Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/06/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce
Sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Mario Provenzano e Francesco La Parte_1
Gioia, ricorrente;
e rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Pavese e Salvatore Controparte_1
Nisi, resistente;
oggetto: retribuzione
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 9.5.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver prestato attività lavorativa, senza formale assunzione, alle dipendenze di dal Parte_2
20.8.2018 al 20.3.2020 e dal 28.6.2022 al 15.2.2023, disimpegnando mansioni di collaboratrice domestica/badante, con orario di lavoro 8.00-13.00 dal lunedì alla domenica, senza fruire di permessi, ferie e/o festività, percependo complessivamente euro 19.705,58; dolendosi del fatto di aver ricevuto un trattamento retributivo inferiore rispetto a quello previsto dal CCNL per colf e badanti, assertivamente applicabile al rapporto di lavoro dedotto in lite, e, in ogni caso, non proporzionato alla qualità e a quantità del lavoro prestato, sulla base dei conteggi allegati al ricorso, ha chiesto al giudice del lavoro adito di condannare il convenuto, quale erede della succitata Pasca, al pagamento di euro 13.335,45 (di cui euro 1.828,29 a titolo trattamento di fine rapporto), oltre accessori e con vittoria di spese.
costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, Controparte_1 disconoscendo, fra l'altro, l'esistenza e il contenuto del CCNL per colf e badanti richiamato dalla controparte, e ha concluso per il rigetto della domanda.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
6814; più recentemente, Cass.12 aprile 2000 n. 4714).
Come puntualizzato in maniera convincente da Cass. n. 18584/2008, “allorché l'onere di produzione non venga osservato, assume specifica rilevanza il comportamento della controparte, in quanto, nell'ipotesi in cui quest'ultima abbia mosso contestazioni in ordine all'esistenza e al contenuto dell'invocato contratto collettivo, il giudice deve rigettare la domanda nel merito, trovandosi nell'impossibilità di determinare l'an e il quantum della pretesa fatta valere, mentre, nella diversa ipotesi in cui la contestazione non riguardi l'esistenza
e il contenuto del contratto, ma la sua specifica applicabilità al caso di specie, residua, per il giudice medesimo, il potere-dovere di disporne d'ufficio l'acquisizione, ai sensi dell'art. 421
c.p.c., sempre che l'attore ne abbia fornito idonei elementi di identificazione (cfr., in termini,
Cass.12 aprile 2000, n. 4714, cit.)”.
A fronte di quanto dappresso evidenziato ed avendo il Conoci, come detto, espressamente contestato l'esistenza e il contenuto del CCNL Colf e badanti di cui la controparte invoca l'applicazione, è in via assorbente da considerare come la mancata produzione in giudizio del succitato testo negoziale (ciò, tanto unitamente al deposito del ricorso, quanto successivamente) non possa che precludere ogni favorevole sbocco della domanda attorea.
Né ad una diversa conclusione vi è modo di addivenire anche ove si intendesse fare riferimento al CCNL in parola, quale parametro per la determinazione della retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato ex art. 36 Cost., laddove la mancata produzione in giudizio della documentazione che viene in rilievo non consente in alcun modo di verificare (se non in maniera apodittica o per il tramite di una integrazione probatoria ex officio qui non consentita), se ed in che termini la complessiva somma di euro 19.705,58
(pacificamente corrisposta alla per il titolo per cui è causa) sia o meno coerente con il Pt_1
precetto costituzionale in questione.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, da disattendere.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte ricorrente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce - giudice monocratico del lavoro - definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il Parte_1
9.5.2024, nei confronti di così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna Controparte_1
il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in euro
1.500,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, il 21 giugno 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma