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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 13/01/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Rossana Musumeci, viene chiamata la causa
R.G. n. 368 dell'anno 2023 promossa da
(avv. ROTOLO GIUSEPPE) Parte_1
CONTRO
Controparte_1
Si dà atto che è presente l'Avv. ROTOLO GIUSEPPE per l'attore, il quale conclude come in atti e note conclusive autorizzate e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Istruttore decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura alla presenza delle parti.
Il Giudice
Rossana Musumeci
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, all'udienza del 13 gennaio 2025, ha pronunziato e dato lettura della seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n° 368 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Rotolo, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore; convenuta contumace
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...] chiedendo la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per Controparte_1 inadempimento della convenuta, e la restituzione dell'importo di € 11.000,00, corrisposto dall'attore a fronte della fattura n. 5/2022, oltre alla condanna al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale.
L'attore esponeva di aver commissionato, nel mese di aprile 2022, alla Controparte_1 la fornitura e installazione di n. 13 persiane in alluminio di colore marrone
[...] gotico per l'immobile sito in Bagheria, Strada Provinciale 127, n. 69/c.
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Precisava che la fattura n. 5/22 del 22 aprile 2022, dell'importo di € 11.000,00, rappresentava la quota-parte a carico del committente, poiché le lavorazioni avrebbero usufruito delle agevolazioni previste dal D.L. n. 34/2020, convertito nella L. n. 77/2020, e che tale fattura era stata emessa in anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori.
Esponeva, inoltre, che, nonostante l'intero importo indicato in fattura fosse stato saldato tramite bonifico bancario il 27 aprile 2022, i lavori non erano mai stati eseguiti.
L'attore, infine, lamentava di aver inviato, nelle date del 26-28 ottobre 2022, una formale diffida ad adempiere, intimando la risoluzione del contratto per inadempimento, tuttavia senza ottenere alcun risultato positivo.
Tanto premesso e precisato, l'attore chiedeva all'intestato Tribunale la risoluzione del contratto di fornitura e installazione degli infissi, come previsto dalla fattura n. 5/22 del
22.04.2022, per inadempimento della convenuta, nonché la restituzione della somma di €
11.000,00, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
pur regolarmente evocata, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 rimanendo contumace.
All'udienza di prima comparizione del 15.05.2023, il Giudice, dichiarata la contumacia della convenuta, rinviava all'udienza del 13.01.2025 per discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c, con assegnazione alle parti termine per il deposito di note conclusive autorizzate fino a dieci giorni prima dell'udienza.
2. Merito della lite.
Preliminarmente, va ribadita l'ordinanza resa a verbale d'udienza del 15.05.2023 che ha dichiarato la contumacia della convenuta, la quale, pur CP_1 Controparte_1 essendo stata ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Nel merito, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento proposta da AZ
CO è infondata e deve essere rigettata.
Inoltre, la domanda di ripetizione di indebito oggettivo, anch'essa proposta dall'attore, presuppone l'accertamento dell'assenza di una causa che giustifichi lo spostamento patrimoniale, dovuto alla dichiarazione di nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del contratto, o comunque alla cessazione del vincolo originariamente esistente.
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Poiché nel caso di specie l'attore non ha allegato alcuna ragione di nullità, annullamento o rescissione del contratto, ma ha invece invocato l'inadempimento da parte della controparte agli obblighi contrattuali assunti, la domanda di restituzione delle somme versate presuppone necessariamente la richiesta di una pronuncia risolutiva.
Fatta questa necessaria premessa, è noto che, nell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, spetta all'attore l'onere di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda il diritto e il termine di scadenza dell'obbligazione, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento del debitore. Su quest'ultimo, per contro, grava l'onere della prova del fatto estintivo del diritto di credito (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001; di recente, nello stesso senso, Cass. n. 5853/2023; Cass. n. 34433/2021; Cass. n. 25168/2019).
Nel caso in esame, il Tribunale osserva che AZ CO non ha adeguatamente provato né il titolo né il termine di scadenza dell'obbligazione, limitandosi ad allegare, del tutto genericamente, l'inadempimento della convenuta.
L'esistenza dell'accordo negoziale in questione e l'adempimento da parte dell'attore non possono, infatti, essere desunti dalla copia della fattura n. 5/22 in formato pdf, che riguarda, tra l'altro, la fornitura e l'installazione di n. 15 infissi interni in alluminio e di n. 13 persiane in alluminio di colore marrone gotico (cfr. all. n. 1 dell'atto di citazione), né dal dispositivo di bonifico del 27 aprile 2022, di € 11.000,00, a favore di (cfr. all. n. 2 Persona_1 dell'atto di citazione).
Quest'ultimo documento attesta al più che AZ CO ha disposto l'ordine di bonifico- peraltro, all'indirizzo Iban n. [...], che risulta essere diverso da quello indicato nella fattura prodotta con l'atto introduttivo – ma non prova con certezza che il pagamento sia effettivamente pervenuto al destinatario indicato.
In proposito, è opportuno ricordare che, recentemente, la Corte di Cassazione ha ritenuto
“indubbio che la parte che agisca per la restituzione di una somma che assume di aver pagato è gravata tra l'altro dell'onere di dimostrare l'effettività del versamento con mezzi idonei. Il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass.
149/2003), dovendo aggiungersi che tale disposizione - ove non immediatamente eseguibile - è revocabile o anche
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suscettibile di storno ove non andata a buon fine. Il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una traditio anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del solvens a quella dello accipiens e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate (Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/2019).
Tale principio ha portata generale ed è operante anche in materia di indebito oggettivo. La semplice disposizione di bonifico impartita dalla società, risultante dall'annotazione, non dimostrava - pertanto -l'effettuazione e il buon fine del pagamento, né poteva invocarsi il principio di vicinanza della prova: l'incasso delle somme era circostanza che cadeva nella sfera di conoscibilità della società in relazione al mezzo di pagamento prescelto e dalla scelta di una tale modalità solutoria non poteva conseguire alcuna inversione dell'onere probatorio riguardo all'effettiva ricezione delle somme (cfr., in termini. Cass. s.u. 13533/2001 pag. 12; Cass. 11629/99; Cass.
3232/98” (così testualmente Cass. n. 8046/2023, che ha concluso in tal senso: "in definitiva, la sentenza d'appello va cassata conformemente alle richieste della ricorrente per il fatto di aver tratto dalla semplice disposizione di bonifico conseguenze giuridiche erronee riguardo alla prova del pagamento e alla ripartizione dell'onere della prova dell'evento solutorio").
Inoltre, va rilevato che nella citazione non è stata richiesta alcuna prova costitutiva.
Non può, infine, farsi applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., alla luce della contumacia della convenuta Controparte_1
Alla luce di tutti gli elementi sopra evidenziati, non può considerarsi raggiunta la prova dei presupposti dell'inadempimento, neppure in via presuntiva.
Secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, invero, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza,
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mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (cfr. Cass. n. 3646/2004).
Nel caso di specie, tutti gli elementi che potrebbero essere valorizzati ai fini dell'operatività del meccanismo probatorio presuntivo si rivelano altamente incerti e non sono in grado di determinare un sufficiente grado di convinzione, dal momento che non sono stati provati né i termini contrattuali relativi alla consegna e all'installazione degli infissi, né l'effettivo accredito del bonifico invocato dall'attore, che non risulta provato secondo lo standard richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Inoltre, l'attore non ha fornito alcuna specifica allegazione in merito al presunto inadempimento da parte della convenuta, omettendo di dimostrare l'esistenza di un obbligo contrattuale non adempiuto.
Tanto vale anche per la richiesta meramente labiale di risarcimento del danno.
In virtù di tutte le ragioni esposte, dunque, le domande proposte da AZ CO non possono essere accolte.
3. Le spese di lite
Le spese sostenute dall'attore, tenuto conto della contumacia di parte convenuta, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, nella contumacia della ogni diversa istanza, deduzione ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domande proposte da AZ CO;
spese irripetibili.
Così deciso in Termini Imerese, 13 gennaio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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