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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/12/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 498/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 21.08.2023 da
Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Parte_11
Parte_12 Parte_13 Parte_14
Parte_15 Parte_16 Parte_17
Parte_18 Parte_19 Parte_20
Parte_21 Parte_22 Parte_23 Pt_24
[...] Parte_25 Parte_26 Parte_27
,
[...] Parte_28 Parte_29 Parte_30 Corte d'Appello di Venezia
Angela, Parte_31 Parte_32
Parte_33 Parte_34 Parte_35 [...]
, CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_36
Parte_37 Parte_38 Parte_39
Parte_40 CP_4 CP_5 Pt_41
[...] Parte_42 Parte_43 [...]
, Pt_44 Parte_45 Parte_46 CP_6
Parte_47 Parte_48 [...]
, CP_7 Controparte_8 Parte_49
Parte_50 Parte_51
, Parte_52 Parte_53 Parte_54 Pt_55
,
[...] Parte_56 Parte_57 Pt_58
[...] Parte_59 Parte_60 [...]
, Pt_61 Parte_62 Parte_63 Pt_64
,
[...] Parte_65 Parte_66 [...]
Pt_67 Parte_68 Parte_69 Pt_70
,
[...] Parte_71 Parte_72 Parte_73
elettivamente domiciliati Parte_74 Parte_75
presso l'avv. Renato SP che li rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellanti- contro
Controparte_9
-non costituito, contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 234/23 del Tribunale di Venezia
In punto: carta docente – spese di lite
Causa trattata all'udienza del 4.12.2025
Conclusioni per parte appellante: “annullarsi e/o riformarsi la sentenza 4.4.2023 n. 234/2023 del Tribunale di Venezia – Sezione
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Lavoro – Giudice del Lavoro dott.ssa Margherita Bortolaso, limitatamente al capo della decisione relativo alla condanna del
odierno appellato alla rifusione delle spese di lite, e CP_9
specificamente avverso l'importo di € 1.450,00 liquidato a tale titolo dal Giudice di primo grado, in quanto palesemente inadeguato, errato, ingiusto ed illegittimo per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente ricorso d'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi il Controparte_9
(già ), in persona del pro
[...] Controparte_9 CP_10
tempore, a rifondere ai ricorrenti le spese e i compensi professionali del giudizio di primo grado nella misura di € 13.395,00 (ovvero di €
12.756,00) ovvero, in subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa o che si riterrà di giustizia, il tutto sempre e comunque maggiorato del rimborso forfetario spese generali (15%), del CPA e dell'IVA come per legge, confermando la distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore degli appellanti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che ha dichiarato e che dichiara nuovamente di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali relativi al giudizio di primo grado.
Spese, contributo unificato (€ 177,59), compensi professionali ex
D.M. 13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%),
CPA e IVA del presente giudizio d'appello interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore degli appellanti chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Con ricorso in appello depositato in data 21.08.2023 viene impugnata la sentenza la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Venezia ha accolto il ricorso proposto da 121 docenti volto ad ottenere il riconoscimento della carta elettronica e del corrispondente beneficio di 500 Euro annui, previsti dall'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ed ha condannato il resistente al pagamento delle spese di CP_9
lite complessivamente liquidate in Euro 1.450 oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.
Con l'unico motivo di gravame proposto, la sentenza viene censurata in relazione alla quantificazione delle spese di lite ritenendo l'importo indicato in sentenza incoerente con il valore della causa, coinvolgente più di cento ricorrenti e relativa al riconoscimento di un beneficio economico, nel suo complesso, pari ad oltre 240.000 euro.
Non si è costituito in giudizio il Controparte_9
nonostante la regolarità della notifica del ricorso e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 4.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il motivo d'appello è fondato nei limiti di cui alla seguente motivazione.
1.1 – Il ricorso di primo grado coinvolgeva un elevatissimo numero di docenti, tutti parimenti interessati al riconoscimento del medesimo beneficio rappresentato dalla carta elettronica del docente.
Il valore economico delle carte docenti riconosciute come spettanti ai ricorrenti nella sentenza gravata rientra nello scaglione tra 52.000 a
260.000 Euro. La sentenza liquida le spese di lite in misura inferiore ai minimi di scaglione.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
1.2 – Nel contempo, si deve valorizzare la circostanza che il ricorso si inserisce nell'ambito di un diffusissimo contenzioso seriale in cui le questioni rilevanti sono in larga parte sovrapponibili (tanto che il ricorso introduttivo di primo grado contiene una prima parte comune a tutti i ricorrenti) e, per tale ragione, si ritiene corretta e giustificata una liquidazione delle spese di lite sulla base di valori prossimi ai minimi di scaglione che, tuttavia, nel caso di specie, può essere elevata ad un valore più vicino ai medi tenuto conto del numero di ricorrenti e della connessa necessità di studiare e allegare la documentazione rilevante per ciascuno di essi.
1.3 – Tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità delle questioni di diritto rilevanti ai fini del decidere, si ritiene ultronea la richiesta di aumento per la pluralità di parti che, in ogni caso, viene comunque valorizzata computando il valore economico di tutte le carte docenti spettanti ai ricorrenti al fine di determinare lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese di lite.
2 – Per le ragioni esposte, in parziale accoglimento del ricorso e in parziale riforma della sentenza di primo grado, si ridetermina l'importo liquidato a titolo di spese di lite nella sentenza di primo grado in complessivi Euro 9.000 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Renato SP dichiaratosi antistatario.
2.1 – Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione
(da determinarsi in relazione alla richiesta di parte appellante limitata alla riliquidazione delle spese di lite e non al valore della causa di primo grado), tenuto conto della semplicità delle questioni oggetto di causa.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina l'importo liquidato a titolo di spese di lite nella sentenza di primo grado in complessivi
Euro 9.000 oltre rimborso spese forfettario nella misura del
15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Renato SP dichiaratosi anticipatario;
− condanna il appellato al pagamento delle spese di lite CP_9
del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.984 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Renato
SP dichiaratosi anticipatario.
Venezia, 4.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
PP IO GI LE
~ 6 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. PP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 21.08.2023 da
Parte_1 Parte_2
Parte_3 Parte_4 Parte_5
Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Parte_11
Parte_12 Parte_13 Parte_14
Parte_15 Parte_16 Parte_17
Parte_18 Parte_19 Parte_20
Parte_21 Parte_22 Parte_23 Pt_24
[...] Parte_25 Parte_26 Parte_27
,
[...] Parte_28 Parte_29 Parte_30 Corte d'Appello di Venezia
Angela, Parte_31 Parte_32
Parte_33 Parte_34 Parte_35 [...]
, CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_36
Parte_37 Parte_38 Parte_39
Parte_40 CP_4 CP_5 Pt_41
[...] Parte_42 Parte_43 [...]
, Pt_44 Parte_45 Parte_46 CP_6
Parte_47 Parte_48 [...]
, CP_7 Controparte_8 Parte_49
Parte_50 Parte_51
, Parte_52 Parte_53 Parte_54 Pt_55
,
[...] Parte_56 Parte_57 Pt_58
[...] Parte_59 Parte_60 [...]
, Pt_61 Parte_62 Parte_63 Pt_64
,
[...] Parte_65 Parte_66 [...]
Pt_67 Parte_68 Parte_69 Pt_70
,
[...] Parte_71 Parte_72 Parte_73
elettivamente domiciliati Parte_74 Parte_75
presso l'avv. Renato SP che li rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellanti- contro
Controparte_9
-non costituito, contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 234/23 del Tribunale di Venezia
In punto: carta docente – spese di lite
Causa trattata all'udienza del 4.12.2025
Conclusioni per parte appellante: “annullarsi e/o riformarsi la sentenza 4.4.2023 n. 234/2023 del Tribunale di Venezia – Sezione
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Lavoro – Giudice del Lavoro dott.ssa Margherita Bortolaso, limitatamente al capo della decisione relativo alla condanna del
odierno appellato alla rifusione delle spese di lite, e CP_9
specificamente avverso l'importo di € 1.450,00 liquidato a tale titolo dal Giudice di primo grado, in quanto palesemente inadeguato, errato, ingiusto ed illegittimo per tutti i motivi esposti e dedotti nel presente ricorso d'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi il Controparte_9
(già ), in persona del pro
[...] Controparte_9 CP_10
tempore, a rifondere ai ricorrenti le spese e i compensi professionali del giudizio di primo grado nella misura di € 13.395,00 (ovvero di €
12.756,00) ovvero, in subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa o che si riterrà di giustizia, il tutto sempre e comunque maggiorato del rimborso forfetario spese generali (15%), del CPA e dell'IVA come per legge, confermando la distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore degli appellanti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che ha dichiarato e che dichiara nuovamente di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali relativi al giudizio di primo grado.
Spese, contributo unificato (€ 177,59), compensi professionali ex
D.M. 13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%),
CPA e IVA del presente giudizio d'appello interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore degli appellanti chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Con ricorso in appello depositato in data 21.08.2023 viene impugnata la sentenza la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Venezia ha accolto il ricorso proposto da 121 docenti volto ad ottenere il riconoscimento della carta elettronica e del corrispondente beneficio di 500 Euro annui, previsti dall'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ed ha condannato il resistente al pagamento delle spese di CP_9
lite complessivamente liquidate in Euro 1.450 oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.
Con l'unico motivo di gravame proposto, la sentenza viene censurata in relazione alla quantificazione delle spese di lite ritenendo l'importo indicato in sentenza incoerente con il valore della causa, coinvolgente più di cento ricorrenti e relativa al riconoscimento di un beneficio economico, nel suo complesso, pari ad oltre 240.000 euro.
Non si è costituito in giudizio il Controparte_9
nonostante la regolarità della notifica del ricorso e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 4.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il motivo d'appello è fondato nei limiti di cui alla seguente motivazione.
1.1 – Il ricorso di primo grado coinvolgeva un elevatissimo numero di docenti, tutti parimenti interessati al riconoscimento del medesimo beneficio rappresentato dalla carta elettronica del docente.
Il valore economico delle carte docenti riconosciute come spettanti ai ricorrenti nella sentenza gravata rientra nello scaglione tra 52.000 a
260.000 Euro. La sentenza liquida le spese di lite in misura inferiore ai minimi di scaglione.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
1.2 – Nel contempo, si deve valorizzare la circostanza che il ricorso si inserisce nell'ambito di un diffusissimo contenzioso seriale in cui le questioni rilevanti sono in larga parte sovrapponibili (tanto che il ricorso introduttivo di primo grado contiene una prima parte comune a tutti i ricorrenti) e, per tale ragione, si ritiene corretta e giustificata una liquidazione delle spese di lite sulla base di valori prossimi ai minimi di scaglione che, tuttavia, nel caso di specie, può essere elevata ad un valore più vicino ai medi tenuto conto del numero di ricorrenti e della connessa necessità di studiare e allegare la documentazione rilevante per ciascuno di essi.
1.3 – Tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità delle questioni di diritto rilevanti ai fini del decidere, si ritiene ultronea la richiesta di aumento per la pluralità di parti che, in ogni caso, viene comunque valorizzata computando il valore economico di tutte le carte docenti spettanti ai ricorrenti al fine di determinare lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese di lite.
2 – Per le ragioni esposte, in parziale accoglimento del ricorso e in parziale riforma della sentenza di primo grado, si ridetermina l'importo liquidato a titolo di spese di lite nella sentenza di primo grado in complessivi Euro 9.000 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Renato SP dichiaratosi antistatario.
2.1 – Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione
(da determinarsi in relazione alla richiesta di parte appellante limitata alla riliquidazione delle spese di lite e non al valore della causa di primo grado), tenuto conto della semplicità delle questioni oggetto di causa.
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina l'importo liquidato a titolo di spese di lite nella sentenza di primo grado in complessivi
Euro 9.000 oltre rimborso spese forfettario nella misura del
15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Renato SP dichiaratosi anticipatario;
− condanna il appellato al pagamento delle spese di lite CP_9
del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.984 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Renato
SP dichiaratosi anticipatario.
Venezia, 4.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
PP IO GI LE
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