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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
RG PU 1-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vercelli
Il Tribunale di Vercelli, composto dai magistrati
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Elisa Trotta Giudice rel.
Dott. Claudia Gentili Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1/2025 r.g. promosso da
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. Parte_1 [...]
, con sede in 55045 Pietrasanta (LU), Via Pontenuovo 22, PI , Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Marchetto del Foro di Lucca nei confronti di
C.F. e p.Iva , in persona del TR P.IVA_2
rappresentante legale con sede legale in Gattinara (VC), Via CP_2
Cardinale Mercurio 10, elettivamente domiciliate in Roma, Via Giovanni De Agostini
n. 84, presso lo studio dell'Avv. Luca Mambretti del Foro di Roma;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
TR
1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, come emerge dai bilanci in atti che evidenziano il superamento delle soglie, in particolare quanto all'ammontare dell'attivo e dei ricavi;
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da decreto ingiuntivo n.
1616/2022, divenuto esecutivo, e atto di precetto in rinnovazione per € 9.822,01 per capitale, interessi e spese e spese e euro 1.219,91 per spese legali dovute al difensore antistatario;
ritenuto che
versi effettivamente in stato TR
di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: persistente inadempimento nei confronti del creditore ricorrente, che vanta un credito incontestato e che ha notificato diversi atti di precetto, tutti senza esito;
esposizione debitoria verso RO
, per euro 26.818,25 inerenti ad annualità anche passate (2017 – 2019) e ad
[...]
oggi non saldate;
tentativo di pignoramento effettuato dal creditore senza esito;
assenza di giacenze bancarie in attivo sul conto corrente della società, come da dichiarazione del terzo pignorato;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5,
CCI; al riguardo si evidenzia che, oltre al credito del ricorrente e di RO
, emergono debiti (già al netto di eventuali compensazioni) verso clienti /
[...]
fornitori per euro 37.616,65 (v. doc. 21 fasc. resistente); ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
2 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di TR
, CF , con sede in Gattinara, via Cardinale Mercurio
[...] P.IVA_2
10; nomina la dott.ssa Elisa Trotta Giudice Delegato per la procedura nomina avv. Mariangela Restaino Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, oltre che del PRA – ACI al fine di acquisire visura nominativa attuale e storica;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
3 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11/6/2025 ad ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere
4 trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Elisa Trotta Michela Tamagnone
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vercelli
Il Tribunale di Vercelli, composto dai magistrati
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Elisa Trotta Giudice rel.
Dott. Claudia Gentili Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1/2025 r.g. promosso da
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. Parte_1 [...]
, con sede in 55045 Pietrasanta (LU), Via Pontenuovo 22, PI , Parte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Marchetto del Foro di Lucca nei confronti di
C.F. e p.Iva , in persona del TR P.IVA_2
rappresentante legale con sede legale in Gattinara (VC), Via CP_2
Cardinale Mercurio 10, elettivamente domiciliate in Roma, Via Giovanni De Agostini
n. 84, presso lo studio dell'Avv. Luca Mambretti del Foro di Roma;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di;
TR
1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, come emerge dai bilanci in atti che evidenziano il superamento delle soglie, in particolare quanto all'ammontare dell'attivo e dei ricavi;
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da decreto ingiuntivo n.
1616/2022, divenuto esecutivo, e atto di precetto in rinnovazione per € 9.822,01 per capitale, interessi e spese e spese e euro 1.219,91 per spese legali dovute al difensore antistatario;
ritenuto che
versi effettivamente in stato TR
di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: persistente inadempimento nei confronti del creditore ricorrente, che vanta un credito incontestato e che ha notificato diversi atti di precetto, tutti senza esito;
esposizione debitoria verso RO
, per euro 26.818,25 inerenti ad annualità anche passate (2017 – 2019) e ad
[...]
oggi non saldate;
tentativo di pignoramento effettuato dal creditore senza esito;
assenza di giacenze bancarie in attivo sul conto corrente della società, come da dichiarazione del terzo pignorato;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5,
CCI; al riguardo si evidenzia che, oltre al credito del ricorrente e di RO
, emergono debiti (già al netto di eventuali compensazioni) verso clienti /
[...]
fornitori per euro 37.616,65 (v. doc. 21 fasc. resistente); ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
2 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di TR
, CF , con sede in Gattinara, via Cardinale Mercurio
[...] P.IVA_2
10; nomina la dott.ssa Elisa Trotta Giudice Delegato per la procedura nomina avv. Mariangela Restaino Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, oltre che del PRA – ACI al fine di acquisire visura nominativa attuale e storica;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
3 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11/6/2025 ad ore 12.00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere
4 trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Vercelli, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Elisa Trotta Michela Tamagnone
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