Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01763/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00905/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Musella, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Pisacane, 34/A;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del foglio di via obbligatorio e divieto di fare ritorno nel comune di -OMISSIS- per tre anni emesso dal Questore di -OMISSIS- il 9.2.2022 e notificato il 19.2.2022 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Relatore nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 il pres. Marco LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto l’avviso di fissazione di udienza camerale ai sensi dell’art. 72-bis del c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, avviso regolarmente consegnato alla parte ricorrente e nel quale si precisa che la mancata manifestazione esplicita di interesse potrà essere valutata ai fini di una eventuale decisione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. C) e dell’art. 84, comma 4, del c.p.a.;
dato atto che alla udienza camerale del 15.4.2026 nessuno è comparso per la parte ricorrente; che nemmeno è stata depositata una dichiarazione esplicita di persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso nel merito e che nella udienza camerale stessa è stato dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, del c.p.a. circa la possibilità di una declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse;
considerato che, indipendentemente da una dichiarazione d’ufficio – pur ammissibile - della improcedibilità del ricorso per sopraggiunta carenza di interesse sulla base delle disposizioni suindicate (su cui v. CGARS, n. 435/2022, TAR Veneto, I, n. 1010/2024 e TAR Sardegna, I, nn. 488/2025, p. 2. e, ivi, svariati richiami giurisprudenziali ulteriori, alle cui argomentazioni si fa rinvio), il venire meno degli effetti, sin dal mese di febbraio del 2025, del provvedimento di foglio di via obbligatorio, comporta la improcedibilità del giudizio sopravvenuto difetto di interesse, dato che da un ipotetico accoglimento del ricorso nel merito il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità;
che nondimeno concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.