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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12183/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.10.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv. Elena Cingolani ed Enrico Cingolani presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ernesto Busnè presso il quale ha eletto domicilio telematico
3) Parte_3 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Ernesto Busnè presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 29.07.1976
(atto iscritto al n. 815, anno 1976, parte I, registro 2)
Divorziati con sentenza n. 1994/2000 del Tribunale di Milano del 24.11.1999
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 1994/2000 del Tribunale di Milano del 24.11.1999.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
Pt_
“1. il sig. si impegna a versare l'importo di € 29.078,48- per lavori straordinari da eseguirsi nell'unità immobiliare di proprietà della figlia sita in Milano Via Cascina Corba Parte_3
n. 84, somma che la figlia si impegna contestualmente a versare al Condominio;
Pt_ 2. il sig. si impegna a saldare l'importo di € 772,46- quale spesa risanamento dei balconi del
ove sorge l'immobile di proprietà della figlia come da delibera CP_1 Parte_3 assembleare del 23.07.24; Pt_ 3. Il sig. si impegna altresì all'ulteriore versamento in favore della figlia Parte_3 dell'importo di € 3.000,00- al fine di terminare i lavori nell'immobile di sua proprietà e procedere al trasloco per il definitivo trasferimento in tale immobile;
4. La sig.ra e la sig.ra si impegnano a liberare l'immobile di Parte_2 Parte_3 Pt_ proprietà del sig. sito in Milano Via Trincea delle Frasche entro e non oltre il 22.11.2024 Pt_ nonché a consentire al sig. una volta sottoscritto il presente ricorso, ad accedere all'immobile di Milano Via delle Frasche n. 1 con tecnico competente, al fine di verificare lo stato degli infissi e preventivare una loro sostituzione;
5. il pagamento degli importi di cui al precedente punto 1 e 2 avverranno al momento del rilascio dell'immobile e consegna delle chiavi dello stesso a mezzo di assegno circolare intestato a che darà prova entro 7 (sette) giorni dalla ricezione di aver effettuato il Parte_3 pagamento al condominio. L'importo previsto al punto 3 verrà versato ad al Parte_3 momento della sottoscrizione del ricorso a mezzo di bonifico bancario;
6. con la sottoscrizione del presente ricorso e con la corretta esecuzione di quanto ivi contenuto la sig.ra e la sig.ra rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa Parte_2 Parte_3 economica in ordine ad eventuali assegni di mantenimento impagati pregressi ed a qualsivoglia Pt_ ulteriore richiesta economica nei confronti del signor Pt_
7. il signor rinuncia a qualsivoglia domanda di ripetizione di quanto negli anni corrisposto in favore della Sig.ra nonché della figlia compreso quanto previsto nel Parte_2 Pt_3 presente ricorso;
8. le parti danno atto invece che il figlio è autonomo e indipendente;
CP_2 9. le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, con rinunzia dei rispettivi legali alla solidarietà ex art. 13, comma 9, L.P.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere compensate avendo le parti avendo raggiunto un accordo in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1994/2000 del Tribunale di
Milano del 24.11.1999, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.10.2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv. Elena Cingolani ed Enrico Cingolani presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ernesto Busnè presso il quale ha eletto domicilio telematico
3) Parte_3 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Ernesto Busnè presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 29.07.1976
(atto iscritto al n. 815, anno 1976, parte I, registro 2)
Divorziati con sentenza n. 1994/2000 del Tribunale di Milano del 24.11.1999
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza n. 1994/2000 del Tribunale di Milano del 24.11.1999.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
Pt_
“1. il sig. si impegna a versare l'importo di € 29.078,48- per lavori straordinari da eseguirsi nell'unità immobiliare di proprietà della figlia sita in Milano Via Cascina Corba Parte_3
n. 84, somma che la figlia si impegna contestualmente a versare al Condominio;
Pt_ 2. il sig. si impegna a saldare l'importo di € 772,46- quale spesa risanamento dei balconi del
ove sorge l'immobile di proprietà della figlia come da delibera CP_1 Parte_3 assembleare del 23.07.24; Pt_ 3. Il sig. si impegna altresì all'ulteriore versamento in favore della figlia Parte_3 dell'importo di € 3.000,00- al fine di terminare i lavori nell'immobile di sua proprietà e procedere al trasloco per il definitivo trasferimento in tale immobile;
4. La sig.ra e la sig.ra si impegnano a liberare l'immobile di Parte_2 Parte_3 Pt_ proprietà del sig. sito in Milano Via Trincea delle Frasche entro e non oltre il 22.11.2024 Pt_ nonché a consentire al sig. una volta sottoscritto il presente ricorso, ad accedere all'immobile di Milano Via delle Frasche n. 1 con tecnico competente, al fine di verificare lo stato degli infissi e preventivare una loro sostituzione;
5. il pagamento degli importi di cui al precedente punto 1 e 2 avverranno al momento del rilascio dell'immobile e consegna delle chiavi dello stesso a mezzo di assegno circolare intestato a che darà prova entro 7 (sette) giorni dalla ricezione di aver effettuato il Parte_3 pagamento al condominio. L'importo previsto al punto 3 verrà versato ad al Parte_3 momento della sottoscrizione del ricorso a mezzo di bonifico bancario;
6. con la sottoscrizione del presente ricorso e con la corretta esecuzione di quanto ivi contenuto la sig.ra e la sig.ra rinunciano a qualsiasi ulteriore pretesa Parte_2 Parte_3 economica in ordine ad eventuali assegni di mantenimento impagati pregressi ed a qualsivoglia Pt_ ulteriore richiesta economica nei confronti del signor Pt_
7. il signor rinuncia a qualsivoglia domanda di ripetizione di quanto negli anni corrisposto in favore della Sig.ra nonché della figlia compreso quanto previsto nel Parte_2 Pt_3 presente ricorso;
8. le parti danno atto invece che il figlio è autonomo e indipendente;
CP_2 9. le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, con rinunzia dei rispettivi legali alla solidarietà ex art. 13, comma 9, L.P.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere compensate avendo le parti avendo raggiunto un accordo in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 1994/2000 del Tribunale di
Milano del 24.11.1999, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni