TAR Catania, sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 652
TAR
Sentenza 30 maggio 2024
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione del piano particolareggiato e delle norme urbanistiche

    Il Tribunale ha ritenuto che l'immobile originario non potesse considerarsi interamente illegittimo, che la controinteressata avesse eseguito la demolizione delle parti abusive riportando l'edificio allo stato legittimo, che il riferimento all'art. 3 del TU Edilizia dovesse intendersi come rinvio mobile applicabile nel testo vigente al momento dell'adozione degli atti, che l'intervento non costituisse lottizzazione abusiva e che il progetto prevedesse collegamenti idonei a configurare un unicum edilizio. Le censure sull'incremento del carico urbanistico sono state ritenute generiche e prive di prova.

  • Rigettato
    Illegittimo cambio di destinazione d'uso

    Il Tribunale ha ritenuto che le norme richiamate consentissero la destinazione d'uso turistico-ricettiva nell'area in questione, non ravvisando l'incompatibilità sostenuta dal ricorrente.

  • Rigettato
    Mancanza di legittimazione della controinteressata per titolo di proprietà nullo

    Il Tribunale ha ritenuto che l'atto di compravendita contenesse una dichiarazione formalmente conforme all'art. 40, comma 2, L. n. 47/1985, attestante l'inizio della costruzione prima del 1.9.1967. Ha inoltre precisato che la nullità ex art. 46 D.P.R. n. 380/2001 e artt. 17 e 40 L. n. 47/1985 si applica solo in assenza degli estremi del titolo abilitativo o della dichiarazione sostitutiva, non alla conformità della costruzione al titolo. La sentenza penale che ha accertato l'abuso edilizio non incide sulla validità del contratto e del comodato. L'amministrazione ha ritenuto sussistente la legittimazione del richiedente in base al titolo valido.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dal permesso di costruire

    Il Tribunale ha rigettato questa censura ritenendo che il provvedimento unico richiamasse come parte sostanziale il permesso di costruire, e che l'eventuale illegittimità di quest'ultimo si riverberasse sul provvedimento unico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 652
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 652
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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