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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/06/2024, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Donatella Aru Consigliere
dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 249 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
( ) e ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Carbonia, presso lo studio dell'avv. Maurizio Musu, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata nell'atto di citazione di primo grado;
appellante
contro
( ) elettivamente domiciliata in Cagliari, Controparte_1 CodiceFiscale_3
presso lo studio dell'avv. Francesco Gallus, che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine della comparsa di costituzione di primo grado;
appellata
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
Nell'interesse dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari adita,
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contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n.
744/2021 emessa dal Tribunale di Cagliari. In via cautelare, sospendere l'efficacia
esecutiva della sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito, revocare
la disposta condanna ex art. 96 c.p.c. al pagamento di € 1000,00 in favore della signora
e a carico degli onerati appellanti;
Compensare in tutto o in parte le spese Controparte_1
di giudizio di primo grado. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di questo
grado di giudizio, spese generali 15 %, CPA 4 %, come per legge”.
Nell'interesse dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni
aversa istanza, deduzione eccezione e/o conclusione. In via preliminare e/o pregiudiziale:
rigettare la formulata istanza di sospensiva con ogni effetto di legge;
Nel merito: rigettare
il proposto gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare
l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge. Con
espressa riserva di ulteriormente dedurre argomentare e produrre nei termini di legge”.
Fatti di causa
e convennero in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari, Parte_1 Parte_2
nell'anno 2018, per ottenere l'accertamento dell'usucapione della proprietà Controparte_1
di una piccola area cortilizia, sita in Cortoghiana, frazione di Carbonia, località Medau,
confinante con il proprio fabbricato distinto al NCEU al foglio 2, mappale 953 ed alla quale essi avevano allegato di avere accesso da tempo immemorabile. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accertamento dell'usucapione della proprietà, domandarono l'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio gravante sulla predetta area cortilizia per l'accesso alla parte retrostante del loro fabbricato.
Si costituì in giudizio per resistere alle avverse domande ed invocarne il Controparte_1
rigetto, evidenziando, in particolare, l'insussistenza di condotte degli attori idonee a giustificare l'acquisto per usucapione dell'area cortilizia, peraltro liberamente accessibile dalla pubblica via ed area di accesso anche ad un fabbricato della stessa, ivi ubicato. CP_1
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All'esito del giudizio, istruito con produzioni documentali, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 744/2021 del 6.03.2021, rigettò entrambe le domande proposte dagli attori e li condannò alla rifusione delle spese processuali, oltre al pagamento di una ulteriore somma,
ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., per responsabilità processuale aggravata.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto tempestivo appello il e la Pt_1 Pt_2
censurando la decisione impugnata esclusivamente in punto di spese processuali, sulla base di due motivi di gravame e chiedendo, altresì, la sospensione degli effetti della pronunzia di primo grado.
ha resistito all'impugnazione e ne ha invocato il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 17.12.2021, la parte appellante ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di sospensione della sentenza di primo grado.
La causa, senza ulteriore istruttoria, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe all'udienza del 8.03.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
opportunamente abbreviati ai sensi del comma secondo della citata disposizione.
Ragioni della decisione
Per ragioni di priorità di ordine logico-giuridico, si analizzerà prima il secondo motivo di appello.
Col predetto motivo, gli appellanti hanno censurato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale li ha condannati alla rifusione delle spese di lite – liquidate nella misura di
€ 2.400,00, oltre al rimborso forfettario e agli accessori di legge – lamentando che le argomentazioni e le prove dedotte da parte attrice a sostegno della domanda di accertamento dell'usucapione avrebbero dovuto determinare, quanto meno, la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., anche per la mancata partecipazione della controparte alla fase di mediazione obbligatoria preliminare all'introduzione del giudizio.
Il motivo di gravame è manifestatamene infondato.
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Occorre premettere ed evidenziare come la parte appellante non abbia censurato la decisione del Tribunale in punto di rigetto della domanda di usucapione, motivata in base alla radicale insussistenza, in punto di fatto, di condotte degli attori in primo grado che potessero evidenziare il possesso dell'area cortilizia, né ai fini dell'acquisto della proprietà:
apporre dei vasi di fiori nel cortile, a ridosso del muro della propria casa, non costituisce certo attività di coltivazione del fondo, peraltro costantemente liberamente accessibile da tutti, compresa la che attraverso quell'area raggiunge un proprio rudere, ivi CP_1
collocato; né ai fini dell'acquisto di una servitù di passaggio: attraverso l'area cortilizia in esame, non si può giungere ad alcun fondo degli attori, sicché difettava nel caso di specie proprio la possibilità di attraversare legittimamente tale area cortilizia ed inoltre, come correttamente rilevato dal Tribunale, l'eventuale accesso all'area cortilizia per svolgere lavori di manutenzione del muro del proprio fabbricato, costituisce una mera facoltà
attribuita al proprietario ai sensi dell'art. 843 c.c., che non implica l'esercizio di alcun possesso sull'area utilizzata, il cui titolare è gravato da una obbligazione propter rem (cfr.,
tra le tante, Cass. civ. ord. n. 16776/2019).
In tale contesto, è evidente l'insussistenza di alcuno dei presupposti normativamente previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, non essendoci né soccombenza reciproca, né assoluta novità delle questioni trattate o un mutamento della giurisprudenza rilevante nel caso di specie. Inoltre, non sussistono nemmeno le gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza additiva della Corte
Costituzione n. 77/2018, in quanto esse potrebbero ritenersi integrate in presenza di una oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero in presenza di differenti e non univoci orientamenti giurisprudenziali o di modifiche normative intervenute in corso di causa (cfr. Cass. civ. n. 24234/2016; Cass. civ. ord. n.
21157/2019).
Nemmeno poteva giustificare la compensazione delle spese di lite, nemmeno parziale, la
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mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione obbligatoria, atteso che da esso non sarebbe potuto derivare alcun esito diverso dal mancato riconoscimento dei diritti vantati dagli attori sull'area cortilizia, sicché le parti si sarebbero limitate ad insistere sulle rispettive posizioni (e ciò è ulteriormente dimostrato dal contenuto dell'atto di appello in cui, seppur solo in punto di spese, gli appellanti ancora sostengono infondatamente di aver esercitato un qualche possesso rilevante ai fini dell'usucapione,
laddove è invece evidente la temerarietà della domanda).
Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano, invece, la decisione di primo grado nella parte in cui essi sono stati condannati per responsabilità processuale aggravata,
ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c., al pagamento della somma pari a € 1.000,00, sulla base della ravvisata colpa grave nell'aver agito in giudizio.
Anche tale motivo è manifestamente infondato.
Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di legittimità “la condanna ex art. 96,
comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di
una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed
a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata
attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere
di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è
preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne
consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non
richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza
dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza
volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo
esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente
ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in
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sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”
(cfr. Cass. civ. S.U. n. 22405/2018).
A tale principio si è correttamente uniformato il Tribunale nel ravvisare nel caso di specie i presupposti della responsabilità aggravata, attesa la palese e manifesta inconsistenza delle pretese avanzate, proposte pervicacemente senza alcuna considerazione circa l'assenza radicale dei presupposti per ravvisare alcuna situazione possessoria ed in spregio alla consolidata giurisprudenza in materia ed atteso che si è incardinato un giudizio, ancora pendente pure in fase di appello, del tutto evitabile con l'ordinaria diligenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dello Stato, essendo la parte vittoriosa ammessa al beneficio del patrocinio gratuito,
facendo applicazione del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. con applicazione dello scaglione di valore per le cause fino ad euro 5.200 (in tale scaglione essendo ricompreso all'evidenza il valore ai sensi dell'art. 15 c.p.c. della piccola area cortilizia per cui è causa) e parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Cagliari n. 744/2021 del 8.3.2021;
- condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore in favore dello Stato, che si liquidano in € 1.923,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
- dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
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Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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