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18 settembre 1962
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27 aprile 1989
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3 marzo 1992
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25 agosto 1998
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25 agosto 2016
25 agosto 2016
Art. 2. 1. La denominazione "birra analcolica" e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.
2. La denominazione "birra leggera" o "birra light" e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.
3. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto puo' essere denominato "birra speciale" se il grado Plato non e' inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non e' inferiore a 14,5.
4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita e' completata con il nome della sostanza caratterizzante.
((4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantita' di birra prodotte per conto di terzi))
2. La denominazione "birra leggera" o "birra light" e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.
3. La denominazione "birra" e' riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto puo' essere denominato "birra speciale" se il grado Plato non e' inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non e' inferiore a 14,5.
4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita e' completata con il nome della sostanza caratterizzante.
((4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprieta' immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantita' di birra prodotte per conto di terzi))
Commentari • 6
- 1. Circolare del 04/02/2022 n. 4 - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Energie e AlcoliAgenzia delle Dogane e dei Monopoli · 4 febbraio 2022 · 7.6737585
[…] (1) Si fa riferimento alle seguenti fabbriche di birra: microbirrifici, piccole birrerie nazionali munite della licenza fiscale rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n. 153/2001, piccole birrerie unionali, che producono annualmente non pi\ù di 10.000 ettolitri di birra e che hanno le caratteristiche identificative di cui all\'art. 2, comma 4-bis, della legge n. 1354/1962 (\u0085. "birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di propriet\à immateriale altrui"\u0085.).
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Giurisprudenza • 14
- 1. Trib. Treviso, sentenza 26/05/2023, n. 911Provvedimento: […] Orbene l'art. 2 Legge n. 1354/1962 prevede l'obbligo in capo al produttore di indicare nella denominazione tutti gli ingredienti “caratterizzanti”, cioè quelle sostanze che differenziano in modo significativo un prodotto da un altro e che ne caratterizzano il gusto. Tale previsione normativa mira a tutelare il consumatore al quale, anche in ragione delle previsioni comunitarie, deve essere assicurato e garantito un elevato grado di informazione sul prodotto che intende acquistare.Leggi di più...
- confisca·
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- sanzione amministrativa·
- birra Blanche·
- obbligo di motivazione·
- ingredienti caratterizzanti·
- art. 22 e ss. L. n. 689/1981·
- violazione art. 2 L. n. 1354/1962·
- diritto di difesa·
- obbligo di istruttoria