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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/03/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.1444 /2023 RGAL
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1
dall' avv.NICCOLI ALFONSO
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DE ANGELIS DOMENICO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l' Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 57 del 2023 emesso il 6.6.2023 e notificato in data 8.3.2023 con il quale le si ingiungeva il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 356,40 a titolo di indennità di disagio festivo, oltre interessi e rivalutazione nonché condanna alle spese di lite e giudizio.
Deduceva che da una verifica presso gli uffici competenti era risultato che:
1. in data 12.02.2019 (festa patronale di Cosenza) la dipendente era stata inserita nei turni ordinari presso il centro dialisi di piazza Amendola ricevendone la relativa indennità nella busta di aprile 2019
2. per i giorni 22.4.2019, 1.11.2019 e 26.12.2019 la ricorrente pur non inserita nei turni ordinari, ha prestato servizio in regime di lavoro straordinario festivo per come risulta dal prospetto a firma del Responsabile rete emodialitica territoriale,
3. per i giorni 6.01.2020, 25.04.2020, 1.05.2020,
8.12.2020, e 26.12.2020 la ricorrente aveva prestato servizio in regime di lavoro straordinario festivo ed era stata remunerata a tale titolo,
4. per il giorno 12.02.2020 non era stata corrisposta l'indennità in quanto in tale giorno la ricorrente aveva lavorato presso la sede di Rogliano e la festa patronale non riguardava detta sede lavorativa
5. per i turni festivi relativi agli anni 2021 e 2022 la ricorrente aveva svolto attività lavorativa in regime di lavoro straordinario festivo, regolarmente retribuito.
Deduceva che il compenso per il lavoro straordinario festivo non è cumulabile con l'indennità di disagio festivo.
Concludeva chiedendo pertanto la revoca del decreto opposto.
Si costituiva la parte opposta e non contestava quanto
Part dedotto dall' relativamente alle festività del
12.02.2019 e 12.02.2020 mentre chiedeva il rigetto per il resto.Contestava la dedotta incumulabilità tra il lavoro straordinario e l'indennità di disagio. Part Concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento della minor somma di € 320,76.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa è stata decisa
Relativamente al giorno 12.2.2019 risulta documentato l'avvenuto pagamento dell'indennità richiesta.
Relativamente al 12.2.2020 è pacifico che la parte opposta ha lavorato a Rogliano e dunque non le spetta l'indennità atteso che detta giornata non è festività patronale a
Rogliano.
Nel resto l'opposizione va rigettata.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui " l'indennita' prevista dall'articolo
44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanita' e' volta a compensare la maggiore gravosita' del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosita' che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed e' cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'articolo 9 del CCNL
20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festivita' infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"; (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass.
n. 6716 del 2021,).
Ritiene questo giudice di uniformarsi a tale orientamento, sulla base di una condivisibile interpretazione sistematica e letterale delle fonti normative applicabili alla fattispecie.
“la tesi sostenuta dall' secondo cui l'indennita' Pt_3 prevista dall'articolo 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'articolo 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli articoli
1362 e 1363 c.c., perche' il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennita' non e' ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e' anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennita' non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17); va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione e' collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'articolo 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosita' (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicche' sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilita' fra i due istituti;
la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'articolo 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosita' del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosita' che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'articolo 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festivita', e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festivita'; la circostanza che i turnisti, poiche' assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attivita' anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo”(Cass. n. 1501 del 2021)
Nel caso di specie, l'attività lavorativa della parte opposta e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati e non contestati.
Inoltre, corretti appaiono i conteggi elaborati nel ricorso introduttivo anche considerata l'omessa contestazione - relativamente alle modalità di calcolo - dei medesimi da parte della difesa dell'azienda opponente
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente.
PQM
Part Revoca il decreto opposto.Condanna l' a corrispondere all'opposta la somma di € 320,76 oltre interessi come per legge.
Pone a carico dell'opponente le spese di lite che liquida in € 321,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza,24.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino