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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/10/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 04/07/2025, da
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Greta Isi
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Matteo Casati
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Cantù (CO), in data 03/09/2011
(anno 2011, atto n. 57, parte 2, serie A) SEPARAZIONE: separati con sentenza n. 1431/2023 del 06/12/2023
(passata in giudicato, v. doc. 6 in atti).
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04/07/2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in Cantù, il 3 Settembre
2011 e trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 57, parte 2, serie A, anno 2011;
• ordinare al Comune di Cantù di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 3 Settembre 2011 in Cantù con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Cantù
(anno 2011, atto n. 57, parte 2, serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 04/07/2025, da
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Greta Isi
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Matteo Casati
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Cantù (CO), in data 03/09/2011
(anno 2011, atto n. 57, parte 2, serie A) SEPARAZIONE: separati con sentenza n. 1431/2023 del 06/12/2023
(passata in giudicato, v. doc. 6 in atti).
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04/07/2025, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in Cantù, il 3 Settembre
2011 e trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune al n. 57, parte 2, serie A, anno 2011;
• ordinare al Comune di Cantù di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dai coniugi e Parte_1 Parte_2 in data 3 Settembre 2011 in Cantù con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Cantù
(anno 2011, atto n. 57, parte 2, serie A)
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cantù (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao