TAR Firenze, sez. IV, sentenza 21/04/2026, n. 760
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Decreto cautelare 16 dicembre 2025
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Sentenza 21 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione art. 94, comma 1, lett. h) C.c.p. e eccesso di potere

    Il Tribunale ritiene che il socio unico, essendo stato dichiarato fallito e avendo perso la disponibilità delle sue quote, non possa più essere considerato un soggetto rilevante ai fini delle cause di esclusione automatica, poiché la governance della società è esercitata dalla curatela fallimentare. L'interpretazione formalistica della stazione appaltante è in contrasto con i principi del risultato, della fiducia e della buona fede.

  • Accolto
    Violazione art. 98, commi 2, 4 e 8 C.c.p. e eccesso di potere

    Il Tribunale ritiene erroneo il riferimento alla causa di esclusione non automatica poiché si basa sul presupposto errato che il socio unico abbia ancora un ruolo idoneo a contagiare la moralità della società. Inoltre, la stazione appaltante non ha fornito un'adeguata motivazione sull'idoneità del grave illecito professionale a incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore.

  • Accolto
    Violazione art. 96, comma 10, lett. c). e eccesso di potere

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente accolto in quanto parte delle censure che hanno portato all'accoglimento del ricorso.

  • Accolto
    Violazione art. 98, commi 2, 3 lettera h), 6 lettera g), 4 e 8 C.c.p. e eccesso di potere

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente accolto in quanto parte delle censure che hanno portato all'accoglimento del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. IV, sentenza 21/04/2026, n. 760
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 760
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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