Ordinanza cautelare 9 febbraio 2023
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 13/04/2026, n. 6682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6682 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06682/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08113/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8113 del 2022, proposto da RI ZZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l'annullamento
previa adozione di ogni più idonea misura cautelare:
a) del provvedimento prot. m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI R.0001323 del 31/05/2022 ricevuto a mezzo pec in pari data, con cui il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha respinto “l'istanza di riconoscimento della classe di concorso per il SOSTEGNO nella scuola secondaria II grado (classe di concorso ADSS), presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento, acquisita in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla sig.ra ZZ RI[...]";
b) per quanto occorra, del parere tecnico, di data e protocollo sconosciuto, eventualmente acquisito nell'istruttoria, ancorché non menzionato nel provvedimento, nel quale sarebbero ravvisate differenze sostanziali nei percorsi formativi e/o professionalizzanti seguiti in Romania rispetto ai corrispondenti percorsi formativi e/o professionalizzanti previsti in Italia;
c) per quanto occorra, altresì, dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019, a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sul istituzionale del Ministero con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUOUFFICIALE.U.0005636;
d) nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
per l'accertamento
della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso per il SOSTEGNO, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea;
nonché per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Romania ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di docente ovvero alla verifica in concreto delle capacità professionali della ricorrente o, in subordine, mediante l'attivazione di procedure compensative;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. CA De GE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Romania.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con memoria depositata in data 26 marzo 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, avendo la docente ottenuto la specializzazione ambita a seguito del superamento di TFA presso l’Università di Bari.
All’udienza pubblica dell’8 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 c.p.a.
Il Collegio non può che prendere atto, infatti, della espressa dichiarazione del difensore di parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio.
Secondo l’orientamento consolidato, la dichiarazione del difensore di sopravvenuto difetto di interesse della propria assistita alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER FI, Presidente
CA De GE, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA De GE | ER FI |
IL SEGRETARIO