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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 4005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4005 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 45132/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45132/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITELLI FRANCA Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in CORSO VENEZIA, 12 20121 MILANO è elettivamente domiciliato
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LEONARDI Controparte_1 C.F._2
SERENA presso il cui studio in LARGO SCHUSTER, 1 20122 è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E con l'intervento dell'avv. BARBARA FEZZI nella sua qualità di CURATORE SPECIALE DEL MINORE
[...] nato a [...], l'[...] PE_1
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA del 4.5.2023
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 19/05/2021
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 18 CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice:
“Piaccia alla S.V. Ill.ma, premessa ogni declaratoria del caso e reietta ogni contraria istanza, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
– Confermare la separazione personale dei coniugi Sig.ri e già pronunciata con sentenza Pt_1 CP_1 parziale n. 10228/2023 del 14.12.2023, pubblicata il 18.12.2023, a firma del Giudice Dott.ssa Anna
Cattaneo;
– assegnare, per tutto quanto eccepito e dedotto in narrativa, al ricorrente Sig. la casa Parte_1 coniugale composta dell'appartamento in Milano (MI), Viale Monza n. 113, da quest'ultimo condotto in locazione;
- richiamato il provvedimento del 12 aprile 2023 del Tribunale di Milano, che ha statuito sul mantenimento del figlio MI a carico di ambo i genitori, si chiede, altresì, che venga posto a carico dei PEsona_1 Sig.ri e il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente in Pt_1 CP_1 PEsona_2 quanto lavora solo occasionalmente ed è a carico della nonna, nella quota del 50% ciascuno, sia delle spese ordinarie che delle spese straordinarie;
- dichiarare che i coniugi, entrambi economicamente indipendenti, nulla hanno da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
IN OGNI CASO
-con vittoria di spese di lite”
per parte convenuta
“nel merito:
- preso atto della pronuncia di separazione personale dei coniugi resa con sentenza parziale n. 10228/2023 del 18 dicembre 2023;
- preso atto del provvedimento del 12 aprile 2023, reso dal Tribunale di Milano – Sezione Nona civile, a firma del Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe, si chiede che questo Tribunale, una volta trascorso il periodo
PE di collocazione del MI presso gli zii paterni, accertato il percorso individuale della signora CP_1
PE verificata l'idoneità dell'abitazione del signor ad ospitare , valuti e disponga Pt_2
PE conseguentemente la collocazione di presso la madre nella sua residenza in Corsico, via Vittorini n. 5, dove la stessa risiede stabilmente con il compagno;
si chiede inoltre che il Tribunale stabilisca, in ausilio
PE con i Servizi Sociali competenti, anche le modalità di frequentazione di nei finesettimana con la madre presso i nonni materni o presso l'abitazione in cui convive con il compagno in Corsico, via Vittorini n. 5,
PE nonché le modalità di frequentazione di con i nonni materni e gli zii materni;
confermare - fino a quando il MI resterà collocato presso gli zii paterni - il provvedimento del 12 aprile
2023, reso dal Tribunale di Milano – Sezione Nona civile, a firma del Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe, in punto mantenimento del figlio MI PEsona_1
- rigettare la domanda di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne avanzata dal PEsona_2 ricorrente nella propria memoria integrativa, non sussistendone i presupposti di legge;
dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla hanno a che pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento l'uno dall'altra.
Con ogni ulteriore provvedimento e con vittoria di spese e compensi professionali.”
del curatore speciale del MI
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel merito PE
1. confermare l'affidamento di al comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza del MI, che verranno assunte dall'Ente
pagina 2 di 18 Affidatario, sentita la zia gli zii paterni collocatari del MI assumeranno anche Parte_3 disgiuntamente le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione nell'interesse del MI;
PE
2. confermare il collocamento di presso gli zii paterni, signori e Parte_3 Controparte_2
3. confermare tutti gli incarichi disposti con il provvedimento del 12.4.2023 e in particolare che i Servizi Sociali di Milano, in collaborazione con i Servizi specialistici competenti per territorio, proseguano tutti gli incarichi già disposti, nonché provvedano:
a. proseguire il percorso di supporto alla genitorialità presso il Consultorio Familiare;
b. a mantenere lo stretto monitoraggio sull'andamento del collocamento del MI presso la famiglia della zia TE , sul nucleo familiare e sul MI, segnalando tempestivamente – a seguito della Pt_3 chiusura del presente procedimento – al Giudice Tutelare presso questo Tribunale eventuali situazioni di pregiudizio per il MI;
c. a proseguire la presa in carico di entrambi i genitori per il trattamento delle rispettive dipendenze (del presso il NOA e il SERD competenti per territorio e della presso il CAD), verificando Pt_1 CP_1 altresì la serietà dell'adesione di ciascuno ai rispettivi percorsi e la continuità della partecipazione agli incontri calendarizzati dal Servizio specialistico competente;
d. ad avviare le parti, ove ve ne sia la disponibilità, alla relativa presa in carico presso il CPS competente e/o ai percorsi di supporto psicologico ritenuti opportuni (ovvero a monitorare l'effettivo avvio di quelli eventualmente intrapresi privatamente dalle parti);
PE e. ad avviare un percorso di sostegno psicologico per , secondo la disponibilità e nel rispetto dei tempi del MI;
PE quanto agli incontri tra e i genitori, confermare l'incarico all'ente di predisporre un calendario di incontri con ciascun genitore, alla presenza di un educatore, con facoltà di modulare il calendario - e se necessario sospendere gli incontri - in base alle condizioni del MI e a quelle psico-fisiche dei genitori, con particolare riguardo all'andamento dei rispettivi percorsi terapeutici;
Disporre che e versino in favore di quale Parte_1 Controparte_1 Parte_3 collocataria del MI, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 complessivi (€ 150.00 ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie definite dalle Linee Guida del Tribunale di Milano;
Comunicare il provvedimento che definisce il presente giudizio al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Milano, per la vigilanza.”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in MILANO il Parte_1 Controparte_1
21/07/2009 atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2009, atto n.
1201, parte 1. pagina 3 di 18 Dal matrimonio sono nati i figli (Milano, 16.07.2001 – oggi maggiorenne ma non PE_2 PE ancora economicamente autosufficiente) ed (Milano, 8.06.2010).
Con ricorso depositato in data 11/11/2021 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale tra i coniugi - inizialmente con richiesta di addebito alla moglie, rappresentando che il venir meno dell'affectio coniugalis era stato dovuto alle problematiche legate all'abuso di alcool di cui la resistente soffriva già da anni e per cui la stessa è seguita già dal 2021 e che pertanto l'ambiente familiare era inidoneo alla cura e alla crescita del figlio ancora MI, di cui chiedeva di disporre comunque l'affidamento condiviso, con collocazione presso il padre nella casa coniugale, con assegnazione della stessa al ricorrente e ordine di rilascio alla sig.ra nonché con spese ordinarie a CP_1 proprio carico;
chiedeva altresì di porre a carico della madre il solo obbligo di contribuire alle spese straordinarie dei figli nella misura del 50% ciascuno e di ammettere CTU sulle capacità genitoriali della madre;
con atto depositato in data 9/02/2022 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo il rigetto della domanda di addebito di controparte e formulando anch'essa PE richiesta di disporre l'affidamento condiviso del figlio MI , con collocamento prevalente presso di sé presso la casa familiare e assegnazione quanto meno provvisoria della stessa, demandando al
Tribunale la regolamentazione delle modalità di frequentazione e visita in favore del padre e chiedendo PE altresì di porre a carico del sig. un contributo mensile al mantenimento del figlio di € Pt_1
250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
allegava nel merito che il figlio maggiorenne PE_2 aveva trovato un'occupazione, risultando pertanto economicamente autosufficiente e si opponeva alla richiesta di CTU sulle proprie capacità genitoriali formulata di controparte;
allegava altresì la resistente Cont che già dal 2010 anche il signor – dipendente aveva iniziato ad avere problemi per via Pt_1 dell'emersione delle proprie problematiche di dipendenza da stupefacenti (di tipo cocaina e cannabis) e da alcolici anche sul posto di lavoro – dipendenza di cui soffriva sin da giovane e per cui era stato preso in carico prima dal e poi presso il NOA;
che l'azienda l'aveva pertanto adibito a mansioni diverse, con CP_4 conseguente diminuzione del trattamento stipendiale;
riconosceva al contempo le proprie problematiche di alcol-dipendenza per cui dal 2017 era seguita presso il C.A.D. di Milano, anche per il relativo trattamento farmacologico;
rappresentava altresì che nel mese di giugno 2021 la situazione familiare era precipitata, dopo il litigio occorso tra il padre e il figlio – all'epoca già 21enne, in seguito al quale questi aveva PE_2 deciso di trasferirsi dalla nonna TE, riferendo che il ragazzo avrebbe tentato di difendere la madre da un'aggressione del in suo danno e che peraltro il figlio aveva interrotto i rapporti con la madre;
che Pt_1 entrambi i coniugi avevano nuovi compagni – noti ai figli e che mentre il coniuge era di fatto ormai spesso assente, lei era rimasta a vivere nella casa familiare, sita in Milano, viale Monza n. 113, unitamente al figlio PE MI , di anni undici, di cui si occupava sostanzialmente da sola: situazione familiare che - in caso di contemporanea presenza in casa delle parti – era causa di forti tensioni – tanto che a dicembre 2021 si era reso finanche necessario l'intervento delle forze dell'ordine;
All'udienza presidenziale tenutasi il 14/02/2022, il Presidente f.f. all'epoca procedente dott.ssa L. Stella, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, disponeva l'affidamento del figlio MI PE
al Comune di residenza per l'immediata presa in carico e l'esecuzione di un'indagine urgente sulle condizioni del MI e del nucleo familiare, oltre agli approfondimenti specialistici disposti sulle condizioni di dipendenza delle parti, attesa l'elevata conflittualità e la convivenza del MI con i genitori presso la casa familiare, fissando per la successiva udienza del 14/03/2022 – di seguito differita pagina 4 di 18 all'11/04/2022 - l'ascolto del figlio maggiorenne , che riferiva di aver perso il lavoro e confermava PE_2 l'elevata conflittualità familiare e i problemi di dipendenza di entrambi i genitori.
Il Presidente F.F. in attesa dell'intervento dei Servizi Sociali, disponeva in conformità all'accordo PE raggiunto dalle parti il collocamento provvisorio alternato di nella casa coniugale, disponendo l'avvio di una CTU psicodiagnostica sull'intero nucleo, inizialmente conferita alla dott.ssa - di PEsona_3 seguito sostituita con provvedimento del 20/04/2022 dalla dott.ssa cui venivano assegnati i PEsona_4 termini per lo svolgimento delle operazioni peritali e rinviando per il conferimento dell'incarico all'udienza a trattazione scritta del 28/04/22.
Quindi su istanza del CTU, si procedeva alla convocazione per l'udienza del 30.06.2022 delle parti, alla presenza del CTU e degli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario, attesa la criticità della situazione familiare e la necessità di predisporre un idoneo progetto per il collocamento del MI nel corso del periodo estivo.
Di seguito, atteso il trasferimento del magistrato titolare ad altro ufficio, il procedimento perveniva dinanzi al Presidente f.f. riassegnatario che, all'udienza del 21/12/2022, disponeva la proroga richiesta per i termini di deposito dell'elaborato peritale fino al 24/01/2023; le parti si riservavano all'esito di formulare le PE proprie richieste in ordine al collocamento di .
Quindi all'udienza dell'8/02/2023, sentite le richieste delle parti sulle conclusioni della CTU, il Presidente f.f. così provvedeva: “Rilevato che in data 25/01/2023 è stata depositata la CTU disposta sul nucleo familiare che ha evidenziato gravi criticità, attese le problematiche di dipendenza di entrambi i genitori tuttora in atto, che si accompagnano – per entrambi – a caratteristiche di personalità indicative di un quadro di organizzazione borderline, tali da non renderli allo stato - e in assenza degli opportuni PE interventi - idonei a far fronte ai bisogni educativi e affettivi del piccolo e a garantirgli un ambiente di cura, protezione e crescita adeguato ai suoi bisogni e alla continuità dell'attenzione e della presenza richiesta dall'età del MI (12 anni), che resta in assenza esposto al rischio di un percorso deviante o di marginalità sociale;
Sentite le parti all'odierna udienza, che hanno riscontrato la tuttora elevata conflittualità in atto che i PE genitori non riescono in alcun modo a contenere e in cui, come rilevato dalla CTU, è coinvolto anche , attribuendosi vicendevolmente le responsabilità nelle manchevolezze nella cura del bambino, con il risultato di una sterile competizione che non porta ad un adeguato soddisfacimento dei suoi bisogni;
Ritenuto che
dunque, in conformità alle conclusioni della CTU, vi è la necessità di confermare sin d'ora PE l'affido all'Ente di , nonchè di disporre la prosecuzione di tutti gli interventi avviati a supporto del nucleo e di avviare con assoluta urgenza quelli ulteriori indicati in CTU (quale nello specifico il percorso di supporto alla genitorialità presso il Consultorio Familiare di Largo volontari del Sangue che già aveva PE preso in carico il nucleo e il supporto psicologico per );
Preso atto delle dichiarazioni di impegno dei genitori quanto alla volontà di proseguire – nonchè per la intensificare – gli attuali percorsi trattamentali già avviati (per il presso il e CP_1 Pt_1 CP_4 il NOA, per la presso il CAD) nonchè di farsi supportare anche sotto il profilo psicologico per CP_1 superare le attuali problematiche di dipendenza e lavorare sulle problematiche di personalità emerse dall'approfondimento psicodiagnostico;
PE Rilevato che, pur avendo la CTU affermato che non vi sono ostacoli alla relazione di con i genitori, nessuno dei due gode allo stato di nuove situazioni familiari sufficientemente stabili e affidabili PE tanto da poter offrire un sereno ambiente di crescita al proprio figlio , ritenendone opportuno un collocamento terzo (individuato dal CTU in ambito familiare) “che lo faccia uscire sia in particolare dalla alternanza settimana attuale, sia anche in generale dall'essere nella casa familiare costantemente in mezzo alla contrapposizione tra i due genitori e soprattutto essere costantemente esposto alla discontinuità e problematicità di entrambi”;
pagina 5 di 18 Rilevato che tuttavia dev'essere preliminarmente disposto l'ascolto del MI, per valutare la PE soluzione più corrispondente all'interesse del bambino, attesa l'età (avendo già compiuto i dodici anni) e dovendo essere adottati provvedimenti che lo riguardano direttamente;
Ritenuto altresì che dev'essere dato sin d'ora incarico ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario di svolgere un'approfondita indagine psico-sociale sul nucleo familiare della zia TE Parte_3 PE individuata quale possibile collocataria del MI nonchè sull'idoneità dell'abitazione ad accogliere e ogni altro aspetto rilevante per la cura e la gestione del MI;
Ritenuto opportuno altresì convocare gli stessi familiari (zia TE e marito) per sentirli liberamente e valutarne la disponibilità in ordine al possibile collocamento del MI;
Riservata all'esito ogni valutazione in ordine al collocamento del MI;
PQM
A integrazione e in parziale modifica del provvedimento del 14.02.2022, PE
1. CONFERMA l'affido del MI nato l'[...] al Comune di residenza, disponendone l'immediata presa in carico del MI e mantenendolo allo stato collocato presso la casa familiare di viale Monza 113 con entrambi i genitori, secondo l'alternanza settimanale già disposta;
2. DISPONE che i Servizi Sociali di Milano, in collaborazione con i Servizi specialistici competenti per territorio, proseguano tutti gli incarichi già disposti, nonchè provvedano nello specifico: - ad avviare con urgenza il percorso di supporto alla genitorialità presso il Consultorio Familiare di Largo volontari del Sangue;
- a mantenere lo stretto monitoraggio sul nucleo familiare e sul MI, attraverso il progetto
LINK avviato, segnalando tempestivamente a questo Tribunale eventuali situazioni di pregiudizio per il MI;
- a proseguire l'intervento di educativa domiciliare in atto;
- a proseguire la presa in carico di entrambi i genitori per il trattamento delle rispettive problematiche di dipendenze rilevate e se del caso anche psichiatrica (del presso il NOA e il SERD competenti per territorio e della presso il Pt_1 CP_1 servizio CAD), verificandone l'adesione e la continuità del trattamento, nella frequenza necessaria (e ove opportuno intensificandola), relazionando periodicamente a quest'A.G. sulla serietà dei percorsi intrapresi e sugli esiti degli eventuali accertamenti periodici disposti;
- attesa la disponibilità dichiarata, ad avviare altresì le parti ai rispettivi percorsi di supporto psicologico per la gestione delle problematiche di personalità emerse all'approfondimento psicodiagnostico (ovvero a verificare l'effettivo avvio di quelli eventualmente intrapresi privatamente); - ad avviare sin d'ora un sostegno psicologico anche per il MI PE
per sostenerlo in questa fase di riassestamento familiare;
- ad eseguire un'approfondita indagine psico-sociale sul nucleo familiare della zia TE individuata quale possibile Parte_3 PE collocataria del MI nonchè sull'idoneità dell'abitazione della stessa ad accogliere e su ogni altro aspetto familiare rilevante per la cura e la gestione del MI – relazionando a quest'A.G. con la massima urgenza quanto meno sugli esiti dell'indagine disposta entro e non oltre il 15/03/2023;
PE Quindi rinviava all'udienza del 21.3.2023 per l'ascolto del MI , nonchè della zia Parte_3 e del marito di quest'ultima in cui - stante l'assenza del MI per sopraggiunti motivi di salute - si
[...] procedeva a raccogliere le sole dichiarazioni degli zii, che confermavano le difficili condizioni del nucleo PE familiare e la propria disponibilità ad accogliere;
di seguito all'udienza del 28/03/2023 si procedeva PE all'ascolto del MI e, a scioglimento della riserva assunta in pari data, con ordinanza pubblicata in data 12/04/2023, il Presidente f.f. così provvedeva:
“Richiamate le conclusioni della CTU depositata in atti, sulle gravi criticità riscontrate all'interno del nucleo familiare - quanto nello specifico, alle problematiche di dipendenza di entrambi i genitori che si accompagnano, sia nella madre che nel padre, a caratteristiche di personalità borderline tali da non renderli allo stato idonei all'esercizio delle funzioni genitoriali: entrambi i genitori sono risultati, infatti, PE incapaci di far fronte ai bisogni educativi e affettivi del piccolo e a garantirgli un ambiente di cura, protezione e crescita adeguato alla continuità dell'attenzione e della presenza richieste dall'età del MI PE (di soli 12 anni); pur non essendo stati ravvisati ostacoli alla relazione di con i genitori la CTU PE concludeva, quindi, fermo l'affido all'Ente di , per la necessità di uno stabile collocamento intra- familiare, al fine di offrire al MI “la disponibilità di adulti che cerchino di rispondere ai suoi bisogni,
pagina 6 di 18 adeguati all'età e non adultizzati” e un contesto “che lo faccia uscire sia in particolare dall'alternanza settimana attuale, sia anche in generale dall'essere nella casa familiare costantemente in mezzo alla contrapposizione tra i due genitori e .. costantemente esposto alla discontinuità e problematicità di entrambi”; Sentite le parti personalmente all'udienza dell'8/02/2023, in cui la resistente ha chiesto di disporre il PE collocamento di presso l'abitazione della madre in Corsico, in via Vittorini, 5 dove la stessa convive con il nuovo compagno (già sentito in corso di CTU e se del caso previo nuovo ascolto); mentre il ricorrente, preso atto degli esiti del CTU ha chiesto procedersi all'ascolto del MI - senza formulare alcuna specifica richiesta di collocamento presso di sé (nella nuova abitazione dove il convive con la nuova compagna e il bambino appena avuto da quest'ultima); Pt_1 PE_5 Letti gli esiti delle indagini sul nucleo familiare condotte dall'equipe multidisciplinare del progetto Link a far data dal 16/06/2022 in avanti, parallelamente e di concerto ai lavori della CTU e all'avvio degli altri interventi avviati a supporto del nucleo (educativa domiciliare e accertamenti dei servizi Contr PEs specialistici che hanno in carico già da diversi anni i genitori – e per il e per CP_4 Pt_1 la;
CP_1
Rilevato che i riscontri acquisiti hanno evidenziato una situazione di assoluta incomunicabilità e di progressivo disinvestimento da parte dei genitori, che non sono allo stato neppure in grado di PE assumere le decisioni più basilari per il benessere e la salute di , addivenendo finanche ad azioni non tutelanti e inadeguate nei confronti del MI (come ad esempio è accaduto in occasione del ritardo nell'attivazione delle visite mediche necessarie al bambino, nell'episodio di occlusione PE intestinale e della frattura al ginocchio subita da - quando in entrambi i casi, i genitori si sono attivati solo tardivamente 1; vi è poi l'inadeguata gestione del problema dell'insonnia che affligge il bambino, che a volte quando non riesce a dormire, la madre tratta somministrandogli pastiglie di xanax senza prescrizione medica - come peraltro espressamente ammesso dalla parte personalmente all'udienza del 29/03 u.s., nonchè nel corso dell'ascolto dal MI stesso, che ha dichiarato: “a volte non riesco ad andare a scuola perché la notte non riesco a dormire bene, perché penso, e non riesco a pensare a cose belle. Capita sia quando sono con mamma sia quando sono con papà. A volte ho dormito nel letto con la mamma proprio per cercare di dormire meglio. Prima per dormire prendevo la melatonina, però spesso mi svegliavo più stanco. Una sola volta mia mamma mi ha dato un pezzettino di una medicina, perché ero troppo agitato”);
Rilevato che, all'esito degli accessi domiciliari effettuati dai Servizi, la situazione di generale incuria che coinvolge il bambino è emersa anche con riferimento agli spazi della casa familiare ove questi è costretto a PE vivere: l'abitazione in cui vive è infatti già da tempo priva di caldaia funzionante e di riscaldamenti, con temperature interne inadeguate ai mesi invernali e tanto più alla presenza di un bambino;
vi sono poi arredi, porte e finestre mancanti, ovvero danneggiati e completamente inservibili (come ad esempio una finestra con un vetro completamente rotto – in precedenza danneggiata durante le frequenti liti in casa tra i genitori, che nessuno ha provveduto a sostituire); sono state altresì riscontrate le scarse condizioni PE igieniche generali della casa, dovute anche alla presenza del cane e dei tre porcellini d'india che tiene in casa;
Ritenuto che
gli esiti della CTU e dell'indagine dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario riscontrino denotino una situazione di assoluta inidoneità genitoriale delle parti, dovuta alle caratteristiche di 1 Si riportano, perché particolarmente indicative, le dichiarazioni con cui il MI ha riferito l'episodio nel corso del suo ascolto: “Quando mi sono rotto il ginocchio ero a casa, sono caduto e mi si è girata la rotula, ma me la sono rimessa a posto subito da solo. La mamma non si è accorta di niente perché era nell'altra stanza. Non siamo andati all'ospedale perché la mamma quando gliel'ho detto non mi ha creduto, pensando che io mentissi pur di non andare al campo estivo. In realtà io non volevo andarci ma in quel caso non era una scusa. La mamma mi ha pure mandato a prendere un cuscino al piano di sotto. PE tre giorni mi muovevo con una sedia con le rotelle sotto. All'ospedale sono andato poi, dopo circa tre giorni, quando è arrivato mio padre e mi ha accompagnato subito. Adesso la gamba mi fa ancora male, spesso, però ancora non hanno trovato il modo di farmi visitare”. pagina 7 di 18 personalità e alle problematiche di dipendenza di entrambi (attestate dalle relazioni dei Servizi specialistici che li hanno da tempo in carico), che si traduce allo stato in una condizione di grave e attuale pregiudizio per il benessere psicofisico del MI, atteso che l'approccio educativo discontinuo di entrambe le figure genitoriali determina una condizione di costante precarietà e mancanza di punti di riferimento del bambino che, come da ultimo evidenziato nella relazione dell'equipe multidisciplinare che ha in carico il nucleo, potrebbe “generare nel MI un vissuto abbandonico e di deprivazione visibile anche dall'aspetto spesso trascurato del bambino”; Rilevato che dagli incontri di rete con la scuola e dalle stesse dichiarazioni rese dal MI è altresì emerso il recente peggioramento nell'andamento scolastico del bambino (che frequenta la seconda classe presso la scuola secondaria dell'istituto “Casa del Sole – Trotter”), per comportamenti impropri o PE aggressivi durante le lezioni ( ad esempio, è stato richiamato perché si sdraia a terra o emette versi o per le liti avvenute con alcuni compagni), oltre che per la discontinua presenza scolastica e le frequentazioni di coetanei con problematiche di condotta e/o di disagio sociale, con conseguente pericolo che il MI si avvii a un percorso deviante o di marginalità sociale;
Rilevato che peraltro, pur evidenziando un profondo legame di affezione con i genitori, gli esiti dell'ascolto PE del MI hanno consentito di riscontrare come sia pienamente consapevole delle problematiche di dipendenza di entrambi (peraltro espressamente riportate al CTU 2 nonchè del difficile vissuto di entrambi, ben aldilà dei limiti e delle competenze proprie dell'età3;
Ritenuto che
pertanto, in accordo con le conclusioni della CTU e dei Servizi Sociali, deve darsi corso a un PE progetto alternativo di collocamento di , che consenta di inserire il bambino in un contesto familiare che, a differenza di quello attuale, sia idoneo ad assicurargli un ambiente di crescita in cui promuoverne adeguatamente lo sviluppo psicofisico e garantirgli i necessari punti di riferimento, avuto riguardo all'età PE (essendo ormai alle soglie del periodo adolescenziale) e ai bisogni di accudimento e affettivi espressi dal MI;
PE Rilevato che a tal fine, all'esito della CTU sono stati individuati, quali possibili collocatari di , gli zii paterni e che, nel corso dei successivi colloqui di approfondimento Parte_3 Controparte_2 effettuati dai Servizi Sociali, sono risultati pienamente consapevoli delle problematicità personali e PE familiari del NI e dei genitori e hanno offerto la loro piena disponibilità a inserire nel proprio nucleo familiare (costituito anche dalle due figlie ormai maggiorenni e già pressochè autonome); Sentiti gli zii personalmente all'udienza del 21/03/2023, in cui gli stessi hanno confermato la propria PE disponibilità ad accogliere , mostrandosi pienamente consapevoli dei suoi bisogni affettivi e delle esigenze educative del MI (quanto in particolare alla discontinua frequenza scolastica e alle PE frequentazioni di ) ma anche della sostanziale inadeguatezza dell'ambiente familiare e delle carenze dei genitori nell'accudimento del MI;
PE Ritenuto che pertanto il collocamento di presso la famiglia della zia TE risulta idoneo a garantire lo stabile contesto educativo di cui il MI necessita, atteso che gli impegni lavorativi degli PE zii consentono loro di assicurare una presenza continuativa in casa al pomeriggio al rientro di e di accompagnarlo e riprenderlo da scuola, nonostante l'obiettiva distanza della loro abitazione all'istituto attualmente frequentato dal bambino, almeno fino alla fine dell'anno scolastico in corso;
PE 2 Al CTU aveva infatti riferito di aver trovato bottiglie di vino della mamma vuote nell'armadio e di essere al corrente del fatto che entrambi i genitori sono in cura presso centri specialistici. 3Si riportano gli stralci dell'ascolto del MI, che ha riferito che il padre “quando sta con lei [parla della nuova compagna
, ndr.] si gestisce un po' meglio;
ha più controllo, nel senso che adesso pensa prima di fare le cose;
mi sembra più PE_5 maturo. Il suo problema non era la rabbia, quella non ce l'ha. PEò ad esempio andava via da casa, oppure spendeva soldi.”; nonchè a proposito della madre: “vorrei che smettesse di arrabbiarsi così spesso” e del padre “solo di essere meno triste per quello che sta succedendo, per quello che ha passato e per quello che ha visto in tutti questi anni con la mamma”; dicendosi infine, perfettamente consapevole “che la situazione così non va, con loro che vanno e vengono da casa e non riescono sempre a starmi dietro..”nonchè del fatto che “papà e mamma non possono stare insieme in quella casa con me, e che hanno bisogno di riprendersi e stare bene, solo che loro chissà quanto tempo ci mettono, e io dovrei stare troppo dagli zii.. Io l'ho saputo da papà perché lui sa di non esser a “posto” e che io ho bisogno di altro, mentre la mamma in fondo lo sa ma non vuole ammetterlo neanche a sé stessa.”; pagina 8 di 18 PE peraltro gli zii si sono già attivati per individuare la possibile nuova scuola di , nonchè altri riferimenti sul territorio per le attività extra-scolastiche, come oratori e circoli sportivi, mostrando PE quindi una pronta progettualità e una sincera affettività nei confronti di;
Ritenuto che tale contesto familiare risulta peraltro l'unico allo stato adeguato, atteso che – impregiudicata ogni valutazione dei rispettivi nuovi compagni e spazi di vita – è pienamente emersa PE l'attuale inidoneità al collocamento di dai genitori, che necessitano entrambi di esser supportati dagli interventi già avviati, per superare le rispettive criticità individuali e le proprie problematiche di dipendenza e verificare se saranno in grado di addivenire a un esercizio condiviso della genitorialità PE funzionale all'educazione e all'accudimento di;
Rilevato altresì che il MI, nel corso dell'ascolto, pur con le intuibili e ovvie fatiche emotive, ha espresso la volontà di aderire a tale progetto di collocamento (di cui peraltro i genitori lo avevano già del tutto inappropriatamente informato), essendo affezionato e sentendosi accolto dagli zii, limitandosi ad esprimere solo la comprensibile preoccupazione di dover cambiare scuola (“Io vorrei stare nella mia casa, ma non così come oggi, ho bisogno di organizzazione e stabilità…Il mio problema è che non vorrei cambiare scuola, e cambiando casa dovrei per forza farlo. Se potessi continuare a scuola li andrei più volentieri a stare con gli zii. Posso pure provare a stare un po' dagli zii, magari fino all'estate per vedere come va;
l'importante è non cambiare subito scuola. Del resto, non c'è alternativa”): pertanto, anche al fine di non sollecitare ulteriormente il bambino, che già dovrà affrontare la fatica di allontanarsi stabilmente dai genitori e di acquisire nuove abitudini di vita, si riserva a dopo la conclusione dell'anno scolastico in corso, ogni ulteriore valutazione circa PE l'opportunità che concluda almeno il ciclo scolastico in corso presso l'istituto di appartenenza;
PE Ritenuto che pertanto, fermo l'affidamento di all'Ente, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori vigenti, dev'essere disposto il collocamento del MI presso gli zii paterni Parte_3 e nell'abitazione di quest'ultimi in zona Barona, allo stato per la durata di
[...] Controparte_2 mesi otto, delegando altresì gli zii paterni ad adottare anche disgiuntamente le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione;
mentre l'Ente Affidatario, sentita la zia Parte_3 assumerà tutte le decisioni di straordinaria amministrazione nell'interesse del MI e proseguirà tutti gli interventi già avviati a supporto del nucleo, come dettagliati in dispositivo;
PE Ritenuto invece opportuno prevedere, quanto alle frequentazioni di con i genitori, che le stesse avvengano - quanto meno allo stato - alla presenza dell'educatore nel corso degli incontri settimanali di PE ADM già previsti, al fine di monitorarne i relativi contenuti: per cui incontrerà la madre e il padre al martedì e al venerdì, a incontri ovvero a settimane alterni, ciascuno secondo le rispettive disponibilità; incaricandosi sin d'ora i Servizi Sociali dell'Ente Affidatario di provvedere alla graduale liberalizzazione dei tempi e degli spazi di frequentazione del MI con ciascun genitore come di seguito indicato in dispositivo, in base alle condizioni psico-fisiche degli stessi e del MI;
i Servizi provvederanno altresì a PE organizzare un calendario di incontri di con gli altri membri del nucleo familiare (quali in particolare, il fratello maggiore e la nonna TE); PE_2
Rilevato altresì che deve esser posto a carico di entrambi i genitori, un contributo di mantenimento per PE
, da versarsi in favore degli zii collocatari in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a far data dalla mensilità di aprile 2023, che si determina nell'importo di € 300.00 (ossia € 150.00 ciascuno) oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie, come da del Tribunale di Milano;
contributo che si CP_6 PE stima congruo all'età e ai bisogni di , nonchè adeguato alla capacità reddituale dei genitori (essendo il dipendente di R.F.I. con un reddito annuo dichiarato di 27.918,57 euro – corrispondente, stando Pt_1 alla documentazione reddituale depositata in atti, a uno stipendio lordo mensile di euro 2.055,00 circa;
né la parte ha documentato recenti riduzioni di reddito a fronte dell'allegato demansionamento patito a causa della riscontrata positività alle sostanze;
la madre invece, pur non avendo presentato dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio ha comunque confermato di lavorare presso il negozio di abbigliamento di famiglia sito in Via Tortona, 36 a Milano); non avendo peraltro entrambe le parti documentato attuali oneri abitativi (cui fanno fronte ciascuno con i nuovi compagni di vita);
pagina 9 di 18 Rilevato infine che, vertendosi nell'ambito di un giudizio riguardante l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità di entrambi i genitori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 336, comma 4, c.c. e dall'art. 78 c.p.c., deve procedersi alla nomina di un curatore speciale in favore del MI, che si individua nella persona dell'avv. Barbara FEZZI nota all'ufficio, attesa la sussistenza di una situazione di concreto conflitto di interessi dei genitori rispetto alla posizione sostanziale e processuale del figlio MI e di incapacità di costoro a tutelarne gli interessi, avuto altresì riguardo alle statuizioni già assunte in punto affidamento del MI all'Ente (cfr. ex multis Cass. sentenza n. 5256 del 06/03/2018, rv. 647744 – 01 e succ. conf.), oltre che alla necessità di affiancare e supportare il MI nel contesto del nuovo collocamento disposto;
PQM
A integrazione e in parziale modifica dei provvedimenti provvisori già assunti, così provvede: PE
1. CONFERMA l'affido del MI nato a [...] l'[...] al Comune di residenza, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta della residenza del MI, che verranno assunte dall'Ente Affidatario, sentita la zia e il curatore Parte_3 speciale del MI;
gli zii paterni collocatari del MI assumeranno anche disgiuntamente le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione nell'interesse del MI;
PE
2. DISPONE che il MI sia collocato presso l'abitazione in zona Barona della zia TE e del marito – con decorrenza immediata e per la durata Parte_3 Controparte_2 allo stato di mesi otto;
3. DISPONE che i Servizi Sociali di Milano, in collaborazione con i Servizi specialistici competenti per territorio, proseguano tutti gli incarichi già disposti, nonchè provvedano:
- ad avviare con urgenza il percorso di supporto alla genitorialità presso il Consultorio Familiare di Largo volontari del Sangue;
- a mantenere lo stretto monitoraggio sul nucleo familiare e sul MI, attraverso gli interventi avviati dall'equipe multidisciplinare del progetto LINK, segnalando tempestivamente a questo Tribunale eventuali situazioni di pregiudizio per il MI;
- a proseguire la presa in carico di entrambi i genitori per il trattamento delle rispettive Contr dipendenze (del presso il e il SERD competenti per territorio e della Pt_1 CP_1 presso il CAD), verificando altresì la serietà dell'adesione di ciascuno ai rispettivi percorsi e la continuità della partecipazione agli incontri calendarizzati dal Servizio specialistico competente, che provvederà a relazionare periodicamente a quest'A.G. sugli esiti degli eventuali accertamenti periodici disposti;
- ad avviare le parti, ove ve ne sia la disponibilità, alla relativa presa in carico presso il CPS competente per la gestione delle problematiche di personalità emerse nel corso degli approfondimenti psicodiagnostici disposti in corso di CTU e/o ai percorsi di supporto psicologico ritenuti opportuni (ovvero a monitorare l'effettivo avvio di quelli eventualmente intrapresi privatamente dalle parti); PE
- ad avviare altresì il necessario sostegno psicologico per sostenere in questa fase di riassestamento familiare;
- a monitorare l'andamento del collocamento del MI presso la famiglia della zia TE
, relazionando a quest'ufficio anche sugli esiti della relativa verifica domiciliare già disposta e su Pt_3 ogni altro aspetto familiare rilevante per la cura e la gestione del MI;
4. INCARICA altresì i Servizi Sociali dell'Ente Affidatario di provvedere, in collaborazione con il PE curatore speciale di seguito nominato, a stilare un calendario di incontri di con i genitori, da svolgersi allo stato alla presenza di un educatore, nel corso dei due incontri settimanali di ADM già attivati, nei giorni del martedì e del venerdì, uno ciascuno o a settimane alternate, in base alle rispettive disponibilità dei genitori;
di seguito e solo quando i tempi saranno ritenuti opportuni, in base alle condizioni del MI
e a quelle psico-fisiche dei genitori, valutato altresì l'andamento dei rispettivi percorsi tossicologici, provvedendo alla graduale liberalizzazione degli incontri con ciascun genitore, che potrà tenere con sé PE
a week end alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
al fine di assicurare anche i rapporti con PE gli altri familiari, il padre potrà tenere con sé presso l'abitazione della nonna TE anche alla pagina 10 di 18 presenza del fratello ovvero – all'esito della relativa verifica domiciliare, in caso di idoneità – PE_2 presso l'abitazione dove il convive con la nuova compagna e il bambino più piccolo;
la Pt_1 PE_5 madre lo terrà invece presso l'abitazione dei nonni materni (e/o eventualmente degli zii materni, ove ne dessero la disponibilità), ovvero anche in tal caso, una volta che ne sia stata verificata positivamente l'idoneità, presso l'abitazione che la condivide con il nuovo compagno;
CP_1 5. DISPONE che i Servizi Sociali del comune di Milano, in collaborazione con i Servizi Specialistici dell'ASST territorialmente competenti, trasmettano al Tribunale, entro e non oltre il 20/06/2023 una relazione di aggiornamento sugli interventi avviati e sulle condizioni del nucleo e del MI, segnalando in ogni caso eventuali situazioni di grave pregiudizio per il MI che richiedano ulteriori interventi di questa A.G.;
6. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di rispettare le statuizioni del presente provvedimento e di prestare, nell'interesse del MI, la massima e fattiva collaborazione sia agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente Affidatario incaricati, sia al curatore speciale del MI che ai congiunti collocatari dello stesso, nonchè di attenersi alle indicazioni dell'Ente Affidatario, segnalando sin d'ora che eventuali comportamenti di collaborazione formale, ostacolanti e/o oppositivi saranno valutati nel prosieguo del giudizio ai fini delle ulteriori determinazioni in punto responsabilità genitoriale e collocamento del MI;
7. Dispone che e versino in favore di quale Parte_1 Controparte_1 Parte_3 collocataria del MI, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese e a far data dal mese di aprile 2023, la somma di € 300,00 complessivi (€ 150.00 ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie definite dalle Linee Guida del Tribunale di Milano ..
Quindi disponeva la nomina del curatore speciale del MI nella persona dell'avv. Barbara FEZZI, assegnando allo stesso termine sino al 5/05/2023 per il deposito della propria memoria difensiva di costituzione nell'interesse del MI;
nominava giudice istruttore se stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione al 28/06/2023 – poi tenutasi innanzi al GOT delegato stante l'assenza per maternità del giudice relatore - che procedeva ad assegnare alle parti i termini richiesti ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Di seguito il procedimento veniva rinviato all'udienza del 28/11/2024 ove le parti, preso atto del buon PE andamento del collocamento extra-familiare di , confermato anche dai servizi sociali dell'ente affidatario, ne chiedevano la proroga per altri sei mesi, unitamente alla pronuncia di status.
Quindi, con ordinanza del 13/12/2023 il Presidente di Sezione – provvedendo in temporanea PE sostituzione giudice titolare, disponeva la proroga del progetto di collocamento extra-familiare di per ulteriori sei mesi, rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza di separazione personale dei coniugi, pronunciata con sentenza parziale n. 10228/2023 del 14.12.2023, pubblicata il
18.12.2023; contestualmente con separata ordinanza veniva ordinata la rimessione della causa sul ruolo del Giudice titolare all'udienza dell'8/05/2024, in cui il curatore speciale del MI chiedeva di PE conferire incarico all'Ente di elaborare un progetto a lungo termine per il collocamento di presso gli zii paterni, verificata la loro disponibilità, che chiedeva di prorogare ulteriormente – attesa l'imminente scadenza al 12/06/2024 – al fine di garantire al MI la necessaria stabilità familiare, tanto più in vista del prossimo passaggio alla scuola superiore. Il G.I provvedeva in conformità disponendo l'ulteriore proroga del collocamento extra-familiare di PE
fino al 12/12/2024; demandando ai Servizi Sociali dell'Ente Affidatario la regolamentazione degli incontri individuali genitore/figlio alla presenza di un educatore, nei tempi e nelle modalità ritenute più opportune, in base alle condizioni del MI e a quelle psico-fisiche dei genitori, avuto in particolare riguardo all'andamento dei rispettivi percorsi terapeutici;
nonché a predisporre un progetto a lungo termine PE per il collocamento e l'affidamento di , sentito il curatore speciale del MI e previa verifica dell'andamento dei rapporti con ciascun genitore, del prossimo inserimento scolastico presso la scuola superiore e di ogni altro elemento ritenuto opportuno, relazionando in particolare, sulla possibilità di pagina 11 di 18 mantenere il collocamento extra-familiare in atto, una volta acquisita la disponibilità dei familiari collocatari, della relativa durata e di eventuali ulteriori interventi di supporto opportuni, disponendo l'acquisizione di una relazione di aggiornamento e conclusiva.
Il processo perveniva quindi all'udienza del 3/12/2024 ove parti chiedevano un breve rinvio per precisare le proprie conclusioni anticipando la rinunciando ai termini per le memorie conclusive. Il G.I. fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 31/01/2025 disponendone la trattazione scritta e con successiva ordinanza del 12/02/2025 invitava le parti a confermare la rinuncia ai termini.
Quindi con ordinanza del 18/03/2025 – attesa l'astensione dal servizio del G.R. per sopraggiunti gravi motivi familiari - sulle conclusioni come precisate dalle parti con fogli telematici e sopra trascritte, senza concessione dei termini per il deposito degli atti finali del giudizio vista l'espressa rinuncia formalizzata dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Considerato in diritto
Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia in oggetto è matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad alcuna integrazione del materiale probatorio già in atti, alla luce delle dichiarazioni delle parti e delle relazioni acquisite dai Servizi Sociali che hanno ormai da tempo in carico il nucleo familiare – non avendo peraltro le parti proceduto a formulare istanze istruttorie.
La responsabilità genitoriale e le statuizioni in punto collocamento del MI.
Il Collegio ritiene che all'esito dell'istruttoria, debba essere disposto, in conformità alle conclusioni PE del curatore speciale del MI - l'affidamento di ai Servizi Sociali del Comune di Milano, ferme le limitazioni già previste alla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla residenza del MI e in punto collocamento del MI, che rimarranno demandate ai Servizi Sociali affidatari, sentita la zia collocataria
Parte_3
Già all'esito della CTU disposta in fase presidenziale risultavano pienamente riscontrate le gravissime criticità che inficiano le capacità genitoriali delle parti, attese le problematiche di dipendenza ancora irrisolte che gravano entrambi i genitori e che si accompagnano – per entrambi – a caratteristiche di personalità di tipo borderline, tali da non renderli, in assenza degli opportuni interventi - idonei a far fronte PE ai bisogni educativi e affettivi del piccolo e a garantirgli – come è stato ampiamente riscontrato in atti - un ambiente familiare di cura, protezione e crescita adeguato ai bisogni dell'età evolutiva del bambino, oltre alla necessaria attenzione e presenza richieste dall'età del MI, rimasto per lungo tempo esposto, fino al recente collocamento intra-familiare, a una situazione di incuria e degrado familiare, ritrovandosi esposto al rischio di un percorso deviante o di marginalità sociale.
La CTU evidenziava infatti in entrambi i genitori la compromissione delle capacità cognitive necessarie a organizzare stabilmente e in modo strutturato la vita di tutti i giorni: per la sig.ra CP_1 dovuta a un rapporto ansioso con la realtà, particolarmente attivato dalle problematiche tipiche dell'età di PE
e per il sig. dalla difficoltà di investire in modo costante e coerente sul rapporto con l'altro; la Pt_1
CTU rilevava per entrambi poi un “elemento di discontinuità nel loro rapporto con la realtà, determinato pagina 12 di 18 anche da una scarsa dotazione in termini delle esperienze affettive primarie e stabilità della propria identità.
Entrambi appaiono impegnati a far fronte alle proprie pressioni interne”.
PE In tale quadro familiare, anche la valutazione psicodiagnostica di evidenziava uno stato di disagio e di conflitto affettivo, con ricadute già evidenti sul funzionamento cognitivo del bambino e una tendenza all'adultizzazione, dovuta alla difficoltà nell'interazione con l'altro e a un senso di solitudine e di PE chiusura, in quanto percepiva i genitori emotivamente impegnati e quindi poco disponibili e accessibili per lui, con conseguente stato di disagio e di conflitto affettivo del MI. Si evidenziavano infatti nel bambino “bisogni regressivi, espressione di carenze affettive, ed una spinta emancipatoria legata al tentativo di prendere le distanze da vissuti emotivamente pregnanti e legati ad entrambe le figure genitoriali che sono percepite come emotivamente poco accessibili.”
PE Pur non essendo stati ravvisati all'esito della CTU ostacoli alla relazione di con i genitori la PE stessa concludeva, fermo l'affido all'Ente di , per la necessità di uno stabile collocamento intra- familiare, al fine di offrire al MI “la disponibilità di adulti che cerchino di rispondere ai suoi bisogni, adeguati all'età e non adultizzati” e un contesto che lo facesse uscire dall'alternanza settimanale all'epoca in atto e più in generale “dall'essere nella casa familiare costantemente in mezzo alla contrapposizione tra i due genitori e .. costantemente esposto alla discontinuità e problematicità di entrambi”
PE Orbene, il collocamento intra-familiare di presso gli zii disposto con ordinanza del 12/04/2023, sopra richiamata, ha da subito mostrato un andamento positivo, con una netta inversione di rotta: il ragazzo
è molto migliorato ed è sereno, ha ripreso la pratica sportiva, ha concluso con successo la scuola secondaria di I grado ed ha iniziato gli studi superiori, inserendosi positivamente nel nuovo contesto scolastico, con un buon andamento;
attualmente vede liberamente sia i nonni materni che paterni, con la collaborazione della zia, nonché il fratellino nato dalla nuova relazione del padre e ha ripreso i rapporti con il fratello maggiore
. PE_2
Gli zii paterni si sono inoltre dimostrati pienamente capaci di accompagnare il ragazzo nel suo PE percorso scolastico e di crescita, fornendo ad il supporto e il sostegno mancanti in ambito familiare, nonché aiutandolo nell'affrontare le problematiche nel rapporto coi genitori ed hanno all'esito del giudizio espressamente confermato la disponibilità a mantenere presso di loro il NI (sottoscrivendo altresì il patto d'affido con l'Ente Affidatario: cfr. note conclusive del 29/01/2025); di conseguenza, come da richiesta del PE curatore speciale del MI, dovrà restare collocato presso gli zii paterni che assumeranno anche disgiuntamente le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione nell'interesse del MI.
Il rapporto con i genitori costituisce invece il terreno di maggior fatica per il MI, essendo ancora attuali le problematiche di dipendenza cronica dei genitori, entrambi ancora impegnati nei rispettivi percorsi trattamentali, che hanno avuto nel corso della presa in carico un andamento altalenante, come risulta dalle relazioni dei servizi specialistici pervenute in atti - con importanti ricadute che non hanno neppure consentito l'adeguato svolgimento degli incontri con il MI, ripresi solo di recente in forma individuale con ciascun genitore.
La madre, seguita dall'equipe del San Raffaele, anche sotto il profilo farmacologico, è stata discontinua nel sottoporsi ai controlli previsti e, a maggio scorso, ammetteva di aver ripreso pagina 13 di 18 l'assunzione di alcolici, per cui seguivano ulteriori ricoveri a giugno e da ultimo a ottobre 2024 fino al
25/11/2024 (cfr. relazione CAD 18/11/2024, in atti).
Ancor più problematica la situazione del padre (v. relazione S. Specialistici dell'11/11/2024) gravato da una lunga dipendenza da alcol – nota già dal 2014 e riacutizzatasi nel 2022, cui si è associato l'uso di sostanze stupefacenti di tipo cannabinoidi, mai effettivamente problematizzato dal sig. il relativo percorso al NOA è stato pertanto sempre irregolare e discontinuo, intervallato Pt_1 solo da brevi periodi di astinenza dalle droghe pesanti, mentre è sempre risultato continuativo l'uso di alcool.
Entrambi i genitori hanno poi instaurato nuove relazioni affettive con gli attuali conviventi – laddove il sig. ha avuto dalla nuova compagna un altro figlio, , nato a [...] Pt_1 PE_5 PE_7
2022 e oggi quindi di poco più di 2 anni - situazione familiare già peraltro segnalata ai Servizi Sociali a gennaio 2023, proprio a fronte della scarsa adesione del padre al percorso terapeutico. Da ultimo, l'estate scorsa, il sig. si presentava in stato alterato finanche agli incontri con il bambino, rendendo Pt_1 necessario disporre una nuova sospensione fino a settembre 2024; anche dopo la ripresa, appariva affaticato e demotivato (v. relazione su andamento incontri del 26/11/2024); vi è stato poi lo scontro tra il padre e il nuovo compagno della madre che ha affaticato il MI, cui poi è seguito il nuovo ricovero della madre.
PE
si è sempre mostrato fin troppo consapevole, avuto riguardo alla sua età, delle problematiche dei genitori (come risulta anche dalle dichiarazioni rese in sede di ascolto) – che ha sempre cercato di accettare e gestire con grande maturità, pur a discapito delle proprie esigenze affettive e di cura, che hanno trovato protezione e soddisfazione solo nel contesto della familiare allargato. Tali dinamiche hanno gravato il percorso del MI – tanto che lo stesso addiveniva spontaneamente a sospendere gli incontri con i genitori nel corso dell'estate scorsa, proprio per non pregiudicare il proprio percorso di studi, essendo PE all'epoca impegnato con gli esami di III media.
Alla luce di quanto precede, come risulta dalle ultime relazioni di aggiornamento pervenute in atti, il PE progetto di affido intra-familiare di rappresenta - ad oggi - l'unico rispondente ai bisogni psico- evolutivi del MI;
al contrario è evidente che non è possibile allo stato valutarne un diverso collocamento che preveda il rientro presso uno dei genitori – che peraltro il padre neppure ha richiesto, nonostante il nuovo nucleo familiare paterno;
ma allo stesso modo, a fronte delle fragilità della madre ancora attuali, parimenti non è possibile valutare allo stato la richiesta della sig.ra di disporre il CP_1 PE collocamento di presso di sé - all'esito del proprio percorso trattamentale e previa verifica dell'idoneità PE dell'abitazione del compagno convivente in Corsico, via Vittorini n. 5 ad ospitare – che non risulta nell'interesse del MI e non può pertanto esser presa in considerazione dal Tribunale.
Ostano in tal senso, oltre alle croniche problematiche di dipendenza dei genitori e all'andamento altalenante dei rispettivi percorsi riabilitativi – che non consente una prognosi certa rispetto al loro effettivo superamento da parte di entrambi, con conseguente pericolo di ulteriore pregiudizio per il MI – anche l'atteggiamento scarsamente consapevole dei genitori, apparsi concentrati sulle rispettive necessità di cura e riabilitazione piuttosto che sulle esigenze del MI, rimasto fin di recente esposto all'instabilità emotiva e affettiva dei genitori.
pagina 14 di 18 Stante il collocamento del MI presso gli zii paterni, difettano i presupposti per l'assegnazione dell'ex casa familiare al padre – dallo stesso condotta in locazione, ove lo stesso vive attualmente con la nuova compagna Sig.ra ed il figlio nato dalla nuova relazione – la cui disponibilità resterà pertanto PE_5 regolamentata come da titolo.
Le statuizioni in ordine alle frequentazioni genitori - figlio
PE Quanto agli incontri tra e i genitori – che da ultimo a marzo 2024 si è reso necessario sospendere (cfr. verbale udienza del 10/05/2024), veniva ripresi, a fronte della disponibilità del MI sempre alla presenza dell'educativa, a cadenza quindicinale alternata per ciascun genitore e con graduale ripresa di quelli presso il domicilio dei genitori.
Alla luce di quanto precede, neppure è allo stato possibile alcuna implementazione nelle frequentazioni del MI con i genitori, la cui regolamentazione deve restare demandata ai Servizi
Affidatari, alla presenza del servizio di educativa già in atto, nei tempi e nelle modalità ritenute più opportune, in base alle condizioni del MI e a quelle psico-fisiche dei genitori, avuto in particolare riguardo all'andamento dei rispettivi percorsi terapeutici e valutando, solo ove ne ricorrano le condizioni nell'interesse del MI, l'eventuale ampliamento.
I servizi affidatari in collaborazione con i Servizi specialistici competenti per territorio, proseguiranno altresì gli incarichi già disposti e il monitoraggio sull'andamento del collocamento del MI presso la famiglia della zia TE , nonché gli ulteriori interventi a supporto della Pt_3 genitorialità delle parti avviati presso il Consultorio Familiare e la relativa presa in carico per il trattamento Contr delle rispettive dipendenze (presso il e il SERD competenti per territorio per il sig. presso il Pt_1 CAD per la sig.ra , verificando altresì l'adesione di ciascuno ai rispettivi percorsi e la continuità CP_1 della partecipazione agli incontri calendarizzati dal Servizio specialistico competente e avviando le parti, ove ve ne sia la disponibilità, alla relativa presa in carico presso il CPS competente per la gestione delle problematiche di personalità emerse nel corso degli approfondimenti psicodiagnostici disposti in corso di PE CTU e/o ai percorsi di supporto psicologico ritenuti opportuni, anche in favore di , secondo la disponibilità e nel rispetto dei tempi del MI, per sostenerlo nella rielaborazione del difficile vissuto familiare.
A fronte della complessa situazione del nucleo familiare e delle limitazioni alla responsabilità genitoriale delle parti, dev'essere la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura di un procedimento di vigilanza.
Le statuizioni economiche
In assenza di elementi sopravvenuti e di diverse domande delle parti, ritiene altresì il Collegio che vadano confermate le statuizioni economiche già disposte nell'ordinanza del 12 aprile 2023, quanto al mantenimento del figlio MI da parte di ambo i genitori, come da concorde richiesta delle parti. PE Entrambe le parti continueranno quindi a versare per il mantenimento di agli zii collocatari in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese l'importo già statuito di € 300.00 mensili (ossia € 150.00 per parte) oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie, come da Linee Giuda del Tribunale di Milano;
PE risultando detto contributo congruo all'età e ai bisogni di , nonchè adeguato alla capacità reddituale dei genitori.
pagina 15 di 18 Dev'essere infine disattesa la richiesta di parte ricorrente di porre a carico dei sig.ri e Pt_1 il mantenimento del figlio maggiorenne nella quota del 50% ciascuno, sia per le spese CP_1 PE_2 ordinarie che straordinarie, in quanto lo stesso lavorerebbe solo occasionalmente ed è a carico della nonna TE.
In assenza di iniziativa autonoma del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente che non risulta allo stato convivente con nessuno dei genitori, la domanda è infatti inammissibile (cfr.
Cass.1858/16).
Le spese di lite, del CTU e del curatore speciale del MI
Ritiene il Collegio che ricorrano giustificati motivi per compensare le spese di lite, a fronte della delicatezza della situazione familiare e della reciproca soccombenza delle parti del sulle domande Pt_1 PE economiche e della su quella in punto collocamento di . CP_1
Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore del curatore speciale nominato, avv. Barbara FEZZI per il proficuo lavoro svolto, che dovrà esser posto a carico dell'Erario ex art. 133 DPR 115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della MI (come da delibera in atti).
Si procede altresì come da separato contestuale decreto alla liquidazione delle spese di CTU, debbono essere definitivamente poste al 50% a carico delle parti, che peraltro risultano aver già provveduto a pagarle per quanto di rispettiva competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, dato atto della pronuncia di separazione personale dei coniugi resa con sentenza parziale n. 10228/2023 del 18 dicembre 2023; definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dispone l'affidamento di (Milano, 8.6.2010) ai Servizi sociali del Comune di PEsona_1
Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla residenza e in punto collocamento del MI, che verranno assunte dall'Ente Affidatario, sentita la zia Parte_3
gli zii paterni collocatari del MI assumeranno anche disgiuntamente le decisioni relative
[...] alle questioni di ordinaria amministrazione nell'interesse del MI;
PE 2. Conferma il collocamento di presso gli zii paterni e Parte_3 Controparte_2
3. Dispone che i Servizi Sociali Affidatari, in collaborazione con i Servizi specialistici competenti per territorio, proseguano tutti gli incarichi già disposti e nello specifico: - proseguano il percorso di supporto alla genitorialità presso il Consultorio Familiare;
- mantengano uno stretto monitoraggio sull'andamento del collocamento del MI presso la famiglia degli zii paterni, sul nucleo familiare e sul MI, segnalando tempestivamente alla competente AG eventuali situazioni di pregiudizio per il MI;
- proseguano altresì la presa in carico di entrambi i genitori per il trattamento delle Contr rispettive dipendenze (del presso il e il SERD competenti per territorio e della Pt_1 CP_1 presso il CAD), verificando altresì la serietà dell'adesione di ciascuno ai rispettivi percorsi e la pagina 16 di 18 continuità della partecipazione agli incontri calendarizzati dal Servizio specialistico competente;
- avviino la presa in carico delle parti, ove disponibili, presso il CPS competente e/o i percorsi di supporto psicologico ritenuti opportuni (ovvero monitorando l'effettivo avvio di quelli eventualmente intrapresi privatamente dalle parti); - avviino altresì un percorso di sostegno PE psicologico per , secondo la disponibilità e nel rispetto dei tempi del MI;
- proseguano la PE regolamentazione degli incontri di con la madre e il padre in presenza del servizio di educativa già in atto, nei tempi e nelle modalità ritenute più opportune, in base alle condizioni del MI e a quelle psico-fisiche dei genitori, avuto in particolare riguardo all'andamento dei rispettivi percorsi terapeutici e valutando, solo ove ne ricorrano le condizioni nell'interesse del MI, l'eventuale ampliamento e/o liberalizzazione.
4. Dispone che e versino in favore di quale Parte_1 Controparte_1 Parte_3 collocataria del MI, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 complessivi (€ 150.00 ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie definite dalle Linee Guida del Tribunale di Milano di seguito richiamate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 17 di 18 f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
5. h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
6. Rigetta le residue domande di parte ricorrente in difetto dei relativi presupposti
7. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
8. Pone definitivamente le spese della CTU che si liquidano come da separato provvedimento a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
9. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per l'apertura di un procedimento di vigilanza.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 14/05/2025
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Maria Laura Amato
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