcolo sulla quale si sarebbe dovuta applicare la misura percentuale della CMS, la quale, sull'accordo delle parti, ferma la sua natura di remunerazione della somma messa a disposizione dalla banca, avrebbe potuto essere applicata sulla punta massima dell'utilizzato ovvero sul valore registrato alla fine del trimestre considerato, mentre nella fattispecie, non è stato neppure indicato il momento in cui tale onere avrebbe dovuto essere applicato.
La Corte regolatrice con pronuncia n. 5359 del 2024 ha confermato il proprio orientamento espresso nel 2022 avendo ribadito che “è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”.
La sentenza di primo grado merita, dunque, sul punto, di essere riformata,
pagina 19 di 36 dovendo essere estrapolata dallo sviluppo del rapporto di c/c n. 16451.44, la CMS illegittimamente applicata sino al 2009, ove si consideri che, successivamente a tale epoca, come affermato dal CTU in sede di chiarimenti, “nei termini di adeguamento previsti dalla L. 2/2009 dunque la banca ha cessato l'applicazione e
l'addebito della CMS”.
Nessuna argomentazione è stata invece svolta dagli APPELLANTI con riguardo alla nullità delle commissioni che hanno sostituito la CMS, di talché, sul punto, il motivo è inammissibile.
IV. Col quarto motivo di appello gli APPELLANTI criticano la sentenza impugnata essenzialmente laddove il primo giudice ha così argomentato: “È dirimente, dunque, esaminare l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cc avanzata dagli opponenti. Preliminarmente va evidenziato che, per escludere la decadenza dell'istituto di credito, è sufficiente che lo stesso abbia richiesto per iscritto il pagamento, non essendo necessaria la proposizione di apposita domanda giudiziale in tal senso (da ultimo cfr Corte d'Appello di Milano, sent. 220/2023).
Ebbene, nel caso di specie, stando alla produzione documentale in atti (fascicolo monitorio) la ha comunicato la revoca di tutti gli affidamenti, il recesso dai Pt_2 rapporti intrattenuti con il in data 20/11/2018 e il conseguente passaggio a CP_1 sofferenza della posizione del cliente, inviando una lettera raccomandata, il successivo 25/01/2019, per chiedere il pagamento di tutte le somme dovute dal correntista;
l'azione in giudizio è stata proposta nel successivo mese di maggio
2019. Della raccomandata menzionata, in pari data, è stata notiziata anche la garante. Alcuna allegazione specifica è stata ulteriormente spiegata dagli attori sul punto. L'eccezione, sulla base di tali risultanze, è infondata”.
Dopo aver richiamato l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dalla
NT, per conformità allo schema ABI, sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 - nullità accertata dallo stesso Tribunale - gli
APPELLANTI deducono che, essendo indubbia la qualifica di consumatore della pagina 20 di 36 NT, la deroga all' art. 1957 c.c. sarebbe senz'altro nulla e priva di efficacia e che la raccomandata del 25.01.2019 - inviata da sia alla , CP_5 Parte_6 che alla - non avrebbe impedito il maturare della Parte_5 decadenza, in quanto a loro dire, l'istanza ex art. 1957 c.c. avrebbe dovuto essere necessariamente “giudiziale”. In particolare, secondo gli APPELLANTI, essendo l'obbligazione scaduta in data 20.11.2018 la creditrice avrebbe dovuto agire giudizialmente entro i sei mesi previsti dall'art. 1957 c.c., a nulla valendo la raccomandata del 25.01.2019.
In replica, l'APPELLATA sostiene anzitutto che gli APPELLANTI non abbiano contestato né l'esistenza, né la ricezione della raccomandata del 25.01.2019 e, in secondo luogo, contesta, da un lato, la qualifica della NT quale consumatrice (giacché, in quanto coniuge convivente con , imprenditore CP_1 garantito, non potrebbe la sua posizione ricadere nell'ambito della normativa consumieristica) e dall'altro, la qualificazione della garanzia prestata dalla medesima NT, che dovrebbe considerarsi non già come accessoria, ma come contratto autonomo di garanzia, il che comporterebbe l'inapplicabilità del regime di opponibilità delle eccezioni, compresa quella stabilita, in materia di fideiussione, dall'art. 1957 c.c.
Inoltre, contesta quanto dedotto dagli APPELLANTI in merito alla nullità CP_4 della fideiussione, per violazione della c.d. normativa antitrust, assumendo l'inesistenza di qualsivoglia ipotesi di invalidità della fideiussione e/o di una sua pretesa estinzione ex 1957 c.c. essendo indispensabile, ai fini della declaratoria di nullità parziale, che, colui che la invochi, dimostri in concreto che: “…a) per un verso rappresentino l'applicazione dell'intesa volta alla limitazione della concorrenza;
b) per altro verso risultino uniformemente applicate da tutti gli istituti bancari, con la conseguenza dell'impossibilità, per il cliente, di rinvenire, sul mercato, condizioni migliori…” (comparsa di costituzione in appello, pp. 10-
11). L'APPELLATA nega, comunque, la partecipazione della alle intese Pt_2
pagina 21 di 36 restrittive della libera concorrenza di mercato, deducendo in ogni caso, che l'attività recuperatoria intrapresa da nei confronti di e NT era CP_5 CP_1 stata adottata nel pieno rispetto del termine ex art. 1957 c.c., da computarsi a decorrere dal momento della chiusura dei rapporti e passaggio “a contenzioso” della posizione (comparsa di costituzione in appello, pp. 13-14).
Sul punto Il Tribunale ha accertato che la nullità della clausola in deroga al 1957
c.c. fosse, in ogni caso, parziale, ma ha respinto l'eccezione di decadenza sulla base del fatto che fosse sufficiente una richiesta per iscritto del pagamento, non essendo necessaria la proposizione di apposita domanda giudiziale in tal senso, avendo nello specifico così argomentato: “la ha comunicato la revoca di Pt_2 tutti gli affidamenti, il recesso dai rapporti intrattenuti con il in data CP_1
20/11/2018 e il conseguente passaggio a sofferenza della posizione del cliente, inviando una lettera raccomandata, il successivo 25/01/2019, per chiedere il pagamento di tutte le somme dovute dal correntista;
l'azione in giudizio è stata proposta nel successivo mese di maggio 2019. Della raccomandata menzionata, in pari data, è stata notiziata anche la garante. Alcuna allegazione specifica è stata ulteriormente spiegata dagli attori sul punto. L'eccezione, sulla base di tali risultanze, è infondata”.
La censura in commento non coglie nel segno.
Occorre preliminarmente osservare che, in difetto di appello incidentale in ordine alla ritenuta nullità, per violazione della normativa antitrust, della fideiussione prestata dalla NT, sul punto si è formato il giudicato interno.
Gli unici motivi di appello incidentale afferiscono, infatti, alla prescrizione ed all'esercizio dello jus variandi.
Tornando allo specifico motivo di appello principale in commento, rileva, in primo luogo, il Collegio che gli originari opponenti, odierni APPELLANTI, avevano tempestivamente eccepito la decadenza della per la sua mancata Pt_2
pagina 22 di 36 attivazione nei confronti del debitore principale ex art. 1957 c.c. (v. atto di opposizione a D.I., p. 14).
Occorre, pertanto, verificare se l'iniziativa assunta da nei confronti della CP_5
DEBITRICE PRINCIPALE sia avvenuta nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. e se sia, quindi, idonea ad impedire la decadenza prescritta da tale norma. Prima di svolgere tale verifica, giova, però, rilevare che la fideiussione de qua, rilasciata dalla NT in data 15.05.2014, è da qualificarsi come garanzia a prima richiesta, anche se non autonoma, in quanto all'art. 7 presenta una clausola solve et repete (“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”), il che implica che la richiesta di pagamento sarebbe, comunque, potuta avvenire anche mediante un atto stragiudiziale.
Infatti, in presenza di siffatta clausola, una semplice diffida stragiudiziale di pagamento, inviata entro sei mesi, deve ritenersi sufficiente a interrompere il termine di decadenza, anche in assenza di un procedimento giudiziario (In tal senso Cass. n. 22346 del 2017), atteso che la previsione di pagare alla Banca “a semplice richiesta scritta” e anche in caso di opposizione del debitore deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c.
La Suprema Corte, nella parte motiva della citata pronuncia, in tema di atti di garanzia contenenti la clausola di pagamento a prima richiesta (siano esse fideiussioni o contratti autonomi di garanzia), ha evidenziato che “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione dell'art. 1957 c.c., comma 1 il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una pagina 23 di 36 mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma” (in tal senso, ancor prima, Cass. n. 13078 del 2008; e in seguito Cass. n. 31509 del
2021, e App. Firenze 1163/2024).
La ratio è evidente: l'inserimento di una clausola a prima richiesta mira a garantire un celere soddisfacimento del creditore;
tale esigenza di celerità e speditezza verrebbe contraddetta dalla necessità di avviare un'azione necessariamente giudiziale per non incorrere nel termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. Su tali premesse, la Corte regolatrice ha concluso che “soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957
c.c. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale” (Cass. n. 22436 del 2017).
Ad adiuvandum, si segnala una recentissima pronuncia della Suprema Corte che ha dato seguito al già consolidato orientamento sopra espresso, proprio in un caso di nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per conformità allo schema ABI, evidenziando che “nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia
(perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma,
l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008), poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non
pagina 24 di 36 sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni” (Cass. n. 5179 del
2025).
In tale pronuncia, dunque, la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare - seppure in tema di contratto autonomo di garanzia e cioè di garanzia a prima richiesta e senza eccezioni - che “la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c. […] non determina l'elisione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante”.
Pertanto, il Collegio ritiene che con la raccomandata del 25.01.2019, inviata dalla contestualmente alla DEBITRICE PRINCIPALE e alla FIDEIUBENTE, Pt_2 CP_5 abbia impedito il maturare del termine di decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Il dies a quo di tale termine deve, infatti, individuarsi al momento della chiusura dei conti correnti, avvenuta rispettivamente – come affermato dal CTU – per il c/c n. 16451.44, in data 25.08.2016 e per il c/c n. 17503.52, in data 19.08.2016.
Gli stessi APPELLANTI hanno dedotto che l'obbligazione era scaduta in data
20.11.2018 e che la creditrice avrebbe dovuto agire giudizialmente entro i sei mesi a nulla valendo la raccomandata del 25/01/2019, sul punto ritenendo che fosse necessario un atto giudiziario, senza aver contestato dunque il fatto che tale missiva fosse stata inviata nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c.
Non scalfisce il presente convincimento il fatto che la nullità è stata ricondotta, dagli APPELLANTI, anche alla violazione del Codice del Consumo, posto che ferma pagina 25 di 36 restando la statuizione di nullità, tale profilo non stride con le considerazioni sopra svolte.
La clausola in scrutinio non può compresa tra quelle di cui all'art. 33, comma 2 lett. t) (secondo cui si presume vessatoria la clausola che sancisce a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi) non implicando alcuna deroga al potere di sollevare eccezioni, con la conseguenza che essa non può ritenersi affetta da nullità ai sensi dell'art. 36 dello stesso Codice del Consumo.
In altri termini, la clausola di cui si discute non rende la garanzia autonoma, ma solo a prima richiesta, essendo una clausola c.d. solve et repete.
La sentenza impugnata merita, quindi, sul punto piena conferma.
V. A fronte dell'accoglimento parziale della terza critica principale alla sentenza impugnata e della conseguenziale necessità di parziale riforma di quest'ultima, deve accertarsi la nullità della clausola relativa alla CMS del contratto di c/c n.
16451.44 e del contratto in data 07.02.2008 di apertura di credito ivi regolata, per indeterminatezza.
A ciò consegue la necessità di rimettere la causa sul ruolo al fine di rideterminare il saldo del c/c n. 16451.44 previa espunzione della CMS illegittimamente applicata.
L'APPELLO INCIDENTALE
Passando alla disamina dell'avanzato gravame incidentale si osserva quanto segue.
A) Col primo motivo di gravame (vizio di omessa e/o erronea motivazione su punti decisivi della controversia, nonché omessa e/o erronea motivazione e valutazione di fatti e documenti di causa, con violazione degli artt. 2967 cod. civ e pagina 26 di 36 118 TUB), censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha CP_4 rigettato l'eccezione di prescrizione da essa sollevata e, quindi, ne chiede la riforma, laddove si afferma che “…deve escludersi (la prescrizione) anche con riferimento ai versamenti in conto corrente n. 16451 effettuati sino al luglio 2009, in quanto il CTU ne ha escluso la natura solutoria…” e, conseguentemente, ripropone l'eccezione di prescrizione, chiedendo, previo calcolo del totale dei
“pagamenti solutori” intervenuti sino al luglio 2009, di escludere la ripetibilità a qualsiasi titolo delle somme corrispondenti.
Il riferimento dell'APPELLANTE INCIDENTALE è al periodo anteriore al decennio decorrente dal 09.07.2009, data di notifica dell'atto di citazione in primo grado con esclusivo riguardo al conto corrente n. 16451.44 di talché deve ritenersi coperta dal giudicato la sentenza impugnata laddove ha ritenuto non maturata la prescrizione con riguardo ai versamenti del conto corrente n. 17503 poiché detto rapporto, “ha avuto inizio a dicembre 2011 e l'instaurazione della presente controversia risale al luglio 2019”.
Ciò posto, osserva preliminarmente il Collegio che la Suprema Corte di
Cassazione ha in più occasioni ribadito che il dies a quo del termine di prescrizione, in tema di azione di ripetizione dei versamenti in conto corrente decorre dalla data di chiusura del conto, nella sola ipotesi in cui, nel contesto di un'apertura di credito sul conto, il cliente abbia effettuato i versamenti nei limiti del fido accordato, posto che in tal caso, le rimesse hanno natura ripristinatoria, poiché valgono a ripristinare, appunto, la provvista accordata al correntista.
Nel caso, invece, in cui le rimesse siano state effettuate in un momento in cui il saldo passivo eccedeva l'affidamento, le stesse hanno natura di pagamento e sono pertanto solutorie, con la conseguenza che il dies a quo decorre dalla data dei singoli versamenti (v. Cass. 30670/2023: “Ed è evidente che l'onere probatorio gravante sul correntista, in quanto volto a distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie, comprende anche la indicazione del limite pagina 27 di 36 dell'affidamento concesso dalla banca, essendo tale limite indispensabile ai fini della distinzione in concreto, atteso che hanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo non superava il limite del fido e carattere solutorio le altre”).
La stessa Corte regolatrice ha ulteriormente precisato che “se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano tecnicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere” (Cass.
20455 del 2023).
Nella fattispecie, il CTU, sulla base dell'esame degli estratti conto, ha affermato che, nel c/c 16451.44, nel periodo intercorrente tra il 21.01.2008 (data di apertura del conto corrente) ed il 09.07.2009 (data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado), non vi fossero stati pagamenti solutori ed il Giudice di prime cure, sulla base di tali risultanze peritali, ha respinto l'eccezione di prescrizione decennale.
Ebbene, dal momento che l'Ausiliario dovrà effettuare un supplemento di CTU, essendo tenuto, ai fini della rideterminazione del saldo del conto corrente n.
16451.44, ad estrapolare le CMS quivi illegittimamente applicate, ritiene il
Collegio di dover esaminare più compiutamente la questione della prescrizione in sede di definitiva statuizione nel merito.
pagina 28 di 36 B) Col secondo motivo di appello incidentale, critica le argomentazioni CP_3 poste alla base della sentenza di primo grado in merito all'applicazione di interessi e tassi usurari riferiti al conto corrente n. 16451.44, denunciando vizio di omessa e/o erronea motivazione su punti decisivi della controversia, nonché omessa e/o erronea motivazione e valutazione di fatti e documenti di causa, con violazione degli artt. 2697 e 2945 e segg. c.p.c.
In particolare, secondo l'APPELLANTE INCIDENTALE, la sentenza in commento avrebbe errato nel ritenere che avesse esercitato illegittimamente il c.d. jus CP_5 variandi ex art. 118 TUB, per l'omessa comunicazione al correntista delle variazioni dei tassi di interesse, posto che avendo comunicato gli estratti conto non vi potrebbe essere alcun dubbio in ordine a spedizione e ricezione degli stessi e quindi delle condizioni di tenuta del rapporto ex art. 118 TUB.
Tale errore valutativo avrebbe, dunque, indotto il primo Giudice ad espungere del conto anche gli interessi ritenuti usurari, nei trimestri in cui si era verificato il superamento, per una differenza di € 22.195,03 ed al riguardo contesta la CP_3 formula matematica utilizzata dal CTU per procedere alla verifica del superamento del tasso soglia, sulla base delle osservazioni che già il CTP della aveva Pt_2 mosso, asserendo che per procedere alla verifica dell'usura, l'unica formula matematica del TEG applicabile avrebbe dovuto essere quella predisposta dalla
Banca d'Italia dall'anno 2010, a seguito della modifica legislativa Legge 2/2009:
TEG = [(INTERESSI x 36500) / NUMERI DEBITORI] + [(ONERI SU BASE ANNUA x
100) / ACCORDATO].
A detta dell'APPELLANTE INCIDENTALE, dunque, gli errori commessi dalla CTU appaiono principalmente individuabili nei dati considerati al denominatore del secondo quoziente della richiamata formula di calcolo (la voce “accordato”), ragion per cui avrebbe correttamente operato in difetto di superamento CP_5 delle soglie per entrambi i rapporti oggetto di causa. Sottolinea, infine, come l'orientamento giurisprudenziale prevalente, in caso di superamento delle soglie in pagina 29 di 36 corso di rapporto, imporrebbe la sanzione dell'inefficacia degli interessi ultra- soglia (Corte di Cassazione n. 603 dell'11.1.2013) e non di tutti gli interessi addebitati”.
Di conseguenza, l'APPELLANTE INCIDENTALE ha chiesto di escludere qualsivoglia violazione del c.d. tasso soglia in riferimento ad entrambi i rapporti di conto corrente ordinario e, quanto al conto corrente n. 16451.44, di accedere quanto meno alla “prima ipotesi” delineata dalla CTU, con quantificazione di una differenza pari ad € 12.363,31, in luogo dell'indebita differenza computata dal
Giudice di prime cure per € 22.195,03, che ha preferito la “terza ipotesi” ventilata dal perito d'Ufficio in relazione al predetto conto.
Sul punto il CTU ha precisato che:
a) con riguardo al conto corrente n. 16451.44, al momento della pattuizione degli interessi, il tasso di soglia in oggetto non era stato superato;
al momento di esercizio dello jus variandi, con modifica dei tassi di interesse in senso peggiorativo rispetto alle originarie pattuizioni, il tasso di soglia era stato superato per alcuni trimestri;
infine, al momento della stipulazione di contratti accessori al conto corrente, il tasso di soglia in oggetto non era stato superato;
b) con riguardo al conto corrente n. 17503.52, al momento della pattuizione degli interessi, il tasso di soglia in oggetto non era stato superato;
al momento di esercizio dello jus variandi, con modifica dei tassi di interesse in senso peggiorativo rispetto alle originarie pattuizioni, il tasso di soglia era stato superato per alcuni trimestri;
infine non erano stati stipulati contratti accessori.
Il Tribunale, sul punto, ha così argomentato: “E' invece fondato il motivo di opposizione, relativo all'applicazione di interessi e tassi usurari. In proposito, con riguardo al conto n. 16451, il CTU ha riscontrato che gli interessi pattuiti in origine non superavano il tasso soglia;
tuttavia, in seguito all'esercizio dello ius variandi unilaterale, esercitato da parte dell'istituto di credito ex art. 118 TUB, il
pagina 30 di 36 tasso soglia è stato superato per taluni trimestri, specificamente individuati (il quarto trimestre del 2010 e tutti i trimestri a partire dal primo del 2013 fino al terzo del 2016). Tuttavia, le modifiche unilaterali del tasso di interesse, operate dalla banca in aumento sul tasso originariamente pattuito – modifiche che in alcuni trimestri hanno comportato il superamento della soglia usuraria - non risultano comunicate al correntista: in atti, infatti, non è stata prodotta la relativa comunicazione, con la conseguenza che non sono soddisfatte le condizioni richieste dall'art. 118 TUB. La conseguenza, dettata dall'art. 118 comma 4 TUB, per il caso in cui non siano state rispettate le condizioni fissate dalla norma stessa per le modifiche unilaterali, è l'inefficacia della variazione, se sfavorevole al cliente (art. 118 TUB: “1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. …omissis… 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. …omissis …3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente”). Dunque, la conseguenza, per il caso di mancanza di prova della comunicazione al correntista della variazione sfavorevole, è l'inefficacia della modifica unilaterale, con conseguente applicazione del tasso di interesse pattuito o della variazione precedentemente comunicata. Il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB trova, pagina 31 di 36 invece, applicazione, solo ove sia indeterminato il tasso di interesse (tasso di interessi non indicato o determinato mediante rinvio agli usi o tassi più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati). Posto, quindi, che nel caso di specie non deve farsi luogo all'applicazione del tasso bot sostitutivo, non trattandosi di un'ipotesi di tasso di interesse indeterminato, l'esercizio dello ius variandi rileva, nel caso in esame, sia sotto il profilo dell'applicazione di un tasso usurario in alcuni trimestri, sia sotto quello dell'esercizio illegittimo di tale facoltà per il mancato rispetto delle modalità e condizioni dettate dalla legge”.
La censura è in parte fondata.
Dal momento che gli originari opponenti avevano eccepito l'inefficacia delle modifiche contrattuali operate dalla BANCA, ai sensi dell'art. 118 TUB, in difetto di prova della comunicazione delle medesime alla DEBITRICE PRINCIPALE, e tale prova non è stata effettivamente fornita, deve ritenersi illegittima la sola applicazione degli interessi passivi in misura eccedente quella previamente concordata tra le parti.
La comunicazione della banca ex art. 118 TUB deve essere, infatti, chiara e motivata, indicando:
• quali condizioni cambiano (es. tassi, commissioni, spese).
• il giustificato motivo.
• il diritto del cliente di recedere senza penalità entro la data di applicazione delle modifiche.
Al riguardo il CTU, con riguardo al primo conto corrente sopra indicato sub a), ha precisato che, “agli atti non risultano comunicazioni sottoscritte per accettazione dal correntista relative a variazione del tasso d'interesse applicato da parte della
Banca. Non risultano neanche comunicazioni attestanti la revoca della linea di credito concessa in data 07/02/2008 e la conseguente decadenza delle condizioni contrattuali ivi previste in merito ai tassi d'interesse a debito”, di talché non può
pagina 32 di 36 ritenersi sufficiente il mero invio degli estratti conto contenenti l'applicazione delle nuove condizioni che non siano state previamente comunicate al cliente.
Nondimeno, in difetto di prova di una regolamentazione contrattuale efficace, è al riguardo irrilevante l'accertamento della usurarietà dei tassi applicati, posto che l'usura ex art. 1815 comma 2 c.c. è solo originaria.
Anche se gli opponenti nell'eccepire l'esistenza di usura oggettiva e soggettiva avevano fatto riferimento all'usura nel corso dei rapporti di conto corrente per cui
è lite, il riferimento era, comunque, riferito alla violazione della L. n. 108/1996 e quindi all'usura originaria, che dà luogo alla nullità della clausola avente ad oggetto interessi usurari, non avendo fatto alcun cenno alla condotta della Pt_2 lesiva del principio di buona fede, onde ottenere il risarcimento del danno.
Pertanto, pur dovendo l'esercizio dello jus variandi ritenersi al riguardo inefficace, in difetto di prova della comunicazione delle variazioni del tasso degli interessi passivi, non è possibile effettuare la verifica dell'usura originaria.
Tale considerazione assorbe il rilievo circa l'avvenuta applicazione di una formula del TEG difforme da quella indicata nelle circolari della Banca d'Italia, anche perché il CTU in sede di chiarimenti ha chiarito di aver applicato per calcolare il
TEG degli interessi a debito la formula della "BANCA ITALIA PRO TEMPORE
VIGENTE", utilizzando i dati desumibili dalla documentazione agli atti precisando che “un'ipotesi di calcolo con interessi entro soglia non è formulabile in quanto dalla documentazione agli atti non è possibile rilevare nel corso dei rapporti di conto corrente l'esatto ammontare della somma accordata, elemento fondamentale nel calcolo del TEG”.
Ne deriva che gli interessi passivi applicati in misura superiore quella oggetto di pattuizione originaria avrebbero dovuto ritenersi indebiti per l'eccedenza, a prescindere dalla loro usurarietà in quanto sopravvenuta, la quale non dà luogo, infatti, a nullità, ma semmai - laddove sia allegata la violazione di nome di pagina 33 di 36 comportamento quale è quella dell'art. 1175 c.c. - al risarcimento del danno, mentre, invece, nella fattispecie, la domanda formulata dagli originari opponente era meramente restitutoria [“In questo caso il consulente tecnico di parte evidenzia un diritto alla restituzione (visto il superamento Parte_8 costante del 40% dei tassi medi praticati dagli altri istituti di credito) pari ad Euro
78.283,24 (di cui Euro 4.183,26 per usura oggettiva)]”.
Stando così le cose, con riguardo al conto corrente n. 16451.44, deve trovare applicazione la “prima ipotesi” delineata dal CTU, applicando i termini contrattuali relativi agli interessi passivi pattuiti in data 07/02/2008, con differenza pari a €
12.363,31, in luogo dell'errata differenza computata dal Giudice di prime cure per
€ 22.195,03, nel preferire la “terza ipotesi” ventilata dal perito d'Ufficio in relazione al suddetto conto.
Per quanto concerne, invece il conto corrente n. 17503.52, non vi è specifica censura se non quella volta a sentir “escludere qualsivoglia violazione del c.d. tasso soglia in riferimento ad entrambi i rapporti di conto corrente” ma sul punto l'usura rilevata dal CTU che ha quantificato, per l'intero periodo analizzato, coincidente con il periodo della durata del rapporto contrattuale, il totale degli interessi passivi addebitati in misura pari ad € 78.024,60 è stata ritenuta insussistente dal primo giudice, che sul punto ha così argomentato: “Il CTU ha calcolato che, a fronte di un addebito pari ad € 78.024,60 per interessi ed €
4.640,08 per spese, erano affetti da usura oggettiva rispettivamente € 10.454,80 per gli interessi ed € 455,01 per le spese, per complessivi € 10.909,81. Tuttavia, tale somma non va detratta dall'importo ingiunto”.
Non si pone per tale contratto neppure il problema della violazione dell'art. 118
TUB, non avendo la nel corso del rapporto applicato tassi diversi da quelli Pt_2 originariamente pattuiti.
In conclusione, va accertato che sul conto corrente n. 16451.44 sono stati applicati in violazione dell'art. 118 TUB ed in eccedenza rispetto ai tassi pattuiti in pagina 34 di 36 data 07/02/2008, interessi passivi per € 12.363,31, importo che va quindi defalcato ai fini della rideterminazione del saldo di tale conto corrente.
La causa va quindi, a tal fine, rimessa sul ruolo per espletamento di nuova CTU contabile.
LE SPESE PROCESSUALI
La regolamentazione delle spese di lite sarà effettuata in sede di definitiva statuizione nel merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in proprio e quale titolare dell'RE VI Parte_1
BO AM e NT UA nei confronti di quale mandataria di CP_2
e e per essa Pt_2 Parte_2 Controparte_3 [...]
avverso la sentenza n. 1334/2023 emessa dal Tribunale Controparte_4 di Pisa e pubblicata il 26/10/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE in parte l'appello principale e per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza dichiara la nullità, per indeterminatezza, della clausola del contratto di c/c n. 16451.44 e del contratto in data 07.02.2008 di apertura di credito ivi regolata, relativa alla CMS;
2. ACCOGLIE il secondo motivo di appello incidentale e per l'effetto - in applicazione della “prima ipotesi” delineata dal CTU, escludendo, quindi, la sussistenza di interessi usurari - accerta che sul conto corrente n. 16451.44 sono stati applicati in violazione dell'art. 118 TUB ed in eccedenza rispetto ai tassi pattuiti in data 07/02/2008, interessi passivi per € 12.363,31;
3. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
pagina 35 di 36 4. RISERVA la pronuncia sulle spese in sede di definitiva statuizione nel merito.
Firenze, camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Antonia Grimolizzi
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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