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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 20/05/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 44/2025 promosso da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Marrone, come da procura in atti;
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. IO Controparte_1 C.F._2
Boschetti e dall'avv. Giuseppe La Rana, come da procura in atti;
nonchè
Procuratore della Repubblica di Vasto;
INTERVENIENTE
OGGETTO: separazione giudiziale.
Pag. 1 a 6
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente in San Salvo in data
26.9.2015 e che dalla loro unione sono nati i figli , e IO, tuttora minorenni, Per_1 Per_2 visto che i sopravvenuti contrasti hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, ha avanzato domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1. In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile, meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i provvedimenti indifferibili in relazione all' affidamento dei minori, all'assegno di mantenimento dei figli, fissando apposita udienza per la loro conferma 2. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di Legge. 3.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
4. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo (come indicato in premessa) entrambi titolari di redditi propri: la IG.ra , lavora alle dipendenze della società (con Parte_1 Controparte_2 contratto di lavoro part-time week-end e notturno) ed ha una retribuzione netta annuale pari ad
€ 15.000/16.000 circa (Doc. 3-); mentre, il IG. , lavora regolarmente presso la società CP_1
Arco Trasporti Srl o comunque ha capacità di procacciarsi un reddito.
5. Stabilire che la casa coniugale sita in San Salvo (CH) alla via Montenero n. 69, immobile di proprietà del IG.
(padre della ricorrente), venga assegnata con tutti gli arredi e i corredi ivi esistenti, Parte_1 alla IGnora , quale genitore collocatario dei figli , e IO;
6. Parte_1 Per_1 Per_2
Stabilire che i figli minori , e IO siano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con collocazione presso la madre e nell'abitazione familiare sita in San Salvo (CH), Via Di
Montenero n. 69, e (stabilire) che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore sarà autonomo nelle decisioni;
7. Stabilire che il padre (genitore non collocatario) avrà il diritto-dovere di tenere con sé i tre figli, salvo impegni di lavoro da comunicare al coniuge, almeno 7 giorni prima, secondo le seguenti modalità (elaborate tenendo conto del fatto che la
Pag. 2 a 6 IG.ra lavora presso la ditta con un contratto week-end, dal giovedì alla Parte_1 CP_2 domenica, con turno di notte): - tre week-end al mese, dal venerdì pomeriggio, dalle 17 sino al pomeriggio della domenica alle ore 15.00; - (durante le settimane con week-end di sua spettanza) il martedì dalle ore 17 alle ore 21; - (durante la settimana con week-end di spettanza della madre) il martedì dalle ore 17 alle ore 21 ed il venerdì dalle ore 17 alle ore 21; - ad anni alterni, nelle festività natalizie, pasquali e vacanze estive: ad anni alterni, nelle festività natalizie i minori staranno con il papà dalle ore 7.30 del 23 dicembre alle ore 13.00 del 30 dicembre oppure dalle ore 7.30 del 30 dicembre alle ore 13.00 del 7 gennaio, salvo diverso accordo fra i genitori. Lo stesso nelle vacanze pasquali il sabato e la domenica oppure il lunedì dell'Angelo ed il martedì, salvo diverso accordo fra i genitori e, nel periodo feriale, per quindici giorni consecutivi ad agosto. I genitori prenderanno accordi in base ai rispettivi impegni lavorativi entro, almeno, trenta giorni prima. Ciò vale anche per i mesi di giugno e luglio. I genitori si comunicheranno tutte le informazioni relative alla località di vacanza ove si recheranno, fornendo tutti i dati e i recapiti telefonici. - il padre, quando gli impegni di lavoro glielo consentiranno, si renderà disponibile sin da ora ad accompagnare ed a riprendere a/da scuola, i tre figli;
8. Stabilire che, per il mantenimento dei 3 figli ( , ed IO) ed in ragione delle circostanze sopra Per_1 Per_2 menzionate al punto f-h), il IG. corrisponderà alla IG.ra , per ciascun figlio, CP_1 Parte_1
l'importo mensile di € 150 euro, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e la stessa IG.ra percepirà, Parte_1 come già concordato tra le parti, il 100% dell'assegno unico universale. Va detto che la ricorrente ha limitato la richiesta economica relativa all'assegno di mantenimento per i figli proprio in funzione della percezione dell'intero importo dell'assegno unico universale.
9. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) come da protocollo del Tribunale di Vasto;
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. 11. Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1dicembre 1970, n. 898; - una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i IGg. e in data Controparte_1 Parte_1
26.09.2015 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune San Salvo, atto n. nr. 18 parte I –
Pag. 3 a 6 anno 2015, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
”.
Il resistente si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione, contestando le altre allegazioni e domande e rassegnando le seguenti conclusioni: “A. pronunciare la separazione personale tra i coniugi ed , anche con sentenza Controparte_1 Parte_1 parziale, autorizzando gli stessi a vivere separati, come già di fatto è oggi, con l'obbligo del mutuo rispetto;
B. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art 3 Legge 1 dic 1970 n 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra le stesse parti processuali C. assegnare la casa coniugale, sita in
San Salvo via Montenero 69, e già di proprietà del padre, alla IG.ra , che vi Parte_1 continuerà ad abitare unitamente ai figli minori (con tutte le spese per le utenze domestiche a suo esclusivo carico) e con obbligo espresso del IG. di trasferire la propria residenza entro CP_1
30 giorni dalla data dell'udienza prefissata di comparizione delle parti;
D. il mobilio, gli arredi, le suppellettili e tutto quanto si trova oggi nella casa coniugale rimarrà nella stessa abitazione senza pretesa alcuna da parte del IG. , il quale provvederà a prelevare, entro 30 giorni dalla CP_1 data dell'udienza prefissata di comparizione delle parti, i propri indumenti, il vestiario e gli eventuali effetti personali ancora ivi presenti;
E. i coniugi prestano, sin da ora, reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti dei propri 'figli minori nelle opportune sedi amministrative;
F. Prevedere che il padre possa frequentare tutti e tre i 'figli liberamente senza alcun vincolo, previa comunicazione alla madre e tenuto conto degli impegni lavorativi della
IG.ra ; G. Autorizzare la IG.ra ad incassare anche il 50% delle Parte_1 Parte_1 somme di spettanza formale del IG. (che con la sottoscrizione della presente Controparte_1 adesso concede) sia dell'assegno unico familiare pari ad euro 375,00, sia dell'indennità di frequenza pari ad euro 170,00. Tali importi saranno qualificati a titolo di assegno di mantenimento in favore dei 3 'figli minori;
H. Prevedere che le spese straordinarie necessarie per i 'figli minori, quali quelle mediche, tasse e libri scolastici, attività ricreative e sportive in genere, vacanze, previo accordo tra i genitori, siano poste in egual misura (50% ciascuno). A tal 'ine i genitori si impegnano a raggiungere un'intesa, senza che il parere dell'uno sia vincolante ed ostativo nei confronti dell'altro. Gli stessi si impegnano, altresı̀, a garantire la piena soddisfazione delle necessità che dovessero sorgere per i 'figli e l'eventuale atteggiamento ostativo, reiterato, da parte di uno dei due genitori non determinerà̀ , comunque, legittimo impedimento;
I. con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione, coniugale e non, a tacitazione di ogni
Pag. 4 a 6 rispettiva e reciproca pretesa ed espressamente rinunciano a qualsiasi conguaglio economico;
J. condannare, in ogni caso, la parte ricorrente IG.ra alla rifusione di tutte le Parte_1 spese e competenze di lite del presente giudizio.”.
Alla prima udienza dinanzi al giudice delegato, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, ambo le parti hanno avanzato richiesta di pronuncia della sentenza non definitiva sulla separazione rinunciando ai termini per gli atti conclusivi. Pertanto, fatte precisare le conclusioni limitatamente allo status coniugale, il giudicante ha trattenuto la causa alla decisione collegiale.
***
Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione personale.
Ed invero, il fallimento del tentativo di conciliazione, il tempo oramai trascorso dalla cessazione della convivenza e lo stesso contegno processuale delle parti, ambedue concordi sin dagli atti introduttivi sulla domanda di separazione, sono indici rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della comunione di vita tra i coniugi e di una convivenza non più voluta dagli stessi.
Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti e per le ulteriori statuizioni chieste dalle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, dispone quanto segue:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , come Parte_1 Controparte_1 in atti generalizzati;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Salvo di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (Anno 2015, Numero 18, parte I) al momento del suo passaggio in giudicato.
Spese al definitivo.
Così è deciso in Vasto nella camera di conIGlio del 17/05/2025.
Si comunichi.
Pag. 5 a 6 Il Presidente
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
Il giudice relatore dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 6 a 6