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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/08/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3078 R.G. Cont. Anno 2021,
VERTENTE TRA
- , rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Forgione, Parte_1
ATTORE/OPPONENTE
CONTRO
- , rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Castelli, Controparte_1
CONVENUTO/OPPOSTO
- con sede in Mercato San Severino (SA) alla Via Firenze 5, in Controparte_2 persona del l.r.p.t., CONTUMACE;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex art. 615 II comma c.p.c. avverso il pignoramento mobiliare presso terzi n. 507/2020 R.G.E.
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte.
-1 di 8- IN FATTO
in virtù del decreto di omologa del 17/02/2017, reso nel procedimento di Controparte_1 separazione con il coniuge , innanzi al Tribunale di Avellino (R.G. 4649/2016), Parte_1 notificava in data 7.10.2019 atto di precetto a per l'importo di € 8.801,98, oltre Parte_1 interessi.
Successivamente, in data 30/12/2019, notificava a atto di Controparte_1 Parte_1 pignoramento presso terzi, che veniva iscritto al N. 507/2020 R.G.E.M. del Tribunale di
Benevento.
Con ricorso depositato in Cancelleria il 29 Giugno 2020, proponeva opposizione Parte_1 all'esecuzione, ex art. 615 II comma c.p.c., con la quale contestava gli importi che gli erano stati intimati con l'atto di precetto e chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'esecuzione insistendo, nel merito, affinché “il Giudice dichiarasse che il creditore non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata (…) nonché nullo, annullabile, illegittimo o inefficace l'atto di precetto opposto con tutte le statuizioni consequenziali - Accertare e dichiarare che il sig. Pt_1 aveva versato più di quanto era tenuto a versare a titolo di mantenimento e per l'effetto dichiarare che lo stesso nulla deve alla sig.ra In via subordinata chiedeva il sig. di ridurre, in CP_1 Pt_1 ogni caso, la somma richiesta in precetto perché eccessiva e non dovuta, avuto riguardo anche al regime delle spese straordinarie illegittimamente addebitate all'opponente”.
Parallelamente al citato giudizio di esecuzione, il Tribunale di Benevento, in data 24/06/2020, a seguito di ricorso proposto da , nel procedimento N. 1788/2019 R.G., così statuiva: Controparte_1
“letto l'atto di precetto, richiamata per relationem la sentenza della cassazione 10 luglio 2007 n.
15374, ritenuto che della maggior somma di cui all'atto di precetto (€ 8.801,98) possa essere considerato credito alimentare, agli effetti della norma citata, solo quello relativo alla somma di
€ 3050,00 (di € 8.801,98), autorizzava l'istante limitatamente alla somma di € 3050,00 di cui all'atto di precetto, a procedere al pignoramento della retribuzione di , nella misura Parte_1 di un quarto”.
Successivamente il G.E., nel procedimento di esecuzione sopra richiamato recante il numero
507/2020 R.G.E., con ordinanza resa all'udienza del 30/04/2021, così provvedeva: “considerato che non è stata esperita alcuna opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 9.10.2019, con il quale veniva intimato a di pagare la somma di € 8.801,98, oltre gli interessi Parte_1 maturandi fino all'effettivo soddisfo;
rilevato che i motivi addotti dall'opponente non integrano i
-2 di 8- motivi di cui all'art. 624 c.p.c.,
PQM
rigetta l'istanza di sospensione e della procedura esecutiva de qua e provvede all'assegnazione delle somme come da separata ordinanza, fissando il termine di 60 gg. per l'introduzione del giudizio, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, dinanzi al Giudice competente per il giudizio delle opposizioni”.
Con separato provvedimento il G.E. liquidava, inoltre, le spese di procedura in favore del procuratore antistatario e assegnava alla sig.ra l'intero importo precettato nella Controparte_1 misura di € 8.801,98, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo.
Pertanto, introduceva l'odierno giudizio di merito, cui veniva assegnato il numero Parte_1
3078/2021 R.A.C., chiedendo al Tribunale di voler: “- Accertare e dichiarare che il creditore non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata con tutte le statuizioni consequenziali;
-
Dichiarare, sempre per le casuali innanzi espresse, nullo, o Voglia annullare o dichiarare inefficace, l'atto di precetto opposto o che la somma precettata era non dovuta o eccessiva con tutte le statuizioni consequenziali;
- Voglia accertare e dichiarare la nullità o annullabilità dell'ordinanza di assegnazione somme emessa nella procedura iscritta al r.g. 507/2020 e cron.
3010/2021 con tutti gli atti consequenziali;
- Accertare e dichiarare, per le causali innanzi espresse, che il sig. ha versato più di quanto era tenuto a versare a titolo di mantenimento Pt_1
e spese straordinarie e per l'effetto dichiarare che lo stesso nulla doveva e deve alla sig.ra CP_1
- Sempre per l'effetto Voglia condannare la sig.ra alla restituzione delle somme CP_1 indebitamente percepite in forza dell'ordinanza di assegnazione delle somme del G.E. del
Tribunale di Benevento emessa nella procedura iscritta al r.g. 507/2020 (…)”.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta che chiedeva “all'On.le Tribunale Controparte_1 adito, disattesa ogni contraria istanza, rigettare l'atto di citazione per opposizione all'esecuzione proposta da e per lo effetto, rigettare le conclusioni nonché tutte le domande Parte_1 formulate in detto atto anche i n via subordinata con la condanna di alle spese Parte_1 legali per il presente giudizio di opposizione. Con riserva di ulteriori difese e produzione di documenti e richieste anche i n via istruttoria nei termini di legge”.
Nel corso dell'odierno giudizio, consultati gli atti e rilevato che trattavasi di una opposizione ad esecuzione mobiliare presso terzi e che non risultava integro il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato veniva disposto rinvio all'udienza del 6 Dicembre Controparte_3
2023, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, nel termine del 15 Settembre 2023.
-3 di 8- Dopo la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed il deposito delle relative memorie, alla successiva udienza del 9/10/2024, il Giudice riservava la causa in decisione disponendo l'acquisizione del fascicolo della sottostante esecuzione recante il numero 507/2020 R.G.E.
Successivamente, però, verificato che il fascicolo dell'esecuzione non risultava acquisito, così come ordinato in precedenza, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo disponendo che la Cancelleria provvedesse ad acquisire il richiamato fascicolo dell'esecuzione e fissava, per tale adempimento,
l'udienza del 17 Aprile 2025.
Successivamente, alla suindicata udienza, il giudice riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del terzo convenuto, litisconsorte necessario, ritualmente citato e non costituitosi in giudizio. Controparte_2
Per il principio della “ragione più liquida”, il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere superflua l'analisi delle altre questioni (cfr. Cass. n. 12002/2014,
Cass. Sez Un. n. 9936/2014, Cass. Sez. Un. n. 11799/2017, Cass. Sez. VI, 3, Ord. n. 30745 del
26/11/2019, Cass. sez. lav., n. 9309 del 20/05/2020) e non deve, pertanto, scrutinare tutte le eccezioni sottoposte alla sua cognizione.
Orbene, si duole del fatto che il G.E., nella succitata ordinanza cautelare, avrebbe Parte_1 errato nella qualificazione giuridica dell'opposizione proposta laddove pone a sostegno del provvedimento adottato la mancata opposizione al precetto, in quanto a suo dire nel caso di specie,
l'opposizione all'esecuzione si fonderebbe sulla “carenza dei titoli posti a fondamento della stessa
o per l'errata determinazione, sempre riguardo al titolo, degli importi precettati e solo in via subordinata per nullità insanabile del precetto”.
I succitati rilievi e le argomentazioni articolate dall'opponente, però, si riferiscono tutti alla redazione dell'atto di precetto che non sarebbe conforme a quanto statuito dal titolo esecutivo essedo richieste somme non dovute, non imputabili al titolo esecutivo e, comunque, eccessive.
Dalla lettura dell'atto di opposizione e della citazione introduttiva della odierna fase di cognizione emerge, infatti, con assoluta chiarezza, che non contesta l'esistenza, la legittimità, Parte_1 la regolarità e/o la validità del titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa del 17/02/2017,
-4 di 8- reso nel procedimento di separazione con il coniuge innanzi al Tribunale di Parte_1
Avellino (R.G. 4649/2016).
Ciò di cui l'opponente si duole riguarda, invece, le somme ingiunte sulla base del citato titolo esecutivo così come quantificate ed imputate con l'atto di precetto notificato il 7.10.2019 e non opposto!
Tutte doglianze che andavano dedotte, evidentemente, con atto di opposizione al precetto e non, evidentemente, con atto di opposizione all'esecuzione.
A ciò si aggiunga che l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., è proponibile allorché si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Per completezza, inoltre, è solo il caso di sottolineare come, per giurisprudenza e dottrina consolidata, in sede di opposizione all'esecuzione avverso titolo giudiziale, non sia, comunque, consentito sollevare eccezioni relative a fatti estintivi o modificativi anteriori al titolo, che possono essere dedotti solo nel procedimento nel quale il titolo stesso si è costituito o, per i titoli stragiudiziali con l'opposizione al precetto.
Tale orientamento, pacifico e costante è stato confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione VI civile, nell'ordinanza n. 3716 del 14 febbraio 2020, che ha statuito come “in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (ex multis Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015, Rv. 634447; Sez. L,
Sentenza n. 3667 del 14/02/2013, Rv. 625093; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, Rv.
623415; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522 Sez. 1, Sentenza n. 22402 del
05/09/2008, Rv. 604683; Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006, Rv. 590698; Sez. 3, Sentenza
n. 26089 del 30/11/2005, Rv. 585846; Sez. L, Sentenza n. 7637 del 21/04/2004, Rv. 572223; Sez.
3, Sentenza n. 12664 del 25/09/2000, Rv. 540444).
Pertanto, tutti i rilievi che l'opponente solleva potevano e dovevano essere dedotti esclusivamente attraverso l'opposizione al precetto notificato il 7/10/2019, che invece non è stato opposto.
-5 di 8- Le uniche circostanze che potevano essere dedotte con la opposizione alla esecuzione di cui è causa riguardano, infatti, cause estintive e/o modificative verificatesi a valle del citato titolo esecutivo e del precetto.
A ciò si aggiunga, incidentalmente, che laddove avesse ritenuto viziata, l'ordinanza Parte_1 di assegnazione del G.E., resa in data 24/06/2020, per fatti sopravvenuti alla presentazione del ricorso, avrebbe dovuto opporla autonomamente, ex art. 617 II comma c.p.c.
Per giurisprudenza conforme e consolidata, infatti, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è
l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione (cfr. Cass. n. 4578/08, nonché, Cass. n.
11642/14, oltre a Cass. n. 5529/11 e n. 20310/12 – Cass. III sez. n. 15822/23).
Ciò in quanto il procedimento esecutivo, con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito pignorato deve intendersi definito.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione all'esecuzione proposta da deve essere Parte_1 rigettata con le conseguenze di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Rigetta l'opposizione ex art. 615 II comma c.p.c. formulata da , con tutte Parte_1 le conseguenze di legge;
b) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 giudizio di merito, in favore della parte opposta , nella misura complessiva Controparte_1 di €. 1.278,00, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.
Benevento, lì 30 Luglio 2025 Il Giudice
Dott. Michele Lanna
-6 di 8-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3078 R.G. Cont. Anno 2021,
VERTENTE TRA
- , rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Forgione, Parte_1
ATTORE/OPPONENTE
CONTRO
- , rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Castelli, Controparte_1
CONVENUTO/OPPOSTO
- con sede in Mercato San Severino (SA) alla Via Firenze 5, in Controparte_2 persona del l.r.p.t., CONTUMACE;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex art. 615 II comma c.p.c. avverso il pignoramento mobiliare presso terzi n. 507/2020 R.G.E.
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte.
-1 di 8- IN FATTO
in virtù del decreto di omologa del 17/02/2017, reso nel procedimento di Controparte_1 separazione con il coniuge , innanzi al Tribunale di Avellino (R.G. 4649/2016), Parte_1 notificava in data 7.10.2019 atto di precetto a per l'importo di € 8.801,98, oltre Parte_1 interessi.
Successivamente, in data 30/12/2019, notificava a atto di Controparte_1 Parte_1 pignoramento presso terzi, che veniva iscritto al N. 507/2020 R.G.E.M. del Tribunale di
Benevento.
Con ricorso depositato in Cancelleria il 29 Giugno 2020, proponeva opposizione Parte_1 all'esecuzione, ex art. 615 II comma c.p.c., con la quale contestava gli importi che gli erano stati intimati con l'atto di precetto e chiedeva, preliminarmente, la sospensione dell'esecuzione insistendo, nel merito, affinché “il Giudice dichiarasse che il creditore non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata (…) nonché nullo, annullabile, illegittimo o inefficace l'atto di precetto opposto con tutte le statuizioni consequenziali - Accertare e dichiarare che il sig. Pt_1 aveva versato più di quanto era tenuto a versare a titolo di mantenimento e per l'effetto dichiarare che lo stesso nulla deve alla sig.ra In via subordinata chiedeva il sig. di ridurre, in CP_1 Pt_1 ogni caso, la somma richiesta in precetto perché eccessiva e non dovuta, avuto riguardo anche al regime delle spese straordinarie illegittimamente addebitate all'opponente”.
Parallelamente al citato giudizio di esecuzione, il Tribunale di Benevento, in data 24/06/2020, a seguito di ricorso proposto da , nel procedimento N. 1788/2019 R.G., così statuiva: Controparte_1
“letto l'atto di precetto, richiamata per relationem la sentenza della cassazione 10 luglio 2007 n.
15374, ritenuto che della maggior somma di cui all'atto di precetto (€ 8.801,98) possa essere considerato credito alimentare, agli effetti della norma citata, solo quello relativo alla somma di
€ 3050,00 (di € 8.801,98), autorizzava l'istante limitatamente alla somma di € 3050,00 di cui all'atto di precetto, a procedere al pignoramento della retribuzione di , nella misura Parte_1 di un quarto”.
Successivamente il G.E., nel procedimento di esecuzione sopra richiamato recante il numero
507/2020 R.G.E., con ordinanza resa all'udienza del 30/04/2021, così provvedeva: “considerato che non è stata esperita alcuna opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 9.10.2019, con il quale veniva intimato a di pagare la somma di € 8.801,98, oltre gli interessi Parte_1 maturandi fino all'effettivo soddisfo;
rilevato che i motivi addotti dall'opponente non integrano i
-2 di 8- motivi di cui all'art. 624 c.p.c.,
PQM
rigetta l'istanza di sospensione e della procedura esecutiva de qua e provvede all'assegnazione delle somme come da separata ordinanza, fissando il termine di 60 gg. per l'introduzione del giudizio, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, dinanzi al Giudice competente per il giudizio delle opposizioni”.
Con separato provvedimento il G.E. liquidava, inoltre, le spese di procedura in favore del procuratore antistatario e assegnava alla sig.ra l'intero importo precettato nella Controparte_1 misura di € 8.801,98, oltre interessi sino all'effettivo soddisfo.
Pertanto, introduceva l'odierno giudizio di merito, cui veniva assegnato il numero Parte_1
3078/2021 R.A.C., chiedendo al Tribunale di voler: “- Accertare e dichiarare che il creditore non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata con tutte le statuizioni consequenziali;
-
Dichiarare, sempre per le casuali innanzi espresse, nullo, o Voglia annullare o dichiarare inefficace, l'atto di precetto opposto o che la somma precettata era non dovuta o eccessiva con tutte le statuizioni consequenziali;
- Voglia accertare e dichiarare la nullità o annullabilità dell'ordinanza di assegnazione somme emessa nella procedura iscritta al r.g. 507/2020 e cron.
3010/2021 con tutti gli atti consequenziali;
- Accertare e dichiarare, per le causali innanzi espresse, che il sig. ha versato più di quanto era tenuto a versare a titolo di mantenimento Pt_1
e spese straordinarie e per l'effetto dichiarare che lo stesso nulla doveva e deve alla sig.ra CP_1
- Sempre per l'effetto Voglia condannare la sig.ra alla restituzione delle somme CP_1 indebitamente percepite in forza dell'ordinanza di assegnazione delle somme del G.E. del
Tribunale di Benevento emessa nella procedura iscritta al r.g. 507/2020 (…)”.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta che chiedeva “all'On.le Tribunale Controparte_1 adito, disattesa ogni contraria istanza, rigettare l'atto di citazione per opposizione all'esecuzione proposta da e per lo effetto, rigettare le conclusioni nonché tutte le domande Parte_1 formulate in detto atto anche i n via subordinata con la condanna di alle spese Parte_1 legali per il presente giudizio di opposizione. Con riserva di ulteriori difese e produzione di documenti e richieste anche i n via istruttoria nei termini di legge”.
Nel corso dell'odierno giudizio, consultati gli atti e rilevato che trattavasi di una opposizione ad esecuzione mobiliare presso terzi e che non risultava integro il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato veniva disposto rinvio all'udienza del 6 Dicembre Controparte_3
2023, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, nel termine del 15 Settembre 2023.
-3 di 8- Dopo la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. ed il deposito delle relative memorie, alla successiva udienza del 9/10/2024, il Giudice riservava la causa in decisione disponendo l'acquisizione del fascicolo della sottostante esecuzione recante il numero 507/2020 R.G.E.
Successivamente, però, verificato che il fascicolo dell'esecuzione non risultava acquisito, così come ordinato in precedenza, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo disponendo che la Cancelleria provvedesse ad acquisire il richiamato fascicolo dell'esecuzione e fissava, per tale adempimento,
l'udienza del 17 Aprile 2025.
Successivamente, alla suindicata udienza, il giudice riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del terzo convenuto, litisconsorte necessario, ritualmente citato e non costituitosi in giudizio. Controparte_2
Per il principio della “ragione più liquida”, il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere superflua l'analisi delle altre questioni (cfr. Cass. n. 12002/2014,
Cass. Sez Un. n. 9936/2014, Cass. Sez. Un. n. 11799/2017, Cass. Sez. VI, 3, Ord. n. 30745 del
26/11/2019, Cass. sez. lav., n. 9309 del 20/05/2020) e non deve, pertanto, scrutinare tutte le eccezioni sottoposte alla sua cognizione.
Orbene, si duole del fatto che il G.E., nella succitata ordinanza cautelare, avrebbe Parte_1 errato nella qualificazione giuridica dell'opposizione proposta laddove pone a sostegno del provvedimento adottato la mancata opposizione al precetto, in quanto a suo dire nel caso di specie,
l'opposizione all'esecuzione si fonderebbe sulla “carenza dei titoli posti a fondamento della stessa
o per l'errata determinazione, sempre riguardo al titolo, degli importi precettati e solo in via subordinata per nullità insanabile del precetto”.
I succitati rilievi e le argomentazioni articolate dall'opponente, però, si riferiscono tutti alla redazione dell'atto di precetto che non sarebbe conforme a quanto statuito dal titolo esecutivo essedo richieste somme non dovute, non imputabili al titolo esecutivo e, comunque, eccessive.
Dalla lettura dell'atto di opposizione e della citazione introduttiva della odierna fase di cognizione emerge, infatti, con assoluta chiarezza, che non contesta l'esistenza, la legittimità, Parte_1 la regolarità e/o la validità del titolo esecutivo costituito dal decreto di omologa del 17/02/2017,
-4 di 8- reso nel procedimento di separazione con il coniuge innanzi al Tribunale di Parte_1
Avellino (R.G. 4649/2016).
Ciò di cui l'opponente si duole riguarda, invece, le somme ingiunte sulla base del citato titolo esecutivo così come quantificate ed imputate con l'atto di precetto notificato il 7.10.2019 e non opposto!
Tutte doglianze che andavano dedotte, evidentemente, con atto di opposizione al precetto e non, evidentemente, con atto di opposizione all'esecuzione.
A ciò si aggiunga che l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., è proponibile allorché si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Per completezza, inoltre, è solo il caso di sottolineare come, per giurisprudenza e dottrina consolidata, in sede di opposizione all'esecuzione avverso titolo giudiziale, non sia, comunque, consentito sollevare eccezioni relative a fatti estintivi o modificativi anteriori al titolo, che possono essere dedotti solo nel procedimento nel quale il titolo stesso si è costituito o, per i titoli stragiudiziali con l'opposizione al precetto.
Tale orientamento, pacifico e costante è stato confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione VI civile, nell'ordinanza n. 3716 del 14 febbraio 2020, che ha statuito come “in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (ex multis Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015, Rv. 634447; Sez. L,
Sentenza n. 3667 del 14/02/2013, Rv. 625093; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, Rv.
623415; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522 Sez. 1, Sentenza n. 22402 del
05/09/2008, Rv. 604683; Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006, Rv. 590698; Sez. 3, Sentenza
n. 26089 del 30/11/2005, Rv. 585846; Sez. L, Sentenza n. 7637 del 21/04/2004, Rv. 572223; Sez.
3, Sentenza n. 12664 del 25/09/2000, Rv. 540444).
Pertanto, tutti i rilievi che l'opponente solleva potevano e dovevano essere dedotti esclusivamente attraverso l'opposizione al precetto notificato il 7/10/2019, che invece non è stato opposto.
-5 di 8- Le uniche circostanze che potevano essere dedotte con la opposizione alla esecuzione di cui è causa riguardano, infatti, cause estintive e/o modificative verificatesi a valle del citato titolo esecutivo e del precetto.
A ciò si aggiunga, incidentalmente, che laddove avesse ritenuto viziata, l'ordinanza Parte_1 di assegnazione del G.E., resa in data 24/06/2020, per fatti sopravvenuti alla presentazione del ricorso, avrebbe dovuto opporla autonomamente, ex art. 617 II comma c.p.c.
Per giurisprudenza conforme e consolidata, infatti, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è
l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione (cfr. Cass. n. 4578/08, nonché, Cass. n.
11642/14, oltre a Cass. n. 5529/11 e n. 20310/12 – Cass. III sez. n. 15822/23).
Ciò in quanto il procedimento esecutivo, con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione del credito pignorato deve intendersi definito.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione all'esecuzione proposta da deve essere Parte_1 rigettata con le conseguenze di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Rigetta l'opposizione ex art. 615 II comma c.p.c. formulata da , con tutte Parte_1 le conseguenze di legge;
b) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 giudizio di merito, in favore della parte opposta , nella misura complessiva Controparte_1 di €. 1.278,00, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.
Benevento, lì 30 Luglio 2025 Il Giudice
Dott. Michele Lanna
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