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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA parziale nella causa civile di primo grado iscritta al n. 953/2025 r.g., promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Guido Antonello del Foro di C.F._1
Catania, dall'avv. Vittorio Gaspardini del Foro di Bologna e dall'avv. Francesca Bedini del Foro di Bologna - ricorrente contro
nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Valagussa del foro di Lecco e dall'avv.
Donatella Pizzi del foro di Bologna - resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto la domanda di “emissione della sentenza non definitiva di separazione giudiziale dei coniugi e aventi contratto matrimonio civile a Parte_1 Controparte_1
Bologna il 23 dicembre 2017”, in relazione alla quale il Pubblico Ministero ha concluso:
“Visto, nulla si oppone”. pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 27 gennaio 2025, , premesso che in data 23 Parte_1
dicembre 2017 aveva contratto matrimonio con chiedeva che il Controparte_1
Tribunale pronunciasse la separazione dei coniugi con addebito alla moglie ed assumesse gli altri provvedimenti indicati nell'atto introduttivo del procedimento.
Si costituiva la resistente, associandosi alla domanda di separazione, ma chiedendo che la stessa fosse addebitata al marito e svolgendo le difese e le altre domande contenute nel proprio atto di costituzione.
Il Presidente di sezione relatore, con ordinanza del 4 luglio 2025, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, provvedeva sull'istruttoria e rimetteva la causa al
Collegio per la decisione sulla sola domanda di separazione, ai sensi dell'art. 473 bis.22, co. 4, c.p.c.
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., essendo evidente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, avuto riguardo al contenuto degli scritti difensivi del ricorrente e della resistente e al fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al
Presidente relatore all'udienza del 30 aprile 2025.
Il giudizio è destinato a proseguire dinanzi al Presidente relatore, come già stabilito con la menzionata ordinanza del 4 luglio 2025.
La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, decidendo non definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(Venezuela) il 27 giugno 1955 e nata a [...] il [...], unitisi Controparte_1
in matrimonio a Bologna il 23 dicembre 2017, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 608, parte I, anno 2017;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 2 di 3 C) rimette alla definizione del giudizio la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 22 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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