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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/07/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 495 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 23.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 495/2025 R.G.
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FABIO E. LO PRESTI
- ricorrente -
e
(C.F. ) domiciliato in VIA SCONTRINO 28 91100 TRAPANI CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.2.2025 il ricorrente ha premesso di avere presentato domanda di pensione anticipata all' lamentandone il rigetto per assenza del CP_1
requisito sanitario;
ha chiesto pertanto accertarsi tale diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza 1.7.2025, ovvero dalla data della domanda amministrativa.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso variamente CP_1
argomentando in fatto ed in diritto.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito specificati. Il Decreto Legislativo 503/92 prevede, infatti, la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata al compimento del 56 anno di età se donne o 61 anni di età se uomini, in presenza di un'invalidità non inferiore all'80 per cento.
Passando a considerare il requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione richiesta, il CTU nominato, a seguito dell'esame obiettivo del periziando e della documentazione medica in atti ha accertato che parte ricorrente è affetta da patologie, specificatamente descritte nella relazione di consulenza tecnica, le quali, valutate complessivamente, determinano una riduzione della capacità lavorativa pari al
100%, con decorrenza da marzo 2025.
La valutazione del CTU può essere condivisa, in quanto ampiamente e logicamente motivata nonché priva di vizi di vizi logici e giuridici.
La domanda deve quindi essere accolta per esistenza del requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, tenuto conto che il ricorrente possiede il requisito anagrafico e quello contributivo, la cui sussistenza non è stata contestata da parte resistente.
Con riferimento poi alla decorrenza della prestazione e considerando l'eccezione sollevata sul punto dal ricorrente, si rileva che in effetti l'art. 12 comma 1, DL 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 ha introdotto il regime delle c.d. “finestre mobili” per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
In sostanza, i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato conseguivano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Sul punto è intervenuta di recente la Suprema Corte di Cassazione statuendo che il regime delle finestre mobili è applicabile anche in caso di pensione di vecchiaia anticipata invalidi.
La Corte ha stabilito che “in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del
2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti”
(Cass Civ. Sez Lav. 13.11.2018 n. 29191 Cass. Civ.
2.2.2021 n. 2333).
Alla luce di quanto sopra il regime delle cd finestre mobili dovrà essere applicato anche al caso di specie.
Ed allora, avendo il ricorrente maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata a far data da marzo 2025, epoca in cui è stata riconosciuta invalida nella misura del 100%, la stessa avrà diritto a percepire la pensione dal 12° mese successivo al suo riconoscimento.
Va, pertanto, dichiarato il diritto di parte ricorrente alla pensione di vecchiaia a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento del requisito sanitario e, per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento della pensione di vecchiaia, con CP_1
decorrenza da tale data.
L'accoglimento della domanda comporta la condanna dell' alla rifusione delle CP_1
spese di lite, che verranno, tuttavia, compensate per metà tenuto conto della circostanza che il requisito sanitario è stato accertato parecchio tempo dopo la presentazione della domanda amministrativa e verranno liquidate come in dispositivo.
Anche le spese della CTU sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente alla pensione di vecchiaia ex Legge 503/92, con decorrenza dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento del requisito sanitario e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1
della predetta pensione a partire dalla suddetta data.
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione della restante parte CP_1
che liquida in € 639,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito. 3) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Marsala 24.7.2025
Il Giudice Monica D'Angelo
SEZIONE LAVORO
RG. 495 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 23.7.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza: R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 495/2025 R.G.
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FABIO E. LO PRESTI
- ricorrente -
e
(C.F. ) domiciliato in VIA SCONTRINO 28 91100 TRAPANI CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.2.2025 il ricorrente ha premesso di avere presentato domanda di pensione anticipata all' lamentandone il rigetto per assenza del CP_1
requisito sanitario;
ha chiesto pertanto accertarsi tale diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza 1.7.2025, ovvero dalla data della domanda amministrativa.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso variamente CP_1
argomentando in fatto ed in diritto.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito specificati. Il Decreto Legislativo 503/92 prevede, infatti, la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata al compimento del 56 anno di età se donne o 61 anni di età se uomini, in presenza di un'invalidità non inferiore all'80 per cento.
Passando a considerare il requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione richiesta, il CTU nominato, a seguito dell'esame obiettivo del periziando e della documentazione medica in atti ha accertato che parte ricorrente è affetta da patologie, specificatamente descritte nella relazione di consulenza tecnica, le quali, valutate complessivamente, determinano una riduzione della capacità lavorativa pari al
100%, con decorrenza da marzo 2025.
La valutazione del CTU può essere condivisa, in quanto ampiamente e logicamente motivata nonché priva di vizi di vizi logici e giuridici.
La domanda deve quindi essere accolta per esistenza del requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, tenuto conto che il ricorrente possiede il requisito anagrafico e quello contributivo, la cui sussistenza non è stata contestata da parte resistente.
Con riferimento poi alla decorrenza della prestazione e considerando l'eccezione sollevata sul punto dal ricorrente, si rileva che in effetti l'art. 12 comma 1, DL 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 ha introdotto il regime delle c.d. “finestre mobili” per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
In sostanza, i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato conseguivano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Sul punto è intervenuta di recente la Suprema Corte di Cassazione statuendo che il regime delle finestre mobili è applicabile anche in caso di pensione di vecchiaia anticipata invalidi.
La Corte ha stabilito che “in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del
2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti”
(Cass Civ. Sez Lav. 13.11.2018 n. 29191 Cass. Civ.
2.2.2021 n. 2333).
Alla luce di quanto sopra il regime delle cd finestre mobili dovrà essere applicato anche al caso di specie.
Ed allora, avendo il ricorrente maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata a far data da marzo 2025, epoca in cui è stata riconosciuta invalida nella misura del 100%, la stessa avrà diritto a percepire la pensione dal 12° mese successivo al suo riconoscimento.
Va, pertanto, dichiarato il diritto di parte ricorrente alla pensione di vecchiaia a decorrere dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento del requisito sanitario e, per l'effetto, l' deve essere condannato al pagamento della pensione di vecchiaia, con CP_1
decorrenza da tale data.
L'accoglimento della domanda comporta la condanna dell' alla rifusione delle CP_1
spese di lite, che verranno, tuttavia, compensate per metà tenuto conto della circostanza che il requisito sanitario è stato accertato parecchio tempo dopo la presentazione della domanda amministrativa e verranno liquidate come in dispositivo.
Anche le spese della CTU sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente alla pensione di vecchiaia ex Legge 503/92, con decorrenza dal dodicesimo mese successivo al perfezionamento del requisito sanitario e, per l'effetto, condanna l' al pagamento CP_1
della predetta pensione a partire dalla suddetta data.
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l' alla rifusione della restante parte CP_1
che liquida in € 639,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito. 3) Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Marsala 24.7.2025
Il Giudice Monica D'Angelo