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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 23/09/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ENNA __________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice Eleonora N. V. Guarnera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 432/2020 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da inadempimento. Contratto di appalto. promossa da nata a [...] il [...], c.f.: , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
), entrambe ivi residenti in [...], rappr. e dif., giuste procure
[...]
in atti, dall'avv. Marlene Muscarà e dall'avv. Marcella Atonia Polizzotto, elettivam. dom. presso lo studio di quest'ultima;
- Attrici
contro
con sede in Piazza Armerina (EN), via Noto n. 24, p. iva Controparte_1
n. in persona del suo amministratore unico, , nato a [...] P.IVA_1 Controparte_2
Armerina l'11.5.1967 ed ivi residente in [...] (c.f. ), rappr. CodiceFiscale_3
e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Walter Castellana, presso il cui studio e recapito professionale digitale è elettivam. dom.;
- Convenuta contro nato a nato a [...] il [...], c.f. Controparte_3
, con studio tecnico in Piazza Armerina via Roma n. 90 (p. iva C.F._4
1 ) rappr. e dif., giusta procura in atti dall'avv. Vinicio Mario Salvatore Chiara, P.IVA_2
presso il cui studio e recapito professionale digitale è elettivam. dom.;
- Convenuto contro
, nato in [...] il [...], c.f. , con studio Controparte_4 C.F._5
professionale sito in Aidone (EN), piazza Umberto I n.15 (p. iva n. ), rapr e dif, P.IVA_3
giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Gugliara, presso il cui studio recapito professionale digitale è elettivam. dom.;
- Convenuto contro titolare dell'impresa individuale con sede in Controparte_5 Controparte_6
Piazza Armerina alla Via Otto Marzo n. 14, p. iva rappr. e dif., giusta procura P.IVA_4
in atti, dall'avv. Francesco Leandro Alberghina, presso il cui studio e recapito professionale digitale è elettivam. dom.;
- Convenuto
e nei confronti di con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14, P.I. Controparte_7
in persona dei suoi legali rappresentanti pro-tempore dott. P.IVA_5 Controparte_8
e dott. , tappr e dif., giuste procure in atti, dall'avv. Giovanni
[...] Controparte_9
Immordino, presso il cui studio e recapito professionale digitale, è elettivam. dom.;
- Chiamata in garanzia
All'esito del deposito di note disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21.12.2023, precisate le conclusioni come in dette note, sono stati concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, alla cui scadenza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e comproprietarie dell'immobile sito in Parte_1 Parte_2
Piazza Armerina, via Alessandro Manzoni n. 171, hanno convenuto la società a responsabilità limitata il geometra il signor Salvatore Controparte_10 Controparte_3
2 e l'ing. , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni CP_5 Controparte_4
(patrimoniali e non) verificatisi nel predetto immobile in conseguenza dei lavori di ristrutturazione affidati ai predetti convenuti, a causa dei gravi difetti di esecuzione dei lavori oggetto di appalto, invocandone la responsabilità ex art. 1669, c.c.
In particolare, a sostegno della domanda risarcitoria parte attrice ha dedotto che l'immobile veniva sottoposto nel 2011 ad importanti lavori di ristrutturazione edilizia che interessavano tutte le elevazioni, i prospetti, le divisioni interne e l'esterno, giusta C.E. n. 19 del 04/04/2011, compresi gli impianti di servizio;
detti lavori venivano affidati alla
[...]
e per la parte relativa agli adempimenti burocratici, secondo la Controparte_1
normativa urbanistica, al geom. mentre la realizzazione dell'impianto Controparte_3
idraulico e di riscaldamento a pannelli radianti veniva affidata all'impresa di CP_5
e l'incarico di redigere il progetto per l'impianto termico a pannelli radianti veniva
[...]
affidato all'ing. , unitamente all'incarico di direzione dei relativi lavori. Controparte_4
Detti i lavori si concludevano in data 30.04.2014, ma, nell'aprile del 2018, iniziavano a manifestarsi delle crepe sulla pavimentazione (meglio descritte a pagina dell'atto di citazione), che si aggravavano nei primi mesi del 2019 - come denunciato con nota dell'8.04.2019 - la cui riconducibilità era da ascrivere alla realizzazione della pavimentazione, non idonea al funzionamento di un impianto di riscaldamento a pannelli radianti.
Si è costituita la società contestando di essere Controparte_1
responsabile dei danni in questione, avendo il contratto di appalto stipulato con la committente ad oggetto la realizzazione di un massetto del tipo tradizionale e non del tipo “galleggiante” necessario, come preteso da parte attrice, in presenza di un pavimento a pannelli radianti.
Anche l'ing. si è costituito, contestando la domanda risarcitoria, avendo egli CP_4
correttamente vigilato sull'esatta messa in opera dell'impianto di riscaldamento, evidenziando la sua estraneità rispetto agli addebiti relativi alla realizzazione della pavimentazione e del relativo massetto, non rientranti nell'oggetto dell'incarico affidatogli.
Si è costituito pure , sostenendo il proprio esatto adempimento Controparte_5
rispetto a quanto convenuto nel contratto di appalto, avendo egli seguito le indicazioni fornitegli nel progetto e le specifiche delle relative schede tecniche.
3 Costituendosi, ha preliminarmente eccepito l'intervenuto Controparte_3
decadenza e la prescrizione dell'azione per il decorso dei termini previsti dall'art. 1667 c.c.,
a far data dal 30.10.2012 (epoca in cui era stata certificata l'avvenuta esecuzione dei lavori a regola d'arte dalla ditta del ), evidenziando in ogni caso la sua totale estraneità in CP_5
relazione ai danni lamentati da parte attrice, dal momento che gli era stata esclusivamente commissionata l'esecuzione degli adempimenti necessari ai fini della regolarità urbanistica delle opere di ristrutturazione dell'immobile e la direzione dei lavori previsti nei titoli edilizi ottenuti (concessione edilizia e relativa variante), tra cui non era compresa la realizzazione dell'impianto di riscaldamento a pannelli radianti;
in ogni caso, il predetto convenuto ha chiesto ed ottenuto di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_11
che lo garantiva dai rischi connessi alla sua responsabilità professionale in
[...]
forza della polizza n. 0079760328, al fine di essere da questa manlevato e tenuto indenne nell'ipotesi di accoglimento delle pretese attoree.
Si è infine costituita la compagnia assicurativa chiamata in causa, che ha preliminarmente eccepito l'inoperatività della polizza invocata dal non rientrando CP
nell'oggetto della copertura assicurativa - ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 11 delle condizioni generali di assicurazione - i gravi difetti che, pur fonte di responsabilità ex art. 1669, c.c., fossero, come quelli in questione, relativi ad “elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti etc.)”; la società di assicurazioni ha poi sottolineato la mancata formulazione di specifici profili d'inadempimento in capo al proprio assicurato, ed ha invocato i limiti della garanzia in relazione al massimale di cui all'art. 11 delle C.G.A. e con riferimento alla quota di responsabilità effettivamente ascrivibile al professionista, ai sensi dell'art. 9 delle C.G.A.
Tanto premesso, vanno preliminarmente disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla difesa del essendo la fattispecie riconducibile all'art CP
1669 c.c. ed avendo parte attrice tempestivamente denunciato i vizi, entro il termine annuale di cui alla predetta norma (decorrente dalla scoperta, avvenuta, nel maggio del 2018 - in occasione di apposito sopralluogo effettuato dal tecnico di fiducia della società CP_1
a seguito della comparsa di alcune crepe sulla pavimentazione dell'immobile)
[...]
4 per come documentalmente provato dalla relativa missiva dell'08.04.2019, allegata produzione documentale effettuata da parte attrice in sede di costituzione.
Sempre in via preliminare, va evidenziato, in relazione alle eccezioni sollevate dalla convenuta società (cfr i relativi “preverbali” depositati il Controparte_1
18.01.2023 e il 20.12.2023 e la successiva comparsa conclusionale), che alcuna nullità in relazione all'espletata consulenza tecnica d'ufficio può ritenersi sussistente, essendo state tutte le parti poste in grado di partecipare alle operazioni peritali (avendone ricevuto, da parte del Ctu, rituale comunicazione del relativo inizio a mezzo pec).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei confronti della sola
[...]
. Controparte_12
In primo luogo, sembra opportuno evidenziare che parte attrice ha dedotto la responsabilità di tutti i convenuti intervenuti a vario titolo nell'esecuzione delle opere oggetto di appalto, addebitando, in particolare, all'ing. (progettista e direttore dei lavori CP_4
dell'impianto a pannelli radianti): la mancata e precipua indicazione in progetto dell'allocazione dei giunti (genericamente e superficialmente individuata “ogni 30 mq”),
l'omessa verifica e vigilanza sull' esecuzione dei lavori da parte di Ditta Euro - Termo- Climat del , secondo il progetto redatto dallo stesso ingegnere;
al signor la CP_5 CP_5
mancata predisposizione dei giunti di dilatazione ogni 30 mq. come indicato nella postilla del progetto dell'ing. ; il mancato acquisto di sufficienti metri lineari di guaina corrugata CP_4
con cui rivestire i tubi dell'impianto in corrispondenza dei giunti di dilatazione (in progetto prescritti ogni 30 mq); l'erroneità dei calcoli sulla quantità di fibre da inserire nella composizione del massetto al fine di garantire la dilatazione dello stesso alla variazione di temperatura;
alla società il mancato rispetto delle norme Controparte_1
in materia edile per la realizzazione di un massetto adeguato allo scopo in relazione alla realizzazione di un pavimento a pannelli radianti e delle specifiche competenze in materia di
“ massetti galleggianti”, con particolare riferimento alla mancata esecuzione dei giunti di frazionamento sul secondo livello di massetto (che ne ha causato la fessurazione con conseguente rottura della pavimentazione) e dei giunti di dilatazione sulla pavimentazione;
al mancato posizionamento della rete metallica elettrosaldata tra il primo e secondo livello di
5 massetto, in violazione delle indicazioni progettuali e alla realizzazione del massetto con aggiunta di fibre nella percentuale indicata dalla ditta Euro-Termo- Climat, senza previo accertamento e verifica sulla esattezza della stessa e senza l'utilizzo di miscele cementizie adatte;
alla mancata realizzazione di fughe tra i mattoni di larghezza idonea ad assecondare le dilatazioni e le contrazioni del pavimento radiante;
al mancato posizionamento della pavimentazione parallela all' orditura dei pannelli radianti.
Orbene, va innanzitutto in questa sede ribadito il rigetto delle prove testimoniali articolate dalla difesa delle attrice e della convenuta - che in sede Controparte_13
di scritti conclusivi vi ha insistito;
ed invero, al di là di singoli ostacoli processuali di forma in relazione a taluni capitoli - inammissibili perché implicanti giudizi o perché superflui (cfr l'ordinanza del 14/21.07.2022), le prove orali vertono su temi di prova già ampiamente – e con ben maggiore attendibilità – esauriti dagli accertamenti peritali demandato all'ing. Per_1
i cui esiti hanno fornito sufficienti elementi di giudizio ai fini della decisione, così che le istanze delle parti non hanno alcuna finalità utile (e, anzi, potrebbero solo introdurre confusione laddove invece la situazione è già chiara).
Tanto chiarito, dalle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio - che ha acclarato l'esistenza dei danni denunciati dall'attrice (cfr il paragrafo 5 ella relazione depositata ) - deve ritenersi che degli accertati danni debba rispondere solo la società
[...]
che ha realizzato le opere edili necessarie per la posa in opera Controparte_1
dell'impianto di riscaldamento, senza il rispetto delle regole dell'arte e delle specifiche tecniche connesse alla realizzazione di un pavimento riscaldante.
Il consulente tecnico nominato dall'ufficio, ing. arch. ha Persona_2
infatti confermato che “gli inconvenienti lamentati da parte attrice sulla pavimentazione dell'appartamento [sono, n.d.r.] riconducibili a difformità nell'esecuzione dei lavori commissionati (cfr il paragrafo 6 della relazione depositata il 20.12.20229”.
Ad avviso dell'ing. le cause sono da attribuire ad una non corretta esecuzione Per_1
da parte della del pacchetto che compone il riscaldamento a Controparte_14
pavimento. Il non rispetto della norma tecnica di riferimento – (Norma UNI EN 1264-4, sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e raffreddamento integrati nella
6 struttura) ha riguardato in particolare la cattiva realizzazione del pacchetto che costituisce il pavimento radiante, come riportato nella presente relazione al paragrafo 4.3 “Risultanze del rilievo effettuato sul massetto a cura della SIDERCEM” ed al paragrafo 5.1 “Pacchetto che costituisce il pavimento radiante” esplicitando il CTU che la norma è stata disattesa sia nella composizione del massetto che nella messa in opera dello stesso, evidenziando che in alcuni punti la striscia di isolamento periferica che sovrasta il pavimento finito è stata tagliata al livello inferiore della piastrella, e che la stessa è stata messa in opera senza un adeguato distanziamento” (cfr pag. 25 e pagg. 14-20 della relazione, in atti).
Le conclusioni rassegnate dall'ing. vanno certamente condivise in quanto Per_1
congruamente motivate, immuni da vizi logici e fondate sull'attenta valutazione dello stato dei luoghi, del funzionamento dello specifico impianto, delle risultanze dei saggi autorizzati e delle specifiche tecniche in materia, potendosi quindi fare integrale ed espresso riferimento alla sua relazione, in seno alla quale il predetto Consulente ha peraltro fornito puntuale risposta alle osservazioni critiche di tutti i CC.tt.pp.
In buona sostanza, i gravi danni riscontrati nell'immobile di proprietà delle attrici sono stati causati dai gravi difetti costruttivi del supporto materiale (massetto del pavimento) sul quale è stato installato il particolare impianto di riscaldamento progettato dall'ing. . CP_4
Orbene, come anche rilevato dal Ctu, dalla documentazione prodotta in atti non è possibile evincere l'esistenza di un coordinamento in relazione alle diverse maestranze coinvolte nella realizzazione dell'impianto di riscaldamento e in quella del pavimento stesso.
Né è possibile affermare che tale incarico avesse il geom. nominato D.L. in CP
relazione alle opere edili commissionate alla società con il Controparte_1
contratto d'appalto, in atti, stipulato il 18.04.2011 (cfr sub 12 delle relative clausole contrattali) piuttosto che l'ing. , progettista e D.L. nominato dalla committenza CP_4
relativamente alla realizzazione e posa in opera dell'impianto idraulico e termico.
In altri termini, trattandosi di lavori concernenti competenze diversificate
(realizzazione dell'impianto di riscaldamento e realizzazione delle opere murarie per il relativo alloggio) le responsabilità di entrambi i rispettivi D.L. (ovvero dell'uno o dell'altro) non possono automaticamente inferirsi dal mero atto di nomina da parte della committenza,
7 dovendosi piuttosto ritenere, conformemente a pacifica e costante giurisprudenza di legittimità, che l'appaltatore, ossia la società che ha realizzato il massetto i questione - difettoso (non in sé ma) in quanto inidoneo ad alloggiare l'impianto di riscaldamento radiante
(sia per il materiale poroso dello stesso che per il taglio della striscia di isolamento a livello inferiore di quello prescritto, come appurato dal Ctu) - dovesse essere in possesso delle specifiche competenze necessarie a realizzare un pavimento a regola d'arte (ossia) funzionale ad un impianto di riscaldamento radiante come quello in questione.
E' ben vero infatti che la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, ma è altrettanto vero che perché sorga la responsabilità del progettista e del D.L. è necessario la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili.
Del resto, per consolidato orientamento della S.C., rientra tra gli obblighi di diligenza del solo appaltatore (non già, quindi, del progettista e/o del direttore dei lavori), senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente (che ricomprende anche il rilievo e la correzione di eventuali errori progettuali: Cass. n. 1981/2016 e Cass. n. 15732/2018), anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, accertandone le caratteristiche idrogeologiche con l'uso di particolari mezzi tecnici (tra le altre: Cass. n. 2725/1987; Cass. n. 11783/2000; Cass. n.
12995/2006; Cass. n. 3932/2008; Cass. n. 5144/2020).).
Ne deriva, mutatis mutandis, che la responsabilità della realizzazione di un massetto idoneo e a regola d'arte - cioé secondo le specifiche tecniche richieste perché il pavimento dell'immobile potesse ospitare un impianto di riscaldamento radiante - è interamente ascrivibile alla società edile convenuta.
Nella fattispecie, infatti, in difetto di prova che vi fosse un soggetto incaricato di coordinare i lavori delle varie maestranze coinvolte - quelle della impresa edile e quelle dell'impresa di impiantistica termo-idraulica - al fine di realizzare il progettato sistema di riscaldamento radiante a pavimento, non è possibile affermare la responsabilità (di alcuno) dei professionisti convenuti . CP CP_4
8 Segnatamente, in mancanza di un contratto di affidamento della direzione tecnica dei lavori edili al geom. quest'ultimo non può ritenersi responsabile dei Controparte_3
relativi difetti di esecuzione, evidenziandosi, come la relativa nomina di D.L. nel contratto di appalto stipulato dalla committenza con la società edile sia in realtà atto unilaterale della committenza, senza che possa desumersi, alla stregua delle documentazione in atti, l'esistenza di un incarico più ampio di quello risultante dalla relazione tecnica di asseveramento allestita, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.37/85, dallo stesso professionista (doc. n. 3 allegato alla relativa comparsa di costituzione), tanto più a fronte delle sue specifiche contestazioni al riguardo.
Allo stesso modo, non può ritenersi responsabile dei danni conseguenti alla inidoneità del massetto realizzato per la pavimentazione dell'immobile l'ing. , essendo questi CP_4
incaricato, per come emerge dal contratto dell'1.07.2011, prodotto in atti, della “progettazione dell'impianto termico a pannelli radianti che verrà realizzato nel citato fabbricato residenziale Co dalla “ di alla quale è stato concesso in appalto con Controparte_6 Controparte_5
contratto del 18/04/2011, nonché per la relativa direzione lavori, specificatamente riferita alla posa a regola d'arte del medesimo impianto termico, dei pannelli radianti e dell'afferente centrale”, non essendo i danni oggetto del contendere riconducibili a presunti errori di progettazione o di esecuzione della posa in opera dell'impianto termico o dei pannelli radianti o della centrale (errori peraltro di cui neppure vi è prova).
La domanda risarcitoria proposta dalle attrici va accolta quindi nei soli confronti dei
Controparte_1
Il nominato Ctu ha stimato in complessivi € 126.000,00 (al netto degli oneri fiscali) i costi dei lavori necessari per eliminare i danni (somma quantificata a corpo e non a misura, comprensivo degli oneri di Direzione Lavori e Contabilità, delle competenze tecniche in materia di Sicurezza Cantiere e delle spese amministrative).
Su tale somma non può riconoscersi rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali, né possono essere riconosciuti gli interessi
"compensativi", dovendosi ritenere che, nella fattispecie, la somma rivalutata (cioé liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente
9 monetario (cfr. in proposito Cass. sez. 3 sent. 24 ottobre 2007 n. 22347, 25 agosto 2003 n.
12452, 28 luglio 2005 n.15823, 12 febbraio 2008 n.3268, 12 febbraio 2010 n. 3355).
Dalla data della presente decisione fino all'effettivo soddisfo andranno invece conteggiati gli interessi legali.
Nessun importo può invece liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale, non essendo stata fornita la relativa prova.
Ed invero, banche anche volendo presumere che parte attrice abbia accusato una certa preoccupazione rispetto alla vicenda in questione, deve tuttavia escludersi la sussistenza di un pregiudizio risarcibile, non potendosi ritenere che il relativo turbamento abbia assunto quei caratteri di gravità che l'ordinamento richiede ai fini della liquidazione di tale tipologia di danno, a nulla rilevando, ai fini della relativa dimostrazione, la prova per testi sul punto formulata dalla sua difesa, nella seconda delle appendici scritte ex art, 183, comma 6, c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, resta assorbito l'esame della domanda di garanzia proposta dal ei confronti della società assicuratrice. CP
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della società edile convenuta, ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le attrici e gli altri convenuti e tra il e la società assicuratrice, data la difficoltà per le attrici CP
(peraltro subentrate quali eredi nella posizione del defunto congiunto, che aveva commissionato le opere in questione) di individuare precise responsabilità in capo ai vari soggetti coinvolti a vario titolo nei lavori e considerato l'omesso esame della domanda di manleva nei confronti della società assicurativa chiamata in causa.
Dette spese si liquidano, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto della natura e del valore della controversia (come accertato all'esito del presente giudizio), nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata, in complessivi € 9.000,00, di cui € 530,00 per spese ed € 8.470,00 per compensi professionali, così ripartiti: € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 2840,00 per la fase istruttoria ed €
2.130,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.
10 va altresì condannata a rimborsare alle attrici le spese Controparte_1
della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nella misura di cui al decreto in atti, oltre a quelle occorse per l'espletamento dei saggi autorizzati.
P. Q. M.
Il giudice condanna al pagamento, in favore delle attrici, Controparte_1
della somma di € 126.000,00 (centoventiseimila/00) oltre I.V.A., oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
Condanna a rifondere alle attrici le spese processuali, come Controparte_1
sopra liquidate in complessivi € 9.000,00 (novemila/00), oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Condanna infine a rimborsare alle attrici le spese della ctu, Controparte_1
come liquidate con decreto del 31.1.2023 e quelle occorse per i relativi saggi.
Compensa integralmente le spese processuali fra le attrici e gli altri convenuti e fra CP
e
[...] Controparte_7
Deciso in Enna, il 22 settembre 2025.
IL GIUDICE
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice Eleonora N. V. Guarnera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 432/2020 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da inadempimento. Contratto di appalto. promossa da nata a [...] il [...], c.f.: , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
), entrambe ivi residenti in [...], rappr. e dif., giuste procure
[...]
in atti, dall'avv. Marlene Muscarà e dall'avv. Marcella Atonia Polizzotto, elettivam. dom. presso lo studio di quest'ultima;
- Attrici
contro
con sede in Piazza Armerina (EN), via Noto n. 24, p. iva Controparte_1
n. in persona del suo amministratore unico, , nato a [...] P.IVA_1 Controparte_2
Armerina l'11.5.1967 ed ivi residente in [...] (c.f. ), rappr. CodiceFiscale_3
e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Walter Castellana, presso il cui studio e recapito professionale digitale è elettivam. dom.;
- Convenuta contro nato a nato a [...] il [...], c.f. Controparte_3
, con studio tecnico in Piazza Armerina via Roma n. 90 (p. iva C.F._4
1 ) rappr. e dif., giusta procura in atti dall'avv. Vinicio Mario Salvatore Chiara, P.IVA_2
presso il cui studio e recapito professionale digitale è elettivam. dom.;
- Convenuto contro
, nato in [...] il [...], c.f. , con studio Controparte_4 C.F._5
professionale sito in Aidone (EN), piazza Umberto I n.15 (p. iva n. ), rapr e dif, P.IVA_3
giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Gugliara, presso il cui studio recapito professionale digitale è elettivam. dom.;
- Convenuto contro titolare dell'impresa individuale con sede in Controparte_5 Controparte_6
Piazza Armerina alla Via Otto Marzo n. 14, p. iva rappr. e dif., giusta procura P.IVA_4
in atti, dall'avv. Francesco Leandro Alberghina, presso il cui studio e recapito professionale digitale è elettivam. dom.;
- Convenuto
e nei confronti di con sede in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14, P.I. Controparte_7
in persona dei suoi legali rappresentanti pro-tempore dott. P.IVA_5 Controparte_8
e dott. , tappr e dif., giuste procure in atti, dall'avv. Giovanni
[...] Controparte_9
Immordino, presso il cui studio e recapito professionale digitale, è elettivam. dom.;
- Chiamata in garanzia
All'esito del deposito di note disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21.12.2023, precisate le conclusioni come in dette note, sono stati concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, alla cui scadenza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e comproprietarie dell'immobile sito in Parte_1 Parte_2
Piazza Armerina, via Alessandro Manzoni n. 171, hanno convenuto la società a responsabilità limitata il geometra il signor Salvatore Controparte_10 Controparte_3
2 e l'ing. , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni CP_5 Controparte_4
(patrimoniali e non) verificatisi nel predetto immobile in conseguenza dei lavori di ristrutturazione affidati ai predetti convenuti, a causa dei gravi difetti di esecuzione dei lavori oggetto di appalto, invocandone la responsabilità ex art. 1669, c.c.
In particolare, a sostegno della domanda risarcitoria parte attrice ha dedotto che l'immobile veniva sottoposto nel 2011 ad importanti lavori di ristrutturazione edilizia che interessavano tutte le elevazioni, i prospetti, le divisioni interne e l'esterno, giusta C.E. n. 19 del 04/04/2011, compresi gli impianti di servizio;
detti lavori venivano affidati alla
[...]
e per la parte relativa agli adempimenti burocratici, secondo la Controparte_1
normativa urbanistica, al geom. mentre la realizzazione dell'impianto Controparte_3
idraulico e di riscaldamento a pannelli radianti veniva affidata all'impresa di CP_5
e l'incarico di redigere il progetto per l'impianto termico a pannelli radianti veniva
[...]
affidato all'ing. , unitamente all'incarico di direzione dei relativi lavori. Controparte_4
Detti i lavori si concludevano in data 30.04.2014, ma, nell'aprile del 2018, iniziavano a manifestarsi delle crepe sulla pavimentazione (meglio descritte a pagina dell'atto di citazione), che si aggravavano nei primi mesi del 2019 - come denunciato con nota dell'8.04.2019 - la cui riconducibilità era da ascrivere alla realizzazione della pavimentazione, non idonea al funzionamento di un impianto di riscaldamento a pannelli radianti.
Si è costituita la società contestando di essere Controparte_1
responsabile dei danni in questione, avendo il contratto di appalto stipulato con la committente ad oggetto la realizzazione di un massetto del tipo tradizionale e non del tipo “galleggiante” necessario, come preteso da parte attrice, in presenza di un pavimento a pannelli radianti.
Anche l'ing. si è costituito, contestando la domanda risarcitoria, avendo egli CP_4
correttamente vigilato sull'esatta messa in opera dell'impianto di riscaldamento, evidenziando la sua estraneità rispetto agli addebiti relativi alla realizzazione della pavimentazione e del relativo massetto, non rientranti nell'oggetto dell'incarico affidatogli.
Si è costituito pure , sostenendo il proprio esatto adempimento Controparte_5
rispetto a quanto convenuto nel contratto di appalto, avendo egli seguito le indicazioni fornitegli nel progetto e le specifiche delle relative schede tecniche.
3 Costituendosi, ha preliminarmente eccepito l'intervenuto Controparte_3
decadenza e la prescrizione dell'azione per il decorso dei termini previsti dall'art. 1667 c.c.,
a far data dal 30.10.2012 (epoca in cui era stata certificata l'avvenuta esecuzione dei lavori a regola d'arte dalla ditta del ), evidenziando in ogni caso la sua totale estraneità in CP_5
relazione ai danni lamentati da parte attrice, dal momento che gli era stata esclusivamente commissionata l'esecuzione degli adempimenti necessari ai fini della regolarità urbanistica delle opere di ristrutturazione dell'immobile e la direzione dei lavori previsti nei titoli edilizi ottenuti (concessione edilizia e relativa variante), tra cui non era compresa la realizzazione dell'impianto di riscaldamento a pannelli radianti;
in ogni caso, il predetto convenuto ha chiesto ed ottenuto di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_11
che lo garantiva dai rischi connessi alla sua responsabilità professionale in
[...]
forza della polizza n. 0079760328, al fine di essere da questa manlevato e tenuto indenne nell'ipotesi di accoglimento delle pretese attoree.
Si è infine costituita la compagnia assicurativa chiamata in causa, che ha preliminarmente eccepito l'inoperatività della polizza invocata dal non rientrando CP
nell'oggetto della copertura assicurativa - ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 11 delle condizioni generali di assicurazione - i gravi difetti che, pur fonte di responsabilità ex art. 1669, c.c., fossero, come quelli in questione, relativi ad “elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti etc.)”; la società di assicurazioni ha poi sottolineato la mancata formulazione di specifici profili d'inadempimento in capo al proprio assicurato, ed ha invocato i limiti della garanzia in relazione al massimale di cui all'art. 11 delle C.G.A. e con riferimento alla quota di responsabilità effettivamente ascrivibile al professionista, ai sensi dell'art. 9 delle C.G.A.
Tanto premesso, vanno preliminarmente disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla difesa del essendo la fattispecie riconducibile all'art CP
1669 c.c. ed avendo parte attrice tempestivamente denunciato i vizi, entro il termine annuale di cui alla predetta norma (decorrente dalla scoperta, avvenuta, nel maggio del 2018 - in occasione di apposito sopralluogo effettuato dal tecnico di fiducia della società CP_1
a seguito della comparsa di alcune crepe sulla pavimentazione dell'immobile)
[...]
4 per come documentalmente provato dalla relativa missiva dell'08.04.2019, allegata produzione documentale effettuata da parte attrice in sede di costituzione.
Sempre in via preliminare, va evidenziato, in relazione alle eccezioni sollevate dalla convenuta società (cfr i relativi “preverbali” depositati il Controparte_1
18.01.2023 e il 20.12.2023 e la successiva comparsa conclusionale), che alcuna nullità in relazione all'espletata consulenza tecnica d'ufficio può ritenersi sussistente, essendo state tutte le parti poste in grado di partecipare alle operazioni peritali (avendone ricevuto, da parte del Ctu, rituale comunicazione del relativo inizio a mezzo pec).
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei confronti della sola
[...]
. Controparte_12
In primo luogo, sembra opportuno evidenziare che parte attrice ha dedotto la responsabilità di tutti i convenuti intervenuti a vario titolo nell'esecuzione delle opere oggetto di appalto, addebitando, in particolare, all'ing. (progettista e direttore dei lavori CP_4
dell'impianto a pannelli radianti): la mancata e precipua indicazione in progetto dell'allocazione dei giunti (genericamente e superficialmente individuata “ogni 30 mq”),
l'omessa verifica e vigilanza sull' esecuzione dei lavori da parte di Ditta Euro - Termo- Climat del , secondo il progetto redatto dallo stesso ingegnere;
al signor la CP_5 CP_5
mancata predisposizione dei giunti di dilatazione ogni 30 mq. come indicato nella postilla del progetto dell'ing. ; il mancato acquisto di sufficienti metri lineari di guaina corrugata CP_4
con cui rivestire i tubi dell'impianto in corrispondenza dei giunti di dilatazione (in progetto prescritti ogni 30 mq); l'erroneità dei calcoli sulla quantità di fibre da inserire nella composizione del massetto al fine di garantire la dilatazione dello stesso alla variazione di temperatura;
alla società il mancato rispetto delle norme Controparte_1
in materia edile per la realizzazione di un massetto adeguato allo scopo in relazione alla realizzazione di un pavimento a pannelli radianti e delle specifiche competenze in materia di
“ massetti galleggianti”, con particolare riferimento alla mancata esecuzione dei giunti di frazionamento sul secondo livello di massetto (che ne ha causato la fessurazione con conseguente rottura della pavimentazione) e dei giunti di dilatazione sulla pavimentazione;
al mancato posizionamento della rete metallica elettrosaldata tra il primo e secondo livello di
5 massetto, in violazione delle indicazioni progettuali e alla realizzazione del massetto con aggiunta di fibre nella percentuale indicata dalla ditta Euro-Termo- Climat, senza previo accertamento e verifica sulla esattezza della stessa e senza l'utilizzo di miscele cementizie adatte;
alla mancata realizzazione di fughe tra i mattoni di larghezza idonea ad assecondare le dilatazioni e le contrazioni del pavimento radiante;
al mancato posizionamento della pavimentazione parallela all' orditura dei pannelli radianti.
Orbene, va innanzitutto in questa sede ribadito il rigetto delle prove testimoniali articolate dalla difesa delle attrice e della convenuta - che in sede Controparte_13
di scritti conclusivi vi ha insistito;
ed invero, al di là di singoli ostacoli processuali di forma in relazione a taluni capitoli - inammissibili perché implicanti giudizi o perché superflui (cfr l'ordinanza del 14/21.07.2022), le prove orali vertono su temi di prova già ampiamente – e con ben maggiore attendibilità – esauriti dagli accertamenti peritali demandato all'ing. Per_1
i cui esiti hanno fornito sufficienti elementi di giudizio ai fini della decisione, così che le istanze delle parti non hanno alcuna finalità utile (e, anzi, potrebbero solo introdurre confusione laddove invece la situazione è già chiara).
Tanto chiarito, dalle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio - che ha acclarato l'esistenza dei danni denunciati dall'attrice (cfr il paragrafo 5 ella relazione depositata ) - deve ritenersi che degli accertati danni debba rispondere solo la società
[...]
che ha realizzato le opere edili necessarie per la posa in opera Controparte_1
dell'impianto di riscaldamento, senza il rispetto delle regole dell'arte e delle specifiche tecniche connesse alla realizzazione di un pavimento riscaldante.
Il consulente tecnico nominato dall'ufficio, ing. arch. ha Persona_2
infatti confermato che “gli inconvenienti lamentati da parte attrice sulla pavimentazione dell'appartamento [sono, n.d.r.] riconducibili a difformità nell'esecuzione dei lavori commissionati (cfr il paragrafo 6 della relazione depositata il 20.12.20229”.
Ad avviso dell'ing. le cause sono da attribuire ad una non corretta esecuzione Per_1
da parte della del pacchetto che compone il riscaldamento a Controparte_14
pavimento. Il non rispetto della norma tecnica di riferimento – (Norma UNI EN 1264-4, sistemi radianti alimentati ad acqua per il riscaldamento e raffreddamento integrati nella
6 struttura) ha riguardato in particolare la cattiva realizzazione del pacchetto che costituisce il pavimento radiante, come riportato nella presente relazione al paragrafo 4.3 “Risultanze del rilievo effettuato sul massetto a cura della SIDERCEM” ed al paragrafo 5.1 “Pacchetto che costituisce il pavimento radiante” esplicitando il CTU che la norma è stata disattesa sia nella composizione del massetto che nella messa in opera dello stesso, evidenziando che in alcuni punti la striscia di isolamento periferica che sovrasta il pavimento finito è stata tagliata al livello inferiore della piastrella, e che la stessa è stata messa in opera senza un adeguato distanziamento” (cfr pag. 25 e pagg. 14-20 della relazione, in atti).
Le conclusioni rassegnate dall'ing. vanno certamente condivise in quanto Per_1
congruamente motivate, immuni da vizi logici e fondate sull'attenta valutazione dello stato dei luoghi, del funzionamento dello specifico impianto, delle risultanze dei saggi autorizzati e delle specifiche tecniche in materia, potendosi quindi fare integrale ed espresso riferimento alla sua relazione, in seno alla quale il predetto Consulente ha peraltro fornito puntuale risposta alle osservazioni critiche di tutti i CC.tt.pp.
In buona sostanza, i gravi danni riscontrati nell'immobile di proprietà delle attrici sono stati causati dai gravi difetti costruttivi del supporto materiale (massetto del pavimento) sul quale è stato installato il particolare impianto di riscaldamento progettato dall'ing. . CP_4
Orbene, come anche rilevato dal Ctu, dalla documentazione prodotta in atti non è possibile evincere l'esistenza di un coordinamento in relazione alle diverse maestranze coinvolte nella realizzazione dell'impianto di riscaldamento e in quella del pavimento stesso.
Né è possibile affermare che tale incarico avesse il geom. nominato D.L. in CP
relazione alle opere edili commissionate alla società con il Controparte_1
contratto d'appalto, in atti, stipulato il 18.04.2011 (cfr sub 12 delle relative clausole contrattali) piuttosto che l'ing. , progettista e D.L. nominato dalla committenza CP_4
relativamente alla realizzazione e posa in opera dell'impianto idraulico e termico.
In altri termini, trattandosi di lavori concernenti competenze diversificate
(realizzazione dell'impianto di riscaldamento e realizzazione delle opere murarie per il relativo alloggio) le responsabilità di entrambi i rispettivi D.L. (ovvero dell'uno o dell'altro) non possono automaticamente inferirsi dal mero atto di nomina da parte della committenza,
7 dovendosi piuttosto ritenere, conformemente a pacifica e costante giurisprudenza di legittimità, che l'appaltatore, ossia la società che ha realizzato il massetto i questione - difettoso (non in sé ma) in quanto inidoneo ad alloggiare l'impianto di riscaldamento radiante
(sia per il materiale poroso dello stesso che per il taglio della striscia di isolamento a livello inferiore di quello prescritto, come appurato dal Ctu) - dovesse essere in possesso delle specifiche competenze necessarie a realizzare un pavimento a regola d'arte (ossia) funzionale ad un impianto di riscaldamento radiante come quello in questione.
E' ben vero infatti che la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, ma è altrettanto vero che perché sorga la responsabilità del progettista e del D.L. è necessario la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili.
Del resto, per consolidato orientamento della S.C., rientra tra gli obblighi di diligenza del solo appaltatore (non già, quindi, del progettista e/o del direttore dei lavori), senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente (che ricomprende anche il rilievo e la correzione di eventuali errori progettuali: Cass. n. 1981/2016 e Cass. n. 15732/2018), anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, accertandone le caratteristiche idrogeologiche con l'uso di particolari mezzi tecnici (tra le altre: Cass. n. 2725/1987; Cass. n. 11783/2000; Cass. n.
12995/2006; Cass. n. 3932/2008; Cass. n. 5144/2020).).
Ne deriva, mutatis mutandis, che la responsabilità della realizzazione di un massetto idoneo e a regola d'arte - cioé secondo le specifiche tecniche richieste perché il pavimento dell'immobile potesse ospitare un impianto di riscaldamento radiante - è interamente ascrivibile alla società edile convenuta.
Nella fattispecie, infatti, in difetto di prova che vi fosse un soggetto incaricato di coordinare i lavori delle varie maestranze coinvolte - quelle della impresa edile e quelle dell'impresa di impiantistica termo-idraulica - al fine di realizzare il progettato sistema di riscaldamento radiante a pavimento, non è possibile affermare la responsabilità (di alcuno) dei professionisti convenuti . CP CP_4
8 Segnatamente, in mancanza di un contratto di affidamento della direzione tecnica dei lavori edili al geom. quest'ultimo non può ritenersi responsabile dei Controparte_3
relativi difetti di esecuzione, evidenziandosi, come la relativa nomina di D.L. nel contratto di appalto stipulato dalla committenza con la società edile sia in realtà atto unilaterale della committenza, senza che possa desumersi, alla stregua delle documentazione in atti, l'esistenza di un incarico più ampio di quello risultante dalla relazione tecnica di asseveramento allestita, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.37/85, dallo stesso professionista (doc. n. 3 allegato alla relativa comparsa di costituzione), tanto più a fronte delle sue specifiche contestazioni al riguardo.
Allo stesso modo, non può ritenersi responsabile dei danni conseguenti alla inidoneità del massetto realizzato per la pavimentazione dell'immobile l'ing. , essendo questi CP_4
incaricato, per come emerge dal contratto dell'1.07.2011, prodotto in atti, della “progettazione dell'impianto termico a pannelli radianti che verrà realizzato nel citato fabbricato residenziale Co dalla “ di alla quale è stato concesso in appalto con Controparte_6 Controparte_5
contratto del 18/04/2011, nonché per la relativa direzione lavori, specificatamente riferita alla posa a regola d'arte del medesimo impianto termico, dei pannelli radianti e dell'afferente centrale”, non essendo i danni oggetto del contendere riconducibili a presunti errori di progettazione o di esecuzione della posa in opera dell'impianto termico o dei pannelli radianti o della centrale (errori peraltro di cui neppure vi è prova).
La domanda risarcitoria proposta dalle attrici va accolta quindi nei soli confronti dei
Controparte_1
Il nominato Ctu ha stimato in complessivi € 126.000,00 (al netto degli oneri fiscali) i costi dei lavori necessari per eliminare i danni (somma quantificata a corpo e non a misura, comprensivo degli oneri di Direzione Lavori e Contabilità, delle competenze tecniche in materia di Sicurezza Cantiere e delle spese amministrative).
Su tale somma non può riconoscersi rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali, né possono essere riconosciuti gli interessi
"compensativi", dovendosi ritenere che, nella fattispecie, la somma rivalutata (cioé liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente
9 monetario (cfr. in proposito Cass. sez. 3 sent. 24 ottobre 2007 n. 22347, 25 agosto 2003 n.
12452, 28 luglio 2005 n.15823, 12 febbraio 2008 n.3268, 12 febbraio 2010 n. 3355).
Dalla data della presente decisione fino all'effettivo soddisfo andranno invece conteggiati gli interessi legali.
Nessun importo può invece liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale, non essendo stata fornita la relativa prova.
Ed invero, banche anche volendo presumere che parte attrice abbia accusato una certa preoccupazione rispetto alla vicenda in questione, deve tuttavia escludersi la sussistenza di un pregiudizio risarcibile, non potendosi ritenere che il relativo turbamento abbia assunto quei caratteri di gravità che l'ordinamento richiede ai fini della liquidazione di tale tipologia di danno, a nulla rilevando, ai fini della relativa dimostrazione, la prova per testi sul punto formulata dalla sua difesa, nella seconda delle appendici scritte ex art, 183, comma 6, c.p.c.
Alla luce di quanto sopra, resta assorbito l'esame della domanda di garanzia proposta dal ei confronti della società assicuratrice. CP
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della società edile convenuta, ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le attrici e gli altri convenuti e tra il e la società assicuratrice, data la difficoltà per le attrici CP
(peraltro subentrate quali eredi nella posizione del defunto congiunto, che aveva commissionato le opere in questione) di individuare precise responsabilità in capo ai vari soggetti coinvolti a vario titolo nei lavori e considerato l'omesso esame della domanda di manleva nei confronti della società assicurativa chiamata in causa.
Dette spese si liquidano, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto della natura e del valore della controversia (come accertato all'esito del presente giudizio), nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata, in complessivi € 9.000,00, di cui € 530,00 per spese ed € 8.470,00 per compensi professionali, così ripartiti: € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 2840,00 per la fase istruttoria ed €
2.130,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.
10 va altresì condannata a rimborsare alle attrici le spese Controparte_1
della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nella misura di cui al decreto in atti, oltre a quelle occorse per l'espletamento dei saggi autorizzati.
P. Q. M.
Il giudice condanna al pagamento, in favore delle attrici, Controparte_1
della somma di € 126.000,00 (centoventiseimila/00) oltre I.V.A., oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
Condanna a rifondere alle attrici le spese processuali, come Controparte_1
sopra liquidate in complessivi € 9.000,00 (novemila/00), oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Condanna infine a rimborsare alle attrici le spese della ctu, Controparte_1
come liquidate con decreto del 31.1.2023 e quelle occorse per i relativi saggi.
Compensa integralmente le spese processuali fra le attrici e gli altri convenuti e fra CP
e
[...] Controparte_7
Deciso in Enna, il 22 settembre 2025.
IL GIUDICE
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