Decreto cautelare 16 dicembre 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 21/04/2026, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00760/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03641/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3641 del 2025, proposto da
-OMISSIS-Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Marengo e Loris Ribero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia in relazione alla procedura CIG B813B27660;
contro
TT del FI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fuda, Fabio Todarello e IC Rogliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fallimento -OMISSIS--OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
della nota prot. AdF -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui l'TT del FI ha disposto e comunicato l'esclusione della ricorrente dalla procedura di gara per la fornitura di energia elettrica e servizi associati per gli anni 2026 e 2027 - CIG B813B27660;
di ogni altro atto e provvedimento antecedente, susseguente e/o comunque collegato al predetto provvedimento di esclusione, fra cui, espressamente:
a) della nota prot. AdF -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui l'TT del FI ha respinto l'istanza di annullamento in autotutela della comunicazione di esclusione di -OMISSIS-;
b) del verbale -OMISSIS-, con cui l'TT del FI ha disposto lo scorrimento della graduatoria individuando quale nuova aggiudicataria provvisoria -OMISSIS- -OMISSIS-Spa;
c) l'eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-Spa allo stato non pubblicato nè comunicato e dunque non noto alla ricorrente, con riserva di motivi aggiunti di impugnazione;
e per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica mediante stipulazione del contratto o, per il caso di avvenuta stipulazione del medesimo con la controinteressata, mediante subentro nello stesso;
nonché, in via subordinata, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario nel caso di impossibilità di ottenere il subentro nell'esecuzione del contratto o, in ogni caso, per la parte di contratto rimasta ineseguita anche per l'ipotesi di subentro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’TT del FI e della società -OMISSIS- -OMISSIS-S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. OV HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società -OMISSIS-Spa ha impugnato la nota (prot. AdF -OMISSIS-) del -OMISSIS- con cui l’TT del FI (da ora ADF) ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara per la fornitura di energia elettrica e servizi associati per gli anni 2026 e 2027.
Detta esclusione è stata disposta in considerazione del fatto che il casellario giudiziale riferito al socio unico -OMISSIS--OMISSIS-riporta, tra gli altri" due sentenze di condanna per reati fallimentari, da cui è conseguita, altresì, la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per anni 3. Tale situazione unitamente all'asserzione per la quale "l'intestato operatore economico ha altresì omesso di rappresentare le sentenze sopra indicate a carico del socio unico", ha fatto sì che AdF disponesse sia "l'esclusione automatica ai sensi degli artt. 94, comma 1, lett. h) e comma 3, lettera g)" del C.c.p. sia "l'esclusione non automatica ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. h)" del C.c.p. e dunque per "grave illecito professionale ".
Nello specifico la stazione appaltante ha attribuito rilievo al fatto che il socio unico -OMISSIS--OMISSIS-, in conseguenza della sentenza del GIP del Tribunale di Asti del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, aveva riportato una condanna per diversi reati di concorso in bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali, nonché alla pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per anni 3.
Il provvedimento di esclusione ritiene quindi applicabile la causa di esclusione automatica di cui all'art. 94, comma 1, lett. h) e comma 3, lett. g), del D.lgs. 36/2023, nella parte in cui disciplina l’obbligo per la Stazione Appaltante di procedere all'esclusione qualora il socio unico di una società riporti una condanna definitiva per un " delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ".
L’esclusione è stata disposta, altresì, in considerazione dell’esistenza della causa di esclusione non automatica di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. h), disposizioni queste ultime che prevedono l'esclusione di un operatore economico responsabile di un grave illecito professionale da individuarsi, tra gli altri, nella commissione di alcuni reati tra i quali la bancarotta fraudolenta; sempre a parere dell’Amministrazione sussisterebbe un’ulteriore causa di esclusione non automatica di cui all'art. 95 in ragione del fatto che il socio unico di -OMISSIS-, aveva altresì riportato una sentenza di condanna che prevedeva la pena accessoria dell'inabilitazione dall'esercizio di una impresa commerciale per anni 10.
Il -OMISSIS-, in conseguenza della disposta esclusione, la Commissione di gara procedeva con lo scorrimento della graduatoria e aggiudicava provvisoriamente l'appalto al concorrente secondo in graduatoria, -OMISSIS- -OMISSIS-S.p.A., subordinando l'aggiudicazione definitiva alla verifica dei requisiti.
Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 94, comma 1, lettera h) C.c.p., oltre al venire in essere di profili di eccesso di potere nella sua figura sintomatica della contraddittorietà della motivazione e del travisamento dei fatti e della violazione dei principi del risultato e della fiducia; sarebbe erronea la premessa su cui si fonda il provvedimento di esclusione e quindi le condanne del socio unico, in quanto quest’ultimo sarebbe stato dichiarato fallito con la sentenza -OMISSIS- del -OMISSIS- del Tribunale di Asti e non avrebbe più alcun controllo sulla società -OMISSIS-; l'intero pacchetto azionario di -OMISSIS-sarebbe detenuto dal Curatore del Fallimento;
2. la violazione dell’art. 98, commi 2, 4 e 8 C.c.p., oltre all’eccesso di potere nella sua figura sintomatica della carenza di motivazione, in quanto la prima e la seconda sentenza di condanna non potrebbero rilevare nemmeno come causa di esclusione non automatica e, in particolare, per il venire in essere di un grave illecito professionale ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lett. e) C.c.p. in relazione all’articolo 98, comma 3, lettera h);
3. la violazione dell’art. 96, comma 10, lett. c)., oltre all’eccesso di potere nella sua figura sintomatica della carenza di istruttoria; la stazione appaltante non avrebbe considerato che le condanne penali per i reati di cui all’articolo 98, comma 3, lettera h), C.c.p., non rilevano quale “grave illecito penale”, allorché siano decorsi più di tre anni dall’esercizio dell’azione penale o dall’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, fattispecie nella quale rientrerebbe l’attuale ricorrente;
4. la violazione dell’art. 98, commi 2, 3 lettera h), 6 lettera g), 4 e 8 C.c.p., oltre all’eccesso di potere nella sua figura sintomatica del difetto di istruttoria; non sussisterebbe nemmeno il presupposto del “grave illecito professionale” di cui all’art. 98, comma 3, lettera h) del d.lgs. 36/2023 che, a sua volta, si può configurare e può costituire causa di esclusione solamente nel caso in cui il reato risulti da uno degli atti del procedimento penale contemplati dall’art. 98, comma 6, lettera g). 31.
Si è costituito l’TT del FI, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso.
A parere di detta stazione appaltante avrebbero rilievo dirimente le condanne nei confronti dell’Amministratore unico, di cui alla sentenza -OMISSIS- del -OMISSIS- Tribunale di Asti e del GIP del Tribunale di Asti del -OMISSIS- e, ciò, considerando che con dette pronunce si è condannato il Sig. -OMISSIS-per una serie di di reati di concorso in bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali, nonché alla pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per tre anni.
Si è costituita solo formalmente la società -OMISSIS- -OMISSIS-S.p.A.
Nel corso del giudizio sia la ricorrente che la stazione appaltante hanno avuto modo di presentare memorie, anche in replica.
All’udienza del 26 marzo 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere, risultando fondati il primo e il secondo motivo.
1.1 Come si è avuto modo di anticipare l’esclusione è stata disposta sulla base del rilievo che a carico del sig. -OMISSIS--OMISSIS-sono state comminate due sentenze di condanna per reati fallimentari e societari, divenute irrevocabili rispettivamente il 18 aprile 2018 (“Prima sentenza”) e il 4 marzo 2023 (“Seconda sentenza”).
1.2 Tali circostanze integrerebbero sia una causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94, comma 1, lettera h) sia, ancora, un’ipotesi di esclusione non automatica ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 98, comma 3, lettera h) del D.lgs. 36/2023.
1.3 Al fine di circoscrivere l’oggetto del presente contenzioso è necessario chiarire come sia stata la stessa stazione appaltante a confermare che la società ricorrente, malgrado abbia affermato (nell’apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di moralità) l’inesistenza di condanne per nessuno dei reati di cui all’art. 94 comma 1, aveva poi integrato detta dichiarazione nel successivo inciso (anch’esso contenuto nella domanda di partecipazione) secondo il quale “ -OMISSIS--OMISSIS-persona fisica fallita in proprio con sentenza -OMISSIS- del -OMISSIS- Tribunale di Asti. Curatore Dott. -OMISSIS- ”.
1.4 Detta circostanza trovava un’ulteriore conferma nella visura camerale, prodotta sempre da -OMISSIS-nel corso della procedura e nella sezione relativa all’indicazione dei soci, documentazione quest’ultima che conteneva l’espressa dicitura secondo la quale “ -OMISSIS--OMISSIS-persona fisica fallita in proprio con sentenza -OMISSIS- del -OMISSIS- Tribunale di Asti. Curatore Dott. -OMISSIS- ”.
1.5 Deve ritenersi allora del tutto incontrovertibile che dalla documentazione degli atti di gara era già possibile evincere la situazione del sopra citato socio unico, che risultava già dichiarato fallito e privato del diritto di amministrare la partecipazione azionaria totalitaria.
1.6 La società ricorrente ha inoltre evidenziato e nella successiva istanza di autotutela (anch’essa poi respinta) che, per effetto del fallimento del sig. -OMISSIS-e del procedimento penale a suo carico, la Corte di cassazione -OMISSIS- ha disposto l'integrale " restituzione al fallimento, in persona del curatore, di tutte le quote già di proprietà del fallito, incluse le azioni di -OMISSIS-s.p.a., non essendo applicabile la confisca facoltativa ".
1.7 In conseguenza di detta pronuncia, e come è possibile accertare dal verbale di esecuzione di dissequestro penale del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Asti del -OMISSIS-, il titolo nominativo relativo all'intero capitale sociale di -OMISSIS-era stato restituito al Curatore fallimentare del "Fallimento -OMISSIS--OMISSIS-", con conseguente aggiornamento del libro soci di -OMISSIS-.
1.8 E’ allora evidente che la perdita della disponibilità e della possibilità di amministrare i suoi beni, fra cui la partecipazione azionaria in -OMISSIS-, ha fatto sì che il sig. -OMISSIS-non possa considerarsi soggetto rilevante ai sensi del comma 3, lettere g) e h) dell'art. 94 del D.lgs. e come tale capace di "contagiare", sotto il profilo della moralità, la predetta Società, la cui governance è totalmente espressa dalla Curatela fallimentare e opera sotto il diretto controllo del Giudice Delegato del Fallimento.
1.9 È altrettanto incontestato che, a seguito della sentenza, il fallito è sempre spogliato del possesso delle azioni e dunque impossibilitato di “contagiare” la società e, ciò, malgrado lo spossessamento dei beni non determini la cessazione della qualifica di socio del fallito stesso, almeno sino a quando non sia disposta la vendita del pacchetto azionario.
2. Ne consegue come dette circostanze avrebbero dovuto portare ad una lettura ponderata delle disposizioni in materia di esclusione automatica e non automatica da parte della stazione appaltante, che avrebbe dovuto considerare le particolari circostanze sopra citate, senza limitarsi ad una interpretazione formalistica delle disposizioni richiamate.
2.1 È, infatti, necessario premettere che se, l’art. 94, comma 1, lett. c) ed h) e comma 3, lett. g) del d.lgs. n. 36/2023 obbligano la Stazione Appaltante a disporre l'esclusione del concorrente qualora il socio unico di una società riporti una condanna definitiva per reati di " false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c ." ed un " delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ", è altrettanto indubitabile che l’applicazione di detta disposizione va interpretata in funzione della finalità per la quale è stata prevista.
2.3 La ratio di detta previsione legislativa va individuata nell’intento di assicurare che i requisiti di moralità siano posseduti da " qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente " (Consiglio di Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 975).
2.4 È evidente, allora, che la stazione appaltante non ha considerato come il socio unico fosse di fatto privato di un qualunque potere di incidere sulla gestione della società partecipante alla procedura, essendosi limitata ad operare un’interpretazione formalistica che appare in contrasto con i principi del risultato, della fiducia e della buona fede previsti dalla prima parte del Codice dei contratti pubblici.
2.5 Sebbene l’art. 94, comma 1 e 3 d.lgs. 36/2023 sembri prevedere una sorta di presunzione rispetto alla capacità di certe figure sociali di contagiare l’operatore economico, non può che essere interpretato alla luce dei citati criteri guida del “risultato”, della “massima partecipazione”, della “fiducia” e della “buona fede” codificati nel d.lgs. 36/2023, nell’intento di incidere solo nelle situazioni in cui la possibilità di contagio sia effettiva e reale e impedendo così che un operatore economico, controllato di fatto o di diritto da un soggetto privo dei requisiti di moralità o di affidabilità, possa partecipare a gare pubbliche.
2.6 Altrettanto erroneo è il riferimento alla sussistenza della causa di esclusione non automatica, in quanto anche in questo caso l'affermata sussistenza del grave illecito professionale, conseguente alle condanne ricevute, si regge sul presupposto (che come si è visto è risultato erroneo) che il sig. -OMISSIS--OMISSIS-ricopra ancora in -OMISSIS-un ruolo idoneo a contagiarne la moralità, operando anche qui come se si fosse in presenza di un’ipotesi automatica di esclusione.
2.7 Si consideri inoltre che, ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del d.lgs. 36/2023, la mera sussistenza di una condanna per i reati menzionati dalla stessa disposizione, non è da sola sufficiente a integrare la causa di esclusione del grave illecito professionale, dovendo sussistere tutti gli elementi di cui al comma 2, fra cui anche “ l’idoneità del grave illecito professionale a incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore ”, richiedendo un’idonea motivazione da parte della stazione appaltante, circostanza del tutto inesistente nel caso di specie.
2.8 Dal provvedimento impugnato è invece possibile desumere che l’esclusione è stata dettato solo in considerazione dell’avvenuto accertamento che il socio unico sopra citato ha riportato due condanne definitive per il reato di bancarotta, la prima comportante la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale per dieci anni e la seconda comportante, la pena accessoria a contrattare con la P.A. per tre anni.
2.9 È quindi evidente come la stazione non abbia espresso alcuna motivazione circa l’idoneità delle sentenze a incidere sull’affidabilità e integrità di -OMISSIS-, essendosi limitata a riportare un elenco di fatti senza integrarli da una qualche motivazione capace di collegarli con il provvedimento espulsivo.
3. In conclusione l’accoglimento delle sopra citate censure consente di accogliere il ricorso con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e nei termini sopra citati.
3.1 Va invece respinta la domanda di risarcimento, ritenendo il Collegio che l’annullamento del provvedimento di esclusione sia pienamente satisfattivo per la società ricorrente e, ciò, considerando che entrambe le parti confermano come non sia stato ancora stipulato il contratto di fornitura con la controinteressata, avendo la stazione appaltante ritenuto di prorogare il contratto scaduto con il fornitore uscente fino al 30 giugno 2026.
3.2 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo da parte dell’TT del FI e nei confronti della ricorrente, mentre possono compensarsi con riferimento alla società controinteressata, in considerazione della sua costituzione solo formale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe citati, mentre respinge la domanda di risarcimento del danno.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento e nei confronti della società ricorrente della somma di euro 5.000,00 (cinquemila//00), oltre oneri di legge, mentre compensa le spese nei confronti della società controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti coinvolti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC GI, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
OV HI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV HI | IC GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.