Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del
12.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 13684/2024 RG Lav. prev.
TRA
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Emanuele Improta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in
Torre del Greco alla Via Alcide de Gasperi n.135/a, come da procura versata in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Roberto Maisto con elezione di domicilio in Napoli alla via A. De Gasperi n.55, come da procura versata in atti resistente
Oggetto: Assegno sociale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.06.2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l al fine CP_1 di sentire accertare il proprio diritto a percepire l'assegno sociale, quindi condannare l alla erogazione del beneficio assistenziale de quo. CP_2
Ha dedotto di aver presentato in data 6.10.2022 domanda all' per il riconoscimento CP_1 della prestazione e di aver prodotto la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti;
ha rilevato di essere divorziato e di versare in stato di bisogno;
che, nonostante ciò, l aveva emesso provvedimento di reiezione motivando con CP_1 riferimento alla mancata presentazione di “patti e condizioni della separazione”. Ha precisato di non essere titolare di assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge rilevando, anzi, che con la sentenza di divorzio era stato posto a carico di esso ricorrente l'obbligo versare l'importo di euro 330,00 mensili all' ex coniuge, quale contributo per il mantenimento del figlio minore.
Si è costituito l che ha resistito alla domanda, contestandone il fondamento, in CP_2 particolare sotto il profilo del requisito dello stato di bisogno. Ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria di spese
****
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Si premette che l'assegno sociale trova la sua disciplina normativa nell'art. 3 comma 6 l. 335/1995 secondo il quale “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione
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è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”. L'ampia formula usata dal legislatore (“redditi di qualsiasi natura”), unitamente alla considerazione della non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” (dimostrata dal fatto che il l'art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l'assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili che escludano l'esistenza della predetta condizione, ferma l'irrilevanza di eventuali altri indici di autosufficienza economica quale, in particolare, quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato (Cass. 24954 del 2021).
Tale interpretazione è conforme al dettato costituzionale -art. 38 - laddove la norma ricollega il diritto al mantenimento da parte dello Stato all'essere “sprovvisto dei mezzi necessari per vivere” ( Corte di Appello di Torino n. 293 del 2008). Va considerato, inoltre, che è assolutamente pacifico in giurisprudenza che “in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (così ad es. Cass. n. 13577/2013) e dunque è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma. Benché quest'ultima faccia riferimento soltanto ad una dichiarazione del richiedente (ai fini
2 dell'erogazione in via provvisoria dell'assegno) e alla “dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti” (ai fini del conguaglio nell'anno successivo) è pacifico in giurisprudenza che non sempre è sufficiente una mera dichiarazione fiscale negativa.
Sono numerose le sentenze di merito e di legittimità che valorizzano ulteriori elementi concernenti la vita del richiedente - come ad esempio il tenore vita, l'esistenza di depositi bancari o investimenti, la titolarità di un'impresa - quali indicatori dell'esistenza di un reddito superiore a quello previsto dalla legge (così ad es. Cass. 13577/2013 già citata).
L'assolvimento dell'onere probatorio, dunque, va necessariamente valutato alla luce della situazione concreta, tenendo conto di ogni elemento che consenta di ricostruire la concreta situazione economica. Vi sono situazioni di fatto, in particolare, che risultano idonee a fondare una presunzione di sufficienza dei mezzi a disposizione del richiedente e dunque richiedono una specifica prova contraria da parte di quest'ultimo in aggiunta alla mera ricognizione dell'assenza di redditi dal punto di vista fiscale, pur restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi solo potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno ( Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020).
Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad affermare in ricorso di versare nelle condizioni reddituali richieste dalla legge, allegando dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR n. 445/2000.
Ebbene, tale documento, redatto sulla scorta delle dichiarazioni dell'assistito, non può ritenersi idoneo a dimostrare, con pieno valore probatorio nell'ambito di un giudizio civile, la sussistenza del requisito reddituale richiesto per accedere alla prestazione assistenziale richiesta (Cass. sentenza n. 11596/2017 che richiama a sua volta Cass. ord. 26/06/2014 n.
14494 ed altre).
Pertanto, in assenza di ulteriori allegazioni utili a far luce sulla complessiva, concreta situazione economica in cui versa il ricorrente - che alla luce delle superiori considerazioni dovrebbe consistere in una situazione di bisogno secondo l'accezione di cui all'art. 38
Cost.- ritenuta la non idoneità, sul piano probatorio, della documentazione allegata al ricorso, la domanda non può essere accolta.
Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese.
Napoli, 12.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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