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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/10/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GI MI
RE AV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GI MI in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. nella causa 94/2025 RG tra
, nata a [...] il [...], residente in [...]sul Parte_1
Crostolo (RE), via Morandi n. 2/1, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
OL AG
- RICORRENTE -
c o n t r o
, c.f. , in persona del Ministro in carica presso Controparte_1 P.IVA_1
l'Avvocatura dello Stato con sede in Bologna, Via Testoni, n. 6,
e contro
, c.f. , in persona del legale rappresentante, Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Rom, via del Tritone n. 181, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato di Bologna
- CONVENUTI-
-
in punto a: indennizzo danno da vaccinazione. FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato la Sig. si è rivolta al presente Pt_1
Tribunale deducendo:
1. La Sig.ra in data 8/09/2022 aveva presentato domanda ex lege 210/92 Pt_1 poiché a seguito di 2° somministrazione per ciclo vaccinale antiSARS -CoV2 di dose Comirnaty, le era comparsa una condizione patologica acuta encefalica in seguito diagnosticata da come epilessia post encefalite con Controparte_3 verosimile sola correlazione temporale con la somministrazione del vaccino a mRNA Pfizer, come da relazione del Vax -Consilium .
2. Fissata la visita presso la CMO di La Spezia, le era consentita proroga di sei mesi per integrare la documentazione medica.
3. In data 2/11/2023 la Sig.ra produceva a mezzo pec la documentazione Pt_1 ad integrazione di quella già in possesso della CMO di La Spezia.
4. In data 24 gennaio 2024 perveniva risposta alla domanda di indennizzo, in cui la C.M.O. di La Spezia dichiarava: " epilessia focale secondariamente generalizzata in encefalite acuta a decorso favorevole… I) attualmente i dati della letteratura scientifica non sono sufficienti a stabilire un nesso causale specifico per quanto precede il caso in esame , II) risulta soddisfatto esclusivamente il criterio cronologico, quindi si ritiene di esprimere parere non favorevole alla concessione del beneficio richiesto III) qualora in altra sede e con nuova istruttoria ne venisse ammesso il nesso causale sarebbe ascrivibile a ottava categoria della Tabella A annessa al DPR 834/81".
5. ricorre avverso il verbale modello ML/V n. SP123001020 del Pt_1
22/11/2023 e notificato dall' di Reggio Emilia il 24 gennaio 2024, CP_4 ritenendolo errato laddove non si ritiene dimostrato, allo stato della conoscenza scientifica, il nesso causale tra il vaccino anti -Covid19 e le patologie sofferte dalla Sig.ra . Pt_1
Costituendosi nel presente giudizio il rilevava il difetto CP_1 CP_1 di integrità del contraddittorio per mancata evocazione dell' , nonché la CP_2
Pag. 2 di 5 infondatezza nel merito del ricorso proposto.
Si costituiva regolarmente in giudizio anche , chiedendo rigettarsi nel CP_2 merito il ricorso attoreo.
E' stata disposta CTU medico-legale affidata al dr. e Persona_1 successivamente, a seguito del deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, la causa è stata decisa.
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Nel merito, vanno fatte proprie dalla scrivente le conclusioni svolte dal proprio CTU, il quale, va segnalato, si è avvalso nella redazione della consulenza anche di un ausiliario (il dott. Specialista in Igiene e Tes_1
Medicina Preventiva e Professore associato presso Alma Mater Bologna
Dipartimento di scienze Biomediche e Neuromotorie).
Dopo una accurata ricostruzione anamnestica, una specifica dissertazione sugli studi di settore anche recentissimi, egli ha concluso che:
“Con riguardo al primo quesito (“l'effettiva/e patologia/e della/e quale/i soffre LA PARTE RICORRENTE (affermata epilessia focale secondariamente generalizzata in encefalite acuta post -vaccinazione anticovid) ) e il momento di insorgenza di detta patologia/e “) la perizianda risulta affetta da epilessia in esiti di encefalite acuta di origine sconosciuta. Il momento d'insorgenza può essere individuato nel giorno 22.06.2021 quando a seguito di episodio di perdita di coscienza la sig.ra veniva ricoverata presso l'Ospedale di Pt_1
Castellòn dove era posta diagnosi di encefalite. Si ritiene opportuno indicare tale data e non l'11.06.2021, data di accesso presso PS di Reggio Emilia per malessere generale, in quanto l'obiettività neurologica raccolta in tale occasione e le indagini radiologiche svolte risultavano nella norma non consentendo quindi di affermare la sussistenza, già all'epoca, del processo patologico successivamente diagnosticato. Con riguardo al secondo quesito (la tipologia e quantità di vaccinazio ni cui è stata sottoposta parte ricorrente anti
SARS-CoV- 2), la perizianda ha ricevuto due dosi del vaccino Comirnaty
(BNT162b2) cosiddetto Pfizer. Il vaccino è basato sulla tecnologia a RNA messaggero (m-RNA). L'm-RNA contenuto nel vaccino fornisce alle cellule
Pag. 3 di 5 presentanti l'antigene le istruzioni per produrre la proteina spike, una proteina presente sulla superficie del virus SARS -CoV-2. In merito al terzo quesito (il nesso causale tra la somministrazione di una o più di tali vaccinazioni e la patologia di cui al capo 1. che precede, alla luce anche dei criteri della cronologia, della cd. plausibilità biologica e della esclusione;
) come affermato nel precedente paragrafo non si ritiene sussista un nesso causale tra la somministrazione e la patologia di cui al primo quesito non essendo possibile escludere cause alternative, in particolare encefalite di origine sconosciuta o virale, idonee a cagionare l'evento patologico realizzatosi e dotate di una maggiore probabilità statistica rispetto all'ipotesi post- vaccinale.”.
Va ulteriormente osservato che il dr. ha dato ampio rilievo anche alle Per_1 osservazioni svolte dal CTP dr. in gran parte riprese anche dal Persona_2 legale nelle note finali depositare ai sensi dell'art.127 ter cpc) rispondendo puntualmente alle stesse;
ed anche tali ultime osservazioni/conclusioni del
CTU di cui alle pgg.41/49 della perizia devono essere qui richiamate per l'esaustività e la precisione nei rilievi critici.
Dunque il ricorso va respinto.
A fronte dell'opinabilità delle conclusioni (anche medico legali) fatte proprie, si identificano giusti motivi di compensazione delle spese di lite del presente giudizio;
mentre le spese di CTU, a fronte della soccombenza della parte attrice, ed in riforma del proprio precedente decreto, vengono poste a carico della ricorrente.
PQM
• Rigetta il ricorso;
• Compensa le spese di lite tra le parti;
pone le spese della CTU -confermatane l'importo liquidato- a carico di parte ricorrente.
Reggio Emilia, lì 24/10/2025
Pag. 4 di 5 Il giudice del Lavoro
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI GI MI
RE AV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GI MI in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. nella causa 94/2025 RG tra
, nata a [...] il [...], residente in [...]sul Parte_1
Crostolo (RE), via Morandi n. 2/1, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
OL AG
- RICORRENTE -
c o n t r o
, c.f. , in persona del Ministro in carica presso Controparte_1 P.IVA_1
l'Avvocatura dello Stato con sede in Bologna, Via Testoni, n. 6,
e contro
, c.f. , in persona del legale rappresentante, Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Rom, via del Tritone n. 181, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato di Bologna
- CONVENUTI-
-
in punto a: indennizzo danno da vaccinazione. FATTO E DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato la Sig. si è rivolta al presente Pt_1
Tribunale deducendo:
1. La Sig.ra in data 8/09/2022 aveva presentato domanda ex lege 210/92 Pt_1 poiché a seguito di 2° somministrazione per ciclo vaccinale antiSARS -CoV2 di dose Comirnaty, le era comparsa una condizione patologica acuta encefalica in seguito diagnosticata da come epilessia post encefalite con Controparte_3 verosimile sola correlazione temporale con la somministrazione del vaccino a mRNA Pfizer, come da relazione del Vax -Consilium .
2. Fissata la visita presso la CMO di La Spezia, le era consentita proroga di sei mesi per integrare la documentazione medica.
3. In data 2/11/2023 la Sig.ra produceva a mezzo pec la documentazione Pt_1 ad integrazione di quella già in possesso della CMO di La Spezia.
4. In data 24 gennaio 2024 perveniva risposta alla domanda di indennizzo, in cui la C.M.O. di La Spezia dichiarava: " epilessia focale secondariamente generalizzata in encefalite acuta a decorso favorevole… I) attualmente i dati della letteratura scientifica non sono sufficienti a stabilire un nesso causale specifico per quanto precede il caso in esame , II) risulta soddisfatto esclusivamente il criterio cronologico, quindi si ritiene di esprimere parere non favorevole alla concessione del beneficio richiesto III) qualora in altra sede e con nuova istruttoria ne venisse ammesso il nesso causale sarebbe ascrivibile a ottava categoria della Tabella A annessa al DPR 834/81".
5. ricorre avverso il verbale modello ML/V n. SP123001020 del Pt_1
22/11/2023 e notificato dall' di Reggio Emilia il 24 gennaio 2024, CP_4 ritenendolo errato laddove non si ritiene dimostrato, allo stato della conoscenza scientifica, il nesso causale tra il vaccino anti -Covid19 e le patologie sofferte dalla Sig.ra . Pt_1
Costituendosi nel presente giudizio il rilevava il difetto CP_1 CP_1 di integrità del contraddittorio per mancata evocazione dell' , nonché la CP_2
Pag. 2 di 5 infondatezza nel merito del ricorso proposto.
Si costituiva regolarmente in giudizio anche , chiedendo rigettarsi nel CP_2 merito il ricorso attoreo.
E' stata disposta CTU medico-legale affidata al dr. e Persona_1 successivamente, a seguito del deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, la causa è stata decisa.
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Nel merito, vanno fatte proprie dalla scrivente le conclusioni svolte dal proprio CTU, il quale, va segnalato, si è avvalso nella redazione della consulenza anche di un ausiliario (il dott. Specialista in Igiene e Tes_1
Medicina Preventiva e Professore associato presso Alma Mater Bologna
Dipartimento di scienze Biomediche e Neuromotorie).
Dopo una accurata ricostruzione anamnestica, una specifica dissertazione sugli studi di settore anche recentissimi, egli ha concluso che:
“Con riguardo al primo quesito (“l'effettiva/e patologia/e della/e quale/i soffre LA PARTE RICORRENTE (affermata epilessia focale secondariamente generalizzata in encefalite acuta post -vaccinazione anticovid) ) e il momento di insorgenza di detta patologia/e “) la perizianda risulta affetta da epilessia in esiti di encefalite acuta di origine sconosciuta. Il momento d'insorgenza può essere individuato nel giorno 22.06.2021 quando a seguito di episodio di perdita di coscienza la sig.ra veniva ricoverata presso l'Ospedale di Pt_1
Castellòn dove era posta diagnosi di encefalite. Si ritiene opportuno indicare tale data e non l'11.06.2021, data di accesso presso PS di Reggio Emilia per malessere generale, in quanto l'obiettività neurologica raccolta in tale occasione e le indagini radiologiche svolte risultavano nella norma non consentendo quindi di affermare la sussistenza, già all'epoca, del processo patologico successivamente diagnosticato. Con riguardo al secondo quesito (la tipologia e quantità di vaccinazio ni cui è stata sottoposta parte ricorrente anti
SARS-CoV- 2), la perizianda ha ricevuto due dosi del vaccino Comirnaty
(BNT162b2) cosiddetto Pfizer. Il vaccino è basato sulla tecnologia a RNA messaggero (m-RNA). L'm-RNA contenuto nel vaccino fornisce alle cellule
Pag. 3 di 5 presentanti l'antigene le istruzioni per produrre la proteina spike, una proteina presente sulla superficie del virus SARS -CoV-2. In merito al terzo quesito (il nesso causale tra la somministrazione di una o più di tali vaccinazioni e la patologia di cui al capo 1. che precede, alla luce anche dei criteri della cronologia, della cd. plausibilità biologica e della esclusione;
) come affermato nel precedente paragrafo non si ritiene sussista un nesso causale tra la somministrazione e la patologia di cui al primo quesito non essendo possibile escludere cause alternative, in particolare encefalite di origine sconosciuta o virale, idonee a cagionare l'evento patologico realizzatosi e dotate di una maggiore probabilità statistica rispetto all'ipotesi post- vaccinale.”.
Va ulteriormente osservato che il dr. ha dato ampio rilievo anche alle Per_1 osservazioni svolte dal CTP dr. in gran parte riprese anche dal Persona_2 legale nelle note finali depositare ai sensi dell'art.127 ter cpc) rispondendo puntualmente alle stesse;
ed anche tali ultime osservazioni/conclusioni del
CTU di cui alle pgg.41/49 della perizia devono essere qui richiamate per l'esaustività e la precisione nei rilievi critici.
Dunque il ricorso va respinto.
A fronte dell'opinabilità delle conclusioni (anche medico legali) fatte proprie, si identificano giusti motivi di compensazione delle spese di lite del presente giudizio;
mentre le spese di CTU, a fronte della soccombenza della parte attrice, ed in riforma del proprio precedente decreto, vengono poste a carico della ricorrente.
PQM
• Rigetta il ricorso;
• Compensa le spese di lite tra le parti;
pone le spese della CTU -confermatane l'importo liquidato- a carico di parte ricorrente.
Reggio Emilia, lì 24/10/2025
Pag. 4 di 5 Il giudice del Lavoro
Dr.ssa Elena Vezzosi
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