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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5197 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 629/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 629/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Nocera Inferiore (SA), al v studio dell'avv. Veronica Avella dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliata in Salerno, alla via Gian Vinc lo studio dell'avv. Laura Fasulo dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con ata 22 agosto Controparte_1
1981 nel Comune di Salerno e che, dall' unione coniugale, erano nati quattro figli, (31.12.1982), (24.04.1984), (18.08.1985) e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
.1990), chiedev nciarsi cumulat separazione dal c e la cessazione degli effettui civili del matrimonio del matrimonio. In particolare, il ricorrente rilevava che la convivenza matrimoniale era divenuta da tempo intollerabile a causa di profondi contrasti caratteriali e che la resistente aveva reiteratamente violato gli obblighi coniugali, determinando il venir meno dell'affectio coniugalis;
in ragione di tali circostanze, chiedeva la pronuncia della separazione personale con addebito a carico della resistente, senza alcuna statuizione economica in favore della medesima. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che, pur aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione, contestava quanto dedotto dal marito e chiedeva la pronuncia di addebito della separazione al marito deducendo per avere subito continui soprusi, umiliazioni e maltrattamenti durante la convivenza matrimoniale, altre alla previsione dell'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento e, successivamente, un assegno divorzile. Le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato che, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda è fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare: Le parti espongono di aver raggiunto un accordo per il mantenimento della resistente, fissando il mantenimento e l'assegno divorzile per la stessa nella somma di €100,00. Il sig. si impegna a restituire alla sig.ra i beni di sua Pt_1 CP_1 proprietà presenti itazione familiare che saranno indivi n l'ausilio dei rispettivi difensori. Deve inoltre rilevarsi che, con l'accordo intervenuto, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
al riguardo, si osserva che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi-trascorsi sei mesi (in ragione dell'accordo raggiunto equiparabile ad un ricorso congiunto) dalla data della comparizione dei e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e della conferma delle condizioni concordate. Devono essere compiute le formalità di rito. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando non definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Salerno il 10.04.1955, C.F.: , nata a CodiceFiscale_1 Controparte_1
Salerno il 20.03.1959, C.F ntratto CodiceFiscale_2 matrimonio concordatario in data 22 agosto 1981 nel Comune di Salerno;
b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno (Anno 1981, Atto n. 315, Parte II, Serie A, Uff. 1); d) spese al definitivo;
e) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 629/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliato in Nocera Inferiore (SA), al v studio dell'avv. Veronica Avella dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliata in Salerno, alla via Gian Vinc lo studio dell'avv. Laura Fasulo dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con ata 22 agosto Controparte_1
1981 nel Comune di Salerno e che, dall' unione coniugale, erano nati quattro figli, (31.12.1982), (24.04.1984), (18.08.1985) e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
.1990), chiedev nciarsi cumulat separazione dal c e la cessazione degli effettui civili del matrimonio del matrimonio. In particolare, il ricorrente rilevava che la convivenza matrimoniale era divenuta da tempo intollerabile a causa di profondi contrasti caratteriali e che la resistente aveva reiteratamente violato gli obblighi coniugali, determinando il venir meno dell'affectio coniugalis;
in ragione di tali circostanze, chiedeva la pronuncia della separazione personale con addebito a carico della resistente, senza alcuna statuizione economica in favore della medesima. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che, pur aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione, contestava quanto dedotto dal marito e chiedeva la pronuncia di addebito della separazione al marito deducendo per avere subito continui soprusi, umiliazioni e maltrattamenti durante la convivenza matrimoniale, altre alla previsione dell'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento e, successivamente, un assegno divorzile. Le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato che, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione. 2. La domanda è fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, che qui si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare: Le parti espongono di aver raggiunto un accordo per il mantenimento della resistente, fissando il mantenimento e l'assegno divorzile per la stessa nella somma di €100,00. Il sig. si impegna a restituire alla sig.ra i beni di sua Pt_1 CP_1 proprietà presenti itazione familiare che saranno indivi n l'ausilio dei rispettivi difensori. Deve inoltre rilevarsi che, con l'accordo intervenuto, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
al riguardo, si osserva che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi-trascorsi sei mesi (in ragione dell'accordo raggiunto equiparabile ad un ricorso congiunto) dalla data della comparizione dei e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e della conferma delle condizioni concordate. Devono essere compiute le formalità di rito. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando non definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Salerno il 10.04.1955, C.F.: , nata a CodiceFiscale_1 Controparte_1
Salerno il 20.03.1959, C.F ntratto CodiceFiscale_2 matrimonio concordatario in data 22 agosto 1981 nel Comune di Salerno;
b) dispone in conformità alle condizioni di separazione concordate tra le parti, richiamate e indicate in parte motiva;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno (Anno 1981, Atto n. 315, Parte II, Serie A, Uff. 1); d) spese al definitivo;
e) dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi