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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio M. Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], cf. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma al Viale Tirreno n. C.F._1
60 presso lo studio dell'avv. Arianna Biviglia, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
– ricorrente – E
, nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via F.lli C.F._2
Rosselli presso lo studio dell'avv. Francesca Bufalini, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
– resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente: . – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Conclusioni del resistente: .
Conclusioni del Pubblico Ministero: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il sig. ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario contratto in data 8 dicembre 2012 a
AG (Vt) con la sig.ra e le conseguenti statuizioni CP_1
economiche fra loro.
Al riguardo il ricorrente ha esposto che: (a) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo atto n. 1, parte II s. B anno
2013; (b) dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
(c) i coniugi sono consensualmente per effetto della sentenza n. 296/2002 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata il 24 marzo 2023; (d) non è mai intervenuta riconciliazione e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dalla legge.
Ciò posto, il sig. ha chiesto che le condizioni regolatrici della Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedano che ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio sostentamento economico.
La convenuta si è costituita aderendo alla sola domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale. Si è invece opposta alla previsione del mantenimento autonomo deducendo di svolgere attività lavorativa saltuaria, dalla quale ritrae un reddito di 600,00; ha perciò chiesto che l'assegno di mantenimento, calcolato tenendo conto anche della convivenza prematrimoniale iniziata nel
1997, sia quantificato in 500,00 euro al mese.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
L'udienza presidenziale è stata più volte rinviata, su richiesta delle parti, per consentire una definizione consensuale della controversia;
respinte la proposta del ricorrente e la controproposta della resistente, la causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali e, infine, trattenuta in decisione.
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2.- Il collegio rileva innanzi tutto che sussistono i presupposti di legge per disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio: separazione dei coniugi in forza di un valido titolo giuridico;
protrazione della separazione per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149 del 2022; manifesta inconciliabilità delle parti, che hanno coltivato l'intero processo continuando a sostenere le proprie ragioni volte a porre fine al rapporto matrimoniale.
Quanto alle statuizioni patrimoniali, si osserva che .
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396 del 2000.
3.- Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente / possono essere compensate fra le parti in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
il tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale / la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario / lo scioglimento del matrimonio dei coniugi
Parte_1 CP_1
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida in € per esborsi ed € per onorari professionali (di cui € per la fase di studio, € per la fase introduttiva, € per la fase istruttoria ed € per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge / dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, il 17/06/2025 .
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Il Presidente estensore
(Francesco Oddi)
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