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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/06/2024, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA Sezione Ordinaria R.g. n. 1113 / 2020
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Cecilia Marino Presidente
Dr. Alessandro Di Giacomo Giudice
Dr. Claudio Cozzella Giudice relatore letti gli atti del procedimento sopraindicato;
riunito nella camera di consiglio telematica del 24.6.2024; ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 1113 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 posta in decisione all'udienza del 20.3.2024, e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CENSORI GIANNI Parte_1 C.F._1
EMILIO
-parte ricorrente -
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DECANDIA Controparte_1 C.F._2
SERENA
1 -parte resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 8.11.2023 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
contrato con il coniuge, , in data 30.6.1991 in Olbia e dal quale è Controparte_1 nato, in data 13.6.1999, il figlio , ad oggi maggiorenne, chiedendo l'assegnazione della Per_1
casa coniugale in proprio favore.
si è costituita nel procedimento sin dalla fase presidenziale, Controparte_1
chiedendo la conferma in toto delle condizioni di cui al decreto di omologazione n. 156/2016, come corretto in data 20.1.2017 (assegnazione della casa coniugale in Olbia via Germania n. 10 alla che la abiterà insieme al figlio;
contributo al mantenimento a carico di CP_1 Pt_1 di € 500,00 per il figlio e di € 500 per la coniuge).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito del deposito delle relative memorie, con ordinanza del 27.12.2021 il Giudice ha ammesso la prova per testi richiesta da entrambe le parti.
All'udienza del 2.2.2022 sono stati sentiti i testi di parte resistente Controparte_2
e e all'udienza del 8.7.2022 è stato sentito il teste di parte ricorrente
[...] Controparte_3
Testimone_1
Con ordinanza del 9.7.2022 il Giudice procedente ha disposto indagini tributarie nei confronti di entrambi i coniugi, con incarico alla Guardia di Finanza di Olbia la quale ha risposto con relazione depositata il 15.3.2023.
Quindi, ritenuta matura per la decisione, la causa è pervenuta all'udienza del 20.3.2024 in cui, esperito vanamente il tentativo di conciliazione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Orbene, occorre ricordare che con decreto del 19.10.2016, poi corretto in data 20.1.2017, il tribunale di Tempio Pausania ha disposto, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale (in
2 Olbia via Germania n. 18), di proprietà del padre del , alla collocataria del Pt_1 CP_1 figlio, nonché il contributo al mantenimento a carico del di € 500,00 per il figlio e di € Pt_1
500,00 per la moglie, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Dalla separazione coniugale sono decorsi oltre 4 anni e non vi è stata riconciliazione tra i coniugi.
Anzi, il ha intrapreso altra stabile relazione sentimentale con Parte_1 [...]
da cui in data 18.3.2018 è nata la figlia Controparte_4 Per_2
Tutto ciò premesso, ritiene il tribunale in composizione collegiale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da entrambe le parti debba trovare accoglimento, essendo pacifico l'insussistenza delle condizioni per la ricomposizione del vincolo coniugale.
Venendo alle domande accessorie formulate dalle parti, in via del tutto preliminare occorre porre nel dovuto rilievo che il come dichiarato all'udienza presidenziale del 17.3.2021, Parte_1 non ha versato “il mantenimento previsto in sede di separazione per la ragione che mio figlio ha ritenuto di interrompere qualunque rapporto con me, non rispondendo neanche alle telefonate e ai miei messaggi;
non sono un bancomat. Per il primo anno ho versato il mantenimento dovuto, poi ho interrotto la corresponsione del mantenimento per mia spontanea volontà, non perché non fossi in grado di pagare ma perché mio figlio non voleva più saperne di me”.
Ne consegue che, per sua pacifica ammissione, il pur essendo in grado di versare Parte_1
quanto dovuto per effetto del decreto di omologa richiamato, non vi ha provveduto.
Ed è stato, altresì, dimostrato che a contribuire al sostentamento del figlio dei Persona_3
due odierni contendenti, siano stati anche i prossimi congiunti della madre, con elargizioni varie
(v. deposizioni testimoniali e , udienza del 2.2.2022). CP_2 CP_1
Orbene, ad oggi è maggiorenne e frequenta (certamente non attraverso il Persona_3 contributo economico del padre l'università. Di talchè, in mancanza di ulteriori concreti e significativi elementi – che era onere del ricorrente fornire al collegio – non può certamente ritenersi che il giovane sia, come asserito (ma non dimostrato) dal Parte_1
“economicamente indipendente”.
Con riferimento alla casa familiare (sita in Olbia via Germania n. 10), ritiene il Collegio giudicante di respingere la domanda del di assegnazione della stessa in proprio favore. Pt_1
Accanto ed oltre la circostanza che il medesimo ha dichiarato di condurre in locazione Pt_1
altro immobile con altra propria famiglia, mentre per la e il figlio non CP_1 Per_1
risultano altre situazioni abitative alternative, occorre fare applicazione dell'orientamento stratificato della Suprema Corte secondo cui la funzione dell'assegnazione della casa familiare è quello di tutelare l'interesse della prole a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e non anche quello di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, compresa la
3 necessità di reperire una casa di abitazione (v., ex multis, Cass. Civ., n. 18603 del 2021).
Nel caso di specie, laddove si consideri che studente universitario Persona_3
economicamente non autosufficiente, convive e coabita con la madre Controparte_1 sussistono ragionevoli e concreti motivi per confermare l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, onde consentire, tra l'altro, a di continuare a vivere e a crescere nel suo Per_1
ambiente quotidiano, nel luogo ove ha iniziato a maturare i propri affetti e le proprie abitudini di vita.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dal ricorrente di azzerare il contributo al mantenimento nei confronti di moglie e figlio come disposto Pt_1
in sede di separazione.
Anche sul punto la domanda deve essere fermamente respinta.
Accanto ed oltre la censurabile (e penalmente rilevante) condotta tenuta dal sin dalla data Pt_1
della intervenuta separazione, reputa il Collegio conforme a giustizia confermare anche in questa sede l'assetto economico tra le parti stabilito in sede di separazione, ovvero l'imposizione a carico di di un contributo al mantenimento di € 500,00 mensili per il figlio e di € Parte_1
500,00 mensili per la moglie Controparte_1
Quanto alla prole, come sopra accennato, il figlio non risulta autosufficiente e, Persona_3
nonostante una situazione familiare pregressa certamente non favorevole, frequenta l'università, ad oggi sostenuta per il tramite di contributi non proveniente dal padre. Di qui la necessità di assicurare al un congruo contributo per il proprio mantenimento a carico del Persona_3
padre, del tutto irrilevante in tal senso essendo gli attriti (di cui ha fatto cenno il ricorrente in sede di udienza presidenziale) creatisi tra padre e figlio, con conseguente allontanamento.
Quanto al contributo in favore della (ex) coniuge del tutto inadempiuto è Controparte_1 rimasto l'onere probatorio, gravante esclusivamente sul ricorrente, di fornire al Collegio elementi fattuali concreti idonei a dimostrare l'avvenuto mutamento peggiorativo delle condizioni economiche proprie o il miglioramento di quelle della resistente, rispetto a quelle esistenti al momento della separazione.
D'altro canto, il ha (in sede di udienza presidenziale) confermato di svolgere la Parte_1
professione di piastrellista e di guadagnare anche somme al nero, ed è emerso, altresì, che lo stesso si è creato altra famiglia che si sostiene grazie al suo contributo economico.
L'unico teste escusso sul punto, tale (v. verbale udienza del 8.7.2022), ha Testimone_1 confermato che il è suo stabile collaboratore, svolge un'attività che gli permette Parte_1
di guadagnare anche 100 euro al giorno ed ha una entrata fissa mensile di circa € 1000 mensile.
4 Le indagini tributarie svolte nei confronti di hanno accertato che è titolare di Parte_1
omonima ditta individuale, che ha generato reddito annuale anche oltre i 30.000,00 euro, che ha conseguito e consegue redditi in nero e che compie sospette operazioni di trasferimento di denaro all'estero (v. relazione GDF prot. n. 0046265/2023 del 15.3.2023).
Non sono, invece, emersi redditi generati nell'attualità da Controparte_1
Allo stato, pertanto, si rinvengono validi e concreti motivi per confermare a carico del Pt_1
l'obbligo di contribuzione al mantenimento di per l'importo, già
[...] Controparte_1
indicato in sede di separazione e confermato anche nella fase presidenziale del presente procedimento, di € 500,00 mensili.
Quanto alla decorrenza di tali assegni a carico del , avendo parte ricorrente dichiarato – e Pt_1
parte resistente confermato – che, in pratica, sul punto le disposizioni di cui al decreto di omologa della separazione sono rimaste ab origine inadempiuta, si ritiene di confermare la decorrenza di tale obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in favore della a far data CP_1
dalla proposizione della domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore indeterminato di complessità bassa, con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Olbia in data 30.6.1991 trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Olbia per l'anno 1991 al numero 65, Parte II, Serie A e ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. ASSEGNA la casa coniugale ubicata a Olbia alla via Germania n.10 (ex civico 6), con relative pertinenze e con tutti gli arredi e corredi, a che la abiterà unitamente al Controparte_1
figlio ; Per_1
3. DISPONE che contribuisca al mantenimento del figlio versando alla Parte_1 Per_1
o anche a lui direttamente, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 500,00 CP_1
mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo del CNF;
4. DISPONE che contribuisca al mantenimento di Parte_1 Controparte_1
versandole, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
5 5. CONDANNA al rimborso, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 3809,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 24.6.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr.ssa Cecilia Marino
6
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA Sezione Ordinaria R.g. n. 1113 / 2020
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Cecilia Marino Presidente
Dr. Alessandro Di Giacomo Giudice
Dr. Claudio Cozzella Giudice relatore letti gli atti del procedimento sopraindicato;
riunito nella camera di consiglio telematica del 24.6.2024; ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 1113 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 posta in decisione all'udienza del 20.3.2024, e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CENSORI GIANNI Parte_1 C.F._1
EMILIO
-parte ricorrente -
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. DECANDIA Controparte_1 C.F._2
SERENA
1 -parte resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 8.11.2023 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
contrato con il coniuge, , in data 30.6.1991 in Olbia e dal quale è Controparte_1 nato, in data 13.6.1999, il figlio , ad oggi maggiorenne, chiedendo l'assegnazione della Per_1
casa coniugale in proprio favore.
si è costituita nel procedimento sin dalla fase presidenziale, Controparte_1
chiedendo la conferma in toto delle condizioni di cui al decreto di omologazione n. 156/2016, come corretto in data 20.1.2017 (assegnazione della casa coniugale in Olbia via Germania n. 10 alla che la abiterà insieme al figlio;
contributo al mantenimento a carico di CP_1 Pt_1 di € 500,00 per il figlio e di € 500 per la coniuge).
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e all'esito del deposito delle relative memorie, con ordinanza del 27.12.2021 il Giudice ha ammesso la prova per testi richiesta da entrambe le parti.
All'udienza del 2.2.2022 sono stati sentiti i testi di parte resistente Controparte_2
e e all'udienza del 8.7.2022 è stato sentito il teste di parte ricorrente
[...] Controparte_3
Testimone_1
Con ordinanza del 9.7.2022 il Giudice procedente ha disposto indagini tributarie nei confronti di entrambi i coniugi, con incarico alla Guardia di Finanza di Olbia la quale ha risposto con relazione depositata il 15.3.2023.
Quindi, ritenuta matura per la decisione, la causa è pervenuta all'udienza del 20.3.2024 in cui, esperito vanamente il tentativo di conciliazione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Orbene, occorre ricordare che con decreto del 19.10.2016, poi corretto in data 20.1.2017, il tribunale di Tempio Pausania ha disposto, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale (in
2 Olbia via Germania n. 18), di proprietà del padre del , alla collocataria del Pt_1 CP_1 figlio, nonché il contributo al mantenimento a carico del di € 500,00 per il figlio e di € Pt_1
500,00 per la moglie, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
Dalla separazione coniugale sono decorsi oltre 4 anni e non vi è stata riconciliazione tra i coniugi.
Anzi, il ha intrapreso altra stabile relazione sentimentale con Parte_1 [...]
da cui in data 18.3.2018 è nata la figlia Controparte_4 Per_2
Tutto ciò premesso, ritiene il tribunale in composizione collegiale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da entrambe le parti debba trovare accoglimento, essendo pacifico l'insussistenza delle condizioni per la ricomposizione del vincolo coniugale.
Venendo alle domande accessorie formulate dalle parti, in via del tutto preliminare occorre porre nel dovuto rilievo che il come dichiarato all'udienza presidenziale del 17.3.2021, Parte_1 non ha versato “il mantenimento previsto in sede di separazione per la ragione che mio figlio ha ritenuto di interrompere qualunque rapporto con me, non rispondendo neanche alle telefonate e ai miei messaggi;
non sono un bancomat. Per il primo anno ho versato il mantenimento dovuto, poi ho interrotto la corresponsione del mantenimento per mia spontanea volontà, non perché non fossi in grado di pagare ma perché mio figlio non voleva più saperne di me”.
Ne consegue che, per sua pacifica ammissione, il pur essendo in grado di versare Parte_1
quanto dovuto per effetto del decreto di omologa richiamato, non vi ha provveduto.
Ed è stato, altresì, dimostrato che a contribuire al sostentamento del figlio dei Persona_3
due odierni contendenti, siano stati anche i prossimi congiunti della madre, con elargizioni varie
(v. deposizioni testimoniali e , udienza del 2.2.2022). CP_2 CP_1
Orbene, ad oggi è maggiorenne e frequenta (certamente non attraverso il Persona_3 contributo economico del padre l'università. Di talchè, in mancanza di ulteriori concreti e significativi elementi – che era onere del ricorrente fornire al collegio – non può certamente ritenersi che il giovane sia, come asserito (ma non dimostrato) dal Parte_1
“economicamente indipendente”.
Con riferimento alla casa familiare (sita in Olbia via Germania n. 10), ritiene il Collegio giudicante di respingere la domanda del di assegnazione della stessa in proprio favore. Pt_1
Accanto ed oltre la circostanza che il medesimo ha dichiarato di condurre in locazione Pt_1
altro immobile con altra propria famiglia, mentre per la e il figlio non CP_1 Per_1
risultano altre situazioni abitative alternative, occorre fare applicazione dell'orientamento stratificato della Suprema Corte secondo cui la funzione dell'assegnazione della casa familiare è quello di tutelare l'interesse della prole a rimanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta e non anche quello di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, compresa la
3 necessità di reperire una casa di abitazione (v., ex multis, Cass. Civ., n. 18603 del 2021).
Nel caso di specie, laddove si consideri che studente universitario Persona_3
economicamente non autosufficiente, convive e coabita con la madre Controparte_1 sussistono ragionevoli e concreti motivi per confermare l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima, onde consentire, tra l'altro, a di continuare a vivere e a crescere nel suo Per_1
ambiente quotidiano, nel luogo ove ha iniziato a maturare i propri affetti e le proprie abitudini di vita.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dal ricorrente di azzerare il contributo al mantenimento nei confronti di moglie e figlio come disposto Pt_1
in sede di separazione.
Anche sul punto la domanda deve essere fermamente respinta.
Accanto ed oltre la censurabile (e penalmente rilevante) condotta tenuta dal sin dalla data Pt_1
della intervenuta separazione, reputa il Collegio conforme a giustizia confermare anche in questa sede l'assetto economico tra le parti stabilito in sede di separazione, ovvero l'imposizione a carico di di un contributo al mantenimento di € 500,00 mensili per il figlio e di € Parte_1
500,00 mensili per la moglie Controparte_1
Quanto alla prole, come sopra accennato, il figlio non risulta autosufficiente e, Persona_3
nonostante una situazione familiare pregressa certamente non favorevole, frequenta l'università, ad oggi sostenuta per il tramite di contributi non proveniente dal padre. Di qui la necessità di assicurare al un congruo contributo per il proprio mantenimento a carico del Persona_3
padre, del tutto irrilevante in tal senso essendo gli attriti (di cui ha fatto cenno il ricorrente in sede di udienza presidenziale) creatisi tra padre e figlio, con conseguente allontanamento.
Quanto al contributo in favore della (ex) coniuge del tutto inadempiuto è Controparte_1 rimasto l'onere probatorio, gravante esclusivamente sul ricorrente, di fornire al Collegio elementi fattuali concreti idonei a dimostrare l'avvenuto mutamento peggiorativo delle condizioni economiche proprie o il miglioramento di quelle della resistente, rispetto a quelle esistenti al momento della separazione.
D'altro canto, il ha (in sede di udienza presidenziale) confermato di svolgere la Parte_1
professione di piastrellista e di guadagnare anche somme al nero, ed è emerso, altresì, che lo stesso si è creato altra famiglia che si sostiene grazie al suo contributo economico.
L'unico teste escusso sul punto, tale (v. verbale udienza del 8.7.2022), ha Testimone_1 confermato che il è suo stabile collaboratore, svolge un'attività che gli permette Parte_1
di guadagnare anche 100 euro al giorno ed ha una entrata fissa mensile di circa € 1000 mensile.
4 Le indagini tributarie svolte nei confronti di hanno accertato che è titolare di Parte_1
omonima ditta individuale, che ha generato reddito annuale anche oltre i 30.000,00 euro, che ha conseguito e consegue redditi in nero e che compie sospette operazioni di trasferimento di denaro all'estero (v. relazione GDF prot. n. 0046265/2023 del 15.3.2023).
Non sono, invece, emersi redditi generati nell'attualità da Controparte_1
Allo stato, pertanto, si rinvengono validi e concreti motivi per confermare a carico del Pt_1
l'obbligo di contribuzione al mantenimento di per l'importo, già
[...] Controparte_1
indicato in sede di separazione e confermato anche nella fase presidenziale del presente procedimento, di € 500,00 mensili.
Quanto alla decorrenza di tali assegni a carico del , avendo parte ricorrente dichiarato – e Pt_1
parte resistente confermato – che, in pratica, sul punto le disposizioni di cui al decreto di omologa della separazione sono rimaste ab origine inadempiuta, si ritiene di confermare la decorrenza di tale obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento in favore della a far data CP_1
dalla proposizione della domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore indeterminato di complessità bassa, con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Olbia in data 30.6.1991 trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Olbia per l'anno 1991 al numero 65, Parte II, Serie A e ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. ASSEGNA la casa coniugale ubicata a Olbia alla via Germania n.10 (ex civico 6), con relative pertinenze e con tutti gli arredi e corredi, a che la abiterà unitamente al Controparte_1
figlio ; Per_1
3. DISPONE che contribuisca al mantenimento del figlio versando alla Parte_1 Per_1
o anche a lui direttamente, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 500,00 CP_1
mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il protocollo del CNF;
4. DISPONE che contribuisca al mantenimento di Parte_1 Controparte_1
versandole, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT.
5 5. CONDANNA al rimborso, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 3809,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 24.6.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr.ssa Cecilia Marino
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