TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/12/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2085/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
EF LE Presidente relatore
EN CI UD
Emanuele Venzo UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2085/2024 R.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
02.12.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente, Via Bolognese n.102, C.F. C.F._1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 residente in [...] interno 10, C.F.
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to C.F._2
AN BA IE del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Via Cavour n.51 giuste procure in atti;
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 02.12.2024, Parte_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
LO (CE) in data 04.08.2016, precisavano che dall'unione era nato il figlio (il 23.05.2018). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 151/2025 del 04.04.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 04.04.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 26.11.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, continuando il
Sig. a vivere in quella che un tempo era la casa familiare sita Parte_1 in Pistoia, Via Bolognese n.102 e la Sig.ra nella sua nuova Parte_2 dimora in Pistoia, viale Vittorio Veneto n.25;
PIANO GENITORIALE
Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Il figlio sarà collocato in modo equo presso la casa Persona_2 della madre e del padre secondo il calendario su base quindicinale
2 stabilito in sede di mediazione parentale e che si ha qui sinteticamente riportato:
Prima settimana
Seconda settimana
Il suddetto calendario è valido per il periodo scolastico e per il periodo in cui frequenterà il/i campi estivi. Nel restante periodo di vacanze scolastiche il calendario sarà il medesimo con la sola eccezione che il bambino sarà portato e ripreso presso la casa dei genitori.
Riguardo alle vacanze di Natale e Pasqua: il figlio resterà presso l'uno e l'altro genitore metà del tempo previsto dalle vacanze scolastiche, i genitori di anno in anno si accorderanno rispetto ai giorni di reciproca spettanza, tenendo di conto delle ricorrenze che coinvolgeranno anche le famiglie di origine.
3 Riguardo alle vacanze estive del figlio: il figlio resterà presso ciascun genitore almeno due settimane anche non consecutive, i genitori si accorderanno sulle settimane entro la fine del mese di maggio, tenendo di conto del periodo di ferie che avranno a disposizione.
Riguardo ai contatti telefonici del figlio con il genitore non presente: si prevede la possibilità di mantenere un contatto quotidiano, che verrà gestito e garantito dai genitori in modo flessibile.
I coniugi, già da ora, si prestano reciprocamente ogni più ampio ed illimitato consenso per ottenere dalla competente autorità il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti anche per il figlio . Persona_2
Il marito verserà alla moglie , Parte_1 Parte_2 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese ed a partire dalla sottoscrizione del presente atto, un assegno di mantenimento per il figlio pari ad €.250,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
In relazione agli assegni familiari/assegno unico i genitori incasseranno le relative somme nella misura del 50% ciascuno sino al compimento della maggiore età del figlio, raggiunta la quale le stesse saranno da costui direttamente incamerate.
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ed a tal fine le parti precisano che devono intendersi spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo:
a. le spese sanitarie caratterizzate da necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del S.S.N, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, ortopediche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto);
b. spese scolastiche e di istruzione, ossia rette, tasse d'iscrizione imposte da istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, mensa della scuola, tablet e p.c. per uso scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche senza pernottamento;
4 mentre sono spese straordinarie che, invece, richiedono il consenso espresso e tacito di entrambi i genitori:
c. sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche, spese per interventi chirurgici non in regime di urgenza, spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortopedici, cicli di psicoterapia e logopedia;
d. scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private, stages, corsi di lingua, corsi di selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente la frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni e master) viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola;
e. extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei;
acquisto di cellulare, spese per acquisto mezzi di locomozione e del casco;
corso per il conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica); spese per festeggiamenti (ad es. di compleanno) dedicati al figlio, spese per attività ludiche e di svago.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
i coniugi si dichiarano sin da ora pienamente autosufficienti e pertanto non richiedono l'attribuzione di alcun assegno di mantenimento a carico dell'uno ed a favore dell'altro.
In considerazione del fatto che il marito continuerà a vivere in quella che era un tempo la casa familiare e che la stessa è stata parzialmente arredata con mobilio di proprietà della moglie, il sig. si Parte_1 impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma di Parte_2
€.5.750,00= a titolo di rimborso delle spese di acquisto del mobilio da lei sostenute in numero 24 rate, di cui le prime 23 da €.240,00=cadauna e l'ultima da €.230,00=, con scadenza il 10 di ogni mese ed partire dal gennaio 2025.
5 La Sig.ra , consenziente sin da ora il Sig. provvederà Parte_2 Parte_1 entro il mese di febbraio 2025 a chiudere il conto corrente aperto presso ed indicato in premessa, incassando le somme ivi Controparte_1 presenti ove a credito o pagando quanto dovuto ove a debito.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.11.2025; preso atto del parere del Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in LO (CE) in data 04.08.2016 tra i coniugi nato a [...]_1
(PT) il 02.07.1987 e , nata a [...] il Parte_2
13.04.1989, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO
(CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 19, P. I, anno 2016);
6 3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Presidente relatore
EF LE
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
EF LE Presidente relatore
EN CI UD
Emanuele Venzo UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2085/2024 R.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
02.12.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente, Via Bolognese n.102, C.F. C.F._1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 residente in [...] interno 10, C.F.
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to C.F._2
AN BA IE del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Via Cavour n.51 giuste procure in atti;
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 02.12.2024, Parte_1
e , esponendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
LO (CE) in data 04.08.2016, precisavano che dall'unione era nato il figlio (il 23.05.2018). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 151/2025 del 04.04.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 04.04.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 26.11.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, continuando il
Sig. a vivere in quella che un tempo era la casa familiare sita Parte_1 in Pistoia, Via Bolognese n.102 e la Sig.ra nella sua nuova Parte_2 dimora in Pistoia, viale Vittorio Veneto n.25;
PIANO GENITORIALE
Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Il figlio sarà collocato in modo equo presso la casa Persona_2 della madre e del padre secondo il calendario su base quindicinale
2 stabilito in sede di mediazione parentale e che si ha qui sinteticamente riportato:
Prima settimana
Seconda settimana
Il suddetto calendario è valido per il periodo scolastico e per il periodo in cui frequenterà il/i campi estivi. Nel restante periodo di vacanze scolastiche il calendario sarà il medesimo con la sola eccezione che il bambino sarà portato e ripreso presso la casa dei genitori.
Riguardo alle vacanze di Natale e Pasqua: il figlio resterà presso l'uno e l'altro genitore metà del tempo previsto dalle vacanze scolastiche, i genitori di anno in anno si accorderanno rispetto ai giorni di reciproca spettanza, tenendo di conto delle ricorrenze che coinvolgeranno anche le famiglie di origine.
3 Riguardo alle vacanze estive del figlio: il figlio resterà presso ciascun genitore almeno due settimane anche non consecutive, i genitori si accorderanno sulle settimane entro la fine del mese di maggio, tenendo di conto del periodo di ferie che avranno a disposizione.
Riguardo ai contatti telefonici del figlio con il genitore non presente: si prevede la possibilità di mantenere un contatto quotidiano, che verrà gestito e garantito dai genitori in modo flessibile.
I coniugi, già da ora, si prestano reciprocamente ogni più ampio ed illimitato consenso per ottenere dalla competente autorità il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti anche per il figlio . Persona_2
Il marito verserà alla moglie , Parte_1 Parte_2 tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese ed a partire dalla sottoscrizione del presente atto, un assegno di mantenimento per il figlio pari ad €.250,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
In relazione agli assegni familiari/assegno unico i genitori incasseranno le relative somme nella misura del 50% ciascuno sino al compimento della maggiore età del figlio, raggiunta la quale le stesse saranno da costui direttamente incamerate.
Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ed a tal fine le parti precisano che devono intendersi spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo:
a. le spese sanitarie caratterizzate da necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del S.S.N, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, ortopediche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto);
b. spese scolastiche e di istruzione, ossia rette, tasse d'iscrizione imposte da istituti pubblici, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, mensa della scuola, tablet e p.c. per uso scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche senza pernottamento;
4 mentre sono spese straordinarie che, invece, richiedono il consenso espresso e tacito di entrambi i genitori:
c. sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche, spese per interventi chirurgici non in regime di urgenza, spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortopedici, cicli di psicoterapia e logopedia;
d. scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private, stages, corsi di lingua, corsi di selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio al mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente la frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni e master) viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola;
e. extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei;
acquisto di cellulare, spese per acquisto mezzi di locomozione e del casco;
corso per il conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica); spese per festeggiamenti (ad es. di compleanno) dedicati al figlio, spese per attività ludiche e di svago.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
i coniugi si dichiarano sin da ora pienamente autosufficienti e pertanto non richiedono l'attribuzione di alcun assegno di mantenimento a carico dell'uno ed a favore dell'altro.
In considerazione del fatto che il marito continuerà a vivere in quella che era un tempo la casa familiare e che la stessa è stata parzialmente arredata con mobilio di proprietà della moglie, il sig. si Parte_1 impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma di Parte_2
€.5.750,00= a titolo di rimborso delle spese di acquisto del mobilio da lei sostenute in numero 24 rate, di cui le prime 23 da €.240,00=cadauna e l'ultima da €.230,00=, con scadenza il 10 di ogni mese ed partire dal gennaio 2025.
5 La Sig.ra , consenziente sin da ora il Sig. provvederà Parte_2 Parte_1 entro il mese di febbraio 2025 a chiudere il conto corrente aperto presso ed indicato in premessa, incassando le somme ivi Controparte_1 presenti ove a credito o pagando quanto dovuto ove a debito.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.11.2025; preso atto del parere del Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in LO (CE) in data 04.08.2016 tra i coniugi nato a [...]_1
(PT) il 02.07.1987 e , nata a [...] il Parte_2
13.04.1989, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LO
(CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 19, P. I, anno 2016);
6 3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Presidente relatore
EF LE
7