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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/10/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1731/2024 R.G.,
Promossa da
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime Parte_1 della Strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. , P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fausto Giannitto;
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Nesi;
APPELLATA ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 9 settembre 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2632, pubblicata il 27 maggio 2024, il giudice unico del Tribunale di
Catania, sulla domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
, quale impresa designata dal FGVS, S, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti
[...] in occasione dell'incidente stradale occorso in data 11 settembre 2014, così statuiva:
“condanna , nella qualità, al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, della somma di €. 10.341,00, a titolo di danno non patrimoniale, ed €. 604,00 CP_1
a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo. NN , nella qualità, alla refusione, in favore di Parte_1
...”. Controparte_1
A sostegno di tale pronuncia, rilevava il primo giudice che “Le dichiarazioni testimoniali rese da , presente all'accaduto in quanto conducente Testimone_1 dell'autoveicolo che seguiva l'autovettura OT, attestano invero che, nella data occasione, si trovava a percorrere la corsia di sorpasso della Via Controparte_1
Domenico Tempio di Catania, in direzione Piazza Alcalà, allorquando un autoveicolo di piccola cilindrata proveniente da tergo dalla corsia di destra, ha invano cerato di sorpassarla da sinistra ed non essendovi riuscito per la presenza di un motoveicolo, è improvvisamente rientrato ed ha attinto la parte anteriore laterale destra dell'autoveicolo. Il ha precisato Tes_1 che, a seguito della collisione, l'autoveicolo investitore si è dato alla fuga e quello condotto alla guida dalla ha deviato verso sinistra ed è ruotato su sé stesso urtando il CP_1 marciapiede, un palo ivi esistente ed il guardrail. Quanto sopra basta per ascrivere alla responsabilità del conducente l'autoveicolo datosi alla fuga gli esiti della frattura biossea della gamba sinistra occorsi. Si tratta tuttavia di una responsabilità che concorre con quella propria della alla quale è stata contestata dagli agenti PM sopraggiunti sui CP_1 luoghi la violazione dell'art. 141 CdS per avere mancato di regolare la velocità della propria autovettura alle condizioni della strada e del traffico veicolare, sì come significativamente inferta dagli elementi oggettivi riscontrati in seno al processo verbale di sopralluogo ..... In ordine alla determinazione del quantum ..... La liquidazione va effettuata a misura dell'art.
139 D.Lvo 7 settembre 2005 n. 209 (DM 16 ottobre 2023), di guisa che il danno biologico va liquidato in complessivi €. 10.936,00. L'indennizzo (€. 54,80 pro die) è, per tal via, così determinato: • danno biologico assoluto: €. 2.630,00, . danno biologico temporaneo relativo
75%: €. 3.082,00, . danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 1.918,00, • danno biologico temporaneo relativo 25%: €. 411,00, per un totale di €. 8.041,00. Nel complesso fanno €.
18.977,00 ..... Dovendosi detrarre la misura del concorso pari al 50%, non resta che condannare .... al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 della somma di €. 10.341,00, a titolo di danno non patrimoniale, ed €. 604,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo”. Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Controparte_2 notificato in data 19 dicembre 2024, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, Controparte_1 spiegando appello incidentale affidato a una ragione di censura.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc del 9 settembre 2025.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'appello deduce la violazione dell'art. 283 Cod. Ass. Parte_1
e degli artt. 2697, 2700, 2729 e 2735 c.c, nonché degli artt. 100, 115 e 116 c.p.c..
Sostiene che il tribunale di Catania, accogliendo la domanda, fondata unicamente sulle inattendibili dichiarazioni di un solo presunto teste oculare, non ha fatto buon governo delle norme che regolano la prova nel processo civile e dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza;
che il tribunale ha omesso di illustrare le ragioni per cui la testimonianza resa da sarebbe stata idonea a dimostrare i fatti, nonostante Testimone_1 plurimi elementi – emersi all'esito dell'istruttoria – che avevano minato irrimediabilmente la attendibilità dell'unico testimone escusso e che escludevano il coinvolgimento di un autoveicolo non identificato.
Col l'appello incidentale, si duole della ritenuta responsabilità Controparte_1 concorrente nella causazione del sinistro.
Sostiene che il primo giudice ha commesso errore di valutazione, fondando il proprio convincimento in ordine alla velocità di marcia tenuta dalla , considerata CP_1 inadeguata, sulla base di circostanze che non solo mal si conciliano con lo stato dei luoghi e la dinamica del sinistro, ma risultano frutto di una errata lettura delle dichiarazioni rese dal testimone . Tes_1
Gli enunciati motivi si trattano congiuntamente, siccome connessi, riguardando entrambi la valutazione degli elementi probatori in ordine alla dinamica del sinistro.
Ritiene la Corte che l'appello principale sia fondato, non appalesandosi condivisibile l'apprezzamento del primo giudice riguardo al materiale istruttorio acquisito al processo.
Giova anzitutto rilevare che a seguito dell'incidente per cui è causa è intervenuta la
Polizia Municipale di Catania, i cui agenti, all'esito degli accertamenti svolti, affermavano la natura “accidentale per sbandamento” dell'incidente, pervenendo a tale conclusione dopo avere constatato la assenza di elementi da cui trarre il coinvolgimento di altri veicoli e soprattutto alla luce di quanto riferito agli agenti verbalizzanti dalla , la quale ha CP_1 reso la seguente dichiarazione: “alla guida della mia auto percorrevo la via D. Tempio diretta verso il centro città. Camminavo piano quando ad un certo punto ho sentito lo sterzo duro tale da non poterlo manovrare (forse si era bucata una ruota) e così mi sono trovata sul guardrail, perdendo successivamente un po' i sensi”.
Le emergenze all'esito della espletata prova testimoniale, ad avviso della Corte, non consentono di ritenere provata la diversa dinamica dell'incidente dedotta con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non potendosi attribuire alle dichiarazioni rese dal teste la valenza probatoria che il primo giudice ha inteso conferire. Testimone_1
Al riguardo, il teste ha confermato la dinamica descritta in citazione, riferendo che
“Una vettura sconosciuta, dopo aver superato il veicolo da me guidato, non potendo più sorpassare (la stessa OT) per la presenza di un motoveicolo, è rientrato nella corsia e, nel tentativo di evitare l'ostacolo, ha attinto la parte anteriore laterale destra della suddetta
OT … L'auto proveniva dalla corsia di destra, dirigendosi repentinamente verso sinistra;
noi andavamo ad andatura regolare di 20-30 km/h. La OT, dopo l'urto, deviava verso sinistra e, dopo aver urtato il marciapiede, il palo ivi esistente e il guardrail, ruotava su sé stessa”.
Il teste ha aggiunto che: “Il conducente della vettura causante l'incidente, dandosi alla fuga, ometteva di dare soccorso alla conducente della OT, rimasta ferita. La sig.ra era molto spaventava ma vigile e lamentava dolori agli arti inferiori;
preciso che l'airbag lato conducente era scoppiato a causa dell'urto. Io sono rimasto sui luoghi per circa 20 minuti, giusto il tempo di aspettare che la sig.ra chiamasse il marito, lì giunto poco dopo, e arrivasse
l'ambulanza … e poi sono andato via”.
Orbene, mette anzitutto conto evidenziare che la presenza del sul luogo ove è Tes_1 avvenuto il sinistro si appalesa in contrasto con quanto affermato dai vigili urbani nella ricostruzione sommaria dell'incidente ove è rilevato che “... in loco non venivano individuati testi oculari”.
Depone, comunque, negativamente sull'apprezzamento di attendibilità del teste la circostanza che il , come dallo stesso dichiarato, si sia allontanato dal luogo Tes_1 dell'incidente prima che intervenisse la Polizia Municipale, piuttosto che attendere l'arrivo delle autorità a cui fornire le proprie generalità e rendere dichiarazioni in merito alla dinamica dell'incidente.
Il teste afferma che “.... si procedeva regolarmente;
non c'era traffico né la strada completamente libera”, circostanza inverosimile tenuto conto che il sinistro è avvenuto intorno alle ore 8,00 di un giorno feriale in via Domenico Tempio nella direzione che conduce al centro di Catania. Non a caso, gli agenti verbalizzanti hanno rilevato, al contrario, condizioni di “traffico intenso”.
Ove, peraltro, il sinistro fosse effettivamente avvenuto con il coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto, come riferito dal teste, appare poco credibile che la
, sebbene abbia subito gravi lesioni personali, oltre ad aver arrecato danni ai CP_1 manufatti stradali, per i quali è stata contravvenzionata ai sensi dell'art 15 c.d.s., non abbia ritenuto di sporgere denuncia, onde consentire lo svolgimento di indagini che avrebbero potuto condurre all'individuazione del conducente il veicolo sconosciuto.
Non risulta, inoltre, che la abbia proposto opposizione avverso il verbale CP_1 di contravvenzione elevatole anche per violazione dell'art. 141 cds “per perdita di controllo del veicolo a seguito anche di una velocità non adeguata alle condizioni della strada stessa
(presenza di bande ottiche di rallentamento – velocità max 50km/h)”.
Devesi, quindi, ritenere l'insussistenza di elementi probatori idonei a suffragare la tesi del coinvolgimento nel sinistro di un veicolo rimasto sconosciuto, tanto più se si considera che nel caso in cui si ricorra al fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.
L'appello principale va, in definitiva, accolto, discendendone il rigetto della domanda risarcitoria svolta da nei confronti della , quale Controparte_1 Controparte_2 impresa designata dal FGVS.
I motivi che hanno condotto all'accoglimento dell'appello principale comportano il rigetto dell'appello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi del giudizio, siccome in dispositivo, in base al D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia
n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia (fascia di valore da euro 5.200,0a
a € 26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Vanno liquidate in prossimità dei minimi di tariffa i compensi del grado relativi alla fase istruttoria e di trattazione avuto riguardo alla modesta attività difensiva svolta.
Vanno poste a carico di le spese di CTU. Controparte_1
Per questi Motivi
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da CP_2
, quale impresa designata dal FGVS, avverso la sentenza n. 2632, pubblicata il
[...]
27 maggio 2024, del giudice unico del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così statuisce: rigetta la domanda proposta da nei confronti della , Controparte_1 Controparte_2 quale impresa designata dal FGVS;
condanna a rifondere in favore di , quale impresa Controparte_1 Controparte_2 designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 5077,00 (ivi compresi €. 919,00 per la fase di studio, €. 777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 la fase istruttoria ed €. 1701,00 per la fase decisoria), oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi € 4916,00 (ivi compresi
€. 1134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, €. 950,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 1911,00 per la fase decisoria), oltre € 382,50 per esborsi, CPA,
IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Pone a carico di le spese di CTU. Controparte_1
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 14 ottobre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena