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Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/01/2024, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Mariangela Fuina Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 441/2022 R.G.A.C, promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv. Stefano Recchioni;
APPELLANTE
Contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Lucilla Marini;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_2
difeso dal Avv. Piergiuseppe Venturella, Avv. Maria Neve Viglione e Avv. Francesco Verrastro;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATO
E
RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON I Controparte_3
CERTIFICATI N. A0170025700 E N. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Cerretti;
APPELLATO per la riforma della sentenza n. 136/2022 emessa dal Tribunale di L'Aquila, pubblicata in data 21 marzo 2022. All'udienza sostituita da note scritte fino al giorno 12 settembre 2023 in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., come da Provvedimento del Presidente di Sezione, le parti hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio con ordinanza del 14 settembre 2023 ha riservato in causa la decisione assegnando alle parti i termini di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti per memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1)Con la sentenza n. 136/2022 pubblicata in data 21 marzo 2022 il Tribunale di L'Aquila decideva su domanda proposta da nei confronti del per sentire CP_1 Parte_1
dichiarare risolto il contratto di appalto stipulato in data 27 giugno 2011 per grave inadempimento del di cui chiedeva la condanna a pagare all'appaltatore attore le somme di € 575.664,14 Parte_1
a titolo di lavori eseguiti e non remunerati;
€ 260.289,20 a titolo di danno emergente e lucro cessante;
€ 25.500,00 a titolo di rimborso spese sostenute per le indagini geotecniche svolte presso l'aggregato n. 4917077.
1.1) Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda e proponendo in via riconvenzionale Parte_1
domanda di risoluzione del contratto di appalto con condanna dell'attrice al pagamento in favore del della somma di € 300.000,00 ex art. 1668 c.c. e di € 150.000,00 a titolo di risarcimento per Parte_1
danni arrecati agli immobili. In via subordinata il chiedeva, in caso di accoglimento della Parte_1
domanda, la compensazione con i propri crediti oggetto di domanda riconvenzionale.
Chiedeva ed otteneva la chiamata in garanzia dello quale direttore lavori, al Controparte_2
fine di essere manlevato in caso di condanna per responsabilità professionale e comunque affinchè fosse dichiarato non dovuto il saldo del compenso per lo svolgimento dell'attività di direzione lavori, con condanna dello Studio a risarcire tutti i danni derivanti dall'errato svolgimento della propria attività professionale.
1.2) Si costituiva lo chiedendo il rigetto della domanda svolta nei propri confronti e CP_2 chiamando in causa che hanno assunto il rischio del certificato n. A0170025700 Parte_2
per essere da questa manlevata.
1.3) Si costituiva la società assicuratrice chiedendo il rigetto della domanda ed in via subordinata il contenimento della condanna nei limiti della franchigia.
1.4) Interveniva in causa che hanno assunto il rischio del certificato n. Parte_3
A10151141800 chiedendo il rigetto della domanda o in subordine che la condanna nei propri confronti venisse contenuta nei limiti della polizza.
Svolta istruttoria documentale ed acquisita la consulenza tecnica esperita in sede di ATP, la causa veniva trattenuta in decisione. 2)La sentenza impugnata. Il primo giudice preliminarmente rilevava come nel giudizio fosse stata acquisita la CTU svolta nel giudizio di accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c. e che la consulenza poteva essere utilizzata anche in riferimento a soggetti che non avevano preso parte al suddetto giudizio.
Peraltro la CTU risultava aver raggiunto conclusioni condivisibili, basate su argomentazioni ed accertamenti tecnici adeguati e pertanto di valore indubbio scientifico.
2.1) Nel merito il primo giudice ricostruiva le reciproche posizioni rilevando che aveva CP_1
allegato di aver inviato al committente diffida ad adempiere in data 18 aprile 2016 per grave inadempimento della committente.
In particolare evidenziava che:
• in data 10 settembre 2014 avrebbe ricevuto dal l'importo di € 418.323,17 Iva Parte_1
esclusa;
• il 2 febbraio 2015 lo D.L. sospendeva i lavori per un progetto di variante con CP_2
implementazione del contributo pubblico;
• a tale data le opere realizzate ammontavano ad € 993.987,31 e quindi il credito della CP_1 era di € 575.664,14;
• l'opera consegnata nel luglio 2013 e gennaio 2014 non era stata contestata;
• vi era grave inadempimento del per mancato pagamento delle opere svolte. Parte_1
2.2) Il eccepiva di non aver ricevuto diffida ad adempiere risultando la firma sull'avviso Parte_1
di ricevimento non riconducibile alla Presidente del e nessun valore avendo le diffide Parte_1
mandate ai singoli consorziati, essendo il munito di autonoma personalità giuridica. Parte_1
Inoltre non aveva chiarito in cosa consisteva il grave inadempimento del . In CP_1 Parte_1 riconvenzionale rilevava che l'appaltatore aveva arrecato gravi danni agli immobili, avrebbe effettuato la stima per il contributo pubblico in modo insufficiente, non aveva restituito spontaneamente il cantiere.
2.3) Quanto alla diffida ad adempiere il primo giudice rilevava come non avesse promosso Parte_1 querela di falso in ordine alla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e che pertanto la stessa doveva ritenersi ricevuta dalla committente.
2.4) Riteneva poi dimostrato il grave inadempimento del per non aver corrisposto Parte_1 nemmeno la metà del compenso delle opere realizzate dall'appaltatore.
Sul punto richiamava la CTU svolta in procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ed acquisita agli atti, che aveva accertato che al 2 febbraio 2015 residuava una somma da versare per le opere realizzate pari ad euro 575.664,14, iva esclusa. Tale somma risultava confermata sulla base del contratto che prevedeva il corrispettivo a misura secondo l'art. 2 e sulla base della contabilità della Direzione Lavori in data 21 giugno 2016.
2.5) Quanto ai vizi denunciati dalla committente gli stessi erano stati allegati genericamente dal ed esclusi dalla CTU e quindi la relativa domanda risultava infondata. Parte_1
Quanto all'insufficiente previsione del contributo pubblico lo stesso doveva semmai essere ascrivibile alla direzione lavori e non alla ditta appaltatrice.
Quanto all'omessa restituzione del cantiere lo stesso poteva essere inquadrata nell'ambito dell'eccezione di inadempimento e comunque si trattava di contegno successivo alla risoluzione stragiudiziale del contratto.
Pertanto Il Tribunale accertava l'intervenuta risoluzione stragiudiziale del contratto di appalto a far data dal 18 aprile 2016 per grave inadempimento del . Parte_1
2.5) Quanto alla domanda risarcitoria alla risultava dovuto il danno emergente nella CP_1
misura del compenso non ricevuto e pari ad € 575.664,14 Iva esclusa.
Risulta dovuto anche l'importo di € 11.849,52 versato a titolo di tassa di occupazione di suolo pubblico in conseguenza del prolungato fermo dei lavori a seguito della sospensione della D.L. del 2 febbraio 2015.
Il primo giudice riteneva invece non dovuta la somma di € 5.256,91 quale esborso per occupazione suolo pubblico per il 2017 e per energia elettrica da ottobre 2016 ad aprile 2017, nonché € 41.324,39 per costi di ponteggio da agosto 2016 al 23 ottobre 2017, in quanto successive a risoluzione stragiudiziale.
Va esclusa la somma di € 201.858,38 pari al 10% del valore delle opere di appalto dovuto solo nella diversa ipotesi di recesso del committente ai sensi dell'art. 1671 c.c.
Veniva rigettata anche la domanda di rimborso delle spese di € 25.500,00 per indagini geotecniche in quanto non risultava in atti il doc. n. 48 richiamato come prova di tale spesa.
Pertanto il Tribunale, accertata l'intervenuta risoluzione del contratto a far data dal 18 aprile 2016, condannava al pagamento in favore di della somma di € 575.664,14 oltre Iva e Parte_1 CP_1
€ 11.849,52, per la complessiva somma di € 645.080,074, Iva inclusa.
Su tale somma dovevano aggiungersi gli interessi compensativi per lucro cessante e la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore.
Dalla data della pubblicazione della sentenza, poiché il debito sarebbe diventato di valuta, il primo giudice riteneva dovuti gli interessi di mora, ex art. 1224 c.c.
2.6) Quanto alle domande riconvenzionali le stesse venivano ritenute dal primo giudice tutte infondate in quanto la risoluzione deve essere imputata al grave inadempimento del e non Parte_1 vi è prova di vizi dell'opera appaltata o delle singole unità immobiliari dei consorziati. 2.7) Infondata risultava anche la domanda di manleva spiegata da nei confronti di Parte_1 CP_2
e associati in quanto l'inadempimento del riguardava il mancato pagamento di opere
[...] Parte_1
correttamente eseguite anche secondo i rilievi della Sovraintendenza e che quindi non aveva connessione alcuna con responsabilità eventuale del progettista, peraltro non provata.
Anche in relazione all'eventuale errore di progettazione di che avrebbe portato all'ottenimento CP_2
da parte del di un contributo pubblico inferiore a quello necessario, il primo giudice Parte_1
rilevava la mancanza di danno in quanto successivamente il committente avrebbe ottenuto un incremento del contributo pari ad € 2.018.583,80.
Peraltro le criticità emerse non erano prevedibili ex ante ma solo in fase esecutiva dei lavori.
Pertanto la domanda di manleva veniva respinta, con assorbimento delle domande di ulteriore manleva avanzate dallo nei confronti dell'assicurazione. CP_2
Venivano quindi regolate le spese di lite secondo la soccombenza e la causalità poste a carico del con parziale compensazione nei confronti di ed integrale nei confronti delle Parte_1 CP_1
altre parti.
3)Appello. Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_1
per i motivi di seguito indicati:
[...]
3.1) Violazione dell'art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia. Rilevava l'appellante come il primo giudice non si fosse pronunciato sulla eccepita nullità della citazione per mancata allegazione e genericità dei fatti dedotti a fondamento.
In particolare la chiedeva l'adempimento del contratto con pagamento di opere svolte e non CP_1
corrisposte, senza allegare alcunchè in ordine a quali fossero le suddette opere.
Né poteva essere sufficiente il riferimento fatto dal primo giudice a quanto accertato dal CTU in sede di ATP, trattandosi di strumento dimostrativo e non assertivo.
3.2) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 comma 2 c.p.c. e dell'art. 99 c.p.c.
Rilevava l'appellante come la in primo grado avesse proposto una domanda di CP_1
adempimento per ottenere il pagamento dei lavori svolti, nonché il risarcimento per danno emergente e lucro cessante, quantificato nel 10% del valore dell'appalto oltre accessori.
Il primo giudice erroneamente aveva qualificato la prima domanda di adempimento come risarcitoria e d'ufficio aveva liquidato su tale domanda volta ad ottenere il compenso delle opere svolte, la rivalutazione e gli interessi compensativi, mai chiesti, per essere stati chiesti gli interessi ai sensi del
D. Lvo 231/2002, il tutto convertendo un debito di valuta in debito di valore e senza sottoporre la questione rilevata d'ufficio alle parti, con violazione dell'art. 101 c.p.c.
Da ciò derivava la nullità della pronuncia, oltre che l'erroneità poi trattata nel nono motivo di appello. 3.3) Nullità della sentenza per omessa pronuncia su eccezioni di merito e comunque illogicità manifesta ed omesso esame delle risultanze istruttorie in uno a mancato assolvimento dell'onere della prova da parte di . Lamentava l'appellante come il primo giudice avesse posto alla base della CP_1
decisione la CTU svolta in sede di ATP e ritenuto dovuto il corrispettivo pattuito per le opere svolte anche se non autorizzate, non essendovi in atti alcuna prova della autorizzazione allo svolgimento dei lavori fuori progetto dei quali l'attore di primo grado chiedeva il pagamento.
3.4) Omessa Valutazione dei risultati istruttori e violazione/falsa applicazione dell'art. 1659 c.c.
Non risultava provata alcuna autorizzazione a svolgere lavori diversi ed ulteriori da quanto progettato e concordato e pertanto l'appaltatore, diversamente da quanto deciso dal primo giudice, non aveva diritto ad alcun compenso per opere non autorizzate, tanto più che il contratto prevedeva un appalto a corpo e non a misura, come invece ritenuto con la sentenza impugnata.
3.5) Violazione della regola dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. in relazione all'eccezione di inadempimento dei convenuti.
L'appellante si doleva degli stessi passi di sentenza impugnati con i motivi precedenti sui lavori non autorizzati. Anche sotto il profilo della mancanza di prova fornita dall'attore di primo grado.
3.6) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1372 c.c. in relazione agli artt. 2 e 4 del contratto di appalto. Illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'integrazione del contributo pubblico a seguito dell'approvazione della perizia di variante per omessa valutazione di prove documentali.
L'appellante censura la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la avesse CP_1
diritto al pagamento delle opere svolte diverse da progetto non approvate né autorizzate in quanto il contratto prevedeva un appalto a misura ai sensi dell'art. 2 e non come invece doveva ritenersi essere appalto a corpo. Inoltre ritiene erronea la decisione nella parte in cui in sede di contabilità si era riconosciuta la somma ulteriore dovuta alla e la parte in cui rilevava che l'incremento del CP_1
contributo pubblico di oltre due milioni per finanziare la variante avrebbe escluso ogni danno in capo al committente.
Riteneva l'appellante che solo la verifica delle opere andava fatta a misura e non anche la quantificazione del corrispettivo, come previsto anche dalla nota dell' prot. N. 0057623 del 4 CP_4
settembre 2012, che peraltro prevedeva ogni pattuizione scritta per le opere post sisma.
Inoltre si evinceva dall'art. 4 un appalto a corpo.
3.7) Nullità della sentenza per violazione del diritto alla prova e comunque ingiustizia della decisione per omesso, insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove documentali in atti;
ulteriore violazione dell'art. 116 c.p.c. Rilevava l'appellante l'omessa valutazione del primo giudice in ordine all'omessa restituzione del cantiere e l'omessa verifica da parte del committente della correttezza dei lavori, elementi non valutati correttamente dal primo giudice.
3.8) Ingiustizia della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 1659 c.c. per mancata autorizzazione dei lavori di cui si indica il mancato pagamento.
3.9) violazione e/o falsa applicazione della rivalutazione monetaria a pretese aventi natura di debito di valuta.
Rilevava l'appellante come su domanda di adempimento non fosse dovuta rivalutazione trattandosi di debito di valuta.
3.10) Ingiustizia per violazione e falsa applicazione della disciplina di inadempimento contrattuale.
3.11) Ingiustizia per violazione dell'art. 2697 c.c. e comunque nullità per violazione del diritto alla prova.
Veniva impugnata la parte di sentenza con la quale era rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dal per vizi dell'opera svolta e danni agli immobili dei singoli consorziati. Parte_1
Al riguardo l'appellante trascriveva la domanda riconvenzionale proposta in primo grado ed in relazione al rigetto del primo giudice rilevava come doveva ritenersi l'appalto a corpo e quindi, contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, rilevarsi che la non rispettava le CP_1
indicazioni della DL;
non restituiva il cantiere;
chiedeva compenso per opere non autorizzate e viziate.
L'appellante richiamava le relazioni dello stato finale delle parti vincolate e private redatta dall'Arch. in data 2 maggio 2022 depositate in appello (all 3 e 3 bis) che dimostravano le opere Per_1
necessarie per completare e ripristinare in meglio le opere svolte dalla CP_1
Il tutto a dimostrazione dell'inadempimento dell'appaltatrice e non della committente.
Si censurava inoltre il rigetto della domanda riconvenzionale di garanzia per vizi dell'opera.
Al riguardo le opere non erano conformi a progetto e non erano state autorizzate, oltre a non essere nemmeno utili ai singoli consorziati, come evidenziato anche nella CTU in atti.
Pertanto non poteva il primo giudice ritenere non provati i vizi e non ammettere CTU.
3.12) Nullità per omessa pronuncia.
Rilevava l'appellante come in caso di riscontrato diritto della ad ottenere le somme CP_1
richieste, il doveva essere manlevato dallo per responsabilità non tanto per Parte_1 CP_2
carente progettazione per non aveva previsto le opere poi oggetto di variante per incremento del contributo economico dello Stato, quanto per responsabilità della funzione di Direzione dei Lavori per aver autorizzato lavori oltre il contributo, come contabilità del secondo SAL, senza partecipazione del o dei singoli consorziati. Parte_1 3.13) Ingiustizia della sentenza per insufficiente e contraddittoria valutazione delle prove in uno a nullità dell'art. 116 c.p.c.
Si Chiedeva la rivalutazione del materiale probatorio sempre al fine di ottenere la condanna in manleva dello per le somme che il era stato condannato a versare alla CP_2 Parte_1 CP_1
[...]
3.14) Ingiustizia per violazione degli artt. 2222 c.p.c.
Si rilevava infine la mancata pronuncia del primo giudice in ordine alla domanda svolta dal Parte_1
nei confronti dello verso il quale, riconosciuta la sua responsabilità professionale, CP_2
venisse accertato non dovuto alcun compenso per le attività svolte.
3.15) Impugnazione del capo di condanna alle spese del giudizio.
L'appellante con il presente motivo di appello chiedeva che, accolta l'impugnazione, venisse riformata anche la sentenza nella parte in cui aveva condannato il a rimborsare le altre parti Parte_1
delle spese di lite.
Si chiedeva altresì la restituzione di quanto nelle more sarebbe stato incassato dalla oltre CP_1
alla condanna della predetta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese.
3.16) Si costituiva in appello la resistendo all'opposto gravame e chiedendone il rigetto, CP_1
nonché proponendo appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda dell'appaltatore di condanna del anche al rimborso della somma di € Parte_1
25.500,00 a titolo di rimborso spese sostenute per indagini geotecniche svolte presso l'aggregato n.
4917077; al pagamento del 10% del valore del contratto a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita dell'utile presunto d'impresa a causa della risoluzione per inadempimento del committente;
al pagamento degli interessi ex L. 231/2002.
Con vittoria di spese.
3.17) Si costituiva in giudizio di secondo grado lo chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello e proponendo appello incidentale subordinato al caso di accoglimento dell'appello in ordine alla domanda di manleva riproposta da nei suoi confronti, chiedendone il rigetto. Parte_1
Con vittoria di spese.
3.18) Si costituiva in secondo grado Gli che hanno assunto il rischio del Parte_2
certificato n. A0170025700 e n. A0151141800 chiedendo il rigetto delle domande proposte e della domanda rivolta in manleva dallo nei suoi confronti, con vittoria di spese. CP_2
3.19) In sede di comparsa conclusionale il eccepiva l'inammissibilità Parte_1
dell'appello incidentale proposto dalla per essere tardivo in quanto dalla notifica CP_1
dell'appello principale alla avvenuto in data 4 maggio 2022, notifica da considerarsi CP_1 equipollente alla notifica della sentenza impugnata, decorrevano trenta giorni per la proposizione dell'appello incidentale e non quello maggiore di cui all'art. 327 c.p.c.
All'evidenza quindi la aveva proposto appello incidentale tardivamente in data 6 settembre CP_1
2022, non potendosi applicare il diverso termine di cui all'art. 343 c.p.c.
4) Motivi della decisione.
4.1) Infondato risulta il primo motivo di appello, dovendo ritenersi l'eccezione di nullità della citazione implicitamente rigettata dal primo giudice con decisione nel merito, non ravvisandosi quindi alcuna omessa pronuncia.
Inoltre nel merito l'eccezione appare destituita di fondamento in quanto l'attore di primo grado, CP_1
risulta aver sufficientemente circostanziato ed allegato i fatti oggetto di domanda, elencando i
[...]
lavori svolti per i quali non vi era stato pagamento, nonché il titolo contrattuale relativo al rapporto di appalto, di cui chiedeva accertarsi la risoluzione per grave inadempimento della committente.
In particolare nell'atto di citazione la indicava i lavori svolti dal luglio 2013 fino alla CP_1
sospensione dei lavori disposta dalla Direzione Lavori il 2 febbraio 2015 indicando come effettuate
“le maggiori opere di demolizione e consolidamento, realizzando, tra l'altro: la rimozione dei puntellamenti ed il conseguente montaggio del ponteggio su tutto l'aggregato; la rimozione dalle pareti interne dell'intonaco e della rincocciatura (che in alcuni casi raggiungeva spessori elevati di
10/15 cm); la chiusura dei vuoti (anch'essi, in taluni casi e per i vecchi camini tamponati, di dimensioni rilevanti) con ripristino della continuità muraria in mattoni pieni o sostituzione delle parti ammalorate con la tecnica dello “scuci e cuci”; la rimozione dei pavimenti;
lo svuotamento ed il consolidamento delle volte, previo smontaggio dei ponteggi interni necessari a rimuovere l'intonaco
e la rincocciatura;
il consolidamento delle murature con iniezioni di boiacca di calce e placcature con rete in fibra e malta fibrorinforzata;
la rimozione della vecchia copertura e la posa in opera del nuovo tetto realizzato con travi in castagno e doppio tavolato incrociato, secondo le indicazioni sopravvenute dalla Soprintendenza e concordate con la D.L. e i committenti”
Veniva richiamata la perizia di parte depositata in atti (All. 18 del fascicolo di primo grado), oltre che quanto accertato dal CTU in sede di ATP, elementi fattuali idonei ai fini della determinazione dell'oggetto della domanda.
Pertanto non sussiste alcuna genericità o indeterminatezza dell'atto di citazione.
4.2) Destituito di fondamento risulta anche il secondo motivo di appello, non risultando alcuna nullità della decisione per violazione di cui all'art. 101 c.p.c.
Deve evidenziarsi al riguardo come la con atto di citazione chiedeva accertarsi la CP_1 risoluzione del contratto di appalto stipulato con il e per l'effetto la condanna dello stesso Parte_1
al pagamento del compenso per le opere già svolte, oltre agli interessi secondo quantificazione prevista dalla l. 231/2002 o comunque accessori di legge, con danno emergente e lucro cessante quantificati nell'atto introduttivo ed accessori.
La domanda così articolata deve all'evidenza essere qualificata come domanda di risoluzione e non di adempimento, risoluzione da cui deriva il diritto ad essere pagati per le opere già svolte quale voce restitutoria per equivalente, componente del danno emergente, oltre che per le altre voci di danno emergente e lucro cessante.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha infatti evidenziato come “in tema di risoluzione del contratto di appalto privato, qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione, parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della committente va determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l'appaltatrice si è determinata a concludere il contratto, comprensivo dell'importo dovuto per revisione prezzi se pattiziamente previsto, che fa parte del corrispettivo pattuito” (Cass. Ord. n. 20460 del 17 luglio 2023).
Si è chiarito in Cassazione in più occasioni come l'effetto restitutorio derivante dalla risoluzione del contratto con effetto retroattivo ha valore di riparazione del pregiudizio subito con riguardo al danno emergente, oltre l'ulteriore risarcimento danni derivante da risoluzione per inadempimento dell'altra parte (Cass. Sent. n. 3750 del 20 aprile 1994).
Pertanto condivisibilmente il primo giudice ha qualificato il danno da risarcire come debito di valore, in esso comprendendo anche la somma equivalente al corrispettivo dovuto per le opere eseguite come voce di danno emergente, sul quale è dovuta sia la rivalutazione che gli interessi, peraltro oggetto di domanda con riferimento agli accessori richiesti.
Pertanto, per il profilo che in questa sede interessa, non risulta esservi stata alcuna pronuncia su questioni rilevate d'ufficio e non sottoposte alle parti, bensì decisione su domande proposte dalle parti e su cui si è correttamente svolto il contraddittorio.
4.3) I motivi di appello dal terzo all'ottavo, nonché il decimo motivo, vanno trattati congiuntamente e risultano privi di fondamento.
Ritiene parte appellante, argomentando approfonditamente nell'atto di impugnazione, che la CP_1
abbia ottenuto con la sentenza impugnata il pagamento di opere realizzate fuori dal progetto,
[...] mai approvate, né autorizzate, nell'ambito di un appalto a corpo, che prevedeva il limite del contributo statale come tetto di corrispettivo, risultando le opere svolte oltre tale limite.
Al riguardo, deve osservarsi come debba partirsi dall'esame del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 28 luglio 2011 per le opere di ristrutturazione post sisma dell'aggregato edilizio delimitato dalle Vie Rosso Guelfaglione, e San Flaviano. Parte_4 Parte_5 L'art. 2 del contratto prevede al punto b): “il corrispettivo sarà determinato applicando alle quantità delle lavorazioni eseguite i prezzi unitari del progetto esecutivo”.
L'art. 4 del medesimo contratto di appalto stabilisce: “I Committenti, per la realizzazione delle opere affidate e quindi ammesse a contributo statale previsto per la ricostruzione post sisma, riconosceranno all'Appaltatore l'intero importo del contributo medesimo, nonché la parte di spese tecniche riferite alle indagini e prove svolte, oltre Iva”.
Dal tenore dei due articoli riportati emerge chiaramente come entrambi si riferiscano alla regolamentazione del corrispettivo delle opere appaltate, indicando il primo, l'art. 2 come si tratti di un appalto a misura, indicando come il corrispettivo dovrà essere determinato infatti non in base all'intera opera da realizzare, quindi a corpo, bensì a misura, calcolando l'ammontare dovuto in base alle lavorazioni eseguite secondo i prezzi unitari del progetto esecutivo.
Non è ipotizzabile che una tale previsione sia solo indicata per la revisione dei lavori svolti, facendo chiaro riferimento al corrispettivo ed ai lavori eseguiti, corrispettivo che si presumeva quindi diverso se diversi fossero stati i lavori eseguiti.
L'indicazione di cui all'art. 4, pertanto deve essere letta in linea con la precedente di cui all'art. 2:
l'intero contributo che il riceverà dallo Stato per la ricostruzione post sisma verrà utilizzata Parte_1 per i suddetti lavori e versata all'appaltatore, ciò però senza significare che si trattava di appalto a corpo con corrispettivo totale predeterminato nei limiti del contributo ottenuto, bensì che, nell'ambito di quanto dovuto per i lavori che sarebbero stati eseguiti, sarebbe stato devoluto il contributo statale, che pertanto avrebbe potuto anche non essere esaustivo dell'ammontare da pagare all'appaltatore.
Chiaro appare in tal senso l'articolo 2 sulle modalità di calcolo del corrispettivo e chiaro quindi appare l'inserimento successivo nell'articolo 4 sul contributo statale quale componente del compenso da calcolare per i lavori effettivamente eseguiti dall'appaltatore.
Stabilito pertanto che trattavasi di appalto a misura, secondo volontà negoziale delle parti, deve osservarsi come la appaltatore, avesse chiesto in primo grado il pagamento del valore CP_1
delle opere eseguite, secondo le indicazioni contrattuali di cui al precedente articolo 2 contrattuale citato, cosicchè a fronte dell'inadempimento del committente agiva per accertare la risoluzione del contratto, con precedente diffida ad adempiere, ed ottenere il risarcimento danni con pagamento delle opere eseguite, indipendentemente dal limite eventuale del contributo erogato, non trattandosi appunto di appalto a corpo ma a misura.
Al riguardo, in ordine alle opere svolte, può farsi sicuramente riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di procedimento ex art. 669 bis c.p.c.
A nulla rileva la mancata partecipazione in tale procedimento dello in quanto Controparte_2
per costante giurisprudenza, la consulenza svolta in sede di ATP ed acquisita nel giudizio ordinario, può essere utilizzata dal giudice secondo il suo libero convincimento anche nei confronti delle parti che non ebbero a partecipare in tale procedura.
In particolare la Suprema Corte ha chiarito che: “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel
Org_ giudizio di merito, ma resa nel procedimento di al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare)” (Cass. Sent. n. 8496 del 24 marzo 2023).
Nel caso di specie la CTU redatta dall'Ing. svolta con completezza ed approfondimento Per_2
corretti ed esente da contraddizioni logiche, quindi condivisa da questa Corte, è stata acquisita in primo grado e sottoposta al contraddittorio delle parti e può ben essere utilizzata e valutata anche in sede di appello. Tale consulenza tecnica ha accertato i lavori svolti dalla analizzandoli nel CP_1 dettaglio, descrivendoli e quantificandone il valore nel complessivo ammontare di € 993.987,31, di cui risultava saldato all'impresa con il primo SAL la somma di € 418.323,17, con un residuo credito per l'impresa quindi di € 575.664,14.
Al riguardo parte appellante rileva come si trattasse di lavori di cui non vi è prova che siano stati conformi al progetto o approvati o autorizzati, per cui non risultava esservi titolo da parte dell'impresa ad alcuna remunerazione.
Al riguardo, oltre alla considerazione che, per quanto sopra detto si trattava di appalto a misura, quindi legato ai lavori effettivamente eseguiti, deve osservarsi come dalla documentazione in atti risulta dimostrato che i lavori suddetti siano stati condivisi con la Direzione Lavori e quindi con la committenza e autorizzati da questa.
In particolare deve aversi riferimento agli ordini di servizio di cui ai documenti 14 e 15, nonché da
69 a 76 del fascicolo di parte attrice di primo grado: trattasi di mail che indicano i lavori da svolgere ed effettivamente eseguiti dall'impresa, come emerge dal tenore letterale chiaro delle stesse. Il diverso significato che parte appallante vorrebbe dare a tali mail, di mere indicazioni o richieste di misurazioni da parte della D.L. finalizzate al progetto in variante da presentare e non a lavori da svolgere prima dell'approvazione della variante, è rimasto privo di dimostrazione, dimostrazione che doveva essere parte appellante a fornire, quale eccezione di inadempimento. In particolare l'allegato 14 riporta la missiva inviata dallo e Committenza alla CP_2 CP_1
Soprintendenza di L'Aquila con l'elenco dei lavori da eseguire e sui quali all'evidenza le parti erano in accordo e che sarebbero state poi oggetto di variante, non potendosi pertanto sostenere che tali lavori, oggetto di successivo progetto in variante, non fossero stati autorizzati dall'appellante.
Così le mail di cui agli allegati dal 69 al 76 indicano chiaramente modifiche al progetto originario dando atto di averle già concordate, dando riferimenti tecnici per l'esecuzione (cfr. ad esempio mail in allegato 70 nella quale si fa riferimento al riassunto delle modifiche definite e concordate durante il sopralluogo del 17 marzo).
A fronte di tali risultanze documentate in atti risulta non allegato in modo specifico da parte appellante e soprattutto non dimostrato quali sarebbero state le opere eseguite ma non previamente autorizzate dalla committenza o Direzione Lavori.
Da ultimo giova evidenziare come, trattandosi di appalto a misura e non a corpo, perde di rilievo anche la determinazione esatta della misura dell'incremento del contributo oggetto di variante, considerato che per quanto indicato dalla stessa parte appellante, l'intero ammontare del contributo statale doveva ritenersi superiore ai tre milioni, quindi sicuramente capiente per i lavori svolti dalla a nulla rilevando quanto dovuto per il pagamento di altre imprese intervenute CP_1 successivamente alla risoluzione del contratto stipulato con l'impresa appellata.
Sulla base di quanto argomentato sopra, deve ritenersi assorbita ogni altra doglianza relativa alla mancata autorizzazione dei lavori e sull'ammontare del dovuto secondo tetto massimo del contributo assentito ed erogato.
In ordine alla mancata restituzione del cantiere da parte dell'impresa appaltante e della conseguente impossibilità di verifica dei lavori da parte del committente deve osservarsi quanto segue.
Per costante giurisprudenza di legittimità, al diritto di credito dell'appaltatore non corrisponde un diritto di ritenzione del cantiere, essendo l'obbligo alla riconsegna dello stesso configurabile non come una prestazione in relazione sinallagmatica con l'obbligo del committente al pagamento del corrispettivo, ma solo con un effetto del venir meno del rapporto contrattuale tra le parti (Cass. Ord.
n. 12483 del 19 aprile 2022).
Tuttavia nel caso di specie deve osservarsi come la mancata riconsegna immediata del cantiere deve porsi successivamente all'intervenuta risoluzione stragiudiziale del contratto per effetto della diffida ad adempiere inviata dall'appaltatore al e pertanto non può porsi come inadempimento Parte_1 contrattuale dell'appaltatore di un contratto ormai risolto, non potendo essere utilizzato dal Parte_1
a giustificazione del proprio inadempimento nel pagamento di quanto dovuto. Né può ritenersi che la mancata riconsegna del cantiere abbia impedito la verifica dei lavori svolti.
Risultando all'epoca ormai intervenuta la risoluzione per inadempimento e non essendo mai state sollevate contestazioni di sorta.
4.4) Sul nono motivo di appello si richiama quanto già espresso in ordine al primo e secondo motivo di appello. In particolare la domanda proposta dalla in primo grado deve inquadrarsi come CP_1
domanda di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, dovendo il pagamento del valore delle opere svolte essere accordato come voce di danno emergente e non come adempimento di contratto ormai risolto, peraltro in via stragiudiziale. Pertanto il debito riconosciuto risulta correttamente inquadrato dal primo giudice come debito di valore su cui devono calcolarsi anche rivalutazione ed interessi, peraltro chiesti come accessori anche dall'attore di primo grado.
4.5) Infondato risulta anche l'undicesimo motivo di impugnazione, con il quale il censura Parte_1
la sentenza gravata nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale per vizi e danni agli immobili.
Deve al riguardo richiamarsi quanto già ampiamente esposto in ordine alla natura dell'appalto in esame come appalto a misura e sulla dimostrazione in atti che le opere svolte siano state conosciute, concordate ed autorizzate dalla DL e Committenza nei confronti dell'appaltatore, circostanze che smentiscono in buona parte i vizi eccepiti sotto il profilo della non conformità delle opere eseguite con progetto e autorizzazione del . Parte_1
Deve poi evidenziarsi quanto emerso dagli accertamenti svolti in sede di CTU dall'Ing. che Per_2
non accertano l'esistenza di vizi e danni nelle opere svolte, rilevando come le stesse siano state invece del tutto utili alla finalità di ristrutturazione degli immobili come consolidamento antisismico.
In particolare nella CTU, come già anticipato del tutto completa esaustiva e condivisa da questa Corte, oltre che opponibile a tutte le parti in causa e liberamente valutabile come prova dal giudice, è emerso come le “lavorazioni effettuate siano in realtà relative a lavori edili propri della riparazione con miglioramento sismico dell'edificio, trattandosi di opere che presuppongono come fine il corretto ripristino dell'agibilità sismica dell'immobile in base alle ordinanze emesse”.
Concludeva il CTU, nella quantificazione del valore delle opere eseguite, come queste apparissero congrue con le esigenze di riparazione del danno da terremoto e miglioramento sismico degli edifici formanti il Parte_1
Pertanto deve ritenersi come le opere svolte siano state migliorative dello stato in cui si trovavano e come non fosse risultato in sede di CTU all'evidenza l'esistenza di vizi dell'opera o danneggiamenti.
A nulla rileva che il CTU non abbia potuto valutare la conformità delle stesse al progetto o all'autorizzazione scritta o verbale della committenza, rientrando tale accertamento nella valutazione del giudice, valutazione ed accertamento correttamente effettuato dal primo giudice e ribadito da questa Corte, come già detto, sulla base della documentazione depositata, degli ordini di servizio e delle mail intercorse con la D.L. e committenza.
A fronte di tali accertamenti del CTU le censure dell'appellante oggetto di domanda riconvenzionale appaiono quindi in parte smentite, relativamente alla mancanza di autorizzazione nell'ambito di un appalto a misura, dall'altro prive di riscontro oltre che del tutto generiche e non dettagliatamente specificate.
Da ultimo deve evidenziarsi come la documentazione depositata in sede di appello e relativa alle relazioni dello stato finale, oltre che tardiva, dovendo i vizi censurati essere oggetto di prova nel giudizio di primo grado, a nulla rileva, non potendo farsi derivare dalle ulteriori lavorazioni eseguite da altra ditta intervenuta dopo la la prova della difettosità delle opere svolte da CP_1
quest'ultima.
4.6) I motivi di appello dal 12 al 14 attengono al rigetto delle domande proposte in manleva nei confronti dello e della domanda di accertamento che nulla era dovuto a titolo di CP_2
compenso per la responsabilità professionale dello Studio.
Al riguardo questa Corte ritiene di dover confermare la decisione del primo giudice risultando i relativi motivi di appello infondati.
L'assunto dell'appellante muove dal presupposto dell'accertata responsabilità dello sia CP_2
per non aver previsto in progetto lavori ulteriori e necessitanti di variante e quindi di incremento del contributo statale, sia per omesso controllo in sede esecutiva di Direzione Lavori e quindi autorizzazione di lavori poi ammessi in contabilità senza messa a conoscenza da parte del Parte_1
o dei singoli consorziati.
Quanto alla necessità di procedere con variante per incremento di contributo pubblico, deve escludersi la responsabilità professionale del , essendo emerso, anche dalla CTU in atti, oltre che dalla Parte_1
documentazione depositata e dalle missive con la Soprintendenza di L'Aquila, come in opere svolte post sisma ed all'interno del centro storico, come nel caso di specie, accade solitamente che insorgano fatti imprevisti che rendono necessaria una rimodulazione dei progetti.
Nel caso di specie le opere svolte dalla ed oggetto poi di variante appaiono comunque CP_1
essere state valutate dal CTU congrue con gli obiettivi di le esigenze di riparazione dei danni da terremoto e di miglioramento sismico, così come è estato accertata la necessità di un aumento del contributo, non risultando il primo sufficiente a coprire le opere necessarie a tali fini.
Se deve considerarsi quindi opportuno e necessario il progetto in variante, non è emersa alcuna prova che lo stesso sia originato da mancanza iniziali della progettazione prevedibili, risultando invece emergenti da fattori imprevisti venuti alla luce in fase esecutiva, come chiarito anche in sede di CTU, fattori peraltro di cui non emerge che il fosse all'oscuro, risultando invece firmatario anche Parte_1 delle missive su tali lavori ulteriori inviata alla ed oggetto poi dei successivi ordini CP_5
di servizio (cfr. all. 14 e seg del fascicolo di primo grado della . CP_1
A nulla rileva poi l'ammontare dell'incremento del contributo pubblico, stante la natura già in precedenza ribadita di appalto a misura concordato tra le parti.
Pertanto, stante la generica doglianza circa le responsabilità dello deve escludersi la CP_2
responsabilità dello stesso, sia in fase di progettazione che di direzione dei lavori, dovendosi rigettare la domanda di manleva proposta dal . Parte_1
Disattesa ogni domanda di accertamento di responsabilità dello risulta infondata anche CP_2
la domanda del volta ad accertare come nulla sia dovuto allo Studio di professionisti a Parte_1
titolo di compenso per la prestazione professionale svolta.
4.7) Rigettati tutti i motivi di appello, conseguentemente deve ritenersi infondata la doglianza esposta con l'ultimo motivo di gravame in ordine alla regolamentazione delle spese di primo grado, correttamente effettuata secondo il principio di soccombenza.
4.8) In ordine all'appello incidentale proposto da deve preliminarmente rigettarsi CP_1
l'eccezione di inammissibilità proposta da per essere stato proposto oltre il Parte_1
termine di trenta giorni dalla notifica dell'appello principale, equiparato alla notifica della sentenza.
Al riguardo questa Corte osserva come l'eccezione sia infondata in quanto l'appello incidentale risulta proposto nel termine di cui all'art. 343 c.p.c., quindi entro i venti giorni prima dell'udienza di comparizione, potendo ritenersi ammissibile anche l'appello tardivamente proposto, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che rimane ammissibile finchè, come nel caso di specie sia ammissibile l'appello principale.
4.9) Nel merito l'appello incidentale deve ritenersi parzialmente fondato.
In ordine al rigetto della domanda di condanna del al rimborso della spesa di € 25.500,00 Parte_1
anticipata dalla per indagini geologiche, deve al riguardo osservarsi che la prova della CP_1
suddetta spesa di cui all'allegato 48 (fattura e relazione delle prove della ditta Parte_6
diversamente da quanto affermato dal primo giudice risulta prodotta in atti.
[...]
In particolare il predetto doc. n. 48, pur non essendo inserito tra gli allegati all'atto di citazione di primo grado, malgrado indicato in elenco, per un errore di sistema, risulta prodotto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., dovendosi pertanto ritenere dimostrata la spesa di cui, quale danno emergente, l'appellante incidentale ha diritto al rimborso.
4.10) Infondata risulta invece la doglianza in ordine al mancato riconoscimento del primo giudice del
10% del valore dell'opera a titolo di danno emergente e lucro cessante derivante da risoluzione da inadempimento. Al riguardo si osserva che pur non applicando al caso di specie la norma sul recesso del committente ai sensi dell'art. 1671 c.c. ma la ordinaria regola di cui all'art. 1223 c.c., tuttavia manca la dimostrazione in atti di aver subito un danno derivante dalla risoluzione contrattuale predetta di tale portata quantitativa, quantificazione che è a carico del richiedente fornire e che non può presumersi nemmeno con applicazione analogica di normativa in materia di appalti, ma deve essere rigorosamente fornita dall'appaltatore danneggiato, in termini sia di danno emergente che di lucro cessante.
4.11) Ugualmente infondata risulta l'ultimo motivo di doglianza dell'appellante incidentale in ordine alla mancata applicazione degli interessi sulle somme riconosciute da quantificarsi ai sensi della legge
231/2002.
Al riguardo si evidenzia come la normativa richiamata sulle transazioni commerciali in caso di ritardato pagamento del corrispettivo, non si ritiene applicabile al caso di specie, ove ciò che è stato chiesto e riconosciuto è il risarcimento a seguito di risoluzione contrattuale da inadempimento e non l'adempimento in ritardo di obbligazioni contrattuali.
Pertanto in parziale accoglimento dell'appello incidentale deve essere riformata la sentenza gravata unicamente nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rimborso quale danno emergente della somma di € 25.500,00, spese per indagini geologiche necessarie per l'opera oggetto di contratto di appalto.
Risulta assorbito ogni altro motivo di doglianza avanzato dalle parti, nonché l'appello incidentale subordinato proposto dallo Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del in favore Parte_1
di tutte le altre parti, risultando sostanzialmente invariata la soccombenza nel merito anche in relazione al parziale accoglimento dell'appello incidentale;
dovrà rimborsare le spese Parte_1
anche in relazione alla compagnia assicuratrice per il principio di causalità, secondo liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in secondo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 136/2022 del
[...]
Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 21 marzo 2022, nei confronti in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, e sull'appello incidentale da questi proposto, e CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] [...]
IL DEL CERTIFICATO N. A0170025700 E N. Controparte_6 CP_7
10151141800, in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
• Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 • Accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e per l'effetto in parziale CP_1
riforma della sentenza impugnata condanna a rimborsare Parte_1 della somma di € 25.500,00 oltre interessi e rivalutazione secondo decorrenza e CP_1
quantificazione indicata in sentenza di primo grado;
• Conferma per il resto la sentenza impugnata;
• Condanna a rimborsare le spese di lite di secondo grado in Parte_1
favore di tutte le controparti nella misura per ciascuno di € 18.511,00 oltre Iva, Cap e spese generali;
• Dichiara che l'appellante principale è tenuto al versamento Parte_1
di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 12 gennaio 2024 su relazione della
Dott. Barbara Del Bono.
Il Presidente est.
Dott. Barbara Del Bono