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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/11/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 238 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), con sede legale in Casal Velino (Sa) alla piazza Parte_1 P.IVA_1
Marconi n. 37, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e CP_1 difesa giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a D.I. dagli avv.ti Alessandro PA
e LI PA, elettivamente domiciliata presso lo studio in Salerno alla via Lungomare Triste
n. 26
OPPONENTE
E
(P.IVA ), con sede in Santa Controparte_2 P.IVA_2
NA (Sa) alla località Pantano n. 17, in persona del legale rappresentante pro-tempore , CP_2 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv.
AN ME RA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sapri (Sa), alla via
Cavour n. 100
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 20.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 17.02.202 la DU. MA. in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 585/2019 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 20.12.2019, depositato in pari data, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della la somma di euro Controparte_2 50.000,00, oltre interessi come richiesti, nonché le spese del procedimento monitorio di cui euro
1.305,00 per compensi ed euro 300,00 per esborsi, nonché rimborso per spese generali, iva e cap come per legge, in relazione al pagamento delle fatture di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, giusta contratto di noleggio tra la e la avente Controparte_2 Parte_1
a oggetto escursioni sulla costa del . Pt_1
L'opponente eccepiva i seguenti motivi di opposizione: 1) la nullità dell'ingiunzione per mancata prova scritta del credito avendo parte opposta allegato solamente la copia delle fatture senza il
“contratto di noleggio con equipaggio”; 2) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di Vallo della Lucania in quanto l'obbligazione per la quale veniva chiesto il pagamento era sorta in Casal Velino, ivi anche la prestazione e finanche il pagamento indicato sulle copie delle fatture era presso la Banca Carime Agenzia di Camerato, il tutto nel circondario del Tribunale di
Vallo della Lucania;
3) l'inesistenza del credito in virtù di pregressi rapporti intercorsi tra le parti.
In particolare, l'opponente deduceva che con contratto di locazione di nave a scafo nudo sottoscritto il 10.9.2013, integrato il 20.03.2014 e il 20.11.2015, la aveva Controparte_2 Controparte_2 preso in locazione dalla Navisal s.r.l. la motonave denominata SEA SHUTTLE;
che con l'addendum del 20.11.2015, essendosi verificati dei ritardi nel pagamento del corrispettivo, le parti convenivano una dilazione del pagamento e un piano di ammortamento non rispettato da parte della CP_2
la quale veniva diffidata all'immediato pagamento di euro 59.000,00 a saldo delle partite
[...] scadute;
che per far fronte a detto pagamento quale legale rappresentante della CP_2 [...]
richiedeva e otteneva un aiuto dalla signora che versava alla Navisal CP_2 CP_1
s.r.l. l'importo di euro 59.000,00; che, il successivo 15.12.2016, veniva costituita la DU. CP_3
con un capitale di euro 10.000,00, diviso per l'esatta metà tra i due soci e
[...] CP_2 [...]
; che la nuova società veniva designata dalla quale acquirente della CP_1 Controparte_2 imbarcazione a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto;
che nell'imminenza della stagione 2017,
e convenivano di svolgere l'attività utilizzando l'imbarcazione di cui la CP_2 CP_1 era legittima locataria addossando, però, i costi del personale alla Controparte_2 Parte_1
a cui beneficio sarebbero andati i ricavi;
che, quindi, la DU. corrispondeva gli
[...] Controparte_3 emolumenti al personale della per complessivi euro 39.170,00 e pagava i relativi Controparte_2 contributi intestati sempre alla in qualità di datrice di lavoro;
che, il 27.03.2018, Controparte_2 trasferiva la propria quota sociale della DU. a;
che con CP_2 CP_3 Controparte_4 nota del 26.08.2019, a distanza di quasi due anni dalla data dell'ultima presunta fattura insoluta
(15.10.2017) e di 18 mesi circa dalla cessione della quota da parte di (27.03.2018), la CP_2 chiedeva all'opponente il pagamento di complessivi euro 50.000,00; che detta Controparte_2 diffida veniva prontamente contestata con pec del 12.07.2019, con contestuale richiesta di quietanza liberatoria delle fatture emesse per prestazioni già assolte;
che, essendosi deteriorati i rapporti con la ex socia , l'opposta, e per essa il socio accomandatario , approfittava della CP_1 CP_2 mancata quietanza delle fatture per tentare di riscuotere una somma non spettante.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale: in accoglimento della eccezione che espressamente si formula, dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito
Tribunale di Lagonegro per essere competente, a norma degli artt. 19 e 20 cpc, il Tribunale di Vallo
Della Lucania;
in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità del decreto opposto perché emesso, giusta quanto precisato nella narrativa che precede [sub n. (1)], in difetto di prova scritta e quindi in violazione degli artt. 633 e 634 cpc;
in via principale: accertare che nulla spetta alla società ricorrente per le causali esposte nei documenti prodotti a corredo del ricorso e per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, annullare e revocare, anche nel merito, l'opposto D.I. n.
585/19; Con vittoria di spese e competenze del giudizio“.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.06.2020 si costituiva la Controparte_2 la quale, previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto
[...] ingiuntivo opposto, contestava il contenuto dell'atto introduttivo perché infondato in fatto e in diritto, deducendo l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito;
la sussistenza della prova scritta del credito e l'inesistenza di altri rapporti tra le parti siccome non provati e che nulla avevano a che fare con l'esistenza del credito opposto, tra l'altro, non contestato.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare l'Opposizione a Decreto ingiuntivo proposta, per mancanza dei requisiti per la proponibilità, oltre che per la infondatezza e pretestuosità delle motivazioni;
rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio;
rigettare ogni altra eccezione
e richiesta ex adverso formulata;
confermare il Decreto ingiuntivo n°585/2019, in uno ad ogni richiesta creditoria ivi avanzata. Con condanna dell'attrice opponente all'integrale rifusione delle spese e competenze del giudizio. Si chiede concedere la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo
n°888/2019 opposto”.
Con provvedimento del 24.06.2020, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
23.06.2020, veniva rigetta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva altresì rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio avanzata dall'opponente e concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
La causa veniva istruita essenzialmente con prove documentali.
All'udienza del 20.10.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. previo deposito di note difensive finali fino a trenta giorni prima.
2. In via preliminare va confermata l'ordinanza del 24.06.2020 con la quale è stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla DU. Controparte_3 3. Prima di passare al merito della controversia, giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio.
Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vita sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ciò posto in termini generali, con riguardo al caso di specie è opportuno precisare che la domanda introdotta con il ricorso monitorio va qualificata in termini di azione di condanna all'adempimento contrattuale per responsabilità da inadempimento del debitore.
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. 4. Tanto premesso il Tribunale ritiene che l'opposizione sia fondata.
Parte opponente non ha assolto al proprio onere della prova;
non ha ritualmente prodotto alcun documento quale prova del proprio credito né ha articolato richieste istruttorie di tipo orale. L'unico documento prodotto nella presente fase, il contratto di noleggio con equipaggio, è stato prodotto con la memoria ex art. 183 co VI n. 3) c.p.c. e quindi quando erano già maturate le preclusioni documentali
(memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.).
Con la memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c., depositata il 21.09.2020, parte opponente benché abbia dichiarato di offrire in produzione le fatture delle quali ha chiesto il pagamento si è limitato ad elencarle senza produrle in giudizio. Ad ogni modo le fatture commerciali pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione: ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità. Invero, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, in quanto consiste in una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito;
la sua emissione e la trasmissione alla controparte non sono di per sé sufficienti a fornire la prova del credito (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. I, 15 gennaio
2009, n. 806, Cassazione civile sez. II, 21.2.2013, n. 4334).
Pertanto, non essendo le fatture commerciali sufficienti a provare il credito nel giudizio di cognizione,
l'opposta avrebbe dovuto in tutti i casi dare adeguata prova della propria pretesa creditoria, versando in atti la fonte negoziale del proprio credito. Parte opposta, invece, si è costituita in giudizio senza nemmeno depositare il proprio del fascicolo monitorio che era suo onere produrre in giudizio.
Sul punto va ulteriormente evidenziato che, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la documentazione posta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, e conserva, rispetto al fascicolo di ufficio, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio cognitorio, ove la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio e, in difetto di tale produzione, il giudice non può tenerne conto (Cass. civile n. 17603 del
18.07.2013, Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2004, n. 19992; Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 1998, n. 2078).
Più di recente la S.C. ha confermato tale impostazione affermando che i documenti prodotto nell fase monitoria possono essere depositati nel giudizio di opposizione anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come "nuovi" nei successivi sviluppi del processo (Cass. n. 20584/2019). Ne consegue che, in difetto della produzione della documentazione a base del procedimento monitorio, il Giudice resta privo di ogni riferimento sulla cui base sia stato legittimamente concesso il provvedimento monitorio a carico della pretesa debitrice;
invero, il giudizio che si snoda a seguito della opposizione trae la sua origine dalla fase monitoria che non può essere messa nel nulla allorché se ne contesti la valida delibazione, né essa può essere sostituita da ipotesi documentali introdotte nel solo giudizio ordinario, atteso che al giudice mancherebbe in ogni caso lo strumento presupposto alla valutazione.
Ad ogni modo, da quanto rappresentato dalle parti nella presente fase, al ricorso per decreto ingiuntivo erano state allegate solo fatture e solleciti di pagamento che, in base ai principi esposti e tenuto conto delle contestazioni specifiche sollevate da parte opponente in relazione al credito per cui è causa, non sarebbero state sufficienti per provare il credito.
In definitiva parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio. Ne consegue che l'opposizione non può che essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano, tenuto conto della nota spese depositata da in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come successivamente modificati, CP_5 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata, previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 del cit. decreto per tutte le fasi stante la natura non complessa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 585/2019 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 20.12.2019;
2) condanna l'opposta al pagamento in favore della DU. in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, delle spese processuali che liquida in euro 3.809,00 per compenso professionale ed euro 286 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15%,
c.p.a. e i.v.a..
Così deciso in Lagonegro il 13.11.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.