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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1043/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1982/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Rappresentato E Difeso Da Se' Medesimo - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica SS IO NO - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240047339026000 RISCOSSIONE 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240047339026000 RISCOSSIONE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria e del Consorzio_1, per l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa a contributi consortili anno 2022 e 2023.
Il ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto e nel merito l'infondatezza della pretesa essenzialmente perché i propri terreni, pur compresi nel perimetro di contribuenza del Consorzio, non avevano ricevuto un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio di riferimento, ed anzi ha depositato documentazione, corrispondenza e consultenza tecnica di parte.
Ha poi richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 19.10.2018 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 23, co. 1, lett. a), L. reg. Calabria 23.07.2003, n. 11, nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto invece indipendentemente dal beneficio fondiario ricevuto.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituita in giudizio l'DE che ha sostanzialmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituito il Consorzio.
Parte ricorrente ha poi depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Ed invero, anteriormente all'entrata in vigore della Legge Regionale Calabria del 23/7/2003 n.11 (B.U.R.
16/7/2003 n.13), la materia trovava il proprio principale riferimento normativo nell'art. 21 del R.D. 215/33, sulla scorta del quale si era progressivamente consolidato un ben preciso orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, per quella parte di spesa relativa alle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato, “sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza” e che “La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile”.
Il criterio del beneficio diretto o indiretto, immediato o potenziale, derivante dagli interventi consortili per i fondi, ha rappresentato dunque una costante linea guida nella verifica delle singole situazioni, concretamente sottoposte al giudiziale esame dell'organo di giustizia tributaria.
In questo quadro di riferimento è intervenuta la sopra citata legge della Regione Calabria del 23/7/2003 n.11, la quale ha testualmente qualificato i contributi consortili di bonifica quali “oneri reali sugli immobili” ed ha cercato di incidere ancor di più sul rapporto interventi/benefici.
Ha infatti precisato, all'art. 23, che, “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali”, il contributo consortile è applicato “indipendentemente dal beneficio fondiario”.
Su tali profili si è registrato un costante percorso giurisprudenziale, di merito e di legittimità, proteso a riaffermare, quale indefettibile presupposto dell'obbligo contributivo, la circostanza che l'immobile abbia ricevuto utilità diretta o riflessa dalle attività del Consorzio e, quindi, la necessità che dagli atti impositivi dovesse emergere, o che comunque dovesse essere giudizialmente dimostrato, che il fondo aveva ricevuto utilità dall'attività espletata dall'Ente.
Inoltre, il sopra riportato quadro normativo di riferimento ha subito una modifica, certamente non secondaria, per effetto della legge della Regione Calabria n. 13 del 9 maggio 2017 che ha sostituito il comma 1 dell'art
23 della precedente legge regionale, reintroducendo in maniera inequivoca l'anzidetto criterio del beneficio, statuendo, infatti, la tenutezza al pagamento del contributo da parte dei “proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica” che traggono beneficio dall'attività del
Consorzio.
E' stato così anche normativamente ribadita l'esigenza che gli immobili debbano trarre benefici concreti dall'esecuzione delle opere di bonifica e dalla loro manutenzione, traducibili in un aumento del valore fondiario.
E, infine, sul punto si è pronunziata la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 188 del 25 settembre 2018, depositata il 10.10.2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio»”.
La Corte ha anche precisato che, la successiva legge n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all'art. 1 ha novellato l'art. 23, comma 1 della l.r. n. 11/03, statuendo "senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal
Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore".
Così delineato il quadro normativo di riferimento, appare utile richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nella materia in esame.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte in tema di contributi di bonifica, "in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 R.D. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.." (cfr. ex multis Cass. civ. n. 20359/2021).
Se, dunque, vi è un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità l'ente impositore
è esonerato dalla prova del predetto benefìcio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. Cass. civ. n. 8079/2020).
Il Piano di classifica è dunque, lo strumento indicato dal legislatore per individuare i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e stabilisce, nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione, i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti metodi per la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;
attraverso di esso è possibile verificare la correttezza dell'imposizione di bonifica e comprendere in maniera chiara la presenza o meno del beneficio a vantaggio delle proprietà consorziate e i criteri utilizzati per la ripartizione tra i vari immobili e degli oneri che il Consorzio sostiene annualmente.
Tanto premesso e venendo all'esame della pretesa consacrata nell'atto impugnato, deve rilevarsi che la cartella di pagamento specifica che Il contributo è stato calcolato con riferimento alle particelle catastali di proprietà del ricorrente, risultanti nella banca dati consortile e ricadenti nel comprensorio del suddetto
Consorzio, applicando i criteri indicati nel piano di classifica adottato dal consorzio con delibera del
Associazione_1 n. 3 del 05/08/2014 ed approvato con delibera del consiglio regionale n. 203 del 04/05/2017, pubblicata sul burc n. 54 del 14/06/2017.
Vi sono quindi due rilievi.
Il primo è che il Consorzio non costituendosi, non ha allegato il piano di classifica.
Il secondo è che il piano di classifica citato nella motivazione della cartella, è stato dichiaratamente adottato sulla base della Legge Regionale nr. 11/2003, dichiarata incostituzionale.
Dunque ciò che viene in rilievo, nel caso in esame, non è solo un inadempimento del Consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel Piano di classifica, non prodotto, ma la illegittimità in radice di dette indicazioni riguardanti i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel perimetro di intervento consortile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione IV, accoglie il ricorso annullando la cartella impugnata.
Condanna in solido l'Consorzio_1 ed il Consorzio di Bonifica SS Jonio NO convenuti, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 140, oltre accessori di legge, da distrarsi.
Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1982/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Rappresentato E Difeso Da Se' Medesimo - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica SS IO NO - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240047339026000 RISCOSSIONE 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240047339026000 RISCOSSIONE 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria e del Consorzio_1, per l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa a contributi consortili anno 2022 e 2023.
Il ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto e nel merito l'infondatezza della pretesa essenzialmente perché i propri terreni, pur compresi nel perimetro di contribuenza del Consorzio, non avevano ricevuto un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio di riferimento, ed anzi ha depositato documentazione, corrispondenza e consultenza tecnica di parte.
Ha poi richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 19.10.2018 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 23, co. 1, lett. a), L. reg. Calabria 23.07.2003, n. 11, nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto invece indipendentemente dal beneficio fondiario ricevuto.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituita in giudizio l'DE che ha sostanzialmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituito il Consorzio.
Parte ricorrente ha poi depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento.
Ed invero, anteriormente all'entrata in vigore della Legge Regionale Calabria del 23/7/2003 n.11 (B.U.R.
16/7/2003 n.13), la materia trovava il proprio principale riferimento normativo nell'art. 21 del R.D. 215/33, sulla scorta del quale si era progressivamente consolidato un ben preciso orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui, per quella parte di spesa relativa alle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato, “sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza” e che “La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse;
e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile”.
Il criterio del beneficio diretto o indiretto, immediato o potenziale, derivante dagli interventi consortili per i fondi, ha rappresentato dunque una costante linea guida nella verifica delle singole situazioni, concretamente sottoposte al giudiziale esame dell'organo di giustizia tributaria.
In questo quadro di riferimento è intervenuta la sopra citata legge della Regione Calabria del 23/7/2003 n.11, la quale ha testualmente qualificato i contributi consortili di bonifica quali “oneri reali sugli immobili” ed ha cercato di incidere ancor di più sul rapporto interventi/benefici.
Ha infatti precisato, all'art. 23, che, “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali”, il contributo consortile è applicato “indipendentemente dal beneficio fondiario”.
Su tali profili si è registrato un costante percorso giurisprudenziale, di merito e di legittimità, proteso a riaffermare, quale indefettibile presupposto dell'obbligo contributivo, la circostanza che l'immobile abbia ricevuto utilità diretta o riflessa dalle attività del Consorzio e, quindi, la necessità che dagli atti impositivi dovesse emergere, o che comunque dovesse essere giudizialmente dimostrato, che il fondo aveva ricevuto utilità dall'attività espletata dall'Ente.
Inoltre, il sopra riportato quadro normativo di riferimento ha subito una modifica, certamente non secondaria, per effetto della legge della Regione Calabria n. 13 del 9 maggio 2017 che ha sostituito il comma 1 dell'art
23 della precedente legge regionale, reintroducendo in maniera inequivoca l'anzidetto criterio del beneficio, statuendo, infatti, la tenutezza al pagamento del contributo da parte dei “proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica” che traggono beneficio dall'attività del
Consorzio.
E' stato così anche normativamente ribadita l'esigenza che gli immobili debbano trarre benefici concreti dall'esecuzione delle opere di bonifica e dalla loro manutenzione, traducibili in un aumento del valore fondiario.
E, infine, sul punto si è pronunziata la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 188 del 25 settembre 2018, depositata il 10.10.2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale.
Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio»”.
La Corte ha anche precisato che, la successiva legge n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all'art. 1 ha novellato l'art. 23, comma 1 della l.r. n. 11/03, statuendo "senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal
Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore".
Così delineato il quadro normativo di riferimento, appare utile richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nella materia in esame.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte in tema di contributi di bonifica, "in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 R.D. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.." (cfr. ex multis Cass. civ. n. 20359/2021).
Se, dunque, vi è un piano di classifica regolarmente approvato dalla competente autorità l'ente impositore
è esonerato dalla prova del predetto benefìcio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. Cass. civ. n. 8079/2020).
Il Piano di classifica è dunque, lo strumento indicato dal legislatore per individuare i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e stabilisce, nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione, i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti metodi per la determinazione dei contributi a carico dei consorziati;
attraverso di esso è possibile verificare la correttezza dell'imposizione di bonifica e comprendere in maniera chiara la presenza o meno del beneficio a vantaggio delle proprietà consorziate e i criteri utilizzati per la ripartizione tra i vari immobili e degli oneri che il Consorzio sostiene annualmente.
Tanto premesso e venendo all'esame della pretesa consacrata nell'atto impugnato, deve rilevarsi che la cartella di pagamento specifica che Il contributo è stato calcolato con riferimento alle particelle catastali di proprietà del ricorrente, risultanti nella banca dati consortile e ricadenti nel comprensorio del suddetto
Consorzio, applicando i criteri indicati nel piano di classifica adottato dal consorzio con delibera del
Associazione_1 n. 3 del 05/08/2014 ed approvato con delibera del consiglio regionale n. 203 del 04/05/2017, pubblicata sul burc n. 54 del 14/06/2017.
Vi sono quindi due rilievi.
Il primo è che il Consorzio non costituendosi, non ha allegato il piano di classifica.
Il secondo è che il piano di classifica citato nella motivazione della cartella, è stato dichiaratamente adottato sulla base della Legge Regionale nr. 11/2003, dichiarata incostituzionale.
Dunque ciò che viene in rilievo, nel caso in esame, non è solo un inadempimento del Consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel Piano di classifica, non prodotto, ma la illegittimità in radice di dette indicazioni riguardanti i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi nel perimetro di intervento consortile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione IV, accoglie il ricorso annullando la cartella impugnata.
Condanna in solido l'Consorzio_1 ed il Consorzio di Bonifica SS Jonio NO convenuti, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 140, oltre accessori di legge, da distrarsi.
Reggio Calabria, 23.1.2026