Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, in funzione di Giudice del Lavoro, nella prosecuzione del verbale di udienza del 12.03.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia di previdenza
Tra
'rappresentata e difesa dall'Avv. A. G. Pangallo;
Parte 1
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sé e quale mandatario della CP 1
CP 2 di cartolarizzazione dei crediti Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. C. 66
Santanoceto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 20.12.2024 la ricorrente in epigrafe conveniva CP in giudizio la formulando le seguenti conclusioni: "accertare e e la CP 4
dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la nullità / illegittimità / illiceità dell'avviso di addebito n. 36820240018329975000, con ogni conseguenza di legge Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi".
CP Si costituivano in giudizio I e la CP 4 chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Rileva il Giudicante che all'udienza di discussione la difesa dell'opponente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere proveniente dagli opposti, stante l'avvenuto sgravio del ruolo. E' evidente che non sussiste alcun interesse delle parti ad una
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono parzialmente compensate in ragione del comportamento tenuto dall'Ente previdenziale che si è rapidamente attivato per la risoluzione d ella vicenda in via amministrativa.
P.Q.M
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato in data 20.12.2024 nei confronti dell' CP_1 eParte 1 della Controparte 4 così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
CP 'e la CP_4 in solido tra loro, al pagamento di 2/3 delle spese di
2) condanna |
lite della ricorrente che liquida, per l'intero, in complessivi Euro 1.200,00, con compensazione del residuo 1/3, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. A. G. Pangallo dichiaratosi anticipatario.
Milano, 12.03.2025
Il Giudice
(Luigi Pazienza)